TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/04/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2417/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1 Contr Giorgio Albè e Luca Pellegatta, ed elezione di domicilio presso Studio
Legale in Busto Arsizio, via Cellini n. 22, giusta procura in atti
ATTRICE E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. Fabio Civale, presso cui ha eletto domicilio in Milano, via Francesco
Sforza n. 15, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140041 - contratti bancari
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 10.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito:
• accertare e dichiarare, con riferimento al conto corrente n. 224100, che
[...] ha applicato: Controparte_2
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in aperta violazione dell'art. 1283 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, quindi, dichiarare illegittimi e non dovuti gli interessi anatocistici addebitati dall'accensione del rapporto sino alla sua estinzione;
- importi a titoli di commissione di massimo scoperto in maniera del tutto illegittima perché in forza di clausole contrattuali nulle per mancanza di causa e/o per indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. e, per l'effetto,
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio dichiarare la nullità della clausola che prevedeva l'applicazione della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa e/o per indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.;
- tassi trimestrali superiori al tasso soglia per tempo vigente e, ciò, in aperta violazione della disciplina contenuta nella L. n. 108 del 07.03.1996; condannando, quindi, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Desio (MB), Via E. Rovagnati n. 1, C.F. e P. IVA , a restituire a P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_1 tutte le somme, a tali titoli, indebitamente trattenute dall'inizio del rapporto contrattuale che si quantificano nell'importo di € 178.402,24, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia dal
Giudice; il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria:
- disporsi consulenza tecnico-contabile volta a ricostruire il rapporto contrattuale relativo al conto corrente n. 224100 dall'apertura dello stesso operando nel seguente modo: i) effettuare ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data del primo estratto conto prodotto da parte attrice;
ii) eliminare dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito dall'apertura del rapporto di conto corrente sino alla sua estinzione;
iii) eliminare dal conteggio le commissioni di massimo scoperto;
iv) determinare il tasso effettivo applicato negli anni dalla banca comparandolo con il Tegm e con il tasso soglia per tempo vigente indicando i trimestri usurari con le relative spese applicate;
v) determinare l'aliquota per il calcolo della commissione di massimo scoperto applicata negli anni dalla banca comparandola con il tasso soglia per tempo vigente indicando i trimestri nei quali l'aliquota applicata ha superato il tasso soglia;
vi) ai fini dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, ricalcolare il reale saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 224100, previamente eliminando tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca a titolo di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, verificando poi se siano stati superati i limiti degli affidamenti concessi e accertando, quindi, quali versamenti effettuati nel periodo anteriore al 28.02.2013 siano da qualificarsi come solutori (in presenza di uno scoperto ultrafido) o come ripristinatori della provvista (in presenza di un passivo intrafido) rideterminando, all'esito dei conteggi, il saldo finale del conto e, di conseguenza, la differenza rispetto al saldo originario evidenziato dalla banca.
Per (come da foglio di precisazione delle Controparte_2 conclusioni depositato in data 10.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti sul rapporto di cui è causa sino al 28 febbraio 2023 per
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2935 e 2946 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti relativi al rapporto di cui è causa a titolo di interessi corrisposti sino al 28 febbraio 2018 per intervenuta prescrizione ex art. 2935 e 2948 n. 4 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della memoria ex art. 183, comma sesto n. 1 c.p.c. depositata da controparte in quanto del tutto irrituale alle prescrizioni del Codice di rito per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, espungerla dal fascicolo di causa ovvero non tenerla in considerazione ai fini del presente decidere;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di illegittimità e/o nullità degli addebiti compiuti da in relazione al Controparte_2
C/C n. 224100, accertare e dichiarare i rispettivi debiti e crediti tra le parti secondo quanto rilevato in narrativa, applicando quanto previsto dall'art. 1284 c.c., dall'art. 117 del TUB e dal contratto sottoscritto tra le Parti nel luglio 2013. IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa.
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa Con l'atto introduttivo del giudizio, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con il rapporto di conto Controparte_2 corrente n. 224100 aperto in data 09.12.1998 e chiuso, ha allegato la nullità di varie clausole concernenti il contratto bancario in questione (con riferimento all'anatocismo trimestrale ed alla commissione di massimo scoperto) ed ha sostenuto altresì che l'istituto di credito in questione aveva violato la normativa in tema di usura.
Alla luce di tali deduzioni, la stessa ha proposto domanda di ripetizione di indebito.
sulla scorta di varie eccezioni, tra cui Controparte_2 quella di prescrizione, ha domandato il rigetto delle domande di controparte.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. contabile.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Sull'eccezione di prescrizione L'istituto convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riguardo a tutte le rimesse intervenute sul conto in epoca anteriore al 28 febbraio 2013.
Il termine di prescrizione da considerarsi nella fattispecie è quello decennale relativo all'azione di ripetizione di indebito, e non quello quinquennale relativo al pagamento degli interessi.
In ordine all'eccezione in esame, deve rilevarsi che la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 24418 del 02.12.2010) ha affermato il seguente principio di diritto: “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”.
Tale distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista e solutorie risulta essere stata affermata anche con riferimento alla ripetizione di indebito correlata all'illegittimo addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 4518 del 26 febbraio 2014).
Pertanto, la questione della prescrizione deve essere oggetto di valutazione soltanto con riferimento alle rimesse che abbiano natura solutoria. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez.
1, ordinanza n. 26897 del 16.10.2024), ha inoltre affermato che “in tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria”.
Era dunque onere della correntista, e non della banca, fornire a tal fine maggiori elementi in ordine alle linee di credito collegate al conto. Con riferimento all'individuazione delle rimesse, deve rilevarsi che la Corte di
Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 7721 del 16.03.2023) ha affermato in materia il seguente principio di diritto: “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”.
Di ciò deve tenersi conto ai fini della decisione. In concreto, infine, benché nel quesito sia stata indicata, quale data fino alla quale verificare la sussistenza delle rimesse solutorie, quella del 28 febbraio 2013 (dieci anni prima dell'instaurazione del presente giudizio), anziché quella del 24 ottobre
2012 (dieci anni prima della diffida stragiudiziale), la questione risulta indifferente ai fini dei conteggi. Infatti, come si evince dall'esame degli elenchi delle rimesse solutorie allegati alla relazione peritale, le poste prese in considerazione a tal fine dal C.T.U. non sono più recenti del 1° luglio 2010.
Nella relazione, alle pagine 11, 12 e 13, è stato compiutamente illustrato il sistema di individuazione delle rimesse in questione. Inoltre, all'elaborato peritale risultano allegate le liste analitiche dei movimenti e gli elenchi delle rimesse considerate ai fini del calcolo del dovuto.
Ne deriva che sul punto non è necessario richiedere al C.T.U. alcun chiarimento.
Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi In ordine all'anatocismo, deve rilevarsi che il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, all'art. 25, comma 2, risulta aver modificato l'art. 120 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico bancario), stabilendo che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. A sua volta, il CICR, con delibera in data 9 febbraio 2000, in conformità a detta disposizione, ha stabilito all'art. 2, tra l'altro, quanto segue: “
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Per quanto concerne i conti correnti che, come quello oggetto di causa, siano stati aperti anteriormente all'entrata in vigore della citata delibera del C.I.C.R., è noto che l'interpretazione ormai consolidata della Suprema Corte risulta essere la seguente: “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 del 1999, il
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata” (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 21095 del 04.11.2004).
Sul punto, sempre la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n.
20172 del 03.09.2013) ha avuto anche modo di precisare quanto segue: “In ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale”. A questo punto, deve rilevarsi che la delibera del C.I.C.R. innanzi menzionata, all'art. 7, per i contratti conclusi anteriormente ad essa, prevede la seguente disciplina transitoria: “
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre
2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Su tale questione è intervenuta la Prima Sezione della Corte di Cassazione con orientamenti contrastanti.
Invero, in un primo momento (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 9140 del 19.05.2020;
Cass., Sez. 1, ordinanza n. 29420 del 23.12.2020) è stato affermato che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”.
Più recentemente (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 5054 del 26.02.2024; sul punto, si veda anche: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 5064 del 26.02.2024), invece, la Corte è tornata ad affrontare la questione, osservando quanto segue: “Costituisce affermazione pacifica che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del
2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 cost., l'art. 25, comma terzo, del d.lgs. n. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della nota delibera del Cicr del 9-2-2000 sono nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U n. 21095-04 e successive conf.). In questo caso il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (v. Cass. Sez. 1 n. 17150-16, Cass. Sez. 1 n. 24153-17, Cass. Sez. 1 n. 24156-17). Ciò non toglie però che per il periodo successivo alla delibera sopra citata possa (e debba) trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del Cicr in attuazione dell'art. 120 del
T.u.b. (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30-6- 2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate. La corte d'appello ha affermato che questa circostanza si era verificata, e ciò costituisce esito di un accertamento di fatto. Pertanto, a partire da tale adeguamento era (ed è) divenuta legittima la capitalizzazione trimestrale, proprio perché contraddistinta da eguale periodicità a credito e a debito. La critica della ricorrente è incentrata sul rilievo che le nuove condizioni applicate dalla banca si sarebbero dovute considerare peggiorative se riferite (come la ricorrente assume dovuto) alla mancanza totale di capitalizzazione come esito della nullità della clausola originaria. Ma si tratta di affermazione, da un lato, non giustificata dal precedente di questa Corte richiamato in ricorso (Cass. Sez.1 n. 26779-19), che è volto a confutare un argomento finalizzato a sovvertire la soluzione degli effetti della nullità della clausola per il periodo anteriore alla delibera del Cicr, e dall'altro comunque infondata. La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece – come capziosamente pretende la ricorrente – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la tesi della ricorrente, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione) mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa”. Ora, indipendentemente dalla soluzione che voglia darsi alla questione sul piano giuridico, deve rilevarsi, in concreto, che la banca convenuta non ha fornito prova sufficiente di essersi adeguata alle disposizioni in questione.
Invero, la stessa se, da un lato, ha prodotto sub doc. 7 copia dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale, relativo alla variazione, da un altro lato, non ha depositato alcun documento comprovante l'avvenuta notizia di ciò alla cliente alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.
Ne deriva che, per il periodo successivo al 30 giugno 2000, la capitalizzazione deve essere considerata illegittima, e ciò fino alla data del 23 luglio 2013, in cui è intervenuta una espressa pattuizione conforme a legge (cfr.: doc. 2 della convenuta).
Per quanto concerne il periodo dall'01.01.2014 in poi, deve rilevarsi che il secondo comma dell'art. 120 T.U.B., nel testo vigente a partire dalla data sopra indicata, prevede quanto segue: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Si ritiene che tale norma abbia portata immediatamente precettiva (cfr.: Cass.,
Sez. 1, sentenza n. 21344 del 30.07.2024), indipendentemente dal ritardo con cui il CICR ha dato attuazione alla stessa, dal che consegue la nullità della clausola di capitalizzazione in relazione al periodo sopra considerato.
Alla luce di quanto precede, va eliminato dal saldo finale del conto corrente l'effetto anatocistico illegittimo. Dopo il 30 settembre 2016 va applicata la delibera C.I.C.R. n. 343 del 03.08.2016, la quale prevede il calcolo annuale degli interessi con esigibilità degli stessi al 1° marzo dell'anno successivo, nonché l'addebito annuale sul conto solo nell'ipotesi in cui vi sia stata un'autorizzazione in tal senso da parte del correntista, autorizzazione che nella specie non risulta essere intervenuta.
Ciò osservato in punto di diritto, ai fini del computo del dovuto, in concreto, premesso che nell'elaborato peritale risultano effettuati due conteggi, il primo,
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio denominato “A”, che non prevede alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ed il secondo, denominato “B”, che non prevede la capitalizzazione degli interessi passivi fino alla data del 30.06.2000, mentre, dalla data del 01.07.2000 e sino alla data del 31.12.2013, contempla la capitalizzazione degli interessi passivi così come applicati dalla banca per gli interessi attivi, va utilizzato il primo calcolo.
L'unica variazione che va apportata ad esso consiste nella riduzione di quanto dovuto a titolo di indebito in misura corrispondente alle due capitalizzazioni eliminate nel terzo e quarto trimestre del 2013, da considerarsi, invece, legittime, oltre che situate temporalmente al di fuori del periodo coperto dall'eccezione di prescrizione.
A tal fine va utilizzato l'elenco “capitalizzazioni complessive sintesi A”, allegato alla relazione peritale, elenco che, a pagina 9, riporta, quanto al terzo trimestre
2013, l'importo di euro 3.209,48 e, a pagina 10, riporta, quanto al quarto trimestre
2013, l'importo di euro 3.275,14, importi entrambi relativi agli interessi debitori, per una somma complessiva di euro 6.484,62.
Essendo possibile correggere in tal modo l'indicazione contenuta nella relazione del C.T.U., effettivamente affetta dall'omissione di uno dei conteggi richiesti con il quesito, non è necessario rimettere la causa in istruttoria.
Sulla pretesa usura
Sulla scorta della relazione tecnica di parte, ha sostenuto Parte_1 che la banca convenuta avrebbe praticato tassi usurari di interesse nei confronti della correntista per vari trimestri oggetto di analisi.
A tale proposito, deve peraltro considerarsi che il consulente di parte attrice, nel determinare la misura del tasso applicato dall'istituto, oltre a discostarsi espressamente dalle modalità di calcolo del TEG di cui alle rilevazioni periodiche della Banca d'Italia, ha ricompreso altresì negli interessi la commissione di massimo scoperto, giungendo in tal modo ad indicare tassi superiori a quello soglia. Al riguardo, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 16303 del 20.06.2018; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 1464 del 18.01.2019) ha affermato in materia il seguente principio di diritto: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo
9 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Si aggiunga che sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 12965 del 22.06.2016) aveva già avuto modo di precisare, tra l'altro, che “l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare
(richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari”.
In concreto, con il quesito assegnato al C.T.U., si è richiesto di procedere alle verifiche sul punto in questione operando in conformità al principio di diritto sopra enunciato.
Ebbene, dall'elaborato peritale risulta unicamente un superamento del tasso soglia nel secondo trimestre 1999.
Come accertato dal C.T.U., “la somma da decurtare onde ricondurre il dovuto entro il limite della soglia di liceità è Lit. 14.171 pari a Euro 7,31”. Pertanto, le doglianze della società attrice possono ritenersi fondate soltanto entro i limiti di quanto precede.
Sulla commissione di massimo scoperto
Nel contratto di conto corrente per cui è causa è stato espressamente convenuto il pagamento della commissione di massimo scoperto (“commissioni di massimo scoperto: su ecced.”) nella misura dello 0,700 %. Quanto all'eccezione di nullità della pattuizione di tale voce, essa deve essere accolta, e ciò sotto il profilo dell'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, in quanto il contratto si limita genericamente ad indicare la percentuale di tale commissione applicata sul conto corrente, senza al contempo specificare in quali occasioni e su quali importi ciò dovrebbe aver luogo. Sul punto, anche la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 19825 del 20.06.2022) ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”.
La convenuta ha domandato, in subordine, l'applicazione dei criteri sostitutivi legali di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B., ma non ha né allegato né provato quali fossero gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o nel corso del rapporto, con la conseguenza che nulla è dovuto a tale titolo.
In concreto, il quesito assegnato al C.T.U. tiene conto di quanto precede.
Conseguenze delle considerazioni che precedono Come innanzi si è visto, in corso di causa è stata ammessa una C.T.U. contabile.
Essa, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, deve essere considerata ammissibile, visto che al consulente non sono state assegnate indagini esplorative, bensì unicamente il compito di ricalcolare il saldo alla luce della prova documentale già acquisita agli atti.
Per quanto concerne la determinazione del dovuto sulla scorta delle considerazioni, giuridiche e di fatto, svolte innanzi, deve rilevarsi che, come risulta dall'elaborato peritale, a pagina 18, prendendo in considerazione la prima ipotesi di calcolo che non prevede alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, “il saldo finale ammonta a euro 36.076,11 a credito del correntista contro il saldo presentato dalla banca di euro zero per estinzione del rapporto”. Come innanzi si è visto, dall'importo di cui innanzi va decurtata la capitalizzazione legittimamente operata dalla banca negli ultimi due trimestri dell'anno 2013, per una somma complessiva di euro 6.484,62.
Il dovuto a titolo di indebito è dunque pari ad euro 29.591,49.
Su tale importo non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta e non essendo stata allegata né provata la sussistenza di un maggior danno derivante dallo svilimento del potere di acquisto della moneta.
Sullo stesso sono invece dovuti gli interessi dalla data della domanda giudiziale
(28 febbraio 2023) e fino al saldo, non emergendo alcuna malafede in capo alla banca all'epoca in cui le somme indebite sono state dalla stessa percepite, il tutto al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c.
La domanda dell'attrice va dunque accolta entro i limiti sopra indicati, con rigetto di ogni ulteriore pretesa.
Sulle spese processuali e di C.T.U.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo degli importi tabellari medi previsti per lo scaglione in cui si colloca la somma fino alla concorrenza della quale la domanda è risultata fondata.
Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a carico esclusivo della banca convenuta sulla scorta del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di reietta e Parte_1 Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accerta, con riferimento al conto corrente n. 224100, oggetto di causa:
a. la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, limitatamente ai periodi indicati in motivazione;
b. la nullità della clausola di pattuizione della commissione di massimo scoperto;
c. il carattere usurario degli interessi addebitati per il secondo trimestre 1999; 2. per l'effetto, condanna a restituire a Controparte_2
a titolo di ripetizione di indebito, la complessiva Parte_1 somma di euro 29.591,49, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data del 28 febbraio 2023 e fino al saldo;
3. condanna a rifondere a Controparte_2 [...] le spese processuali, che liquida in complessivi euro 786,00 Parte_1 per anticipazioni ed euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
4. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto del 10 ottobre 2024, in euro 10.726,90 per onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico esclusivo della banca convenuta.
Così deciso in Monza, in data 26 aprile 2025. Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
10 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
11 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
12 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2417/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1 Contr Giorgio Albè e Luca Pellegatta, ed elezione di domicilio presso Studio
Legale in Busto Arsizio, via Cellini n. 22, giusta procura in atti
ATTRICE E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. Fabio Civale, presso cui ha eletto domicilio in Milano, via Francesco
Sforza n. 15, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140041 - contratti bancari
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 10.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito:
• accertare e dichiarare, con riferimento al conto corrente n. 224100, che
[...] ha applicato: Controparte_2
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in aperta violazione dell'art. 1283 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, quindi, dichiarare illegittimi e non dovuti gli interessi anatocistici addebitati dall'accensione del rapporto sino alla sua estinzione;
- importi a titoli di commissione di massimo scoperto in maniera del tutto illegittima perché in forza di clausole contrattuali nulle per mancanza di causa e/o per indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. e, per l'effetto,
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio dichiarare la nullità della clausola che prevedeva l'applicazione della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa e/o per indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.;
- tassi trimestrali superiori al tasso soglia per tempo vigente e, ciò, in aperta violazione della disciplina contenuta nella L. n. 108 del 07.03.1996; condannando, quindi, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Desio (MB), Via E. Rovagnati n. 1, C.F. e P. IVA , a restituire a P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_1 tutte le somme, a tali titoli, indebitamente trattenute dall'inizio del rapporto contrattuale che si quantificano nell'importo di € 178.402,24, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia dal
Giudice; il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria:
- disporsi consulenza tecnico-contabile volta a ricostruire il rapporto contrattuale relativo al conto corrente n. 224100 dall'apertura dello stesso operando nel seguente modo: i) effettuare ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data del primo estratto conto prodotto da parte attrice;
ii) eliminare dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito dall'apertura del rapporto di conto corrente sino alla sua estinzione;
iii) eliminare dal conteggio le commissioni di massimo scoperto;
iv) determinare il tasso effettivo applicato negli anni dalla banca comparandolo con il Tegm e con il tasso soglia per tempo vigente indicando i trimestri usurari con le relative spese applicate;
v) determinare l'aliquota per il calcolo della commissione di massimo scoperto applicata negli anni dalla banca comparandola con il tasso soglia per tempo vigente indicando i trimestri nei quali l'aliquota applicata ha superato il tasso soglia;
vi) ai fini dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, ricalcolare il reale saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 224100, previamente eliminando tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca a titolo di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, verificando poi se siano stati superati i limiti degli affidamenti concessi e accertando, quindi, quali versamenti effettuati nel periodo anteriore al 28.02.2013 siano da qualificarsi come solutori (in presenza di uno scoperto ultrafido) o come ripristinatori della provvista (in presenza di un passivo intrafido) rideterminando, all'esito dei conteggi, il saldo finale del conto e, di conseguenza, la differenza rispetto al saldo originario evidenziato dalla banca.
Per (come da foglio di precisazione delle Controparte_2 conclusioni depositato in data 10.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti sul rapporto di cui è causa sino al 28 febbraio 2023 per
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2935 e 2946 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti relativi al rapporto di cui è causa a titolo di interessi corrisposti sino al 28 febbraio 2018 per intervenuta prescrizione ex art. 2935 e 2948 n. 4 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della memoria ex art. 183, comma sesto n. 1 c.p.c. depositata da controparte in quanto del tutto irrituale alle prescrizioni del Codice di rito per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, espungerla dal fascicolo di causa ovvero non tenerla in considerazione ai fini del presente decidere;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di illegittimità e/o nullità degli addebiti compiuti da in relazione al Controparte_2
C/C n. 224100, accertare e dichiarare i rispettivi debiti e crediti tra le parti secondo quanto rilevato in narrativa, applicando quanto previsto dall'art. 1284 c.c., dall'art. 117 del TUB e dal contratto sottoscritto tra le Parti nel luglio 2013. IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa.
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa Con l'atto introduttivo del giudizio, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con il rapporto di conto Controparte_2 corrente n. 224100 aperto in data 09.12.1998 e chiuso, ha allegato la nullità di varie clausole concernenti il contratto bancario in questione (con riferimento all'anatocismo trimestrale ed alla commissione di massimo scoperto) ed ha sostenuto altresì che l'istituto di credito in questione aveva violato la normativa in tema di usura.
Alla luce di tali deduzioni, la stessa ha proposto domanda di ripetizione di indebito.
sulla scorta di varie eccezioni, tra cui Controparte_2 quella di prescrizione, ha domandato il rigetto delle domande di controparte.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. contabile.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Sull'eccezione di prescrizione L'istituto convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riguardo a tutte le rimesse intervenute sul conto in epoca anteriore al 28 febbraio 2013.
Il termine di prescrizione da considerarsi nella fattispecie è quello decennale relativo all'azione di ripetizione di indebito, e non quello quinquennale relativo al pagamento degli interessi.
In ordine all'eccezione in esame, deve rilevarsi che la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 24418 del 02.12.2010) ha affermato il seguente principio di diritto: “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”.
Tale distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista e solutorie risulta essere stata affermata anche con riferimento alla ripetizione di indebito correlata all'illegittimo addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 4518 del 26 febbraio 2014).
Pertanto, la questione della prescrizione deve essere oggetto di valutazione soltanto con riferimento alle rimesse che abbiano natura solutoria. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez.
1, ordinanza n. 26897 del 16.10.2024), ha inoltre affermato che “in tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria”.
Era dunque onere della correntista, e non della banca, fornire a tal fine maggiori elementi in ordine alle linee di credito collegate al conto. Con riferimento all'individuazione delle rimesse, deve rilevarsi che la Corte di
Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 7721 del 16.03.2023) ha affermato in materia il seguente principio di diritto: “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”.
Di ciò deve tenersi conto ai fini della decisione. In concreto, infine, benché nel quesito sia stata indicata, quale data fino alla quale verificare la sussistenza delle rimesse solutorie, quella del 28 febbraio 2013 (dieci anni prima dell'instaurazione del presente giudizio), anziché quella del 24 ottobre
2012 (dieci anni prima della diffida stragiudiziale), la questione risulta indifferente ai fini dei conteggi. Infatti, come si evince dall'esame degli elenchi delle rimesse solutorie allegati alla relazione peritale, le poste prese in considerazione a tal fine dal C.T.U. non sono più recenti del 1° luglio 2010.
Nella relazione, alle pagine 11, 12 e 13, è stato compiutamente illustrato il sistema di individuazione delle rimesse in questione. Inoltre, all'elaborato peritale risultano allegate le liste analitiche dei movimenti e gli elenchi delle rimesse considerate ai fini del calcolo del dovuto.
Ne deriva che sul punto non è necessario richiedere al C.T.U. alcun chiarimento.
Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi In ordine all'anatocismo, deve rilevarsi che il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, all'art. 25, comma 2, risulta aver modificato l'art. 120 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico bancario), stabilendo che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. A sua volta, il CICR, con delibera in data 9 febbraio 2000, in conformità a detta disposizione, ha stabilito all'art. 2, tra l'altro, quanto segue: “
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Per quanto concerne i conti correnti che, come quello oggetto di causa, siano stati aperti anteriormente all'entrata in vigore della citata delibera del C.I.C.R., è noto che l'interpretazione ormai consolidata della Suprema Corte risulta essere la seguente: “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 del 1999, il
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata” (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 21095 del 04.11.2004).
Sul punto, sempre la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n.
20172 del 03.09.2013) ha avuto anche modo di precisare quanto segue: “In ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale”. A questo punto, deve rilevarsi che la delibera del C.I.C.R. innanzi menzionata, all'art. 7, per i contratti conclusi anteriormente ad essa, prevede la seguente disciplina transitoria: “
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre
2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Su tale questione è intervenuta la Prima Sezione della Corte di Cassazione con orientamenti contrastanti.
Invero, in un primo momento (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 9140 del 19.05.2020;
Cass., Sez. 1, ordinanza n. 29420 del 23.12.2020) è stato affermato che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”.
Più recentemente (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 5054 del 26.02.2024; sul punto, si veda anche: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 5064 del 26.02.2024), invece, la Corte è tornata ad affrontare la questione, osservando quanto segue: “Costituisce affermazione pacifica che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del
2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 cost., l'art. 25, comma terzo, del d.lgs. n. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della nota delibera del Cicr del 9-2-2000 sono nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U n. 21095-04 e successive conf.). In questo caso il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (v. Cass. Sez. 1 n. 17150-16, Cass. Sez. 1 n. 24153-17, Cass. Sez. 1 n. 24156-17). Ciò non toglie però che per il periodo successivo alla delibera sopra citata possa (e debba) trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del Cicr in attuazione dell'art. 120 del
T.u.b. (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30-6- 2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate. La corte d'appello ha affermato che questa circostanza si era verificata, e ciò costituisce esito di un accertamento di fatto. Pertanto, a partire da tale adeguamento era (ed è) divenuta legittima la capitalizzazione trimestrale, proprio perché contraddistinta da eguale periodicità a credito e a debito. La critica della ricorrente è incentrata sul rilievo che le nuove condizioni applicate dalla banca si sarebbero dovute considerare peggiorative se riferite (come la ricorrente assume dovuto) alla mancanza totale di capitalizzazione come esito della nullità della clausola originaria. Ma si tratta di affermazione, da un lato, non giustificata dal precedente di questa Corte richiamato in ricorso (Cass. Sez.1 n. 26779-19), che è volto a confutare un argomento finalizzato a sovvertire la soluzione degli effetti della nullità della clausola per il periodo anteriore alla delibera del Cicr, e dall'altro comunque infondata. La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece – come capziosamente pretende la ricorrente – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la tesi della ricorrente, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione) mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa”. Ora, indipendentemente dalla soluzione che voglia darsi alla questione sul piano giuridico, deve rilevarsi, in concreto, che la banca convenuta non ha fornito prova sufficiente di essersi adeguata alle disposizioni in questione.
Invero, la stessa se, da un lato, ha prodotto sub doc. 7 copia dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale, relativo alla variazione, da un altro lato, non ha depositato alcun documento comprovante l'avvenuta notizia di ciò alla cliente alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.
Ne deriva che, per il periodo successivo al 30 giugno 2000, la capitalizzazione deve essere considerata illegittima, e ciò fino alla data del 23 luglio 2013, in cui è intervenuta una espressa pattuizione conforme a legge (cfr.: doc. 2 della convenuta).
Per quanto concerne il periodo dall'01.01.2014 in poi, deve rilevarsi che il secondo comma dell'art. 120 T.U.B., nel testo vigente a partire dalla data sopra indicata, prevede quanto segue: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Si ritiene che tale norma abbia portata immediatamente precettiva (cfr.: Cass.,
Sez. 1, sentenza n. 21344 del 30.07.2024), indipendentemente dal ritardo con cui il CICR ha dato attuazione alla stessa, dal che consegue la nullità della clausola di capitalizzazione in relazione al periodo sopra considerato.
Alla luce di quanto precede, va eliminato dal saldo finale del conto corrente l'effetto anatocistico illegittimo. Dopo il 30 settembre 2016 va applicata la delibera C.I.C.R. n. 343 del 03.08.2016, la quale prevede il calcolo annuale degli interessi con esigibilità degli stessi al 1° marzo dell'anno successivo, nonché l'addebito annuale sul conto solo nell'ipotesi in cui vi sia stata un'autorizzazione in tal senso da parte del correntista, autorizzazione che nella specie non risulta essere intervenuta.
Ciò osservato in punto di diritto, ai fini del computo del dovuto, in concreto, premesso che nell'elaborato peritale risultano effettuati due conteggi, il primo,
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio denominato “A”, che non prevede alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ed il secondo, denominato “B”, che non prevede la capitalizzazione degli interessi passivi fino alla data del 30.06.2000, mentre, dalla data del 01.07.2000 e sino alla data del 31.12.2013, contempla la capitalizzazione degli interessi passivi così come applicati dalla banca per gli interessi attivi, va utilizzato il primo calcolo.
L'unica variazione che va apportata ad esso consiste nella riduzione di quanto dovuto a titolo di indebito in misura corrispondente alle due capitalizzazioni eliminate nel terzo e quarto trimestre del 2013, da considerarsi, invece, legittime, oltre che situate temporalmente al di fuori del periodo coperto dall'eccezione di prescrizione.
A tal fine va utilizzato l'elenco “capitalizzazioni complessive sintesi A”, allegato alla relazione peritale, elenco che, a pagina 9, riporta, quanto al terzo trimestre
2013, l'importo di euro 3.209,48 e, a pagina 10, riporta, quanto al quarto trimestre
2013, l'importo di euro 3.275,14, importi entrambi relativi agli interessi debitori, per una somma complessiva di euro 6.484,62.
Essendo possibile correggere in tal modo l'indicazione contenuta nella relazione del C.T.U., effettivamente affetta dall'omissione di uno dei conteggi richiesti con il quesito, non è necessario rimettere la causa in istruttoria.
Sulla pretesa usura
Sulla scorta della relazione tecnica di parte, ha sostenuto Parte_1 che la banca convenuta avrebbe praticato tassi usurari di interesse nei confronti della correntista per vari trimestri oggetto di analisi.
A tale proposito, deve peraltro considerarsi che il consulente di parte attrice, nel determinare la misura del tasso applicato dall'istituto, oltre a discostarsi espressamente dalle modalità di calcolo del TEG di cui alle rilevazioni periodiche della Banca d'Italia, ha ricompreso altresì negli interessi la commissione di massimo scoperto, giungendo in tal modo ad indicare tassi superiori a quello soglia. Al riguardo, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 16303 del 20.06.2018; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 1464 del 18.01.2019) ha affermato in materia il seguente principio di diritto: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo
9 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Si aggiunga che sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 12965 del 22.06.2016) aveva già avuto modo di precisare, tra l'altro, che “l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare
(richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari”.
In concreto, con il quesito assegnato al C.T.U., si è richiesto di procedere alle verifiche sul punto in questione operando in conformità al principio di diritto sopra enunciato.
Ebbene, dall'elaborato peritale risulta unicamente un superamento del tasso soglia nel secondo trimestre 1999.
Come accertato dal C.T.U., “la somma da decurtare onde ricondurre il dovuto entro il limite della soglia di liceità è Lit. 14.171 pari a Euro 7,31”. Pertanto, le doglianze della società attrice possono ritenersi fondate soltanto entro i limiti di quanto precede.
Sulla commissione di massimo scoperto
Nel contratto di conto corrente per cui è causa è stato espressamente convenuto il pagamento della commissione di massimo scoperto (“commissioni di massimo scoperto: su ecced.”) nella misura dello 0,700 %. Quanto all'eccezione di nullità della pattuizione di tale voce, essa deve essere accolta, e ciò sotto il profilo dell'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, in quanto il contratto si limita genericamente ad indicare la percentuale di tale commissione applicata sul conto corrente, senza al contempo specificare in quali occasioni e su quali importi ciò dovrebbe aver luogo. Sul punto, anche la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 19825 del 20.06.2022) ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”.
La convenuta ha domandato, in subordine, l'applicazione dei criteri sostitutivi legali di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B., ma non ha né allegato né provato quali fossero gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o nel corso del rapporto, con la conseguenza che nulla è dovuto a tale titolo.
In concreto, il quesito assegnato al C.T.U. tiene conto di quanto precede.
Conseguenze delle considerazioni che precedono Come innanzi si è visto, in corso di causa è stata ammessa una C.T.U. contabile.
Essa, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, deve essere considerata ammissibile, visto che al consulente non sono state assegnate indagini esplorative, bensì unicamente il compito di ricalcolare il saldo alla luce della prova documentale già acquisita agli atti.
Per quanto concerne la determinazione del dovuto sulla scorta delle considerazioni, giuridiche e di fatto, svolte innanzi, deve rilevarsi che, come risulta dall'elaborato peritale, a pagina 18, prendendo in considerazione la prima ipotesi di calcolo che non prevede alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, “il saldo finale ammonta a euro 36.076,11 a credito del correntista contro il saldo presentato dalla banca di euro zero per estinzione del rapporto”. Come innanzi si è visto, dall'importo di cui innanzi va decurtata la capitalizzazione legittimamente operata dalla banca negli ultimi due trimestri dell'anno 2013, per una somma complessiva di euro 6.484,62.
Il dovuto a titolo di indebito è dunque pari ad euro 29.591,49.
Su tale importo non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta e non essendo stata allegata né provata la sussistenza di un maggior danno derivante dallo svilimento del potere di acquisto della moneta.
Sullo stesso sono invece dovuti gli interessi dalla data della domanda giudiziale
(28 febbraio 2023) e fino al saldo, non emergendo alcuna malafede in capo alla banca all'epoca in cui le somme indebite sono state dalla stessa percepite, il tutto al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c.
La domanda dell'attrice va dunque accolta entro i limiti sopra indicati, con rigetto di ogni ulteriore pretesa.
Sulle spese processuali e di C.T.U.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo degli importi tabellari medi previsti per lo scaglione in cui si colloca la somma fino alla concorrenza della quale la domanda è risultata fondata.
Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a carico esclusivo della banca convenuta sulla scorta del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di reietta e Parte_1 Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accerta, con riferimento al conto corrente n. 224100, oggetto di causa:
a. la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, limitatamente ai periodi indicati in motivazione;
b. la nullità della clausola di pattuizione della commissione di massimo scoperto;
c. il carattere usurario degli interessi addebitati per il secondo trimestre 1999; 2. per l'effetto, condanna a restituire a Controparte_2
a titolo di ripetizione di indebito, la complessiva Parte_1 somma di euro 29.591,49, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data del 28 febbraio 2023 e fino al saldo;
3. condanna a rifondere a Controparte_2 [...] le spese processuali, che liquida in complessivi euro 786,00 Parte_1 per anticipazioni ed euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
4. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto del 10 ottobre 2024, in euro 10.726,90 per onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico esclusivo della banca convenuta.
Così deciso in Monza, in data 26 aprile 2025. Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
10 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
11 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
12 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio