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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
- sezione seconda civile -
Il giudice, dott.ssa Ermanna Grossi, letto il ricorso per decreto ingiuntivo, iscritto al RG n. 3496/2024, proposto da
[...]
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1 esaminata la documentazione prodotta unitamente al ricorso;
visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.; dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore;
rilevato che il consumatore risulta residente nel circondario di questo tribunale, onde risulta rispettato il foro del consumatore;
rilevato che è stata esaminata la clausola 12 del contratto di finanziamento e la clausola 11 del contratto relativo alla carta di credito posti a fondamento del ricorso, rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda:
ritenuto che
le clausole non abbiano carattere vessatorio tenuto conto che gli interessi moratori sono stati pattuiti nei limiti del tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto;
visto il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, contenente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
INGIUNGE a il pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 10.623,92, oltre Controparte_1 agli interessi per come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del presente procedimento che liquida in complessivi euro 645,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA. ASSEGNA al debitore ingiunto il termine di giorni quaranta dalla notifica del presente atto per proporre opposizione con l'assistenza necessaria di un difensore. AVVERTE il debitore che, sussistendo i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che in mancanza di opposizione il decreto diverrà definitivamente esecutivo ed il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole indicate in motivazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.
Cosenza, 23 marzo 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi