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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2964/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Via Marasso 6/1, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Carla
AM (C.F. e che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
Via San Giuseppe Cottolengo 19/4, Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dagli Avv. Luca Perdomi ( ) e avv. Camilla Badano (C.F. C.F._4
), che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti C.F._5
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Atlante (U.S.A.) il 25/01/1995 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 22/10/2015 omologato dal Tribunale di Genova con decreto n. 6099/2015 il 29/10/2015, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Atlanta (U.S.A.) il 25/01/1995 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Gli ex coniugi vivranno separati con l'obbligo di mantenere nei propri rapporti un contegno civile e rispettoso.
2. Le parti concordano che l'Arch. versi all'Arch. l'importo mensile, secondo Pt_2 Pt_1 adeguamento Istat, di Euro 600,00 con salvezza di rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da erogare entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente della beneficiaria a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, maggiorenne non ancora autosufficiente.
Il mantenimento in oggetto cesserà al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica della ragazza. La decorrenza di detto importo è fissata al mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
3. Le spese straordinarie per verranno suddivise al 50% tra le parti, facendo integrale Per_1 riferimento al Verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15/9/2016 e ss. mm. per la sussunzione e regolazione di dette spese, che le parti dichiarano di conoscere per averne ricevuto copia dai rispettivi difensori.
4. L'assegno unico verrà richiesto dai sigg.ri e e ripartito al 50% tra le parti;
Pt_2 Pt_1
5. La casa già coniugale sita a Genova in via Marasso 6/1 rimane assegnata alla sig.ra Pt_1 fino a che la figlia non sarà economicamente autosufficiente. Per_1
6. Le parti concordano, quale parte integrante della regolazione della propria crisi familiare rientrante nella causa del presente negozio, che la sig.ra trasferisca al signor la di lei Pt_1 Pt_2 quota della multiproprietà immobiliare del complesso sito in Sardegna, Comune di Arzachena (OT), unità immobiliare posta nel lotto A individuata con il n. 27 di cui all'atto di provenienza a rogito
Notaio di Alba del 11/5/2009 Rep n. 107.828 Raccolta n. 14.621 registrato al n. Persona_2
1866/1T il 2/5/2009 (per il periodo annuale contraddistinto con il numero 37) con relative pertinenze e di cui all'atto di provenienza a rogito Notaio di Milano del 25/5/2015 n. 15.597 Persona_3 di Rep e n.
5.835 di racc. registrato al n. 22787, serie T 1, Agenzia Entrate ufficio di Milano 2 il
4/6/2015 (per il periodo annuale contraddistinto con il numero 38) con relative pertinenze.
Il trasferimento verrà perfezionato e formalizzato tramite atto notarile, esecutivo dell'accordo divorzile, essendo tale assegnazione necessaria e funzionale ad ogni accordo divorzile e per la composizione delle posizioni dei coniugi.
L'atto relativo al suddetto trasferimento, avverrà avanti a Notaio scelto di comune accordo dalle parti entro 90 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio e sarà esente da imposte di cui alla l. 6/3/1987 n. 74 , in quanto i trasferimenti avverranno nell'ambito ed in esecuzione del procedimento di divorzio tra i coniugi e costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
In relazione a tale operazione le parti concordano che quale conguaglio e definitiva tacitazione di ogni altra pretesa economica anche in considerazione degli esborsi economici sopportati dalla sig.ra in costanza di matrimonio, il sig. , entro 90 giorni dal deposito della sentenza di Pt_1 Pt_2 scioglimento del matrimonio, corrisponda alla sig.ra Euro 8.500,00 (diconsi Euro Pt_1 ottomilacinquecento/00).
Il sig. si farà carico altresì di tutte le spese notarili che ne deriveranno, nonché di tutte quelle Pt_2 anche eventualmente connesse e necessarie anche di eventuale redazione di certificazione energetica.
7. Le parti si impegnano ad estinguere il fondo comune di investimento cointestato agli stessi presso denominato Allianz Azioni Europa L n. U26690778 e si impegnano ed obbligano ad CP_1 aprirne nel minor tempo possibile, e comunque entro il 31/12/2025 allorché le condizioni del mercato finanziario miglioreranno e renderanno opportuna detta operazione, uno nuovo di ugual natura o eventualmente di differente tipo se economicamente migliore, con intestataria esclusiva la figlia Per_1
8. Le parti professano la loro autosufficienza economica, rinunciando a qualsivoglia contributo di mantenimento dall'ex coniuge.
9. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti danno atto di aver regolato qualsivoglia aspetto e/o pretesa, dedotti e/o deducibili, inerenti la propria crisi familiare ed il pagamento del mantenimento per la prole, ivi compreso l'assolvimento degli arretrati derivanti da adeguamento Istat per gli anni pregressi nonché degli oneri sinora sostenuti per l'immobile in regime multiproprietario, tutte questioni che si intendono definite senza null'altro a pretendere dai ricorrenti reciprocamente .
10. Sono escluse dalla clausola sopra indicata le questioni inerenti il fondo di cui al punto 7 e la comproprietà riguardante l'immobile di via Marasso 6/1, con annesse pertinenze, a Genova, con cantina e posto auto aperto, posto al piano fondi (come da atto notaio di Genova del Per_4
23/8/2020) acquistata dai coniugi prima della trascrizione del matrimonio celebrato ad Atlanta.
11. Le spese legali sono integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2005,
Numero 416, Parte II, Serie C, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Via Marasso 6/1, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Carla
AM (C.F. e che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
Via San Giuseppe Cottolengo 19/4, Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dagli Avv. Luca Perdomi ( ) e avv. Camilla Badano (C.F. C.F._4
), che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti C.F._5
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Atlante (U.S.A.) il 25/01/1995 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 22/10/2015 omologato dal Tribunale di Genova con decreto n. 6099/2015 il 29/10/2015, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Atlanta (U.S.A.) il 25/01/1995 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Gli ex coniugi vivranno separati con l'obbligo di mantenere nei propri rapporti un contegno civile e rispettoso.
2. Le parti concordano che l'Arch. versi all'Arch. l'importo mensile, secondo Pt_2 Pt_1 adeguamento Istat, di Euro 600,00 con salvezza di rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da erogare entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente della beneficiaria a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, maggiorenne non ancora autosufficiente.
Il mantenimento in oggetto cesserà al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica della ragazza. La decorrenza di detto importo è fissata al mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
3. Le spese straordinarie per verranno suddivise al 50% tra le parti, facendo integrale Per_1 riferimento al Verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15/9/2016 e ss. mm. per la sussunzione e regolazione di dette spese, che le parti dichiarano di conoscere per averne ricevuto copia dai rispettivi difensori.
4. L'assegno unico verrà richiesto dai sigg.ri e e ripartito al 50% tra le parti;
Pt_2 Pt_1
5. La casa già coniugale sita a Genova in via Marasso 6/1 rimane assegnata alla sig.ra Pt_1 fino a che la figlia non sarà economicamente autosufficiente. Per_1
6. Le parti concordano, quale parte integrante della regolazione della propria crisi familiare rientrante nella causa del presente negozio, che la sig.ra trasferisca al signor la di lei Pt_1 Pt_2 quota della multiproprietà immobiliare del complesso sito in Sardegna, Comune di Arzachena (OT), unità immobiliare posta nel lotto A individuata con il n. 27 di cui all'atto di provenienza a rogito
Notaio di Alba del 11/5/2009 Rep n. 107.828 Raccolta n. 14.621 registrato al n. Persona_2
1866/1T il 2/5/2009 (per il periodo annuale contraddistinto con il numero 37) con relative pertinenze e di cui all'atto di provenienza a rogito Notaio di Milano del 25/5/2015 n. 15.597 Persona_3 di Rep e n.
5.835 di racc. registrato al n. 22787, serie T 1, Agenzia Entrate ufficio di Milano 2 il
4/6/2015 (per il periodo annuale contraddistinto con il numero 38) con relative pertinenze.
Il trasferimento verrà perfezionato e formalizzato tramite atto notarile, esecutivo dell'accordo divorzile, essendo tale assegnazione necessaria e funzionale ad ogni accordo divorzile e per la composizione delle posizioni dei coniugi.
L'atto relativo al suddetto trasferimento, avverrà avanti a Notaio scelto di comune accordo dalle parti entro 90 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio e sarà esente da imposte di cui alla l. 6/3/1987 n. 74 , in quanto i trasferimenti avverranno nell'ambito ed in esecuzione del procedimento di divorzio tra i coniugi e costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
In relazione a tale operazione le parti concordano che quale conguaglio e definitiva tacitazione di ogni altra pretesa economica anche in considerazione degli esborsi economici sopportati dalla sig.ra in costanza di matrimonio, il sig. , entro 90 giorni dal deposito della sentenza di Pt_1 Pt_2 scioglimento del matrimonio, corrisponda alla sig.ra Euro 8.500,00 (diconsi Euro Pt_1 ottomilacinquecento/00).
Il sig. si farà carico altresì di tutte le spese notarili che ne deriveranno, nonché di tutte quelle Pt_2 anche eventualmente connesse e necessarie anche di eventuale redazione di certificazione energetica.
7. Le parti si impegnano ad estinguere il fondo comune di investimento cointestato agli stessi presso denominato Allianz Azioni Europa L n. U26690778 e si impegnano ed obbligano ad CP_1 aprirne nel minor tempo possibile, e comunque entro il 31/12/2025 allorché le condizioni del mercato finanziario miglioreranno e renderanno opportuna detta operazione, uno nuovo di ugual natura o eventualmente di differente tipo se economicamente migliore, con intestataria esclusiva la figlia Per_1
8. Le parti professano la loro autosufficienza economica, rinunciando a qualsivoglia contributo di mantenimento dall'ex coniuge.
9. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti danno atto di aver regolato qualsivoglia aspetto e/o pretesa, dedotti e/o deducibili, inerenti la propria crisi familiare ed il pagamento del mantenimento per la prole, ivi compreso l'assolvimento degli arretrati derivanti da adeguamento Istat per gli anni pregressi nonché degli oneri sinora sostenuti per l'immobile in regime multiproprietario, tutte questioni che si intendono definite senza null'altro a pretendere dai ricorrenti reciprocamente .
10. Sono escluse dalla clausola sopra indicata le questioni inerenti il fondo di cui al punto 7 e la comproprietà riguardante l'immobile di via Marasso 6/1, con annesse pertinenze, a Genova, con cantina e posto auto aperto, posto al piano fondi (come da atto notaio di Genova del Per_4
23/8/2020) acquistata dai coniugi prima della trascrizione del matrimonio celebrato ad Atlanta.
11. Le spese legali sono integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2005,
Numero 416, Parte II, Serie C, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini