TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1823/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 26.2.2025 vertente
TRA
CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. MARANGON MICHELA
ATTORE
E
, Controparte_1
CF: , rappresentato e difeso come in atti dall'avv. P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
CONVENUTO
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
CONVENUTO CHIAMATO CP_3
1 OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: all'udienza del 26.2.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto del 25 ottobre 2024 con cui il Tribunale di Rovigo ha revocato l'ammissione di al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato;
la revoca è avvenuta per le seguenti motivazioni:
con Decreto 23 luglio 2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è
[stato] aggiornato ad euro 11.746,68"; la ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale tenutasi il 2 maggio 2023 che dal mese di luglio 2022 la nipote vive con lei (“Mia nipote Parte_2 Parte_2 figlia della mia defunta sorella, vive con me e con mio marito dal mese di
[...] agosto 2022. Ha 22 anni, non lavora e sembra sia affetta da Pots, una malattia neurologica. Risulta ancora residente a [...]con il padre”); la suprema corte ha affermato che “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione dei requisiti reddituali, deve tenersi conto della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica” (Cass. civ. sez. II ordinanza n. 18134/2023);
“(…) l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base
2 imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;
conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, "a fortiori", quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza” (Cass. civ. sez. II, Ordinanza n. 15458/2020); nell'anno d'imposta 2021 la sig.ra ha percepito un reddito Parte_1 derivante da pensione di invalidità dell'ammontare complessivo di 3.732,17 euro
(287,09 euro al mese per 13 mensilità: doc. 3 della ricorrente), aumentato a
4.080,83 (313,00 euro al mese per 13 mensilità) nell'anno d'imposta 2023 (cfr. documento prodotto il 3 maggio 2023, privo di numerazione); dalle informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza risulta che nell'anno d'imposta 2022 la sig.ra nipote convivente con la sig.ra Parte_2 Parte_1
ha percepito redditi esenti da imposta pari a 8.725,00 euro, come risulta
[...] dalla CU2023 trasmessa dalla Guardia di Finanza;
l'ammontare del reddito complessivo della sig.ra e della di lei Parte_1 nipote sig.ra è stato dunque, nell'anno d'imposta 2022, pari a non Parte_2 meno di 12.457,17 euro (3.732,17 euro + 8.725,00 euro), posto che non può essere considerata ai fini del calcolo di cui si controverte l'indennità di accompagnamento percepita dalla sig.ra nell'anno Parte_1 considerato, attesa la condizione di invalidità totale della stessa (Cass. pen. sez.
IV, Sentenza n. 24842/2015); il superamento del limite reddituale (euro 11.746,68) previsto dall'art. 76 d.p.r.
115/2002 nel 2022 (anno anteriore alla instaurazione del procedimento, promosso con ricorso depositato il 24 gennaio 2023), non può che condurre alla revoca dell'ammissione della sig.ra al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato e al rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso depositata il 19 luglio 2024 dall'avv. Michela Marangon.
p.q.m.
revoca l'ammissione della sig.ra al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con CP_1 delibera in data 19 ottobre 2022
Riepilogando la scansione processuale:
12.10.2022 – istanza di ammissione al PSS;
19.10.2023 – delibera di ammissione al PSS;
3 24.1.2023 – ricorso per separazione;
5.7.2024 – sentenza che ha definito il giudizio.
3. L'opposizione può essere accolta senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va preliminarmente osservato che la Corte di legittimità, con principio a cui ci si richiama, costantemente afferma il rilievo della convivenza ai fini dell'ammissione e del mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche a prescindere dalle risultanze anagrafiche. Rileva infatti la Suprema Corte che “l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115, secondo cui il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione (Cass., Sez. 6-2, 21/7/2020, n. 15458), e anche della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica, atteso che, nella materia di cui si discetta, la locuzione “componente della famiglia” ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatore voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio (come in caso di convivenza more uxorio, vedi Cass. Civ. n. 4975/2022, Cass. Pen. n. 109/2005, Cass. Pen.
n. 19349/2005, Cass. Pen. n. 13265/2004), e ciò in quanto non sarebbe conforme ai princìpi costituzionali di solidarietà, di equa
4 distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio (Cass., Sez. 2, 26/6/2023, n. 18134).
Detti principi sono stati, da ultimo, confermati da Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 3501 del 07/02/2024, ove si legge, in parte motiva, che ”il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi e responsabilità, e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in una siffatta ipotesi, non può omettere di indicare, nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi (cfr. Cass. Pen., Sez. 4, 20/3/2015, n. 15715; Cass.
Pen., Sez. 4, 17/1/2006, n. 17374), mentre, proprio perché la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, dalle sole risultanze anagrafiche, essendo invece ricavabile da ogni accertata evenienza fattuale che, nella sostanza e nella realtà, dia contezza della sussistenza di un simile rapporto (cfr. Cass. Pen., Sez. 4, 3/10/2022, n.
37207; Cass. Pen., Sez. 4, 22/9/2021, n. 36559; Cass. Pen., Sez. 4,
9/3/2017, n. 11470; Cass. Pen., Sez. 4, 17/2/2005, n. 19349)”.
4. Tanto premesso e condiviso in punto di diritto, osserva questo giudicante che non può non tenersi conto delle specifiche circostanze del caso concreto. Nel caso odierno, è pacifica circostanza quella per cui la convivenza di cui si discorre era venuta in essere esclusivamente nella seconda metà dell'anno 2022, così come è del pari pacifico che l'unico reddito percepito da nipote Parte_2 convivente con la era il reddito cittadinanza, Parte_1 ovverosia una provvidenza di tipo assistenziale finalizzata a sopperire alle esigenze minime di sostentamento della persona, ragione per cui è ragionevole presumere che le relative somme siano state spese per la massima parte mese per mese, man mano che venivano percepite;
incidentalmente, osserva questo giudicante che
5 non assume astratto rilievo ai fini del decidere la circostanza che le somme siano state spese dal percettore stesso o da terzi, in quanto ciò che conta, nella materia che qui impegna, è il mero possesso del reddito (inteso in senso ampio), e non come o da chi questo sia stato utilizzato – la circostanza, nondimeno, è concretamente irrilevante ai fini del decidere, poiché le somme percepite nel periodo di interesse sono comunque insufficienti a produrre il superamento del limite di legge.
Tanto posto, osserva questo giudicante che il reddito (in senso ampio) prodotto da imputabile al nucleo familiare (in senso Parte_2 ampio) di vada concretamente determinato in Parte_1
€3.635,00, ovverosia cinque mensilità da €727,00 ciascuna. Detta somma, aggiunta al reddito posseduto da Parte_1 produce un complessivo di €7.367,17, inferiore alla soglia di legge.
Va poi osservato che, dall'esame delle dichiarazioni fiscali acquisite d'ufficio in seno al procedimento RG 189/2023, la soglia di reddito non viene superata neppure negli anni successivi.
Al riguardo, si osserva innanzitutto che il reddito percepito da Pt_2 scende ad €2.461,22 sia per il 2023 che per il 2024; a tale somma
[...]
e alla pensione percepita dalla ricorrente (per la sola parte imputabile, come già osservato in sede di decreto opposto, trattandosi di pensione di invalidità) vanno poi aggiunte le somme percepite a titolo di assegno di mantenimento e di rimborso spese per le utenze, come ricavabili dagli estratti conto (si tratta, rispettivamente, di €4.250,00 ed
€674,00). Il cumulo di tutti tali importi, tuttavia, non raggiunge comunque la soglia di legge, fissata per il 2023 ad €12.838,01. Il totale ammonta infatti ad €11.117,39 (€3.732,17 di pensione imputabile ai fini odierni, €4.250,00 di mantenimento, €674,00 di rimborsi, €2.461,22 di reddito di;
nel calcolo non si è tenuto conto Parte_2 dell'adeguamento ISTAT della pensione, comunque ictu oculi inidoneo a provocare il passaggio di soglia.
6 Per il 2024, rilevante solo sino a inizio luglio, i redditi sono poi vistosamente sottosoglia, rilevando solo le componenti ricorrenti già esaminate sinora.
5. Va disattesa, infine, la difesa dell'avvocatura erariale, secondo cui dovrebbe trovare applicazione il disposto degli art. 79 e 112, primo comma, lett. a) D.P.R. 115/2002, che impone la vincolata revoca del beneficio, qualora l'interessato ometta la comunicazione concernente le variazioni reddituali contemplate dalla norma. Nel caso di specie, come osservato, non vi è stato alcun superamento della soglia.
6. Il ricorso deve pertanto essere accolto e il decreto opposto del 25 ottobre 2024 annullato, con conseguente emissione di separato decreto di liquidazione del compenso del difensore.
Ai fini della liquidazione del compenso, devono essere presi in esame i seguenti parametri:
-DM 55/2014 e s.m.i. per i giudizi dinanzi al Tribunale;
-scaglione indeterminabile di bassa complessità a valori minimi, tenuto conto della bassa complessità dell'attività processuale svolta;
per complessivi €3.809,00, da dimidiare come per legge in €1.904,50, oltre le spese generali 15%, CPA e IVA (se dovuta), per un netto a pagare imponibile di €2.277,79, oltre €501,11 di IVA.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €1.100,00 a €5.200,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, stante la natura documentale e liquida della causa, a carico del solo Controparte_2
, unico legittimo convenuto. Nulla sulle spese per che
[...] CP_4 di fatto non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
7 Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il decreto del 25 ottobre
2024 emesso dal Tribunale di Rovigo;
2. conseguentemente, liquida a carico dello Stato i compensi al difensore, Avv. Michela Marangon, come da separato decreto;
3. condanna il al pagamento delle spese del Controparte_2 presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche di iscrizione a ruolo.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 28/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1823/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 26.2.2025 vertente
TRA
CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. MARANGON MICHELA
ATTORE
E
, Controparte_1
CF: , rappresentato e difeso come in atti dall'avv. P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
CONVENUTO
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
CONVENUTO CHIAMATO CP_3
1 OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: all'udienza del 26.2.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto del 25 ottobre 2024 con cui il Tribunale di Rovigo ha revocato l'ammissione di al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato;
la revoca è avvenuta per le seguenti motivazioni:
con Decreto 23 luglio 2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è
[stato] aggiornato ad euro 11.746,68"; la ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale tenutasi il 2 maggio 2023 che dal mese di luglio 2022 la nipote vive con lei (“Mia nipote Parte_2 Parte_2 figlia della mia defunta sorella, vive con me e con mio marito dal mese di
[...] agosto 2022. Ha 22 anni, non lavora e sembra sia affetta da Pots, una malattia neurologica. Risulta ancora residente a [...]con il padre”); la suprema corte ha affermato che “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione dei requisiti reddituali, deve tenersi conto della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica” (Cass. civ. sez. II ordinanza n. 18134/2023);
“(…) l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base
2 imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;
conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, "a fortiori", quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza” (Cass. civ. sez. II, Ordinanza n. 15458/2020); nell'anno d'imposta 2021 la sig.ra ha percepito un reddito Parte_1 derivante da pensione di invalidità dell'ammontare complessivo di 3.732,17 euro
(287,09 euro al mese per 13 mensilità: doc. 3 della ricorrente), aumentato a
4.080,83 (313,00 euro al mese per 13 mensilità) nell'anno d'imposta 2023 (cfr. documento prodotto il 3 maggio 2023, privo di numerazione); dalle informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza risulta che nell'anno d'imposta 2022 la sig.ra nipote convivente con la sig.ra Parte_2 Parte_1
ha percepito redditi esenti da imposta pari a 8.725,00 euro, come risulta
[...] dalla CU2023 trasmessa dalla Guardia di Finanza;
l'ammontare del reddito complessivo della sig.ra e della di lei Parte_1 nipote sig.ra è stato dunque, nell'anno d'imposta 2022, pari a non Parte_2 meno di 12.457,17 euro (3.732,17 euro + 8.725,00 euro), posto che non può essere considerata ai fini del calcolo di cui si controverte l'indennità di accompagnamento percepita dalla sig.ra nell'anno Parte_1 considerato, attesa la condizione di invalidità totale della stessa (Cass. pen. sez.
IV, Sentenza n. 24842/2015); il superamento del limite reddituale (euro 11.746,68) previsto dall'art. 76 d.p.r.
115/2002 nel 2022 (anno anteriore alla instaurazione del procedimento, promosso con ricorso depositato il 24 gennaio 2023), non può che condurre alla revoca dell'ammissione della sig.ra al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato e al rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso depositata il 19 luglio 2024 dall'avv. Michela Marangon.
p.q.m.
revoca l'ammissione della sig.ra al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con CP_1 delibera in data 19 ottobre 2022
Riepilogando la scansione processuale:
12.10.2022 – istanza di ammissione al PSS;
19.10.2023 – delibera di ammissione al PSS;
3 24.1.2023 – ricorso per separazione;
5.7.2024 – sentenza che ha definito il giudizio.
3. L'opposizione può essere accolta senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va preliminarmente osservato che la Corte di legittimità, con principio a cui ci si richiama, costantemente afferma il rilievo della convivenza ai fini dell'ammissione e del mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche a prescindere dalle risultanze anagrafiche. Rileva infatti la Suprema Corte che “l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115, secondo cui il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione (Cass., Sez. 6-2, 21/7/2020, n. 15458), e anche della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica, atteso che, nella materia di cui si discetta, la locuzione “componente della famiglia” ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatore voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio (come in caso di convivenza more uxorio, vedi Cass. Civ. n. 4975/2022, Cass. Pen. n. 109/2005, Cass. Pen.
n. 19349/2005, Cass. Pen. n. 13265/2004), e ciò in quanto non sarebbe conforme ai princìpi costituzionali di solidarietà, di equa
4 distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio (Cass., Sez. 2, 26/6/2023, n. 18134).
Detti principi sono stati, da ultimo, confermati da Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 3501 del 07/02/2024, ove si legge, in parte motiva, che ”il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi e responsabilità, e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in una siffatta ipotesi, non può omettere di indicare, nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi (cfr. Cass. Pen., Sez. 4, 20/3/2015, n. 15715; Cass.
Pen., Sez. 4, 17/1/2006, n. 17374), mentre, proprio perché la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, dalle sole risultanze anagrafiche, essendo invece ricavabile da ogni accertata evenienza fattuale che, nella sostanza e nella realtà, dia contezza della sussistenza di un simile rapporto (cfr. Cass. Pen., Sez. 4, 3/10/2022, n.
37207; Cass. Pen., Sez. 4, 22/9/2021, n. 36559; Cass. Pen., Sez. 4,
9/3/2017, n. 11470; Cass. Pen., Sez. 4, 17/2/2005, n. 19349)”.
4. Tanto premesso e condiviso in punto di diritto, osserva questo giudicante che non può non tenersi conto delle specifiche circostanze del caso concreto. Nel caso odierno, è pacifica circostanza quella per cui la convivenza di cui si discorre era venuta in essere esclusivamente nella seconda metà dell'anno 2022, così come è del pari pacifico che l'unico reddito percepito da nipote Parte_2 convivente con la era il reddito cittadinanza, Parte_1 ovverosia una provvidenza di tipo assistenziale finalizzata a sopperire alle esigenze minime di sostentamento della persona, ragione per cui è ragionevole presumere che le relative somme siano state spese per la massima parte mese per mese, man mano che venivano percepite;
incidentalmente, osserva questo giudicante che
5 non assume astratto rilievo ai fini del decidere la circostanza che le somme siano state spese dal percettore stesso o da terzi, in quanto ciò che conta, nella materia che qui impegna, è il mero possesso del reddito (inteso in senso ampio), e non come o da chi questo sia stato utilizzato – la circostanza, nondimeno, è concretamente irrilevante ai fini del decidere, poiché le somme percepite nel periodo di interesse sono comunque insufficienti a produrre il superamento del limite di legge.
Tanto posto, osserva questo giudicante che il reddito (in senso ampio) prodotto da imputabile al nucleo familiare (in senso Parte_2 ampio) di vada concretamente determinato in Parte_1
€3.635,00, ovverosia cinque mensilità da €727,00 ciascuna. Detta somma, aggiunta al reddito posseduto da Parte_1 produce un complessivo di €7.367,17, inferiore alla soglia di legge.
Va poi osservato che, dall'esame delle dichiarazioni fiscali acquisite d'ufficio in seno al procedimento RG 189/2023, la soglia di reddito non viene superata neppure negli anni successivi.
Al riguardo, si osserva innanzitutto che il reddito percepito da Pt_2 scende ad €2.461,22 sia per il 2023 che per il 2024; a tale somma
[...]
e alla pensione percepita dalla ricorrente (per la sola parte imputabile, come già osservato in sede di decreto opposto, trattandosi di pensione di invalidità) vanno poi aggiunte le somme percepite a titolo di assegno di mantenimento e di rimborso spese per le utenze, come ricavabili dagli estratti conto (si tratta, rispettivamente, di €4.250,00 ed
€674,00). Il cumulo di tutti tali importi, tuttavia, non raggiunge comunque la soglia di legge, fissata per il 2023 ad €12.838,01. Il totale ammonta infatti ad €11.117,39 (€3.732,17 di pensione imputabile ai fini odierni, €4.250,00 di mantenimento, €674,00 di rimborsi, €2.461,22 di reddito di;
nel calcolo non si è tenuto conto Parte_2 dell'adeguamento ISTAT della pensione, comunque ictu oculi inidoneo a provocare il passaggio di soglia.
6 Per il 2024, rilevante solo sino a inizio luglio, i redditi sono poi vistosamente sottosoglia, rilevando solo le componenti ricorrenti già esaminate sinora.
5. Va disattesa, infine, la difesa dell'avvocatura erariale, secondo cui dovrebbe trovare applicazione il disposto degli art. 79 e 112, primo comma, lett. a) D.P.R. 115/2002, che impone la vincolata revoca del beneficio, qualora l'interessato ometta la comunicazione concernente le variazioni reddituali contemplate dalla norma. Nel caso di specie, come osservato, non vi è stato alcun superamento della soglia.
6. Il ricorso deve pertanto essere accolto e il decreto opposto del 25 ottobre 2024 annullato, con conseguente emissione di separato decreto di liquidazione del compenso del difensore.
Ai fini della liquidazione del compenso, devono essere presi in esame i seguenti parametri:
-DM 55/2014 e s.m.i. per i giudizi dinanzi al Tribunale;
-scaglione indeterminabile di bassa complessità a valori minimi, tenuto conto della bassa complessità dell'attività processuale svolta;
per complessivi €3.809,00, da dimidiare come per legge in €1.904,50, oltre le spese generali 15%, CPA e IVA (se dovuta), per un netto a pagare imponibile di €2.277,79, oltre €501,11 di IVA.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €1.100,00 a €5.200,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, stante la natura documentale e liquida della causa, a carico del solo Controparte_2
, unico legittimo convenuto. Nulla sulle spese per che
[...] CP_4 di fatto non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
7 Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il decreto del 25 ottobre
2024 emesso dal Tribunale di Rovigo;
2. conseguentemente, liquida a carico dello Stato i compensi al difensore, Avv. Michela Marangon, come da separato decreto;
3. condanna il al pagamento delle spese del Controparte_2 presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche di iscrizione a ruolo.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 28/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
8