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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
UO CH, RE
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4777/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1898/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2024 9008427642 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0021045148 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0008808856 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0008808856 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0008808856 IRPEF-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0008808856 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0008808957 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0017859675 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0024615523 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0001558576 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0001558576 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0001558576 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0001558576 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0024376231 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0034625942 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0055885338 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0055885338 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0055885338 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2021 0002275046 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2021 0014612611 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'Intimazione di pagamento n. 10020249008427642000, notificata a Ricorrente_1 il 25 ottobre 2024, per un importo complessivo di €103.861,78.
Impugnato l'atto impositivo, la Corte di Giustizia Tributaria di Salerno (sentenza n. 1898/2025) ha rigettato il ricorso, ritenendo regolari le notifiche e insussistenti decadenza o prescrizione.
Propone appello il Ricorrente_1 deducendo: - l'apparenza della motivazione offerta dal primo giudice, che si sarebbe limitato affermare apoditticamente la regolarità delle notifiche;
- la nullità delle notifiche delle cartelle presupposte dall'intimazione: non vi è prova della consegna della raccomandata informativa;
- la difformità delle sottoscrizioni apposte, formalmente disconosciute;
- la nullità delle notifiche eseguite a indirizzi PEC non censiti in INI-PEC dopo la cancellazione della ditta (dal 2017); - l'estinzione per prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Si è costituito l'Ufficio deducendo: - la genericità dell'appello; - la novità delle eccezioni afferenti al disconoscimento delle firme e alla validità della notifica effettuata a mezzo PEC;
- la regolarità delle notifiche effettuate nel rispetto delle norme codicistiche, con deposito presso la casa comunale, affissione e spedizione della raccomandata informativa;
- la ritualità delle notifiche effettuate a mezzo PEC, legittime anche se l'indirizzo non risulta censito, purché sia riferibile al destinatario;
- la decennalità del termine prescrizionale, interrotto dalle notifiche e dalla sospensione disposta dalla normativa emergenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile (in quanto individua con precisione tanto i punti e i capi della sentenza oggetto d'impugnazione, quanto i pretesi vizi) e fondato nei limiti di seguito indicati.
Prelliminarmente, la motivazione della sentenza impugnata non è apparente, bene essendo individuabile il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata. E tanto trova riscontro proprio nel compiuto esercizio del diritto di impugnazione, nel merito, da parte dell'appellante.
Ciò premesso, l'intimazione oggetto dell'originaria impugnazione porta, quali atti presupposti, una pluralità di cartelle, delle quali risulta l'avvenuta notifica in relazione a quelle aventi numeri finali:
- 5148 notificata a mani di familiare il 31 gennaio 2018 con relativa spedizione della CAN;
- 8856 notificata personalmente il 15 marzo 2018;
- 8957 notificata personalmente il 15 marzo 2018;
- 9675 notificata personalmente il 10 ottobre 2018;
- 5523 notificata personalmente il 20 marzo 2019;
- 8576 notificata a mani fi familiare l'11 ottobre 2019 con relativa spedizione della CAN;
- 6231 notificata a mani fi familiare l'11 ottobre 2019 con relativa spedizione della CAN;
- 5942 notificata personalmente il 30 settembre 2021;
- 5338 notificata personalmente il 30 settembre 2021;
- 5046 notificata a mezzo PEC il 26 maggio 2022;
- 2611 notificata a mezzo PEC il 9 giugno 2022.
Per le altre (le nn. 1809, 5244, 2257, 2358, 2255) non risulta alcuna notifica.
Per le notifiche effettuate a mani di familiare convivente risulta prodotta la spedizione della CAN, dato sufficiente ai fini della validità della procedura di notificazione;
adempimento, peraltro per il quale non è necessaria neanche la raccomandata con avviso di ricevimento, ma quella semplice, trovando tale procedura semplificata giustificazione nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Sez. 5 n. 2377 del 27/01/2022, Rv.
663662).
Viceversa, quanto alle notifiche effettuate a mezzo PEC (domanda non nuova in quanto ricompresa nella generale contestazione della validita delle notifiche), ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.
c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (Cass. n.
11574 del 11/05/2018, Rv. 648283), come in concreto avvenuto.
Ugualmente fondata è la censura afferente alla prescrizione di sanzioni ed interessi. In tema di obbligazioni tributarie, infatti, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 23052 del 11/08/2025, Rv. 675508; Cass. n.
7486 del 08/03/2022, Rv. 664137).
In ultimo, per quanto il disconoscimento non debba essere fatto in modo formale e specifico, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (cfr. Cass. Sez.V n. 16232/2004). In tema di prova documentale, infatti, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche. E, sotto tale profilo, la parte nulla ha dedotto.
In conclusione, quindi, in relazione alle cartelle aventi nn. finali 5148, 8856, 8957, 9675, 5523, 8576,
6231, 5942, 5338 a notifica risulta correttamente effettuata;
per le residue, invece, non vi è prova di un corretto procedimento notificatorio. Parallelamente, per le cartelle nn. 5148, 8856, 8957, 9675, va rilevato il decorso del termine prescrizionale (tra l'ultimo atto notificato e quello oggi impugnata) in relazione alle sanzioni e agli interessi.
In questi termini va accolto l'appello e tanto giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
UO CH, RE
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4777/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1898/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2024 9008427642 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0021045148 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0008808856 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0008808856 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0008808856 IRPEF-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0008808856 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0008808957 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0017859675 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0024615523 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0001558576 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0001558576 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0001558576 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0001558576 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0024376231 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0034625942 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0055885338 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0055885338 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0055885338 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2021 0002275046 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2021 0014612611 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'Intimazione di pagamento n. 10020249008427642000, notificata a Ricorrente_1 il 25 ottobre 2024, per un importo complessivo di €103.861,78.
Impugnato l'atto impositivo, la Corte di Giustizia Tributaria di Salerno (sentenza n. 1898/2025) ha rigettato il ricorso, ritenendo regolari le notifiche e insussistenti decadenza o prescrizione.
Propone appello il Ricorrente_1 deducendo: - l'apparenza della motivazione offerta dal primo giudice, che si sarebbe limitato affermare apoditticamente la regolarità delle notifiche;
- la nullità delle notifiche delle cartelle presupposte dall'intimazione: non vi è prova della consegna della raccomandata informativa;
- la difformità delle sottoscrizioni apposte, formalmente disconosciute;
- la nullità delle notifiche eseguite a indirizzi PEC non censiti in INI-PEC dopo la cancellazione della ditta (dal 2017); - l'estinzione per prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Si è costituito l'Ufficio deducendo: - la genericità dell'appello; - la novità delle eccezioni afferenti al disconoscimento delle firme e alla validità della notifica effettuata a mezzo PEC;
- la regolarità delle notifiche effettuate nel rispetto delle norme codicistiche, con deposito presso la casa comunale, affissione e spedizione della raccomandata informativa;
- la ritualità delle notifiche effettuate a mezzo PEC, legittime anche se l'indirizzo non risulta censito, purché sia riferibile al destinatario;
- la decennalità del termine prescrizionale, interrotto dalle notifiche e dalla sospensione disposta dalla normativa emergenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile (in quanto individua con precisione tanto i punti e i capi della sentenza oggetto d'impugnazione, quanto i pretesi vizi) e fondato nei limiti di seguito indicati.
Prelliminarmente, la motivazione della sentenza impugnata non è apparente, bene essendo individuabile il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata. E tanto trova riscontro proprio nel compiuto esercizio del diritto di impugnazione, nel merito, da parte dell'appellante.
Ciò premesso, l'intimazione oggetto dell'originaria impugnazione porta, quali atti presupposti, una pluralità di cartelle, delle quali risulta l'avvenuta notifica in relazione a quelle aventi numeri finali:
- 5148 notificata a mani di familiare il 31 gennaio 2018 con relativa spedizione della CAN;
- 8856 notificata personalmente il 15 marzo 2018;
- 8957 notificata personalmente il 15 marzo 2018;
- 9675 notificata personalmente il 10 ottobre 2018;
- 5523 notificata personalmente il 20 marzo 2019;
- 8576 notificata a mani fi familiare l'11 ottobre 2019 con relativa spedizione della CAN;
- 6231 notificata a mani fi familiare l'11 ottobre 2019 con relativa spedizione della CAN;
- 5942 notificata personalmente il 30 settembre 2021;
- 5338 notificata personalmente il 30 settembre 2021;
- 5046 notificata a mezzo PEC il 26 maggio 2022;
- 2611 notificata a mezzo PEC il 9 giugno 2022.
Per le altre (le nn. 1809, 5244, 2257, 2358, 2255) non risulta alcuna notifica.
Per le notifiche effettuate a mani di familiare convivente risulta prodotta la spedizione della CAN, dato sufficiente ai fini della validità della procedura di notificazione;
adempimento, peraltro per il quale non è necessaria neanche la raccomandata con avviso di ricevimento, ma quella semplice, trovando tale procedura semplificata giustificazione nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Sez. 5 n. 2377 del 27/01/2022, Rv.
663662).
Viceversa, quanto alle notifiche effettuate a mezzo PEC (domanda non nuova in quanto ricompresa nella generale contestazione della validita delle notifiche), ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.
c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (Cass. n.
11574 del 11/05/2018, Rv. 648283), come in concreto avvenuto.
Ugualmente fondata è la censura afferente alla prescrizione di sanzioni ed interessi. In tema di obbligazioni tributarie, infatti, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 23052 del 11/08/2025, Rv. 675508; Cass. n.
7486 del 08/03/2022, Rv. 664137).
In ultimo, per quanto il disconoscimento non debba essere fatto in modo formale e specifico, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (cfr. Cass. Sez.V n. 16232/2004). In tema di prova documentale, infatti, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche. E, sotto tale profilo, la parte nulla ha dedotto.
In conclusione, quindi, in relazione alle cartelle aventi nn. finali 5148, 8856, 8957, 9675, 5523, 8576,
6231, 5942, 5338 a notifica risulta correttamente effettuata;
per le residue, invece, non vi è prova di un corretto procedimento notificatorio. Parallelamente, per le cartelle nn. 5148, 8856, 8957, 9675, va rilevato il decorso del termine prescrizionale (tra l'ultimo atto notificato e quello oggi impugnata) in relazione alle sanzioni e agli interessi.
In questi termini va accolto l'appello e tanto giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.