Ordinanza cautelare 19 novembre 2020
Sentenza 29 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/04/2021, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2021
N. 00553/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01065/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IN TR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cadoneghe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Menorello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, Provincia di Padova non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota prot. 17313 del 4 agosto 2020 nella parte in cui è stata comunicata l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art.12 comma 3 del D.p.r. 380/2001, come conseguenza dell'adozione della Variante n. 10 al vigente Piano degli Interventi, all'istanza di autorizzazione presentata da IN TR in data 13.2.2020 (pratica n.2020/85), per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia a servizio della IN TR in via Guglielmo Marconi 130/2;
b) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.2020 con la quale è stata adottata la Variante n. 10 al vigente Piano degli Interventi avente per oggetto: “Piano Regolatore Comunale: Variante Normativa Impianti di Telecomunicazione – Variante al Piano degli Interventi n. 10” nonché l'art. 12.4, rubricato Impianti di Telecomunicazioni del N.T.O. del Piano degli Interventi, con particolare rifermento al punto 6, comma 5, nel testo aggiornato per effetto della variante adottata nonché gli elaborati cartografici ad essa allegati, su cui sono evidenziati, in assenza di specifica elencazione, i siti ritenuti sensibili;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28.12.2020:
a) della nota prot 28569/2020 del 02.12.2020, con cui il Comune ha nuovamente sospeso l'esame dell'istanza autorizzazione presentata da IN TR in data 13.2.2020 (pratica n.2020/85), per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia a servizio della IN TR in via Guglielmo Marconi 130/2 (denominato PD348 MEJANIGA), in applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art.12 comma 3 del D.P.R. 380/2001, come conseguenza della riadozione della Variante n. 10 al vigente Piano degli Interventi, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/11/2020, dopo l'ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 571 del 19.11.2020;
b) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2020 con cui è stata riadottata la Variante n. 10 al vigente Piano degli Interventi avente per oggetto: “variante normativa impianti di telecomunicazione – variante al piano degli interventi n.10. revoca della d.c.c. n°34 del 28/07/2020 e riadozione di variante al p.i. n.10” nonché l'art. 12.4, rubricato “Impianti di Telecomunicazioni” del N.T.O. del Piano degli Interventi, nel testo oggetto di variante, con particolare rifermento al punto 6, comma 5, nel testo aggiornato per effetto della variante riadottata, nonché degli elaborati cartografici 1, 2 e 3 ad essa allegati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cadoneghe;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.10.2020, IN TR SP (di seguito solo IN) impugnava, formulando anche istanza di sospensione cautelare, la nota, meglio indicata in epigrafe, con cui il Comune di Cadonoghe comunicava l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’art.12 comma 3 del D.p.r. 380/2001, come conseguenza dell’adozione della Variante n. 10 al vigente Piano degli Interventi, all’istanza di autorizzazione, dalla medesima presentata in data 13.2.2020 (pratica n.2020/85), per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia in via Guglielmo Marconi 130/2. Era, altresì, impugnata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.2020 di adozione della Variante n. 10 al vigente Piano degli Interventi avente per oggetto “Piano Regolatore Comunale: Variante Normativa Impianti di Telecomunicazione – Variante al Piano degli Interventi n. 10” nonché l’art. 12.4, rubricato Impianti di Telecomunicazioni del N.T.O. del Piano degli Interventi.
La ricorrente, dopo aver ricordato di aver dovuto impugnare avanti a questo Tribunale l’ordinanza sindacale n. 18/2020, recante il divieto d’installazione d’impianti con tecnologie 5G e sue varianti con sospensione dei relativi procedimenti, tra cui proprio quello relativo all’impianto in questione (ordinanza successivamente revocata dall’Amministrazione comunale, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere), esponeva, in punto di fatto, quanto segue:
- avendo riscontrato un grave deficit di copertura dei propri servizi all’interno di un’area nel territorio del Comune di Cadoneghe, corrispondente alla frazione di Majanica, IN individuava, quale sito idoneo sotto ogni profilo, un terreno in Via Marconi, n. 130/2, N.C.T. del C.C. Cadoneghe -Foglio 5 - Mappale 657, ricadente in zona territoriale omogenea D;
-in data 12.2.2020, era dunque presentata domanda ex art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (C.C.E.), corredata dei documenti prescritti dal modello 13, allegato A, attestanti l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per realizzare l’impianto;
-in data 19.2.2020, l’ufficio Suap comunale formulava richiesta d’integrazione documentale della pratica, richiesta immediatamente evasa da IN in data 17.3.2020;
- in data 20.4.2020, il Suap comunicava la sospensione dei termini del procedimento per effetto delle disposizioni di cui all’art.103 del D.L. 18/2020 e dell’art. 37 del D.L. 23/2020, comunicazione riscontrata da IN (con nota del 4.6.2020) la quale evidenziava che i termini del procedimento avviato per l’installazione dell’impianto di telefonia non avrebbero potuto subire alcuna interruzione, giusta la previsione di cui all’art. 82 del medesimo D.L. 18/2020;
-con nota del 23.6.2020, il Comune confermava di ritenere la norma sulla sospensione dei termini del procedimento applicabile anche al procedimento in questione e, nel contempo, rappresentava che la pratica risultava in ogni caso sospesa per effetto dell’ordinanza n.18 del 17.4.2020;
-dopo la ricordata impugnazione della suddetta ordinanza con ricorso sub R.G. n. 503/2020, con nota del 7.8.2020 il Comune comunicava a IN l’avvio del procedimento di revoca dell’ordinanza sindacale, evidenziando che il procedimento autorizzativo per l’istallazione dell’impianto non si era ancora concluso, non essendo ancora decorsi i termini procedimentali per effetto dei diversi atti interruttivi adottati dal Comune, nonché della sopravvenuta adozione della Variante di cui alla delibera di C.C. n. 34/2020;
-infatti, con nota del 4.8.2020, il Comune comunicava a IN che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.7.2020, era stata adottata la Variante n.10, che aveva modificato l’art.12.4 “impianti di telecomunicazioni” del Piano degli Interventi, e che, a partire dalla data di adozione della Variante e sino alla sua definitiva approvazione, avrebbero trovato applicazione, nei riguardi dell’istanza, le misure di salvaguardia previste dalla legge n.1902/1952 (ora art.12, comma 3 D.P.R.380/2001);
-l’ulteriore moratoria posta dal Comune all’esame dell’istanza di autorizzazione era, dunque, palesemente illegittima, oltre che fonte di danni gravi e irreparabili, tenuto conto dell’esigenza di installare impianti di pubblica utilità, vieppiù indispensabili a garantire un servizio pubblico.
Tanto premesso, la ricorrente, in sintesi, formulava le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 87 del C.C.E e dell’art. 8, comma 6, della legge n.36/2001, in quanto non sarebbe legittimo sospendere sine die l’esame dell’istanza di installazione dell’impianto in attesa dell’adozione (o modifica) di atti di normazione secondaria e di pianificazione; la disposta sospensione frustrerebbe la ratio sottesa agli artt. 86 e 87 del C.C.E. ispirata a finalità acceleratorie di favore per la rapida realizzazione della rete di telefonia mobile; le disposizioni invocate non contemplerebbero alcuna sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria che, peraltro, sarebbe in contrasto con il principio del silenzio - assenso, oltre che con le esigenze di tempestività e di contenimento dei termini, costituenti principi fondamentali di governo del territorio; non sarebbe ammissibile subordinare la realizzazione di impianti a interventi pianificatori da realizzarsi in futuro, in quanto non sarebbero normativamente previste ipotesi di sospensione sine die in attesa dell’assunzione del regolamento ex art. 8 della legge n. 36/2001, né in attesa dell’adozione di varianti urbanistiche; le misure di salvaguardia di cui all’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 non sarebbero applicabili al progettato intervento essendo limitate agli interventi edilizi soggetti al permesso di costruire e non sarebbe ammessa una estensione analogica agli impianti di telecomunicazioni soggetti unicamente alle previsioni del D.lgs n. 259/2003; 2) il diniego contenuto nella nota del 4.8.2020 sarebbe generico e privo di motivazione, non specificando con quale disposizione dell’art. 12.4. della Variante –con cui è stata aggiornata la disciplina per l’installazione di impianti di telefonia ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 – il progettato impianto sarebbe in contrasto; 3) il provvedimento del 4.8.2020 sarebbe illegittimo anche in via derivata in relazione all’art. 12.4. della Variante per indeterminatezza e genericità dell’individuazione, nella allegata cartografia, dei siti sensibili - non elencati in maniera puntuale e specifica - e dei correlativi divieti di installazione (estesi a 100 m. dai siti sensibili), con conseguente violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, come modificato dal D.L. n. 76/2020; peraltro, le esigenze di copertura del segnale potrebbero essere soddisfatte, ad oggi, solo mediante un nuovo impianto collocato nella posizione indicata dalla ricorrente, come risultante dall’allegata relazione tecnica e gli interposti divieti finirebbero per compromettere la capillarità del servizio; 4) Il complessivo comportamento assunto dal Comune di Cadoneghe, caratterizzato dall’assunzione di una serie di provvedimenti costantemente tesi ad impedire l’installazione dell’opera di pubblica utilità progettata dalla ricorrente, sarebbe viziato per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
Resisteva in giudizio il Comune di Cadonoghe, il quale, previa puntuale contestazione delle censure avversarie, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 571, assunta alla Camera di Consiglio del 18 novembre 2020, era accolta la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati, in quanto risultanti “ prima facie fondate, con valore assorbente, le censure di cui al terzo motivo di ricorso con cui è denunciata la mancanza di specifica e puntuale indicazione dei siti sensibili, sia in relazione alla descrizione contenuta nell’articolato del testo della variante impugnata (NTO art. 12.4 –“Impianti di telecomunicazione”, punto 6 –“prescrizioni urbanistiche”), sia in relazione alla allegata cartografia nella quale vengono evidenziate le aree in cui è vietata l’installazione e/o la ristrutturazione di qualsiasi antenna di telecomunicazione (…)”.
Con successivo atto per motivi aggiunti depositato in data 28.12.2020, IN ha impugnato la nota di data 2.12.2020 con cui il Comune resistente ha nuovamente sospeso l’esame dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di telefonia in questione, in applicazione delle misure di salvaguardia conseguenti alla riadozione della Variante n. 10 al vigente Piano degli Interventi, adottata con deliberazione di C.C. n. 67 del 30.11.2020, a seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 571/2020, nonché la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 /2020 avente per oggetto: “variante normativa impianti di telecomunicazione – variante al piano degli interventi n.10. revoca della d.c.c. n 34 del 28/07/2020 e riadozione di variante al p.i. n.10”.
Richiamanti i fatti oggetto di causa, la ricorrente, nelle premesse in fatto, ha precisato ulteriormente:
-che, successivamente al pronunciamento cautelare, il Comune resistente, con nota del 23.11.2020, ha comunicato il preavviso di diniego dell’istanza di autorizzazione, questa volta per carenza documentale della pratica, nonché per la presenza di manufatti privi di titolo abilitativo presso la proprietà interessata dall’intervento oggetto dell’istanza;
-che tale comunicazione è stata riscontrata dalla ricorrente, la quale ha precisato come non fosse necessario allegare altra documentazione rispetto a quella (già presentata) indicata dall’allegato 13 modello A del C.C.E., che il progetto aveva già ottenuto il favorevole parere dell’ARPAV, che l’impianto progettato non interferiva con le opere asseritamente abusive; in ogni caso, per mero spirito collaborativo, pur non essendovi affatto tenuta, al solo fine di favorire il rilascio del titolo, è stato trasmesso il documento citato sub lett. a) del preavviso, invitando l’Ente a concludere il procedimento con il rilascio del titolo;
-che, tuttavia, con l’impugnata nota del 2.1.22020, il Comune ha sospeso nuovamente l’esame della domanda sulla base della riadozione della Variante al P.I. n.10, intervenuta con deliberazione di C.C. n. 67 del 30.11.2020, nuova Variante che, nell’intento dell’Amministrazione, avrebbe dovuto superare i vizi rilevati nell’ordinanza cautelare n. 571/2020, attraverso l’individuazione specifica dei siti sensibili (in numero di 51), ora rappresentati come “ Siti con divieto di localizzazione degli impianti per le antenne ” (anche Siti Divieto Impianti Antenne o “SD”) nell’elenco contenuto negli allegati cartografici n. 1, 2 e 3 della Variante al Piano degli Interventi; a detta dell’Amministrazione, poiché l’impianto in questione ricadrebbe all’interno del perimetro di 100 metri dai siti sensibili indicati con i nn. 17 – 18 di cui gli allegati cartografici 1-2 della Variante, la relativa pratica autorizzativa resterebbe sospesa, sino all’approvazione definitiva della Variante.
Tanto premesso, la ricorrente, in estrema sintesi, ha formulato le seguenti censure: 1) i siti di cui a nn. 17 e 18 (su cui insisterebbe l’impianto proposto da IN) riportati negli allegati cartografici 1 e 2 non sarebbero giardini pubblici di quartiere, come affermato dal Comune, ma piuttosto ampie aree nude, non attrezzate o attrezzate in minima parte; dalla cartografia allegata alla Variante emergerebbe che l’Amministrazione non ha provveduto ad una specifica individuazione dei 51 siti definiti sensibili, atteso che la cartografia indica per ciascun sito sensibile un’area evidenziata in colore arancione, nella quale opera il divieto d’installare nuovi impianti, ma non sarebbe riportato specificatamente il sito; l’individuazione di siti sensibili mediante l’indicazione di intere aree inibite all’istallazione di nuovi impianti sarebbe illegittima perché si tradurrebbe in un limite alla localizzazione degli impianti per intere aree; del tutto irragionevole sarebbe, inoltre l’imposizione della distanza minima di almeno 100 m. dai siti sensibili; 2) in ogni caso, non sarebbe possibile applicare ai procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 259/2003 la misura di salvaguardia contemplata dall’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001; 3) il travagliato iter della domanda di autorizzazione presentata dalla ricorrente sarebbe dimostrazione di sviamento di potere e illegittimità degli atti impugnati, atteso che il Comune resistente, a seguito della domanda del 13.2.2020, avrebbe adottato una serie provvedimenti tesi ad impedire l’installazione dell’impianto in questione al fine di tutelare “la salute dei residenti e dei valori immobiliari delle loro case ”.
Il Comune resistente ha puntualmente replicato alle censure avversarie chiedendone il rigetto in quanto infondate.
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato ulteriori memorie di replica con cui hanno ribadito le rispettive posizioni ed argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 10 febbraio 2020, i ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Le censure di cui al ricorso come integrato dai motivi aggiunti -che possono essere esaminate unitamente essendo connesse sotto il profilo logico – giuridico- sono fondate e vanno accolte nei termini di seguito precisati.
Giova ricordare, in linea generale, che la normativa applicabile alla materia di cui si discute esprime un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
L’art. 86 del D.Lgs. n. 259/2003 prevede, al comma 3, che « Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 (……) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia ”; il successivo art. 90 dispone, al comma 1, che “ Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ”; la legge n. 36/2001 –recante “ Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ” - distingue le competenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni precisando all’articolo 4, per quanto qui rileva, che “ Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d) numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizioni di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 ”; il successivo art. 8 prevede, al comma 1, tra l’altro, che “ Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché delle modalità e dei criteri fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile (…) “; il successivo comma 2 dispone che “ Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio ”; il comma 4 prevede che “ Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province e ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 ”; il comma 6, come da ultimo modificato dall’art. 38, comma 6, del D.L. n. 76/2020, dispone, infine, che “ I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 ”.
Così delineato il quadro normativo, si osserva che la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che “L’art. 87 del d.lgs n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta dell’art. 41, comma 2, lettera a) della legge n. 166 del 2020, ha dettato, in linea con le prescrizioni comunitarie, una disciplina volta a promuovere la semplificazione dei procedimenti attraverso l'adozione di procedure che siano, tra l'altro, uniformi e tempestive, anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza (sentenza n. 336 del 2005). Le suddette esigenze di celerità e la conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica costituiscono, per finalità di tutela di istanze unitarie, "principi fondamentali" operanti nelle materie di competenza ripartita ("ordinamento della comunicazione", "governo del territorio", "tutela della salute": sentenza n. 336 del 2005), che, unitamente ad altri ambiti materiali di esclusiva spettanza statale, rappresentano i titoli di legittimazione ad intervenire nel settore in esame “( Corte Costituzionale 7 luglio 2006, n. 265 ).
In linea generale, dunque, la sospensione ( sine die ) dei procedimenti relativi al rilascio dei titoli autorizzativi degli impianti di telefonia, in attesa dell’adozione o della modifica di atti di normazione secondaria e di pianificazione, non appare coerente con la disciplina dettata dal D.lgs n. 259/2003 e con le esigenze ivi perseguite.
Del resto, non a caso, l’art. 87, comma 9, del C.C.E. prevede che le istanze di autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia si intendano accolte per silentium qualora entro il termine di 90 giorni non sia comunicato all’interessato un atto espresso di diniego (termine ridotto a 30 giorni nelle ipotesi in cui sia presentata SCIA ai sensi del successivo art. 87 bis). Nell’ambito del procedimento di formazione del silenzio - assenso deve ricomprendersi anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi alla realizzazione del progetto, i quali per esigenze di semplificazione del procedimento vanno appunto verificati all’interno della fase istruttoria.
La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che “il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio” (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 374 , che richiama Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 687 ).
Dunque, le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, pertanto, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del D.Lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni ( Consiglio di Stato n. 347/2021 cit; Consiglio di Stato, sez. VI, 3891 del 2017 ).
Sotto distinto profilo, in relazione alla illegittimità di una scelta amministrativa diretta a precludere la realizzazione dell’impianto di telefonia in relazione alla mera distanza da un sito ritenuto sensibile, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 3 comma 12 lett. a), della legge regionale Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, ha ritenuto che “tale disposizione, stabilendo un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, costituisce non già un criterio di localizzazione, la cui individuazione è rimessa dall'art. 3 lett. d) n. 1, l. 22 febbraio 2001 n. 36 alla legislazione regionale, ma un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, e quindi in una limitazione alla localizzazione, non consentita dalla legge quadro, in considerazione dell'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi” ( Corte Costituzionale 7 novembre 2003, n. 331 )
Il Consiglio di Stato, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che “alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell'ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (... omissis ...) quali, ad esempio, il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura etc.), mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizioni di distanze minime da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni e/o a luoghi di lavoro, di ospedali, di case di cura ...) (C.S., VI^, n. 3452/2006; Id., n. 2371/2010; Id. n. 44/2013)” (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI; 26 marzo 2019, n. 2010 ).
Ebbene, tanto precisato in linea generale, a parere del Collegio anche la nuova Variante n. 10 al Piano degli Interventi (così come, a maggior ragione, la precedente Variante, oggetto del ricorso introduttivo, adottata con D.C.C. n. 34/2020), riadottata dal Comune resistente con deliberazione del C.C. n. 67/2020, non è rispettosa dei principi sopra ricordati e più volte esplicitati dalla giurisprudenza.
In particolare, l’art. 12.4 “Impianti di telecomunicazioni” delle Norme Tecniche Operative (NTO) del Piano degli Interventi, al paragrafo 6 “Prescrizioni Urbanistiche”, punto 5, dispone che “ Al fine di individuare le aree in cui è fatto divieto, tramite le SD (cfr. Siti Divieto Impianti Antenne) , di installare gli impianti di cui al presente articolo, la relativa specifica delimitazione dei siti sensibili trova origine nel luogo sensibile ove è situato il bene oggetto di valutazione territoriale fino, di norma, ad almeno 100 metri dallo stesso, in quanto anche lo spazio viciniore è coinvolto nelle stesse esigenze di protezione trattandosi di zone logisticamente, ambientalmente e funzionalmente connesse in modalità inscindibile con le medesime esigenze di tutela oggetto delle presenti norme ”.
Già tale previsione, dunque, si pone in contrasto con i principi enucleati dalla giurisprudenza, la quale, come visto, ha costantemente precisato che le Amministrazioni locali non possono introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei, quali prescrizioni di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni e/o a luoghi di lavoro, di ospedali, di case di cura e, in generale, da siti classificati “sensibili”.
Oltre tutto, nel caso in esame, la contestata prescrizione appare pure indeterminata laddove stabilisce che il divieto di installazione si estende dal luogo sensibile ove è situato il bene oggetto di valutazione territoriale fino “ di norma ad almeno 100 metri dallo stesso ”, così introducendo un elemento del tutto svincolato da criteri oggetti, certi e determinati.
Negli allegati alla cartografia della Variante e, in particolare, nella legenda, sono individuati n. 51 siti sensibili -siti con divieto di localizzazione degli impianti per le antenne (Siti con Divieto Impianti Antenne - SD)-, contrassegnati da numeri progressivi (51) e specificati nelle seguenti categorie: area ricreativa; giardino pubblico di quartiere; area gioco bambini; scuola elementare; scuola dell’obbligo; centro sociale; impianti sportivi di base; parco didattico; parco urbano; scuola materna; patronato-oratorio; scuola superiore; parco storico; asilo nido; case per anziani; associazione di volontariato; municipio e parco urbano. Il divieto di installazione, dunque, dovrebbe estendersi (di norma) fino ad almeno 100 metri da tali siti.
Nella cartografia allegata, peraltro, sono evidenziate aree di color arancione (SD), contrassegnate da un numero cui dovrebbe corrispondere il sito sensibile riportato nella legenda, aree in relazione alle quali non è però possibile verificare l’effettivo rispetto della distanza di (almeno) 100 metri dal sito classificato sensibile, che, tra l’altro, non risulta specificatamente indicato.
Anche sotto tale distinto profilo, pertanto, la previsione appare del tutto disancorata da criteri obbiettivi e certi.
Dunque, il suddetto limiti di (almeno) 100 metri dai molteplici siti ritenuti sensibili non costituisce un (ammesso) criterio di localizzazione, ma integra a tutti gli effetti una limitazione alla localizzazione che, come tale, non è consentita dalla disciplina normativa sopra ricordata e che potrebbe determinare l’impossibilità di realizzare una completa ed efficiente rete infrastrutturale di telefonia.
All’illegittimità, nei termini sopra precisati, della Variante al Piano degli Interventi adottata dall’Amministrazione resistente, consegue l’illegittimità della nota comunale del 02.12.2020, con cui il Comune ha nuovamente sospeso l’esame dell’istanza di autorizzazione, presentata il 13.2.2020, per la realizzazione del nuovo impianto di telefonia.
Sotto tale profilo, deve ribadirsi che la sospensione del procedimento avviato con istanza ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs n. 259/2003, non appare coerente con le esigenze di celerità perseguite dal legislatore, con la conseguente riduzione dei termini per il rilascio della relativa autorizzazione, né, tanto meno, con l’ipotesi di silenzio significativo prevista dal D.Lgs n. 259/2003, esigenze che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, costituiscono, per finalità di tutela di istanze unitarie, principi fondamentali operanti nelle materie di competenza ripartita (ordinamento della comunicazione, governo del territorio, tutela della salute).
Deve, inoltre, rilevarsi che le aree soggette al divieto di localizzazione degli impianti per le antenne – indicate, come già detto, in maniera del tutto indeterminata e costituenti limiti alla localizzazione – sono state introdotte dall’Amministrazione comunale successivamente alla presentazione da parte di IN (in data 13.2.2020) dell’istanza di autorizzazione all’installazione dell’impianto: in altre parole, le suddette aree SD (in particolare, per quanto qui rileva, le aree contraddistinte dai numeri 17 e 18) non risultavano preesistenti alla presentazione della domanda da parte della ricorrente, ma sono state introdotte successivamente a tale domanda, quali vincoli escludenti la realizzazione dell’impianto.
In definitiva, per le ragioni esposte, le suddette censure articolate da IN sono fondate e vanno accolte nei termini sopra precisati, potendo restare assorbite le ulteriori questioni sollevate dalla ricorrente.
Pertanto, il ricorso come integrato dai motivi aggiunti va accolto con conseguente annullamento, nei termini sopra indicati, degli atti con essi impugnati (quanto al ricorso introduttivo, nota comunale prot. 17313 del 4.8.2020 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2020 di adozione della Variante n. 10 al P.I; quanto ai motivi aggiunti, nota prot 28569/2020 del 2.12.2020 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2020 con cui è stata riadottata la Variante n. 10 al P.I.).
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Cadoneghe al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara SPtuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO