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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4817/2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Nola, 7 novembre 2023, n. 1373), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa giusta mandato in calce all'atto di gravame dall'avv. Francesca D'Alessandro (c.f.:
), presso il cui studio è domiciliata in Casalnuovo di Napoli, alla via C.F._2
Arcora n. 110 (p.e.c.: ; Email_1 appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato CP_1 C.F._3
e difeso in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv.
Gianmaria Vigliotti (c.f.: , presso il cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliato in Napoli, alla via Gabriele Jannelli n. 186 (p.e.c.:
; Email_2 appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello. Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, atteso l'oggetto della causa, non involgente interessi facenti capo a soggetti di età minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Nola il 06.09.2019, CP_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli con il 07.07.1973, dal quale erano nati quattro figli, chiedendo dichiararsi da Parte_1 lui non dovuto alcun assegno di divorzio in favore della coniuge - difettandone i presupposti di legge - e revocarsi l'assegno di contributo al mantenimento (a lui imposto in sede di separazione) delle figlie maggiorenni (nata l'[...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2 conviventi con la madre;
con vittoria delle spese di lite.
Sentito il solo ricorrente all'udienza del 16.02.2021 (per la quale la controparte non si era costituita), il Giudice delegato, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti (ed in particolare revocati gli assegni posti a carico del in favore della e delle figlie e CP_1 Pt_1 Per_1
, rimetteva i coniugi dinanzi al Giudice istruttore per l'udienza in data 18.11.2022. Per_2
La resistente si costituiva successivamente in giudizio con comparsa del 10.05.2021, chiedendo a sua volta dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed instando per il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 al mese, non opponendosi altresì alla revoca dell'assegno di contributo al mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.04.2023, la causa veniva assegnata in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 1373 del 07.11.2023, depositata il 12.05.2023, il Tribunale adito - pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti - dichiarava non dovuto a carico di
[...]
alcun assegno divorzile in favore della ed alcun assegno di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie e interamente compensando fra le parti le spese di Per_2 Per_1 lite.
Nella specie, il Tribunale - esaminato il compendio probatorio acquisito - osservava che <
ha cessato nel 2018 la propria attività professionale ed oggi percepisce un reddito CP_1 annuale da pensione di circa euro 11.227,00 all'anno. Non risulta titolare di beni immobili. La resistente percepisce pensione di invalidità ed accompagnamento per euro 1.182,00 mensili e vive con le figlie in abitazione condotta in locazione al canone mensile di euro 550,00. Non è, inoltre, contestato che la resistente abbia ricevuto dal ricorrente euro 9.000,00 in attuazione di accordi poi non ratificati dal Tribunale di Napoli dichiaratosi incompetente. E' in ogni caso stata prodotta ricevuta del versamento di euro 9.000,00. Da quanto precede deriva che fra le parti non esiste una disparità economica rilevante. Non resta che statuire sulle spese di lite, che andranno compensate, tenuto conto della natura del ricorso e della mancanza di addebito della separazione, di talchè entrambe le parti hanno dato origine alla presente vertenza>>.
1.1. Con ricorso depositato il 07.11.2023 ha proposto appello , la quale, per Parte_1 le ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata ponendosi a carico della controparte l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 al mese (o nella misura inferiore ritenuta equa), con refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si è costituito con comparsa di risposta , resistendo CP_1 nel merito.
All'esito della camera di consiglio del 05.02.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
2. Con l'atto di gravame, lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe Parte_1 valutato alla stregua di voci di reddito gli emolumenti che ella percepisce mensilmente dall'Ente previdenziale, trattandosi della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento (per un importo totale di euro 1.182,00 mensili), ovvero - si osserva - di somme (in specie l'indennità di accompagnamento, per la quale percepisce euro 515,00 al mese) che non contribuiscono a formare il reddito del beneficiario, assolvendo ad una funzione eminentemente assistenziale, data la grave patologia di cui soffre (depressione maggiore, per la quale in passato ha patito episodi psicotici con tentativi di suicidio che hanno reso indispensabili ricoveri in regime di T.S.O.), che comporta peraltro la costante necessità di sostenere adeguate spese mediche, le quali si aggiungono al canone di locazione dovuto per l'appartamento ove alloggia, pari ad euro 550,00 al mese. Evidenzia, inoltre, l'appellante che il trattenimento della somma di euro 9.000,00 corrispostale dal e da lei non restituita CP_1 nonostante il mancato esito positivo dell'iniziale accordo raggiunto sulle condizioni di divorzio sarebbe giustificato quale “acconto” sulle somme mai corrispostele a titolo di mantenimento per sé e per le figlie e a decorrere dal 2013, tanto che l'uomo è stato condannato Per_1 Per_2 due volte in sede penale per il reato di cui all'art. 570 c.p..
Infine, la pone in risalto come all'epoca del matrimonio ella avesse solo quattordici anni Pt_1
e che partorì la prima figlia già l'anno dopo, sicchè - oltre alla carenza di mezzi adeguati ed alla rilevante sproporzione fra le condizioni patrimoniali dei coniugi - ricorrerebbe il presupposto dell'assegno divorzile costituito dal sacrificio da parte sua di ogni eventuale possibilità di approfondimento dell'istruzione scolastica o di acquisizione di competenze professionali indispensabili per conseguire un'indipendenza economica, avendo ella provveduto al mènage familiare ed alla cura della prole (contribuendo alla formazione del patrimonio familiare e di quello del coniuge) mentre al contempo lavorava nell'azienda familiare (operante nel settore del riciclo di carte e cartoni), fino alla traumatica scoperta che il marito la tradiva con la propria sorella, dalla quale aveva poi avuto anche dei figli. Pertanto, ricorrerebbero sia la matrice assistenziale, sia quella retributivo-compensativa dell'assegno di divorzio.
2.1. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata resiste nel merito , CP_1 il quale, nel chiedere il rigetto del gravame, evidenzia la criticità delle sue condizioni economiche, sottolineando che le stesse < in quanto lo stesso ha di fatto cessato la sua attività lavorativa e sia anche a causa dell'esproprio subito dallo stesso appellato di n. due immobili siti nel Comune di Napoli, al corso San
Giovanni a Teduccio n. 153. Inoltre, il , allo stato, percepisce una pensione minima, CP_1 non solo, ma la stessa è oggetto di cessione di 1/5 come da documentazione versata in atti in primo grado, cessione - questa - ad oggi ancora in essere>>.
3. Il gravame è fondato secondo le precisazioni che seguono e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
Va evidenziato, in primo luogo, che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C.
(Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi come, a differenza dell'emolumento periodico costituito dalla pensione di invalidità (che rileva per la ricostruzione della capacità economica dell'interessato ai fini della valutazione dei presupposti dell'assegno divorzile: ex ceteris, Cass.
Civ., Sez. 6, ordinanza n. 40387 del 16.12.2021), l'indennità di accompagnamento non è una risorsa economica da considerare in punto di determinazione di un assegno di mantenimento, costituendo una misura assistenziale pubblica finalizzata a fronteggiare la situazione di inabilità del beneficiario e, dunque, a compensare l'incidenza dei maggiori costi che la patologia comporta per il beneficiario, data l'incapacità dello stesso di provvedere da solo agli atti della vita quotidiana, sicchè non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente (Cass., Sez. I, ordinanza n. 10423 del 17.03.2023; Cass., n. 36565 del 14.12.2022; Cass., n. 35709 del
19.11.2021).
A tale stregua, dagli introiti complessivi (considerati dal Tribunale di Nola) di cui beneficia mensilmente la bisogna defalcare la somma (pari ad euro 515,00) che ella percepisce a Pt_1 titolo di indennità di accompagnamento, dal che discende che il reddito personale valutabile ai fini che interessano nel presente procedimento va parametrato esclusivamente all'importo dell'assegno di invalidità, dell'importo di euro 667,00 (= euro 1.182,00 – euro 515,00).
Pertanto, considerato l'ammontare (pari ad euro 11.227,00 all'anno) della pensione di cui gode
(sul quale grava la trattenuta del quinto relativa ad un finanziamento per euro CP_1
20.180,00 in ordine alla cui esigenza - tuttavia - alcuna giustificazione è stata addotta) e rilevato altresì che alla succitata somma di euro 9.000,00 trattenuta dalla fanno da contralto i Pt_1 maggiori importi a suo tempo dovuti a titolo di mantenimento dall'appellato e non corrisposti alla coniuge dal 2013, deve ritenersi come fra le situazioni patrimoniali delle parti sussista un rilevante divario, dovendosi altresì tenere conto della circostanza che la donna sostiene il canone mensile di euro 550,00 per la locazione dell'appartamento in cui vive.
Tanto precisato, deve ritenersi come nel caso in esame risulti anche concretamente dimostrata dalla la dedotta ascrivibilità della mancata acquisizione di una qualificata preparazione Pt_1 culturale e di fonti di approvvigionamento di guadagni del tutto autonome dall'attività del marito nel corso della lunga vita matrimoniale a comuni scelte concordate, generatrici del sacrificio di ogni sua eventuale aspettativa professionale e di lavoro per consentire al CP_1 di sviluppare la sua attività imprenditoriale, contribuendo così a formare il patrimonio del coniuge e quello della famiglia attraverso la cura della prole e della casa. Ed invero, all'atto della celebrazione del matrimonio (del quale va altresì considerata la lunghissima durata, fino alla separazione pronunciata - senza addebito - con sentenza del Tribunale di Napoli n.
6006/2015), la aveva solo quattordici anni ed ha generato i primi figli in giovanissima Pt_1 età; inoltre, nel corso della sua vita, la donna non ha avuto esperienze professionali diverse dalla mera collaborazione presso l'azienda del marito, e dunque in posizione di totale subordinazione allo stesso, con evidente esclusione di ogni ragionevole possibilità di nutrire eventualmente diverse ed autonome aspirazioni di realizzazione lavorativa;
è, poi, evidente ed incontestato che la donna si è sempre spesa in prima persona nell'assolvimento degli oneri connessi al mènage familiare e nella cura e crescita della numerosa prole;
altrettanto pacifico è che ad oggi, per le condizioni di salute certificate oltre che per l'avanzata età, non residua più alcuna sua concreta capacità di inserimento nel mondo del lavoro. Pertanto, ricorrendo - come sopra si è spiegato - una significativa disparità reddituale e patrimoniale fra le parti e tenuto conto dei principi (quali sopra esposti) stabiliti dalla più recente giurisprudenza formatasi in materia, sussistono i presupposti che sottostanno alle matrici retributivo-perequativa ed assistenziale dell'assegno divorzile, il cui importo tuttavia - considerata la concreta (e tutt'altro che florida) situazione economica dell'obbligato - non può essere determinato nella misura mensile (euro 400,00) oggetto della domanda principale dell'appellante, bensì in quella minore (ed equa) di euro 150,00.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa e della peculiarità delle vicende per cui è processo, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per la metà, mentre deve condannarsi il alla refusione in favore della della restante parte, liquidata come CP_1 Pt_1 da dispositivo secondo le disposizioni tabellari vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , in riforma della sentenza n. 1373/2023, emessa dal Tribunale di CP_1
Nola il 07.11.2023 e pubblicata il 12.05.2023, così provvede:
a) pone a carico di l'importo mensile di euro 150,00 a titolo di assegno CP_1 divorzile da versare a entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare Parte_1 annualmente in base agli indici I.S.T.A.T.;
b) dichiara compensate per la metà fra le parti le spese del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento in favore dell'appellante della restante metà, che liquida - CP_1 relativamente al processo di primo grado - in euro 1.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e - relativamente al presente grado
- in euro 1.200,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott. Antonio Di Marco)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4817/2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Nola, 7 novembre 2023, n. 1373), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa giusta mandato in calce all'atto di gravame dall'avv. Francesca D'Alessandro (c.f.:
), presso il cui studio è domiciliata in Casalnuovo di Napoli, alla via C.F._2
Arcora n. 110 (p.e.c.: ; Email_1 appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato CP_1 C.F._3
e difeso in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv.
Gianmaria Vigliotti (c.f.: , presso il cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliato in Napoli, alla via Gabriele Jannelli n. 186 (p.e.c.:
; Email_2 appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello. Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, atteso l'oggetto della causa, non involgente interessi facenti capo a soggetti di età minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Nola il 06.09.2019, CP_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli con il 07.07.1973, dal quale erano nati quattro figli, chiedendo dichiararsi da Parte_1 lui non dovuto alcun assegno di divorzio in favore della coniuge - difettandone i presupposti di legge - e revocarsi l'assegno di contributo al mantenimento (a lui imposto in sede di separazione) delle figlie maggiorenni (nata l'[...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2 conviventi con la madre;
con vittoria delle spese di lite.
Sentito il solo ricorrente all'udienza del 16.02.2021 (per la quale la controparte non si era costituita), il Giudice delegato, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti (ed in particolare revocati gli assegni posti a carico del in favore della e delle figlie e CP_1 Pt_1 Per_1
, rimetteva i coniugi dinanzi al Giudice istruttore per l'udienza in data 18.11.2022. Per_2
La resistente si costituiva successivamente in giudizio con comparsa del 10.05.2021, chiedendo a sua volta dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed instando per il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 al mese, non opponendosi altresì alla revoca dell'assegno di contributo al mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.04.2023, la causa veniva assegnata in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 1373 del 07.11.2023, depositata il 12.05.2023, il Tribunale adito - pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti - dichiarava non dovuto a carico di
[...]
alcun assegno divorzile in favore della ed alcun assegno di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie e interamente compensando fra le parti le spese di Per_2 Per_1 lite.
Nella specie, il Tribunale - esaminato il compendio probatorio acquisito - osservava che <
ha cessato nel 2018 la propria attività professionale ed oggi percepisce un reddito CP_1 annuale da pensione di circa euro 11.227,00 all'anno. Non risulta titolare di beni immobili. La resistente percepisce pensione di invalidità ed accompagnamento per euro 1.182,00 mensili e vive con le figlie in abitazione condotta in locazione al canone mensile di euro 550,00. Non è, inoltre, contestato che la resistente abbia ricevuto dal ricorrente euro 9.000,00 in attuazione di accordi poi non ratificati dal Tribunale di Napoli dichiaratosi incompetente. E' in ogni caso stata prodotta ricevuta del versamento di euro 9.000,00. Da quanto precede deriva che fra le parti non esiste una disparità economica rilevante. Non resta che statuire sulle spese di lite, che andranno compensate, tenuto conto della natura del ricorso e della mancanza di addebito della separazione, di talchè entrambe le parti hanno dato origine alla presente vertenza>>.
1.1. Con ricorso depositato il 07.11.2023 ha proposto appello , la quale, per Parte_1 le ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata ponendosi a carico della controparte l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 al mese (o nella misura inferiore ritenuta equa), con refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si è costituito con comparsa di risposta , resistendo CP_1 nel merito.
All'esito della camera di consiglio del 05.02.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
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2. Con l'atto di gravame, lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe Parte_1 valutato alla stregua di voci di reddito gli emolumenti che ella percepisce mensilmente dall'Ente previdenziale, trattandosi della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento (per un importo totale di euro 1.182,00 mensili), ovvero - si osserva - di somme (in specie l'indennità di accompagnamento, per la quale percepisce euro 515,00 al mese) che non contribuiscono a formare il reddito del beneficiario, assolvendo ad una funzione eminentemente assistenziale, data la grave patologia di cui soffre (depressione maggiore, per la quale in passato ha patito episodi psicotici con tentativi di suicidio che hanno reso indispensabili ricoveri in regime di T.S.O.), che comporta peraltro la costante necessità di sostenere adeguate spese mediche, le quali si aggiungono al canone di locazione dovuto per l'appartamento ove alloggia, pari ad euro 550,00 al mese. Evidenzia, inoltre, l'appellante che il trattenimento della somma di euro 9.000,00 corrispostale dal e da lei non restituita CP_1 nonostante il mancato esito positivo dell'iniziale accordo raggiunto sulle condizioni di divorzio sarebbe giustificato quale “acconto” sulle somme mai corrispostele a titolo di mantenimento per sé e per le figlie e a decorrere dal 2013, tanto che l'uomo è stato condannato Per_1 Per_2 due volte in sede penale per il reato di cui all'art. 570 c.p..
Infine, la pone in risalto come all'epoca del matrimonio ella avesse solo quattordici anni Pt_1
e che partorì la prima figlia già l'anno dopo, sicchè - oltre alla carenza di mezzi adeguati ed alla rilevante sproporzione fra le condizioni patrimoniali dei coniugi - ricorrerebbe il presupposto dell'assegno divorzile costituito dal sacrificio da parte sua di ogni eventuale possibilità di approfondimento dell'istruzione scolastica o di acquisizione di competenze professionali indispensabili per conseguire un'indipendenza economica, avendo ella provveduto al mènage familiare ed alla cura della prole (contribuendo alla formazione del patrimonio familiare e di quello del coniuge) mentre al contempo lavorava nell'azienda familiare (operante nel settore del riciclo di carte e cartoni), fino alla traumatica scoperta che il marito la tradiva con la propria sorella, dalla quale aveva poi avuto anche dei figli. Pertanto, ricorrerebbero sia la matrice assistenziale, sia quella retributivo-compensativa dell'assegno di divorzio.
2.1. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata resiste nel merito , CP_1 il quale, nel chiedere il rigetto del gravame, evidenzia la criticità delle sue condizioni economiche, sottolineando che le stesse < in quanto lo stesso ha di fatto cessato la sua attività lavorativa e sia anche a causa dell'esproprio subito dallo stesso appellato di n. due immobili siti nel Comune di Napoli, al corso San
Giovanni a Teduccio n. 153. Inoltre, il , allo stato, percepisce una pensione minima, CP_1 non solo, ma la stessa è oggetto di cessione di 1/5 come da documentazione versata in atti in primo grado, cessione - questa - ad oggi ancora in essere>>.
3. Il gravame è fondato secondo le precisazioni che seguono e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
Va evidenziato, in primo luogo, che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C.
(Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi come, a differenza dell'emolumento periodico costituito dalla pensione di invalidità (che rileva per la ricostruzione della capacità economica dell'interessato ai fini della valutazione dei presupposti dell'assegno divorzile: ex ceteris, Cass.
Civ., Sez. 6, ordinanza n. 40387 del 16.12.2021), l'indennità di accompagnamento non è una risorsa economica da considerare in punto di determinazione di un assegno di mantenimento, costituendo una misura assistenziale pubblica finalizzata a fronteggiare la situazione di inabilità del beneficiario e, dunque, a compensare l'incidenza dei maggiori costi che la patologia comporta per il beneficiario, data l'incapacità dello stesso di provvedere da solo agli atti della vita quotidiana, sicchè non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente (Cass., Sez. I, ordinanza n. 10423 del 17.03.2023; Cass., n. 36565 del 14.12.2022; Cass., n. 35709 del
19.11.2021).
A tale stregua, dagli introiti complessivi (considerati dal Tribunale di Nola) di cui beneficia mensilmente la bisogna defalcare la somma (pari ad euro 515,00) che ella percepisce a Pt_1 titolo di indennità di accompagnamento, dal che discende che il reddito personale valutabile ai fini che interessano nel presente procedimento va parametrato esclusivamente all'importo dell'assegno di invalidità, dell'importo di euro 667,00 (= euro 1.182,00 – euro 515,00).
Pertanto, considerato l'ammontare (pari ad euro 11.227,00 all'anno) della pensione di cui gode
(sul quale grava la trattenuta del quinto relativa ad un finanziamento per euro CP_1
20.180,00 in ordine alla cui esigenza - tuttavia - alcuna giustificazione è stata addotta) e rilevato altresì che alla succitata somma di euro 9.000,00 trattenuta dalla fanno da contralto i Pt_1 maggiori importi a suo tempo dovuti a titolo di mantenimento dall'appellato e non corrisposti alla coniuge dal 2013, deve ritenersi come fra le situazioni patrimoniali delle parti sussista un rilevante divario, dovendosi altresì tenere conto della circostanza che la donna sostiene il canone mensile di euro 550,00 per la locazione dell'appartamento in cui vive.
Tanto precisato, deve ritenersi come nel caso in esame risulti anche concretamente dimostrata dalla la dedotta ascrivibilità della mancata acquisizione di una qualificata preparazione Pt_1 culturale e di fonti di approvvigionamento di guadagni del tutto autonome dall'attività del marito nel corso della lunga vita matrimoniale a comuni scelte concordate, generatrici del sacrificio di ogni sua eventuale aspettativa professionale e di lavoro per consentire al CP_1 di sviluppare la sua attività imprenditoriale, contribuendo così a formare il patrimonio del coniuge e quello della famiglia attraverso la cura della prole e della casa. Ed invero, all'atto della celebrazione del matrimonio (del quale va altresì considerata la lunghissima durata, fino alla separazione pronunciata - senza addebito - con sentenza del Tribunale di Napoli n.
6006/2015), la aveva solo quattordici anni ed ha generato i primi figli in giovanissima Pt_1 età; inoltre, nel corso della sua vita, la donna non ha avuto esperienze professionali diverse dalla mera collaborazione presso l'azienda del marito, e dunque in posizione di totale subordinazione allo stesso, con evidente esclusione di ogni ragionevole possibilità di nutrire eventualmente diverse ed autonome aspirazioni di realizzazione lavorativa;
è, poi, evidente ed incontestato che la donna si è sempre spesa in prima persona nell'assolvimento degli oneri connessi al mènage familiare e nella cura e crescita della numerosa prole;
altrettanto pacifico è che ad oggi, per le condizioni di salute certificate oltre che per l'avanzata età, non residua più alcuna sua concreta capacità di inserimento nel mondo del lavoro. Pertanto, ricorrendo - come sopra si è spiegato - una significativa disparità reddituale e patrimoniale fra le parti e tenuto conto dei principi (quali sopra esposti) stabiliti dalla più recente giurisprudenza formatasi in materia, sussistono i presupposti che sottostanno alle matrici retributivo-perequativa ed assistenziale dell'assegno divorzile, il cui importo tuttavia - considerata la concreta (e tutt'altro che florida) situazione economica dell'obbligato - non può essere determinato nella misura mensile (euro 400,00) oggetto della domanda principale dell'appellante, bensì in quella minore (ed equa) di euro 150,00.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa e della peculiarità delle vicende per cui è processo, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per la metà, mentre deve condannarsi il alla refusione in favore della della restante parte, liquidata come CP_1 Pt_1 da dispositivo secondo le disposizioni tabellari vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , in riforma della sentenza n. 1373/2023, emessa dal Tribunale di CP_1
Nola il 07.11.2023 e pubblicata il 12.05.2023, così provvede:
a) pone a carico di l'importo mensile di euro 150,00 a titolo di assegno CP_1 divorzile da versare a entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare Parte_1 annualmente in base agli indici I.S.T.A.T.;
b) dichiara compensate per la metà fra le parti le spese del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento in favore dell'appellante della restante metà, che liquida - CP_1 relativamente al processo di primo grado - in euro 1.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e - relativamente al presente grado
- in euro 1.200,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott. Antonio Di Marco)