Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 00583/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2021, proposto da
COMUNE DI SONCINO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Fontana in BR, via Diaz, 28;
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DIP. TRASPORTI E NAVIGAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIR. GEN. PER L'EDILIZIA STATALE ED INTERVENTI SPECIALI-DIV. 1, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto n. 9504 del 24.10.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha rideterminato l’entità dell'importo ammesso a finanziamento dell'intervento denominato “ Scuola elementare NN II ” in euro 38.014,04 e preteso la restituzione delle somme definite come “ economia ” ammontanti in euro 161.985,96;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente Comune di Soncino impugna il decreto n. 9504 del 24 ottobre 2018 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rideterminava l’importo ammesso al finanziamento dell’intervento denominato “ Scuola elementare NN II ”.
2. In punto di fatto, la vicenda amministrativa può essere così sinteticamente ricostruita.
Con comunicazione di data 14 febbraio 2013, il Comune di Soncino presentava una manifestazione di interesse volta ad ottenere il contributo previsto dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 343 del 3 ottobre 2012, rientrante del “ Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici ”, predisposto in attuazione della legge 289/2002.
Per tali finalità, il Comune proponeva un intervento in relazione alla Scuola elementare NN II di Via Marconi n. 2 rientrante tra i soggetti possibili beneficiari inclusi nell’elenco allegato al D.M. 343 del 3 ottobre 2012 presentando il progetto n. 34312LM156 finanziabile per l’importo di euro 200.000.
Ricevuta la manifestazione di interesse, il Ministero invitava il Comune a procedere all’invio del Modello 2 denominato “ Attestazione di coerenza per l’assegnazione del contributo ”, che veniva inoltrato dal ricorrente in data 10 dicembre 2013.
I lavori per i quali veniva chiesto il contributo erano volti ad ultimare gli interventi di sistemazione ed adeguamento sismico del plesso scolastico, di fatto già intrapresi dall’Ente in via autonoma, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale complessivo dell’edificio nell’ambito di un Progetto esecutivo di consolidamento delle scuole elementari delineato dalla relazione tecnica del 7 aprile 2010, allegata alla determinazione del 20 aprile 2010.
La destinazione del contributo era pertanto volta ad ultimare gli interventi di sistemazione del plesso scolastico ed adeguamento, che venivano suddivisi in due lotti: il Lotto 1, comportante il ripristino facciata nord delle scuole elementari di via Marconi (in sostanza il rifacimento della facciata cui era collegata parzialmente la porzione di immobile scolastico già precedentemente demolito), ed il Lotto 2 che prevedeva la sistemazione della piazza e dei giardini delle scuole elementari, relativi agli spazi connessi alla parziale demolizione di un’ala di edificio.
In particolare il Lotto 2 prevedeva che tali spazi fossero adeguati e resi fruibili mediante la realizzazione di spazi per la sosta e il passaggio dello scuolabus e il migliore accesso alla struttura scolastica, sì da sistemare e mettere in sicurezza i luoghi oggetto della precedente parziale demolizione.
Con deliberazione della Giunta n. 104 del 10 settembre 2013 veniva approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici per una spesa complessiva di euro 200.000.
Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 9 dicembre 2013 veniva approvato il progetto preliminare definitivo comprendente il Lotto 1 (ripristino facciata nord) e il Lotto 2 (sistemazione piazza/giardini scuole elementari).
Con la successiva deliberazione di Giunta n. 25 del 17 marzo 2014 veniva approvato il nuovo progetto preliminare definitivo del Lotto 2 con la concertazione della Soprintendenza.
La consegna dei lavori avveniva, contestualmente e per entrambi i lotti, in data 4 settembre 2014.
Approvati gli stati finali dei lavori, veniva trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in data 30 dicembre 2015, relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente in relazione all’intervento effettuato presso la Scuola Elementare di via Marconi nell’ambito del programma di edilizia scolastica.
Con nota di data 27 luglio 2018 il Ministero, per il tramite della Direzione Generale per l’edilizia Statale e Interventi speciali, comunicava che l’intervento relativo alla “ formazione di una nuova piazza ” adiacente alla scuola elementare non aveva interessato l’edificio oggetto del finanziamento, e pertanto le spese sostenute per la realizzazione del Lotto 2 non potevano essere ammesse al finanziamento.
Nonostante il riscontro esplicativo da parte del Comune di Soncino, il Ministero, con provvedimento di data 24 ottobre 2018, ha rideterminato l’importo ammesso a finanziamento in euro 38.104,24, in diminuzione rispetto all’importo originario di euro 200.000,00, ritenendo accertata, in ragione dell’esclusione delle opere summenzionate, la realizzazione di un’economia pari a euro 161.985,96.
3. Con ricorso in riassunzione, introduttivo del presente giudizio, il Comune di Soncino contesta la riduzione del finanziamento e la presupposta qualificazione dei lavori, ritenendo, in particolare, non corretta la lettura del D.M 343/2012 e dei criteri posti a base del contributo. La tesi del ricorso è che le somme qualificate dal Ministero come ‘economie’ sarebbero invece dovute al Comune in ragione della sussistenza dei presupposti previsti dal Decreto Ministeriale per l’accesso ai contributi.
Il provvedimento impugnato è ritenuto illegittimo, in sintesi, per “ Violazione e/o comunque falsa interpretazione e applicazione all’art. 2, comma 3, lett. a) del D.M Infrastrutture 343 del 3.10.2012; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità manifeste.”
4. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio con memoria di stile.
5. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
7. Come già esposto in precedenza, il contributo disciplinato dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 343 del 3 ottobre 2012 rientra nel “ Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici ”, predisposto in attuazione dell’art. 80 comma 21 della legge 289/2002.
8. La norma da ultimo citata prevede testualmente che “ Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 , possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. ”
Il Piano si propone dunque di contemperare le esigenze strettamente connesse agli aspetti della sicurezza strutturale degli edifici nelle zone a rischio sismico con l'obiettivo più ampio di contribuire all'incremento del livello di sicurezza complessivo delle costruzioni destinate a plessi scolastici, anche con riguardo agli aspetti igienici, impiantistici e tecnologici, e anche mediante il potenziamento ed il supporto della capacità di progettazione degli enti locali.
9. L’art. 2 comma 3 del D.M. 343/2012 ammette alla contribuzione due categorie di spese: “ a. lavori da eseguire o spese da sostenere direttamente connesse ad interventi di adeguamento o miglioramento controllato con indicatore di rischio superiore a 0.65 ed alle finiture strettamente connesse. b. lavori da eseguire o spese da sostenere direttamente connesse ad interventi che rientrano fra le tipologie previste dall'art.3, comma 1, lett. b), c) e d) di cui al d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 .”
Il riferimento alla lett. d) del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (nella versione ratione temporis vigente) consente di ritenere ammissibili a contributo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia volti a trasformare gli edifici esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, anche mediante demolizione parziale. Nella nozione ampia di ristrutturazione sono ricomprese tutte le opere serventi rispetto all’adeguamento sismico dell’edificio principale, in quanto finalizzate a rendere pienamente fruibile e funzionale l’edificio stesso secondo la sua destinazione d’uso.
10. Nel solco argomentativo così prospettato, appare evidente che, nel caso di specie, la sistemazione delle aree costituenti il sedime della porzione di immobile demolita nelle precedenti fasi di intervento rientra a pieno titolo nell’insieme sistematico di opere dirette a realizzare il nuovo organismo edilizio con destinazione scolastica.
Più precisamente, gli interventi del Lotto 2 – seppur materialmente separati rispetto alla struttura edificata - non risultano autonomi e scindibili da quelli del Lotto 1, e anzi ne rappresentano il necessario completamento, in quanto permettono di connettere in modo ordinato, e sicuro per gli utenti, l’edificio principale alle aree edificate immediatamente circostanti, conferendo organicità all’intervento nel suo complesso. Il ripristino dell’area di sedime si è concretizzato infatti nella formazione di spazi fruibili in maniera diretta dall’utenza dell’edificio scolastico, ed utilizzati per la sosta e il passaggio dello scuolabus e per il miglior accesso alla struttura. Si tratta di elementi che, unitariamente intesi, consentono di ravvisare un legame funzionale con le opere oggetto dell’intervento di ristrutturazione.
11. In conclusione il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del decreto n. 9504 del 24 ottobre 2018.
12. La natura interpretativa delle questioni giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO