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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 42/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to MAGLIOTTO
ALESSANDRA, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dagli Avv.ti MARCHETTA ANTONIO e FRANCESCO
MESSINA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: retribuzione CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il sig. ha proposto ricorso avanti al Parte_1
Tribunale di Savona, volto ad ottenere la condanna della
[...]
al pagamento del Controparte_2
complessivo importo di €. 8.191,26, a titolo di:
- differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento dallo stesso rivendicato (livello 4B e dopo cinque anni 4A Area Conduzione CCNL FISE
ASSOAMBIENTE) rispetto al 3° attribuitogli dal luglio
2013 a luglio 2018, data in cui venne promosso nel livello
4B;
- risarcimento del danno per non essere stato successivamente inquadrato dalla società subentrante appaltatrice a seguito di passaggio diretto avvenuto CP_3
a dicembre 2019, nel superiore livello 4A che avrebbe potuto ottenere – a causa di tale non corretto inquadramento - solo a decorrere dal luglio 2024.
2. Il Giudice, riunita la causa a quella proposta da altri operatori ecologici contro la medesima società, dopo aver sentito i testi ed espletato CTU contabile, ha respinto il ricorso, perché dalle prove non era emerso con la dovuta certezza che il sig.
avesse condotto, in via prevalente, spazzatrici con Parte_1
portata superiore a 6 tonnellate, non essendo peraltro il ricorrente
2
munito della necessaria patente C.
3. Il sig. , che è stato anche condannato a rifondere Parte_1
alla convenuta le spese di lite, appella la sentenza sostenendo che sostenendo che il Giudice aveva errato a valutare le prove, perché
i testi avevano invece dichiarato che lui conduceva la spazzatrice grande, avente portata superiore a 6 tonnellate, anche se non aveva la patente C.
Insiste quindi nell'accoglimento delle proprie domande, compresa quella, neppure esaminata dal giudice in quanto assorbita dall'accertamento negativo del diritto al superiore inquadramento, di risarcimento del danno per mancato riconoscimento delle progressioni di livello da parte del nuovo datore di lavoro.
Contesta inoltre la CTU contabile per non aver individuato alcuna differenza retributiva a suo favore, per il fatto che il lavoratore, per la sua anzianità, aveva percepito importi superiori rispetto a quelli previsti per il 4° livello. Secondo l'appellante, tale ragionamento è viziato perché gli scatti percepiti in conseguenza dell'anzianità di servizio avrebbero dovuto essere considerati anche nel percipiendum.
4. La società si difende sostenendo la correttezza della sentenza impugnata e reiterando l'eccezione di prescrizione.
5. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e disposta CTU contabile (in assenza di un conteggio concordato), la causa viene decisa come da separato dispositivo emesso all'udienza di discussione tenutasi in data 15 maggio 2025.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
6. L'appello è fondato nei limiti e con le precisazioni di seguito illustrate.
6.1. E' pacifico in causa che il Sig. sia stato assunto Parte_1
dalla società appellata quale autista di livello 3A in data 15 luglio
2013.
L'art. 15 del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE prevede nell'ambito dell'area conduzione due livelli (il 3° e il 4°) con due rispettive progressioni stipendiali al maturare del quinquennio (B
e A).
La declaratoria generale dell' contempla Controparte_4
“il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento.”
L'area prevede due livelli professionali e quattro posizioni parametrali.
Nella declaratoria del 3° livello sono inseriti quei “lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale
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supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
“C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti ; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T., pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale
e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori con capacità massima di
30 litri;
bidoni con capacità massima di 360 litri. (…)”
Nel 4° livello sono invece ricompresi quei “lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non
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necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.). Profili esemplificativi: conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 T.; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc..(…).”
6.2. Ciò premesso, occorre sgombrare il campo da una questione, neppure sollevata dalla società convenuta in primo grado ed emersa solo in corso di causa durante l'escussione testimoniale, che ha tuttavia condizionato la decisione del primo giudice di ritenere non provato che il Sig. avesse condotto Parte_1
macchinari con capienza superiore a sei tonnellate.
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Pur essendo infatti pacifico che l'odierno appellante non fosse titolare di patente C, ciò non significa – ad avviso della Corte - che non potesse guidare un simile mezzo pesante.
Il teste , collega di lavoro del sig. , ha Testimone_1 Parte_1
infatti spiegato che quest'ultimo aveva sempre manovrato la spazzatrice grande, avente una portata superiore alle 6 tonnellate, che - trattandosi di un mezzo depotenziato (dotato di targa gialla) - poteva essere condotto anche da autisti titolari di patente B.
E' errato quindi il ragionamento del giudice che ha ritenuto non provata la conduzione di tale mezzo da parte del ricorrente anche perché non munito della necessaria abilitazione alla guida.
Né può ritenersi che il sig. non potesse essere Parte_1
inquadrato nel 4° livello perché non aveva la patente C.
Si ribadisce, al riguardo, che tale circostanza è emersa solo in sede testimoniale, mentre nelle proprie difese in primo grado la società non ha mai contestato questa mancanza (sicuramente conosciuta dalla stessa) per sostenere l'insussistenza del diritto del ricorrente al superiore inquadramento.
Le stesse declaratorie professionali relative all'Area Conduzione non richiedono che l'autista debba essere munito di patente C, ma che conduca mezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente C. Trattasi di una differenza rilevante, perché - altrimenti - il sig. neppure avrebbe potuto Parte_1
essere inquadrato nel 3° livello dell'area conduzione che prevede la conduzione di veicoli per la guida dei quali è necessaria la
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patente C;
viceversa, è pacifico che l'odierno appellante, pur sempre munito della sola patente B, sia stato successivamente promosso nel 4° livello rivendicato dall'inizio del rapporto.
Se si ritenesse necessario il possesso da parte dell'autista della patente C, un simile inquadramento nell'area conduzione (sia nel
3° che nel 4° livello) non avrebbe neppure potuto essere conseguito dall'odierno appellante.
Ed allora, le declaratorie in questione devono essere interpretate nel senso che ciò che rileva, ai fini dell'inquadramento nel 3° o nel 4° livello nell'ambito dell'Area Conduzione, non è il possesso della patente C, ma il tipo di mezzo guidato che può essere guidato con tale patente e, soprattutto, le sue caratteristiche dimensionali a livello di capienza e capacità di carico.
Con specifico riferimento al mezzo condotto dal Sig. , Parte_1
la c.d. “autospazzatrice”, le declaratorie di 3° e 4° livello hanno introdotto un discrimen tra i due inquadramenti proprio in base alla “massa complessiva a pieno carico”, se superiore o inferiore a 6 tonnellate.
Nel caso in esame risulta provato dall'istruttoria espletata che il
Sig. abbia prevalentemente condotto una Parte_1
autospazzatrice con capienza pari a 106 quintali (e quindi superiore a 6 tonnellate), che – in quanto depotenziata con il limite dei 40 Km/h – poteva essere dallo stesso guidata, seppur munito di patente B.
Il fatto che tale mezzo non potesse superare il predetto limite di
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velocità non assume rilevanza ai fini dell'inquadramento, in quanto ciò che conta – come sopra evidenziato – non è certo la velocità (trattandosi di autoveicolo che, proprio per il carico trasportato, viene appositamente depotenziato), ma la sua capienza, che - se supera le 6 tonnellate a carico pieno – fa sì che l'autista che lo guida abbia diritto ad essere inquadrato nel 4° livello con le previste progressioni di anzianità (4°B e 4°A dopo cinque anni di anzianità).
Deve dunque ritenersi che il Sig. aveva diritto ad Parte_1
essere inquadrato dalla società odierna appellata nel 4°livello B dal luglio 2013, per poi ottenere, dopo cinque anni, il 4° livello
A.
6.3. Inoltre, se il lavoratore fosse stato correttamente inquadrato, avrebbe avuto diritto, al momento del passaggio diretto alle Contr dipendenze della nuova aggiudicataria dell'appalto ad essere assunto con il superiore inquadramento, conseguito solo in data 1° aprile 2023, come dallo stesso riconosciuto in sede di libero interrogatorio avanti al collegio.
Ne consegue che anche la domanda di risarcimento dei danni per mancato guadagno a seguito del cambio appalto, neppure esaminata dal primo giudice e riproposta in sede di appello dal sig. , dev'essere accolta. Parte_1
6.4. Per quanto riguarda la quantificazione delle somme spettanti a tali titoli, occorre anzitutto disattendere l'eccezione di prescrizione riproposta in via subordinata dalla società nella memoria difensiva in appello.
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Come correttamente affermato dal primo giudice con riferimento alle altre posizioni lavorative, va anzitutto rilevato che la visura camerale prodotta in atti dalla società consortile non consente di apprezzare il numero di dipendenti occupati dalla società (oggi inattiva ed in liquidazione) nel periodo oggetto di causa.
Inoltre, in ogni caso, va rilevato che anche in presenza del requisito dimensionale, a seguito delle modifiche apportate dalla
L. n. 92/2012 all'art. 18 S.L., la prescrizione dei crediti contributivi del lavoratori decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, come sancito recentemente dalla Corte di
Cassazione con sentenza con il seguente principio di diritto: “In tema di crediti retributivi, posto che la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata esclude che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d.lg. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità, il termine di prescrizione dei relativi diritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Ed infatti, avendo nel novellato art. 18 L. 300/70 (e ancor più negli artt. 3 e 4 del D.Lgs 23/15) la tutela reintegratoria carattere recessivo rispetto a quella indennitaria, non è più assicurata la adeguata stabilità del rapporto di lavoro che giustifica la decorrenza del termine prescrizionale nel corso dello stesso;
al riguardo “deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima
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risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava” (Cass. n.
26246/22).
I crediti del sig. , in quanto decorrenti dalla data di CP_5
cessazione del rapporto con la società consortile (31/10/2019), non sono dunque prescritti, essendo stati rivendicati con il deposito del ricorso in primo grado del 15/02/2022, entro il quinquennio dalla maturazione dei crediti stessi.
6.5. Per quanto riguarda la quantificazione degli stessi, va altresì accolta la censura da parte dell'appellante della motivazione della sentenza secondo cui, in ogni caso, dalla CTU contabile espletata non emergerebbe alcuna differenza retributiva a favore del sig.
. Parte_1
Il CTU di primo grado infatti è caduto in errore laddove, ai fini dell'accertamento delle differenze retributive, ha comparato, da un lato, la retribuzione teoricamente prevista dalle tabelle stipendiali del CCNL per i dipendenti di livello 4B e 4A a titolo di paga base, mensilità aggiuntive e TFR e, dall'altro, tutto quanto percepito come risultante dalle buste paga, compresi gli scatti derivanti dall'anzianità di servizio.
Trattasi di una operazione non corretta, in quanto le differenze retributive tra percipiendum e percepito devono essere accertate tenendo conto, sia nel minuendo che nel sottraendo, di tutte le voci retributive effettivamente corrisposte come da buste paga,
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compresi gli istituti convenzionali quali appunto gli scatti di anzianità.
Risulta invece che tali scatti siano stati conteggiati solo nella quantificazione del percepito e non nella quantificazione del percipiendum;
per questo motivo la Corte, previo un vano tentativo di elaborazione di un conteggio concordato tra le parti, ha disposto il rinnovo della CTU conferendo all'ausiliario contabile l'incarico di quantificare:
1) le maggiori somme dovute al sig. se fosse stato Parte_1
inquadrato nel superiore livello 4B CCNL Assoambiente dal 15 luglio 2013 (riconosciuto solo nel luglio 2019) e, dopo 5 anni, nel livello 4A, includendo nel percipiendo tutte le voci stipendiali risultanti dalle buste paga (compresi gli scatti di anzianità di cui il precedente CTU ha tenuto conto solo per la quantificazione del percepito) sino al 31/10/2019 ; il tutto verificando per quale motivo il nuovo conteggio predisposto dall' appellante riporti un importo di € 10.532,72, mentre quello allegato al ricorso indica una minor somma pari ad €. 6.939,04 ;
2) Le maggior somme allo stesso spettanti dall'assunzione alle dipendenze di , se fosse stato correttamente inquadrato da CP_3
come da punto 1) , sino al 1° aprile 2023, Controparte_1
data di riconoscimento del livello 4 A , come dallo stesso dichiarato in udienza”.
6.6. Relativamente alle differenze retributive relative al periodo in cui il sig. ha lavorato alle dipendenze della odierna Parte_1
appellata, il CTU ha chiarito il motivo della discordanza dei due
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conteggi predisposti dal lavoratore, in quanto nel secondo conteggio si è tenuto conto di voci retributive variabili che il primo conteggio non aveva invece considerato.
Ritiene la Corte di dover recepire le risultanze del primo conteggio, più riduttivo, allegato al ricorso;
ciò in quanto – seppur nelle conclusioni il ricorrente abbia richiesto la condanna al pagamento della somma (superiore o inferiore) da accertarsi in corso di causa - nel corpo del ricorso manca qualsiasi riferimento alle voci variabili indicate nei LUL.
La società appellata deve dunque essere condannata al pagamento a favore del sig. dell'importo di €. Parte_1
6.939,04 a titolo di differenze retributive derivanti dall'applicazione delle tariffe retributive previste per il superiore inquadramento rivendicato, nella misura indicata in ricorso.
6.7. Per quanto riguarda il danno da mancato guadagno in conseguenza del passaggio alla società subentrante con un inquadramento inferiore a quello spettante, esso è stato quantificato dal CTU, per il periodo dal dicembre 2019 (data di assunzione in al 1° aprile 2023 (data in cui il Sig. CP_6
ha ottenuto la promozione nel 4° livello B, in Parte_1
complessivi €. 3.315,64.
Nessun danno allo stato va risarcito sulle differenze di TFR maturato per il periodo sopra indicato, trattandosi di somme non ancora esigibili, essendo il rapporto di lavoro con allo CP_6
stato ancora in corso.
6.8. Ne deriva che, in accoglimento dell'appello, la CP_2
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convenuta dev'essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di €.11.163,74, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
6.9 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo negli importi vicini ai valori medi previsti dalle tariffe professionali per lo scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della società appellata, come da separato decreto di liquidazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiarata tenuta e conseguentemente condanna la società appellata al pagamento a favore del sig. dell'importo complessivo di €. Parte_1
11.163,74, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Condanna la società appellata alla rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida – per ciascun grado - in €. 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Genova, all'udienza del 15/05/2025
IL PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 42/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to MAGLIOTTO
ALESSANDRA, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dagli Avv.ti MARCHETTA ANTONIO e FRANCESCO
MESSINA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: retribuzione CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il sig. ha proposto ricorso avanti al Parte_1
Tribunale di Savona, volto ad ottenere la condanna della
[...]
al pagamento del Controparte_2
complessivo importo di €. 8.191,26, a titolo di:
- differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento dallo stesso rivendicato (livello 4B e dopo cinque anni 4A Area Conduzione CCNL FISE
ASSOAMBIENTE) rispetto al 3° attribuitogli dal luglio
2013 a luglio 2018, data in cui venne promosso nel livello
4B;
- risarcimento del danno per non essere stato successivamente inquadrato dalla società subentrante appaltatrice a seguito di passaggio diretto avvenuto CP_3
a dicembre 2019, nel superiore livello 4A che avrebbe potuto ottenere – a causa di tale non corretto inquadramento - solo a decorrere dal luglio 2024.
2. Il Giudice, riunita la causa a quella proposta da altri operatori ecologici contro la medesima società, dopo aver sentito i testi ed espletato CTU contabile, ha respinto il ricorso, perché dalle prove non era emerso con la dovuta certezza che il sig.
avesse condotto, in via prevalente, spazzatrici con Parte_1
portata superiore a 6 tonnellate, non essendo peraltro il ricorrente
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munito della necessaria patente C.
3. Il sig. , che è stato anche condannato a rifondere Parte_1
alla convenuta le spese di lite, appella la sentenza sostenendo che sostenendo che il Giudice aveva errato a valutare le prove, perché
i testi avevano invece dichiarato che lui conduceva la spazzatrice grande, avente portata superiore a 6 tonnellate, anche se non aveva la patente C.
Insiste quindi nell'accoglimento delle proprie domande, compresa quella, neppure esaminata dal giudice in quanto assorbita dall'accertamento negativo del diritto al superiore inquadramento, di risarcimento del danno per mancato riconoscimento delle progressioni di livello da parte del nuovo datore di lavoro.
Contesta inoltre la CTU contabile per non aver individuato alcuna differenza retributiva a suo favore, per il fatto che il lavoratore, per la sua anzianità, aveva percepito importi superiori rispetto a quelli previsti per il 4° livello. Secondo l'appellante, tale ragionamento è viziato perché gli scatti percepiti in conseguenza dell'anzianità di servizio avrebbero dovuto essere considerati anche nel percipiendum.
4. La società si difende sostenendo la correttezza della sentenza impugnata e reiterando l'eccezione di prescrizione.
5. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e disposta CTU contabile (in assenza di un conteggio concordato), la causa viene decisa come da separato dispositivo emesso all'udienza di discussione tenutasi in data 15 maggio 2025.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
6. L'appello è fondato nei limiti e con le precisazioni di seguito illustrate.
6.1. E' pacifico in causa che il Sig. sia stato assunto Parte_1
dalla società appellata quale autista di livello 3A in data 15 luglio
2013.
L'art. 15 del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE prevede nell'ambito dell'area conduzione due livelli (il 3° e il 4°) con due rispettive progressioni stipendiali al maturare del quinquennio (B
e A).
La declaratoria generale dell' contempla Controparte_4
“il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento.”
L'area prevede due livelli professionali e quattro posizioni parametrali.
Nella declaratoria del 3° livello sono inseriti quei “lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale
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supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
“C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti ; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T., pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale
e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori con capacità massima di
30 litri;
bidoni con capacità massima di 360 litri. (…)”
Nel 4° livello sono invece ricompresi quei “lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non
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necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.). Profili esemplificativi: conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 T.; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc..(…).”
6.2. Ciò premesso, occorre sgombrare il campo da una questione, neppure sollevata dalla società convenuta in primo grado ed emersa solo in corso di causa durante l'escussione testimoniale, che ha tuttavia condizionato la decisione del primo giudice di ritenere non provato che il Sig. avesse condotto Parte_1
macchinari con capienza superiore a sei tonnellate.
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Pur essendo infatti pacifico che l'odierno appellante non fosse titolare di patente C, ciò non significa – ad avviso della Corte - che non potesse guidare un simile mezzo pesante.
Il teste , collega di lavoro del sig. , ha Testimone_1 Parte_1
infatti spiegato che quest'ultimo aveva sempre manovrato la spazzatrice grande, avente una portata superiore alle 6 tonnellate, che - trattandosi di un mezzo depotenziato (dotato di targa gialla) - poteva essere condotto anche da autisti titolari di patente B.
E' errato quindi il ragionamento del giudice che ha ritenuto non provata la conduzione di tale mezzo da parte del ricorrente anche perché non munito della necessaria abilitazione alla guida.
Né può ritenersi che il sig. non potesse essere Parte_1
inquadrato nel 4° livello perché non aveva la patente C.
Si ribadisce, al riguardo, che tale circostanza è emersa solo in sede testimoniale, mentre nelle proprie difese in primo grado la società non ha mai contestato questa mancanza (sicuramente conosciuta dalla stessa) per sostenere l'insussistenza del diritto del ricorrente al superiore inquadramento.
Le stesse declaratorie professionali relative all'Area Conduzione non richiedono che l'autista debba essere munito di patente C, ma che conduca mezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente C. Trattasi di una differenza rilevante, perché - altrimenti - il sig. neppure avrebbe potuto Parte_1
essere inquadrato nel 3° livello dell'area conduzione che prevede la conduzione di veicoli per la guida dei quali è necessaria la
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patente C;
viceversa, è pacifico che l'odierno appellante, pur sempre munito della sola patente B, sia stato successivamente promosso nel 4° livello rivendicato dall'inizio del rapporto.
Se si ritenesse necessario il possesso da parte dell'autista della patente C, un simile inquadramento nell'area conduzione (sia nel
3° che nel 4° livello) non avrebbe neppure potuto essere conseguito dall'odierno appellante.
Ed allora, le declaratorie in questione devono essere interpretate nel senso che ciò che rileva, ai fini dell'inquadramento nel 3° o nel 4° livello nell'ambito dell'Area Conduzione, non è il possesso della patente C, ma il tipo di mezzo guidato che può essere guidato con tale patente e, soprattutto, le sue caratteristiche dimensionali a livello di capienza e capacità di carico.
Con specifico riferimento al mezzo condotto dal Sig. , Parte_1
la c.d. “autospazzatrice”, le declaratorie di 3° e 4° livello hanno introdotto un discrimen tra i due inquadramenti proprio in base alla “massa complessiva a pieno carico”, se superiore o inferiore a 6 tonnellate.
Nel caso in esame risulta provato dall'istruttoria espletata che il
Sig. abbia prevalentemente condotto una Parte_1
autospazzatrice con capienza pari a 106 quintali (e quindi superiore a 6 tonnellate), che – in quanto depotenziata con il limite dei 40 Km/h – poteva essere dallo stesso guidata, seppur munito di patente B.
Il fatto che tale mezzo non potesse superare il predetto limite di
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velocità non assume rilevanza ai fini dell'inquadramento, in quanto ciò che conta – come sopra evidenziato – non è certo la velocità (trattandosi di autoveicolo che, proprio per il carico trasportato, viene appositamente depotenziato), ma la sua capienza, che - se supera le 6 tonnellate a carico pieno – fa sì che l'autista che lo guida abbia diritto ad essere inquadrato nel 4° livello con le previste progressioni di anzianità (4°B e 4°A dopo cinque anni di anzianità).
Deve dunque ritenersi che il Sig. aveva diritto ad Parte_1
essere inquadrato dalla società odierna appellata nel 4°livello B dal luglio 2013, per poi ottenere, dopo cinque anni, il 4° livello
A.
6.3. Inoltre, se il lavoratore fosse stato correttamente inquadrato, avrebbe avuto diritto, al momento del passaggio diretto alle Contr dipendenze della nuova aggiudicataria dell'appalto ad essere assunto con il superiore inquadramento, conseguito solo in data 1° aprile 2023, come dallo stesso riconosciuto in sede di libero interrogatorio avanti al collegio.
Ne consegue che anche la domanda di risarcimento dei danni per mancato guadagno a seguito del cambio appalto, neppure esaminata dal primo giudice e riproposta in sede di appello dal sig. , dev'essere accolta. Parte_1
6.4. Per quanto riguarda la quantificazione delle somme spettanti a tali titoli, occorre anzitutto disattendere l'eccezione di prescrizione riproposta in via subordinata dalla società nella memoria difensiva in appello.
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Come correttamente affermato dal primo giudice con riferimento alle altre posizioni lavorative, va anzitutto rilevato che la visura camerale prodotta in atti dalla società consortile non consente di apprezzare il numero di dipendenti occupati dalla società (oggi inattiva ed in liquidazione) nel periodo oggetto di causa.
Inoltre, in ogni caso, va rilevato che anche in presenza del requisito dimensionale, a seguito delle modifiche apportate dalla
L. n. 92/2012 all'art. 18 S.L., la prescrizione dei crediti contributivi del lavoratori decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, come sancito recentemente dalla Corte di
Cassazione con sentenza con il seguente principio di diritto: “In tema di crediti retributivi, posto che la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata esclude che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d.lg. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità, il termine di prescrizione dei relativi diritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Ed infatti, avendo nel novellato art. 18 L. 300/70 (e ancor più negli artt. 3 e 4 del D.Lgs 23/15) la tutela reintegratoria carattere recessivo rispetto a quella indennitaria, non è più assicurata la adeguata stabilità del rapporto di lavoro che giustifica la decorrenza del termine prescrizionale nel corso dello stesso;
al riguardo “deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima
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risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava” (Cass. n.
26246/22).
I crediti del sig. , in quanto decorrenti dalla data di CP_5
cessazione del rapporto con la società consortile (31/10/2019), non sono dunque prescritti, essendo stati rivendicati con il deposito del ricorso in primo grado del 15/02/2022, entro il quinquennio dalla maturazione dei crediti stessi.
6.5. Per quanto riguarda la quantificazione degli stessi, va altresì accolta la censura da parte dell'appellante della motivazione della sentenza secondo cui, in ogni caso, dalla CTU contabile espletata non emergerebbe alcuna differenza retributiva a favore del sig.
. Parte_1
Il CTU di primo grado infatti è caduto in errore laddove, ai fini dell'accertamento delle differenze retributive, ha comparato, da un lato, la retribuzione teoricamente prevista dalle tabelle stipendiali del CCNL per i dipendenti di livello 4B e 4A a titolo di paga base, mensilità aggiuntive e TFR e, dall'altro, tutto quanto percepito come risultante dalle buste paga, compresi gli scatti derivanti dall'anzianità di servizio.
Trattasi di una operazione non corretta, in quanto le differenze retributive tra percipiendum e percepito devono essere accertate tenendo conto, sia nel minuendo che nel sottraendo, di tutte le voci retributive effettivamente corrisposte come da buste paga,
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compresi gli istituti convenzionali quali appunto gli scatti di anzianità.
Risulta invece che tali scatti siano stati conteggiati solo nella quantificazione del percepito e non nella quantificazione del percipiendum;
per questo motivo la Corte, previo un vano tentativo di elaborazione di un conteggio concordato tra le parti, ha disposto il rinnovo della CTU conferendo all'ausiliario contabile l'incarico di quantificare:
1) le maggiori somme dovute al sig. se fosse stato Parte_1
inquadrato nel superiore livello 4B CCNL Assoambiente dal 15 luglio 2013 (riconosciuto solo nel luglio 2019) e, dopo 5 anni, nel livello 4A, includendo nel percipiendo tutte le voci stipendiali risultanti dalle buste paga (compresi gli scatti di anzianità di cui il precedente CTU ha tenuto conto solo per la quantificazione del percepito) sino al 31/10/2019 ; il tutto verificando per quale motivo il nuovo conteggio predisposto dall' appellante riporti un importo di € 10.532,72, mentre quello allegato al ricorso indica una minor somma pari ad €. 6.939,04 ;
2) Le maggior somme allo stesso spettanti dall'assunzione alle dipendenze di , se fosse stato correttamente inquadrato da CP_3
come da punto 1) , sino al 1° aprile 2023, Controparte_1
data di riconoscimento del livello 4 A , come dallo stesso dichiarato in udienza”.
6.6. Relativamente alle differenze retributive relative al periodo in cui il sig. ha lavorato alle dipendenze della odierna Parte_1
appellata, il CTU ha chiarito il motivo della discordanza dei due
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conteggi predisposti dal lavoratore, in quanto nel secondo conteggio si è tenuto conto di voci retributive variabili che il primo conteggio non aveva invece considerato.
Ritiene la Corte di dover recepire le risultanze del primo conteggio, più riduttivo, allegato al ricorso;
ciò in quanto – seppur nelle conclusioni il ricorrente abbia richiesto la condanna al pagamento della somma (superiore o inferiore) da accertarsi in corso di causa - nel corpo del ricorso manca qualsiasi riferimento alle voci variabili indicate nei LUL.
La società appellata deve dunque essere condannata al pagamento a favore del sig. dell'importo di €. Parte_1
6.939,04 a titolo di differenze retributive derivanti dall'applicazione delle tariffe retributive previste per il superiore inquadramento rivendicato, nella misura indicata in ricorso.
6.7. Per quanto riguarda il danno da mancato guadagno in conseguenza del passaggio alla società subentrante con un inquadramento inferiore a quello spettante, esso è stato quantificato dal CTU, per il periodo dal dicembre 2019 (data di assunzione in al 1° aprile 2023 (data in cui il Sig. CP_6
ha ottenuto la promozione nel 4° livello B, in Parte_1
complessivi €. 3.315,64.
Nessun danno allo stato va risarcito sulle differenze di TFR maturato per il periodo sopra indicato, trattandosi di somme non ancora esigibili, essendo il rapporto di lavoro con allo CP_6
stato ancora in corso.
6.8. Ne deriva che, in accoglimento dell'appello, la CP_2
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convenuta dev'essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di €.11.163,74, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
6.9 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo negli importi vicini ai valori medi previsti dalle tariffe professionali per lo scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della società appellata, come da separato decreto di liquidazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiarata tenuta e conseguentemente condanna la società appellata al pagamento a favore del sig. dell'importo complessivo di €. Parte_1
11.163,74, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Condanna la società appellata alla rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida – per ciascun grado - in €. 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Genova, all'udienza del 15/05/2025
IL PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
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