CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1173/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
15/01/2025
d a
OGGETTO:
rappresentato e difeso dall'avv. MONTICELLI Parte_1
Prestazione d'opera TIZIANA elettivamente domiciliato in VIA A. MANZONI, 1 46029 intellettuale SUZZARA presso il difensore avv. MONTICELLI TIZIANA, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 rappresentata e difesa dall'avv. CUVA ROBERTO e Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA CARLO POMA 30 MANTOVA presso il difensore avv. CUVA ROBERTO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 849/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito: Respingersi le domande avversarie in quanto tutte infondate in
fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. n.
1953/2019 - - In ogni caso, condannarsi la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Acquanegra sul Chiese (MN)
al pagamento a favore del Dott. della somma di € 15.460,95 a Parte_1
titolo di compensi professionali per attività prestata, oltre interessi e spese, o
del diverso importo che dovesse emergere dal presente giudizio. Con vittoria
di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e
respinta, In via principale: Rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza nr. 849/2022 pronunciata dal Tribunale di Mantova –
pagina 2 di 7 perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente
la sentenza nr. 849/2022 del Tribunale di Mantova. In ogni caso con vittoria
di spese, competenze professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del sottoscritto
procuratore, il quale si dichiara antistatario per averle personalmente
anticipate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 849/22 il Tribunale di Mantova accoglieva l'opposizione di avverso il decreto con cui, istante le era stato CP_1 Parte_1
ingiunto il pagamento della somma di euro 15.460,95, a titolo di compenso professionale per l'attività di revisore legale svolta in favore della società per il triennio 2016-2017 e 2018, e condannava il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, riteneva il primo giudice che, con verbale di assemblea del 29 aprile 2016 il compenso spettante al professionista era stato pattuito, in sua presenza, in euro 3.600 per l'anno in corso e per i successivi sicchè la determinazione per iscritto e preventiva del compenso escludeva la possibilità per il revisore di rideterminarlo,
successivamente, mediante il riferimento alle tabelle professionali.
Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame. pagina 3 di 7 All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto provata per iscritto, attraverso la produzione in giudizio del verbale dell'assemblea del 29 aprile 2016, l'esistenza di una pattuizione relativa alla quantificazione del compenso spettantegli per l'attività
di revisore.
Assume, al riguardo, che il verbale non costituiva prova scritta e, pertanto, che il compenso doveva essere determinato con riferimento alla parcella liquidata dal Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti.
Deduce di aver prodotto documentazione comprovante l'attività aggiuntiva che aveva svolto e il comportamento dilatorio della società appellata che aveva convocato assemblee in spregio alla legge, verbalizzando la presenza del Sindaco benchè non convocato.
Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda, svolta in via subordinata, volta ad ottenere il pagamento del saldo del compenso asseritamente pattuito per l'attività svolta sino al mese di luglio del 2019 (
competenze relative all'esercizio 2018 conclusosi con l'approvazione del bilancio nel 2019).
Fa rilevare che il tribunale aveva ritenuto compensata la somma di euro 1.800,
richiesta a titolo di saldo, sulla base della semplice nota pro forma emessa pagina 4 di 7 dalla dott.ssa , in spregio agli artt. 2725 e 2726 c.c. Per_1
-------------------------
Il primo motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 2402 c.c. la retribuzione annuale dei sindaci, se non è
stabilita nello statuto della società, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro incarico.
In conformità alla norma citata, con delibera del 29 aprile 2016 l'assemblea di nominava il dott. sindaco unico con incarico di revisore CP_1 Pt_1
legale per il triennio 2016-2018 e determinava il suo compenso “ in euro
3.600 per l'anno in corso e per i successivi, salva futura determinazione”.
Lo stesso professionista, in sede di interrogatorio formale, confermava che il compenso spettantegli per l'incarico di revisore legale era stato determinato dalla società sulla scorta della proposta economica da lui stesso formulata,
fondata su di una valutazione preventiva della quantità e qualità dell'attività
che avrebbe dovuto svolgere.
La circostanza che, successivamente, l'accordo sul compenso fosse stato modificato non è stata provata né può essere dimostrata, come preteso da parte appellante, attraverso il documento prodotto sub 1) nel quale il professionista si limita a comunicare alla società la necessità di svolgere “ procedure
aggiuntive di valorizzazione dei prodotti semi lavorati”.
pagina 5 di 7 Il secondo motivo è infondato.
Il primo giudice sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dai testi ( e riteneva che nel corso dell'anno 2019 il Tes_1 Tes_2
professionista non aveva svolto alcuna attività e che la società aveva dovuto sostituire il dott. con altro professionista, la dott.ssa , per il Pt_1 Per_1
controllo della contabilità, la corretta tenuta dei registri contabili, il controllo delle banche ecc.
I testi citati, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, riferivano non già sull'avvenuto pagamento del compenso, ma, piuttosto, sulle seguenti circostanze: “ Vero che nel corso dell'anno di imposta 2019 il Dott.
[...]
ha effettuato adempimenti esclusivamente con riferimento all'anno di Pt_1
imposta 2018; Vero che nel corso dell'anno 2019 il Dott. non Parte_1
svolgeva alcuna verifica di controllo sull'attività di impresa svolta nei mesi di
gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2019” sicchè l'eccezione di inammissibilità della prova per testi è infondata.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro
1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante pagina 6 di 7 l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1173/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
15/01/2025
d a
OGGETTO:
rappresentato e difeso dall'avv. MONTICELLI Parte_1
Prestazione d'opera TIZIANA elettivamente domiciliato in VIA A. MANZONI, 1 46029 intellettuale SUZZARA presso il difensore avv. MONTICELLI TIZIANA, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 rappresentata e difesa dall'avv. CUVA ROBERTO e Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA CARLO POMA 30 MANTOVA presso il difensore avv. CUVA ROBERTO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 849/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito: Respingersi le domande avversarie in quanto tutte infondate in
fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. n.
1953/2019 - - In ogni caso, condannarsi la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Acquanegra sul Chiese (MN)
al pagamento a favore del Dott. della somma di € 15.460,95 a Parte_1
titolo di compensi professionali per attività prestata, oltre interessi e spese, o
del diverso importo che dovesse emergere dal presente giudizio. Con vittoria
di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e
respinta, In via principale: Rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza nr. 849/2022 pronunciata dal Tribunale di Mantova –
pagina 2 di 7 perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente
la sentenza nr. 849/2022 del Tribunale di Mantova. In ogni caso con vittoria
di spese, competenze professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del sottoscritto
procuratore, il quale si dichiara antistatario per averle personalmente
anticipate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 849/22 il Tribunale di Mantova accoglieva l'opposizione di avverso il decreto con cui, istante le era stato CP_1 Parte_1
ingiunto il pagamento della somma di euro 15.460,95, a titolo di compenso professionale per l'attività di revisore legale svolta in favore della società per il triennio 2016-2017 e 2018, e condannava il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, riteneva il primo giudice che, con verbale di assemblea del 29 aprile 2016 il compenso spettante al professionista era stato pattuito, in sua presenza, in euro 3.600 per l'anno in corso e per i successivi sicchè la determinazione per iscritto e preventiva del compenso escludeva la possibilità per il revisore di rideterminarlo,
successivamente, mediante il riferimento alle tabelle professionali.
Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame. pagina 3 di 7 All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto provata per iscritto, attraverso la produzione in giudizio del verbale dell'assemblea del 29 aprile 2016, l'esistenza di una pattuizione relativa alla quantificazione del compenso spettantegli per l'attività
di revisore.
Assume, al riguardo, che il verbale non costituiva prova scritta e, pertanto, che il compenso doveva essere determinato con riferimento alla parcella liquidata dal Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti.
Deduce di aver prodotto documentazione comprovante l'attività aggiuntiva che aveva svolto e il comportamento dilatorio della società appellata che aveva convocato assemblee in spregio alla legge, verbalizzando la presenza del Sindaco benchè non convocato.
Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda, svolta in via subordinata, volta ad ottenere il pagamento del saldo del compenso asseritamente pattuito per l'attività svolta sino al mese di luglio del 2019 (
competenze relative all'esercizio 2018 conclusosi con l'approvazione del bilancio nel 2019).
Fa rilevare che il tribunale aveva ritenuto compensata la somma di euro 1.800,
richiesta a titolo di saldo, sulla base della semplice nota pro forma emessa pagina 4 di 7 dalla dott.ssa , in spregio agli artt. 2725 e 2726 c.c. Per_1
-------------------------
Il primo motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 2402 c.c. la retribuzione annuale dei sindaci, se non è
stabilita nello statuto della società, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro incarico.
In conformità alla norma citata, con delibera del 29 aprile 2016 l'assemblea di nominava il dott. sindaco unico con incarico di revisore CP_1 Pt_1
legale per il triennio 2016-2018 e determinava il suo compenso “ in euro
3.600 per l'anno in corso e per i successivi, salva futura determinazione”.
Lo stesso professionista, in sede di interrogatorio formale, confermava che il compenso spettantegli per l'incarico di revisore legale era stato determinato dalla società sulla scorta della proposta economica da lui stesso formulata,
fondata su di una valutazione preventiva della quantità e qualità dell'attività
che avrebbe dovuto svolgere.
La circostanza che, successivamente, l'accordo sul compenso fosse stato modificato non è stata provata né può essere dimostrata, come preteso da parte appellante, attraverso il documento prodotto sub 1) nel quale il professionista si limita a comunicare alla società la necessità di svolgere “ procedure
aggiuntive di valorizzazione dei prodotti semi lavorati”.
pagina 5 di 7 Il secondo motivo è infondato.
Il primo giudice sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dai testi ( e riteneva che nel corso dell'anno 2019 il Tes_1 Tes_2
professionista non aveva svolto alcuna attività e che la società aveva dovuto sostituire il dott. con altro professionista, la dott.ssa , per il Pt_1 Per_1
controllo della contabilità, la corretta tenuta dei registri contabili, il controllo delle banche ecc.
I testi citati, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, riferivano non già sull'avvenuto pagamento del compenso, ma, piuttosto, sulle seguenti circostanze: “ Vero che nel corso dell'anno di imposta 2019 il Dott.
[...]
ha effettuato adempimenti esclusivamente con riferimento all'anno di Pt_1
imposta 2018; Vero che nel corso dell'anno 2019 il Dott. non Parte_1
svolgeva alcuna verifica di controllo sull'attività di impresa svolta nei mesi di
gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2019” sicchè l'eccezione di inammissibilità della prova per testi è infondata.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro
1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante pagina 6 di 7 l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 7 di 7