TRIB
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2024, n. 6769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6769 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 3082/2024
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3082 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 ) rappresentato, difeso, Parte 1
come da mandato in calce al ricorso, dall'avv. Patrizio Santoianni Ingegno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Pozzuoli alla via Luciano n.46
RICORRENTE
CONTRO
(nata il [...] a [...] - Codice Fiscale 2 ) e residente a [...]
G. Mazzini n. 25 s. A
RESISTENTE, contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.02.2024 Parte 1 premesso che in sede di separazione giudiziale pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza N. 12275/2001 era stato posto a suo carico un assegno mensile di lire 2.000.000 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e del figlio minore, nonché il 50% delle spese straordinarie e scolastiche e deducendo che ad oggi il figlio Per 1 era economicamente autosufficiente, svolgendo regolare attività di lavoro in qualità di conducente di autobus, mentre la CP 1 percepiva pensione di invalidità ammontante ad euro 900,00 mensili, chiedeva modificare le condizioni della separazione disponendo in favore della CP_1 il versamento di un assegno mensile di euro 500,00.
Regolarmente notificato il ricorso a mani della resistente, quest'ultima non si costituiva e all'udienza di comparizione delle parti ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda è infondata e va rigettata.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, il provvedimento di modifica delle condizioni della separazione postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi e della sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento che si chiede di modificare o nel caso di figlio divenuto maggiorenne richiede la prova della raggiunta autosufficienza economica da parte del medesimo.
Nel caso di specie il ricorso non può che essere rigettato per la dirimente ragione che delle due circostanze dedotte a fondamento della domanda di modifica delle condizioni della separazione, dunque la raggiunta autosufficienza economica del figlio Per_1 e la percezione da parte della resistente di una pensione di invalidità ammontante ad euro 900,00 mensili, alcuna prova il ricorrente ha fornito. Nessun documento al riguardo è stato prodotto in giudizio, né sono state articolate prove.
Spese irripetibili attesa la contumacia della resistente
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede: rigetta il ricorso.
Spese irripetibili
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.05.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Carla Hubler
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3082 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 ) rappresentato, difeso, Parte 1
come da mandato in calce al ricorso, dall'avv. Patrizio Santoianni Ingegno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Pozzuoli alla via Luciano n.46
RICORRENTE
CONTRO
(nata il [...] a [...] - Codice Fiscale 2 ) e residente a [...]
G. Mazzini n. 25 s. A
RESISTENTE, contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.02.2024 Parte 1 premesso che in sede di separazione giudiziale pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza N. 12275/2001 era stato posto a suo carico un assegno mensile di lire 2.000.000 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e del figlio minore, nonché il 50% delle spese straordinarie e scolastiche e deducendo che ad oggi il figlio Per 1 era economicamente autosufficiente, svolgendo regolare attività di lavoro in qualità di conducente di autobus, mentre la CP 1 percepiva pensione di invalidità ammontante ad euro 900,00 mensili, chiedeva modificare le condizioni della separazione disponendo in favore della CP_1 il versamento di un assegno mensile di euro 500,00.
Regolarmente notificato il ricorso a mani della resistente, quest'ultima non si costituiva e all'udienza di comparizione delle parti ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda è infondata e va rigettata.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, il provvedimento di modifica delle condizioni della separazione postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi e della sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento che si chiede di modificare o nel caso di figlio divenuto maggiorenne richiede la prova della raggiunta autosufficienza economica da parte del medesimo.
Nel caso di specie il ricorso non può che essere rigettato per la dirimente ragione che delle due circostanze dedotte a fondamento della domanda di modifica delle condizioni della separazione, dunque la raggiunta autosufficienza economica del figlio Per_1 e la percezione da parte della resistente di una pensione di invalidità ammontante ad euro 900,00 mensili, alcuna prova il ricorrente ha fornito. Nessun documento al riguardo è stato prodotto in giudizio, né sono state articolate prove.
Spese irripetibili attesa la contumacia della resistente
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede: rigetta il ricorso.
Spese irripetibili
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.05.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Carla Hubler