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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5145 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024 e vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dell'avv. Marco Mellone;
attore e
, RT rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Renna;
convenuto
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio De Filippi. convenuta
1
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 12.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che in data 16.7.2020 è stato coinvolto in Parte_1 un sinistro stradale nel centro abitato di Galatone mentre percorreva via Del Mare
a bordo del suo motociclo tg. CM90675, sinistro avvenuto intorno alle ore 18:40.
Nello specifico, l'attore ha dedotto che l'incidente si è verificato esclusivamente a causa della manovra, improvvisa e non segnalata tramite gli indicatori di direzione, effettuata da . Quest'ultimo, alla guida dell'AP GG tg. RT
X7FPKG di sua proprietà, giunto all'incrocio tra via Del Mare con via Quinto Ennio
e via Siciliani, dapprima, guadagnava il margine destro della carreggiata per svoltare su via Quinto Ennio salvo, poi, effettuare una svolta a sinistra su via
Siciliani andando così a collidere con la parte centrale della fiancata destra del motociclo condotto dall'attore che lo seguiva su via Del Mare. In seguito al sinistro, il ha affermato di aver riportato un trauma cranico commotivo, un Parte_1 trauma contusivo - distorsivo alla spalla dx con lesione complessa della cuffia dei rotatori, un trauma toracico con fratture costali multiple a destra (III, IV, V, VI) e un trauma contu-escoriativo al gomito, all'anca, al ginocchio e al piede destro.
L'attore ha, quindi, convenuto in giudizio e RT Controparte_3
- in persona del legale rappresentante p.t. - chiedendo l'accertamento della
[...] responsabilità esclusiva dell'incidente in capo all' e domandando, altresì, CP_1 la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad € 65.993,00 a titolo di risarcimento del danno biologico patito o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre di interessi legali e rivalutazione nonché della somma pari ad € 892,00 a titolo di risarcimento del danno riportato dal motociclo di sua proprietà.
2 Con propria comparsa si è costituito , riconoscendo la propria RT esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro e chiedendo di essere manlevato da per il pagamento delle somme Controparte_3 eventualmente riconosciute in favore dell'attore all'esito del giudizio.
Si è costituita in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 contestando la dinamica del sinistro così come ricostruita da parte attrice, tenuto conto dell'incompatibilità e dell'inverosimiglianza dei danni riportati sul motociclo dell'attore rispetto alla ricostruzione esposta e dell'assenza di materiale probatorio in ordine al coinvolgimento del veicolo AP GG nel sinistro. L'assicurazione ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa nella causazione dell'incidente, con attribuzione in capo all'attore della maggiore quota di responsabilità e, conseguente, riduzione proporzionale della pretesa risarcitoria.
La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore e delle prove testimoniali nonché tramite l'espletamento delle c.t.u. dinamica e medica ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
Come premesso, la controversia in esame attiene al sinistro avvenuto in via Del
Mare nel comune di Galatone in data 16.7.2020, alle ore 18:40 circa, tra il motociclo tg. CM90675 di proprietà di e dell'AP GG Parte_1 tg. X7FPKG di proprietà di . RT
A fondamento della sua domanda di accertamento della responsabilità e di risarcimento dei danni, l'attore ha affermato che il sinistro è stato causato in via esclusiva dalla manovra imprudente di . In particolare, in tesi RT attorea, l' - una volta giunto all'altezza dell'incrocio tra via Del Mare con CP_1 via Quinto Ennio e via Siciliani - si è spostato inizialmente sul lato destro della carreggiata, al fine di effettuare una manovra di svolta a destra su via Quinto
Ennio, salvo successivamente riguadagnare il centro dell'intersezione ed effettuare una manovra di svolta a sinistra su via Siciliani, omettendo di azionare l'indicatore
3 di direzione e andando così ad impattare con il lato destro del motociclo condotto da provocandone la caduta e i relativi danni. Parte_1
nel costituirsi ha riconosciuto la dinamica del sinistro come RT esposta dall'attore e ha affermato la propria responsabilità esclusiva nella causazione dello stesso, ammettendo di aver omesso di azionare l'indicatore di direzione così come aveva già indicato nel CAI (cfr. p. 3 comparsa di costituzione e risposta di “…inizialmente effettuava una manovra in RT corrispondenza del margine destro della carreggiata, al fine di svoltare in via Quinto
Ennio, per poi in assenza di segnalazione, cambiare la predetta direzione svoltando
a sinistra in corrispondenza di via Siciliani impattando con il motociclo di proprietà e condotto dal Dott. il quale procedeva la propria marcia lungo via Del Parte_1
Mare”).
L'assicurazione ha contestato la ricostruzione attorea eccependo, in primo luogo, che la dinamica del sinistro è incompatibile con i danni riportati dal motociclo dell'attore atteso che, in tesi di parte convenuta, se il motociclo dell'attore fosse stato attinto da un urto sul lato destro da parte dell'AP GG sarebbe dovuto cadere sul lato sinistro. In secondo luogo, l'assicurazione ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore in quanto, in assenza di indicazioni circa il punto originario di collisione con l'AP GG e dei rilievi fotografici ritraenti i danni riportati dalla stessa, non è possibile dimostrare che l'AP GG sia stata effettivamente coinvolta nell'incidente.
a) Sull'an della domanda
La difesa di parte attrice ritiene accertate le modalità con cui si è verificato il sinistro per cui è causa secondo quanto esposto in citazione in ragione del CAI sottoscritto da entrambi i conducenti (e proprietari) dei veicoli coinvolti nonché in forza di quanto dichiarato dai testimoni escussi (cfr. p. 11 comparsa conclusionale parte attrice: “In ogni caso, anche a voler attribuire al modello CAI valore probatorio di presunzione semplice, come affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione nr.
15431/2024, la convenuta compagnia non ha in alcun modo superato siffatta presunzione, peraltro confermata tanto dall'escussione testimoniale quanto dalle doglianze processuali del sig. ). CP_1
4 La tesi attorea è infondata.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L'art. 143, comma 2 del D. Lgs. n. 2097 settembre 2005 stabilisce che “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
In ordine alla rilevanza probatoria del CAI la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che “In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente
(cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalenti, rispetto a quanto emergente dal
C.I.D., le risultanze di consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del giudizio intercorso tra il danneggiato e l'assicuratore)” (Ord. n. 2438 del 25/01/2024).
Nella parte motiva, l'ordinanza sopra citata affronta la questione in modo approfondito, chiarendo quanto segue: “tali considerazioni, peraltro, si inseriscono nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs.
n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, salva la necessità che il giudice del merito ne spieghi le ragioni”
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017, Rv. 647181 - 01).
Tale principio è stato ribadito recentemente dalla stessa Corte: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” precisando che “La successiva giurisprudenza di questa
5 Corte, d'altra parte, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019, n. 8451, nonché
l'ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438)” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ord. n. 15431 del
03/06/2024).
Chiarito in punto di diritto che il CAI sottoscritto da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro ha valore di presunzione semplice rispetto alla quale l'assicurazione è ammessa a fornire la prova contraria e che, in ogni caso, tale presunzione è recessiva rispetto ad un accertamento in ordine all'incompatibilità tra le conseguenze del sinistro e il fatto descritto nel CAI stesso, deve rilevarsi in punto di fatto che nel caso in esame le modalità dell'incidente non risultano sufficientemente accertate alla stregua della documentazione prodotta in atti e delle deposizioni testimoniali.
In particolare, l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio consistente nel dimostrare con esattezza le modalità con le quali lo stesso si è verificato.
Tanto emerge, in primo luogo, proprio dal CAI, la cui analisi fornisce indicazioni contrastanti circa la dinamica del sinistro.
Ed invero, al punto 14 (voce “osservazioni”) del CAI prodotto in atti CP_1 dichiara “non azionavo l'indicatore direzionale”. Tanto si legge anche nella citazione di parte attrice che, a p. 1 dell'atto introduttivo, espone che l'AP GG
“…dapprima si spostava verso il margine destro della carreggiata per svoltare sulla predetta via Quinto Ennio, salvo poi, in maniera repentina e senza azionare alcun indicatore direzionale, cambiare direzione e svoltare a sinistra verso via Siciliani…”
e nella comparsa di (p. 3) il quale conferma che “…raggiunta CP_1
l'intersezione con via Quinto Ennio/Via Siciliani, inizialmente effettuava una manovra in corrispondenza del margine destro della carreggiata, al fine di svoltare in via Quinto Ennio, per poi in assenza di segnalazione, cambiare la predetta direzione svoltando a sinistra in corrispondenza di via Siciliani..”.
Tale circostanza è stata tuttavia contestata proprio dai testimoni che, in tesi attorea, avrebbero confermato la dinamica descritta in citazione.
6 Difatti, sul punto la teste ha dichiarato “…ha iniziato a svoltare a Testimone_1 destra salvo poi svoltare a sinistra in via Siciliani mettendo l'indicatore di freccia quando si trovava al centro dell'incrocio” … “è vero. L'ape piaggio azionava
l'indicatore di freccia a sinistra” e il teste ha dichiarato Testimone_2
“è vero. L'ape ha iniziato la svolta a destra, azionando l'indicatore di direzione a destra per poi svoltare a sinistra andando ad impattare con il motociclo che proseguiva per via Del Mare”.
Ebbene, già con riferimento ad un punto essenziale della dinamica, quale l'azionamento o meno dell'indicatore direzionale vi è contraddittorietà, tra quanto affermato nei propri scritti dalle parti in causa rispetto alle dichiarazioni dei testimoni escussi.
Proseguendo nell'analisi del CAI, sempre al punto 14, dichiara “sorpasso Parte_1 avvenuto nella corsia di pertinenza”.
Tale dichiarazione è stata poi smentita dalla difesa attorea dapprima a mezzo delle osservazioni critiche alla bozza di c.t.u. depositate in data 21.6.2023 (cfr. p. 1:
“Inoltre, nel merito, il sorpasso, asseritamente effettuato dal Dott. non ha Parte_1 alcun riscontro probatorio, né è mai stato riferito da nessuna delle parti in causa”) e poi in comparsa conclusionale (cfr. p. 8: “In ogni caso, al fine di meglio chiarire le caratteristiche dell'arteria stradale in questione, l'assenza di qualsivoglia manovra di sorpasso (mai dedotta e provata da nessuna delle parti in causa), la regolare percorrenza del tratto viario di cui si discute da parte del Dott. ovvero Parte_1
l'illegittimità della C.T.U. nei punti richiamati, si riproduce la rappresentazione grafica dello stesso tratto viario”). Anche il c.t.p. di parte attrice ha contestato la sussistenza di una manovra di sorpasso evidenziando che “Infatti come può sulla base degli scarni elementi tecnici in suo possesso poter descrivere che l'attore esegue un sorpasso e non mantiene le distanze di sicurezza, se come descritto e controfirmate sia dall'attore quanto dal convenuto sul modello CAI_CID a due firme, lo stesso sottoscrive trattarsi di un superamento dell'apecar piaggio da parte della moto Suzuki, in corsia di marcia e precedentemente l'area dell'intersezione in quanto lo stesso APcar, aveva manifestato l'impressione di accostarsi o svoltare a destra sulla Via Quinto Ennio, svoltando al contrario repentinamente a sinistra sulla Via
Siciliani, senza alcun preavviso luminoso di tale improvvisa manovra, per altro
7 sottoscritta ed ammessa sul modello di denuncia a firma congiunta” (cfr. p. 31 elaborato peritale).
Al riguardo si osserva ulteriormente quanto segue.
Dall'esame del “grafico dell'incidente al momento dell'urto” (cfr. punto 13) del CAI compilato da e si evince che il sinistro sarebbe avvenuto al Parte_1 CP_1 centro dell'intersezione, che i veicoli viaggiavano parallelamente prima dell'urto, che la collisione sarebbe avvenuta tra la parte anteriore sinistra dell'AP GG e la parte posteriore destra del motociclo di parte attrice.
Tuttavia, rispetto a tale riproduzione grafica, alla voce relativa al punto d'urto iniziale dei veicoli (cfr. punto 10 del CAI) ha indicato come punto la parte Parte_1 centrale destra del motociclo e la parte anteriore dell'AP, configurando CP_1 così uno scontro di tipo perpendicolare e non trasversale come, invece, dovrebbe essere alla luce dei danni allegati dalle parti.
All'esito dell'indagine peritale non è stato possibile fugare tali incertezze circa la reale dinamica del sinistro. Il c.t.u. incaricato, nel rilevare che i mezzi non sono stati messi a disposizione dell'indagine tecnica, che non vi fu intervento della polizia municipale, che non sono prodotte foto dell'AP GG (cfr. p. 4, 5, 14 elaborato
ER peritale Prof. ) ha precisato che la ricostruzione della dinamica si sarebbe basata sullo studio dello stato dei luoghi, degli atti di causa e delle foto del veicolo di parte
ER attrice (cfr. p. 14 elaborato peritale Prof. ). Gli unici dati oggettivi riscontrati sono l'assenza di segnaletica orizzontale, eccezion fatta per le strisce di attraversamento pedonale poste in prossimità dell'incrocio e il limite di 50 km/h
ER (cfr. p. 15, 16 elaborato peritale Prof. ). A causa dell'assenza dei rilievi planimetrici il c.t.u. non ha potuto determinare la posizione assoluta d'urto (cfr. p.
ER 21 elaborato peritale Prof. ) e si è dovuto limitare, per quanto riguarda quella relativa, ad una mera supposizione sulla base di quanto dichiarato dalle parti nei propri scritti, delle foto del veicolo di parte attrice e dei punti d'urto indicati nel CAI
ER (cfr. p. 20 elaborato peritale Prof. ) concludendo che “La dichiarata errata manovra posta in essere dal conducente del motocarro, , sotto RT un punto di vista prettamente tecnico, non è dimostrabile” (cfr. p. 24 elaborato
ER peritale Prof. ) e che “La posizione relativa d'urto indica come i mezzi vennero a contatto fra di loro ed è quindi certo che il motoveicolo dell'attore si trovasse alla
8 sinistra del motocarro in un punto della strada (intersezione) che presuppone particolari condizioni di guida:
• Divieto di sorpasso, salvo che il veicolo da sorpassare non abbia manifestato con appositi indicatori di volere svoltare a destra (art. 148/12° comma N.C.D.S. (È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni);
• Mancata distanza di sicurezza, (art. 149/1° N.C.D.S. (Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che ER precedono” (cfr. cfr. p. 24 – 25 elaborato peritale Prof. ).
Il c.t.p. di parte attrice ha evidenziato che, in assenza dell'ispezione dei veicoli coinvolti, dell'intervento della polizia municipale e quindi dei relativi rilievi planimetrici, di rilievi fotografici ritraenti i mezzi a seguito dell'incidente, non è possibile determinare con esattezza il punto d'urto nonché la dinamica del sinistro che, al contrario, è stata cristallizzata dal CAI a doppia firma ed ha eccepito altresì
l'irrituale acquisizione di foto a colori ritraenti il mezzo attoreo da parte del c.t.u..
Sulle note del c.t.p. di parte attrice occorre svolgere due considerazioni rilevanti.
In primo luogo, a p. 2 di tali note critiche conclusive il c.t.p. afferma: “…lo scrivente esaminando solo in copia ed in formato ridotto su foglio della consulenza d'ufficio in formato pdf, riconosce, a proprio parere le abrasioni presenti sulle foto prodotte delle abrasioni ed incisioni tipiche da caduta sull'asfalto e non da urto diretto come ER identificate dal Ctu Prof tenuto conto che se la posizione relativa è quella proposta dallo stesso Ctu il primo elemento ad entrare in collisione diretta sarebbe il manubrio dello scooter Suzuki, con la manopola destra e lo stesso parafango anteriore, che al contrario non viene indicato come danneggiatosi nell'urto e perciò neanche considerato”. Sul punto, il c.t.u. ha replicato che “Nelle stesse foto e nelle altre riportate nella relazione si nota l'urto strisciante che inizia dalla parte anteriore
e prosegue lungo il fianco sino alla parte terminale della marmitta. Trattandosi di un urto laterale di natura strisciante, il parafango anteriore non può essere interessato dalla collisione poiché protetto dalla carenatura laterale” (p. 33 elaborato peritale ER Prof. ).
Ebbene, le analisi del c.t.p. di parte attrice, il quale riconosce “…le abrasioni presenti sulle foto delle abrasioni ed incisioni tipiche da caduta sull'asfalto e non da urto diretto come identificate del c.t.u…” contrastano con la ricostruzione della
9 dinamica così come esposta dall'attore atteso che, in tesi attorea, l'AP nello svoltare a sinistra andava a collidere con il suo motociclo e tali danni erano dovuti all'urto con l'AP e non prodotti dallo strisciamento del motociclo sull'asfalto (cfr. atto di citazione p. 2: “Ed invero, sul motociclo dell'attore, di colore nero, sono presenti evidenti strisciature di colore verde, cioè del colore della carrozzeria dell'AP
GG del sig. localizzati sulla parte centrale della fiancata destra (doc. CP_1
2)”.
Sul piano logico, dunque, non vi è spazio per entrambe le ricostruzioni. Delle due l'una: o i danni del motociclo sono stati provocati dallo strisciamento sull'asfalto oppure, atteso l'allegato residuo di verniciatura verde (che dovrebbe essere il colore della carrozzeria dell'AP), i danni sono stati provocati dall'impatto con l'AP.
In ragione di tali elementi, appare dunque più verosimile la ricostruzione elaborata dal c.t.u. in forza della quale i danni del motociclo sono di natura “strisciante” poiché l'urto è avvenuto mentre effettuava una manovra di Parte_1 affiancamento a sinistra dell'AP tale per cui l'urto verificatosi non è stato di tipo perpendicolare ma trasversale tra due veicoli che viaggiavano quasi paralleli (come del resto riprodotto dagli stessi conducenti nel CAI allegato).
In secondo luogo, il c.t.p. di parte attrice a p. 3 delle sue note conclusive critiche afferma: “Inoltre, sempre dalle foto prodotte dal Ctp Ing a mezzo mail, lo Per_2
ER stesso Ctu Prof oltre ad individuare un esatto punto di contatto che partente dalla zona alta della carena prosegue sul fianco destro, evidenziando a suo dire ER chiare ritenzioni vernice estranee di colore verde che lo stesso Ctu Prof recita che
“dagli atti” dovrebbero corrispondere al colore del mezzo del convenuto, mentre dai documenti in possesso dello scrivente, non si riesce ad individuare non solo il tipo di
APcar GG del Convenuto ed il modello, il relativo punto d'urto, ma con tutto
l'impegno non si rilevano dati oggettivi a rilevarne il colore”. Da tali considerazioni, si evince come lo stesso c.t.p. dell'attore non sia in grado di individuare non solo il modello dell'AP coinvolta nell'incidente ma anche il colore dello stesso veicolo.
Colore della carrozzeria che, per esplicita allegazione dell'attore (cfr. cfr. atto di citazione p. 2), è stato individuato nel verde.
Infine, si rileva che l'attore si è recato al PS il giorno successivo all'evento e che nessuno ha chiesto l'intervento del 118, nonostante il trauma cranico e la perdita di coscienza. Neppure il convenuto, pur diligentemente impegnato nella
10 compilazione del CAI, si è preoccupato di chiedere l'intervento dell'ambulanza, dinanzi a un uomo con gravi ferite. Anche tale elemento, certamente sospetto, impedisce di ritenere provato il sinistro nei termini allegati.
Per le ragioni sopra evidenziate, il sinistro non può ritenersi provato secondo le modalità indicate dall'attore e confermate dal convenuto, il quale tuttavia, pur dichiarandosi responsabile, chiede di non sostenere il peso economico della propria confessione.
Come dettagliatamente evidenziato, le incongruenze sono infinite: il modulo CAI è contraddittorio in sé e in contrasto con le dichiarazioni dei testimoni;
le dichiarazioni dei testimoni sono in contrasto con le tesi delle parti e sono tra loro in contraddizione;
il c.t.p. attoreo presenta osservazioni in contrasto con la dinamica offerta dagli attori;
il c.t.u. ha ricostruito il sinistro in modo diverso da quello indicato dalle parti. Desta inoltre molte perplessità la circostanza che il veicolo APcar non sia stato messo a disposizione della Compagnia e dell'autorità
e che non sia stato possibile ispezionarlo. Stupisce, ancora, che a fronte di un grave danno alla persona, peraltro su incrocio fortemente frequentato, non sia stato richiesto l'intervento della polizia locale.
Tutti gli elementi sopra ricordati escludono che l'attore abbia provato il verificarsi del sinistro nelle modalità indicate.
Ad ogni modo, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere provata la dinamica del sinistro, la domanda attorea non potrebbe essere accolta, essendo a lui imputabile la responsabilità esclusiva dell'evento.
In primo luogo, come già rilevato, vi è assoluta incertezza circa l'azionamento o meno da parte di dell'indicatore direzionale: il convenuto lo nega, un CP_1 testimone lo conferma come azionato a sinistra ma al momento della svolta, un altro testimone lo indica come azionato a destra, con tre versioni diverse.
Non potendosi sapere se il convenuto abbia indicato la propria intenzione di svoltare, permaneva l'obbligo dell'attore di posizionarsi dietro l'ape, a distanza di sicurezza, in attesa che il veicolo antecedente completasse la manovra di svolta o procedesse dritto.
In secondo luogo, l'attore, giunto in corrispondenza dell'intersezione di via Del Mare con via Quinto Ennio e via Siciliani, avrebbe dovuto mantenere il margine destro e astenersi dall'affiancare l'AP GG alla sua sinistra per superarla. Ciò anche alla
11 luce delle dichiarazioni rese dalla teste la quale ha affermato che l'AP Tes_1
GG metteva l'indicatore di freccia “quando si trovava al centro dell'incrocio”.
Proprio dando rilevanza a tali dichiarazioni, che in tesi attorea confermano la dinamica del sinistro per come esposta in citazione, si evince al contrario che il avrebbe dovuto mantenere la distanza di sicurezza necessaria a porre in Parte_1 essere un'adeguata frenata, atteso che l'AP GG non aveva ancora manifestato l'intenzione di svoltare a sinistra o a destra e che solo una volta giunta al centro dell'intersezione ha messo la freccia a sinistra.
L'attore, giunto in corrispondenza dell'incrocio, anziché osservare il divieto di sorpasso, l'obbligo di peculiare prudenza imposto dallo stato dei luoghi, l'obbligo di mantenersi al margine destro della strada e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, ha sorpassato il veicolo che lo precedeva (diversamente, l'impatto non si sarebbe potuto verificare), con ciò ponendosi quale ostacolo improvviso nella manovra di svolta dell'ape.
Se anche la dinamica fosse quella indicata in citazione, dunque, comunque la responsabilità sarebbe esclusivamente dell'attore, per le plurime violazioni del codice della strada attuate con la manovra di sorpasso, su incrocio, rispetto a veicolo impegnato in svolta a sinistra.
In ragione di quanto sopra, accertati il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice e l'impossibilità di ricostruire la reale dinamica del sinistro, nonché quanto evidenziato in punto di responsabilità, deve concludersi per il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità e di risarcimento del danno proposta dal Parte_1
b) Sulle domande di . RT
si è costituito affinché lo tenesse RT Controparte_3 indenne nell'ipotesi di condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore.
Sul punto è sufficiente evidenziare che la domanda di manleva presuppone l'accertamento della responsabilità in capo ad nella causazione del CP_1 sinistro in forza della quale sorgerebbe l'obbligo risarcitorio in capo alla compagnia.
Nel caso in esame, la carenza di prove in ordine all'esatta dinamica dell'incidente e al coinvolgimento del veicolo dell' impedisce di ritenere accertato il CP_1
12 presupposto necessario per l'operatività della garanzia assicurativa. Non sussistendo il titolo per l'attivazione della manleva, la domanda deve pertanto essere rigettata.
L' ha, inoltre, chiesto l'accertamento in capo alla società assicurativa CP_1 della mala gestio propria e del risarcimento di non meglio precisati danni (cfr. p. 4 memoria 183, comma VI n. 1 di “Ciò premesso, il sig. RT
, si riporta al contenuto e alle conclusioni rassegnate in comparsa RT di costituzione e risposta, chiedendo, altresì, l'accertamento della mala gestio della convenuta compagnia, con conseguente condanna della stessa a risarcire i danni arrecati al sig. la cui quantificazione si rimette al Tribunale adito”). CP_1
L' afferma la sussistenza di tale mala gestio sul presupposto che la CP_1 compagnia abbia tenuto una condotta inerte, non avendo quest'ultima espletato la perizia nei termini di legge.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Preliminarmente, si rileva che la domanda di accertamento della mala gestio propria in cui sarebbe incorsa l'assicurazione e la relativa richiesta di risarcimento
è stata proposta da per la prima volta solo nelle memorie ex art. 183, CP_1 comma VI, n. 1, c.p.c. talché è inammissibile per violazione del principio del divieto di introdurre domande nuove. Invero, l'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., prevede soltanto che le parti possano precisare o modificare le proprie domande ma non ammette l'introduzione di nuove domande fondate su di un diverso titolo giuridico.
Nel caso in esame, aveva originariamente chiesto di essere manlevato in CP_1 ragione della polizza RCA. Nella prima memoria istruttoria introduce una pretesa che, invece, trova il suo titolo nella responsabilità contrattuale dell'assicurazione.
In ogni caso, pur volendo ritenere tale domanda ammissibile, la stessa è infondata nel merito atteso che non è ravvisabile alcuna condotta dilatoria in capo alla compagnia. Dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge, al contrario, che, una volta ricevuta la documentazione da parte di in data Controparte_4
22.12.2020 (cfr. allegato alla seconda memoria istruttoria della compagnia), ha incaricato il proprio perito in data 11/01/2021 (cfr. Controparte_3 allegato “PERIZIA ape” alla comparsa di costituzione della compagnia) al fine di predisporre la perizia di riscontro e ciò in quanto il sinistro oggetto di causa è stato gestito, in una prima fase, mediante la procedura di risarcimento diretto di cui
13 all'art. 149 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 con richiesta da parte dell'attore nei confronti della propria compagnia ( CP_4
. Nelle more di tale prima fase, né l'attore né il convenuto si sono
[...] CP_1 premurati di acquisire dei rilievi fotografici relativi ai danni riportati dall'AP GG rendendo, quindi, vano l'intervento di la quale non ha potuto svolgere CP_3 alcun riscontro sul mezzo danneggiante. Al contrario, viene riferito che l'AP GG
è stata prima riparata e poi venduta (senza che, tuttavia, tali interventi e tale compravendita siano stati documentalmente allegati e provati).
c) Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 147/2022. Le spese di sono interamente compensate, in ragione della RT posizione assunta da questi.
Le spese della c.t.u. medica e di quella dinamica, liquidate come da separati decreti del 22.6.2023 e del 5.8.2024, sono poste definitivamente a carico di
[...]
in ragione della soccombenza. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 5145/2021 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda di Parte_1
b) Rigetta le domande proposte da;
RT
c) Condanna alla refusione delle spese del giudizio Parte_1 in favore di liquidate in € 14.103,00 per compenso, Controparte_3 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
d) Compensa le spese di lite tra e le restanti parti RT processuali;
e) Pone le spese di c.t.u., liquidate in complessivi € 740,18 (oltre IVA e oneri previdenziali come per legge) in favore del dott. e in complessivi ERona_3
€ 1.066,03 a titolo di compenso (oltre IVA e oneri previdenziali come per
14 legge) ed € 60,00 a titolo di rimborso spese in favore del prof. , Per_4 definitivamente a carico di in ragione della Parte_1 soccombenza al netto degli acconti eventualmente già corrisposti.
Lecce, 06.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal Funzionario dell'ufficio per il processo, dott.
Giacomo Minerva, sotto la supervisione e su indicazioni del magistrato titolare.
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