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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Nola, dr.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7308/2023 R.g. Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Stufato Parte_1
Opponente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
[...]
Mazzarella
Opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo nr. 286/2023, emesso dal Tribunale di Nola, avente ad oggetto l'importo di Euro 101.589,25 a titolo di contributi previdenziali, interessi di mora e sanzioni.
A fondamento della domanda ha eccepito la prescrizione del credito ed in ogni caso la non debenza dei contributi.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio, la Cassa previdenziale ha preliminarmente eccepito la tardività della opposizione e nel merito ha chiesto il rigetto della stessa.
Acquisiti gli atti del procedimento monitorio, ritenuto superfluo lo svolgimento di attività istruttoria atteso il carattere documentale della controversia, lette le note di trattazione scritta, la causa è decisa in data odierna con la presente sentenza.
L'opposizione è inammissibile.
Invero, secondo il dettato dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto.
Nel caso che ci occupa, il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso per il recupero di contributi non riscossi, con la conseguenza che l'azione di opposizione andava promossa con osservanza del rito del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ovvero con ricorso al giudice del lavoro da depositarsi entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo.
Peraltro, secondo consolidati principi giurisprudenziali, nel caso in cui detta opposizione sia erroneamente proposta con atto di citazione, la stessa può ritenersi tempestiva soltanto se entro il termine di quaranta giorni, previsto dall'art. 641 c.p.c., avvenga l'iscrizione a ruolo mediante costituzione dell'opponente e deposito in cancelleria dell'atto di citazione.
È stato, infatti, affermato che «nelle controversie in materia di lavoro e previdenza,
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione invece che con il ricorso di cui all'art. 414 c.p.c., dà luogo ad un caso di inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, se l'atto non viene depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 comma
1 c.p.c., ancorché sia già stato notificato entro detto termine» (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
15/10/1992 , n. 11318).
In altri termini, l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. dv., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (Cass. S.U. n.
2714 del 1991; Cass., nr. 60/2016).
Ancora più recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza nr. 927 del
13.01.2022, hanno stabilito che deve ritenersi fatale l'errore sulla forma dell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro, salvo che non venga compiuto entro il termine di opposizione il deposito dell'atto. Infatti, è stato precisato che ove l'opposizione risulti erroneamente spiegata con atto di citazione, questo può - in ossequio ad un principio di conservazione degli atti processuali - convertirsi in ricorso e produrne gli effetti, alla sola condizione di essere depositato in cancelleria nel predetto termine, a pena di inammissibilità dell'opposizione.
Orbene, nella fattispecie de qua, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 6.11.2023 (cfr. prod. parte opposta), sicchè la causa avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro il 16.12.2023.
Tuttavia, l'odierno opponente ha sì notificato tempestivamente l'opposizione in data 13.12.23, ma non ha, invece, iscritto a ruolo nei termini: l'iscrizione è avvenuta, infatti, in data 20.12.2023, allorquando erano già decorsi più di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
La tardiva proposizione dell'opposizione rende pertanto l'azione senza dubbio inammissibile, con conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nr. 286/2023 secondo quanto previsto dall'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di opposizione (ferme quelle liquidate con decreto ingiuntivo) sono liquidate in dispositivo, secondo la regola della soccombenza, tenendo conto, però, della bassa complessità della lite e della definizione in prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fabrizia Di
Palma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr.
286/2023, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.127,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
SI COMUNICHI.
Nola, 28.1.2025 Il Giudice
dott.ssa Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Nola, dr.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7308/2023 R.g. Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Stufato Parte_1
Opponente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
[...]
Mazzarella
Opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo nr. 286/2023, emesso dal Tribunale di Nola, avente ad oggetto l'importo di Euro 101.589,25 a titolo di contributi previdenziali, interessi di mora e sanzioni.
A fondamento della domanda ha eccepito la prescrizione del credito ed in ogni caso la non debenza dei contributi.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio, la Cassa previdenziale ha preliminarmente eccepito la tardività della opposizione e nel merito ha chiesto il rigetto della stessa.
Acquisiti gli atti del procedimento monitorio, ritenuto superfluo lo svolgimento di attività istruttoria atteso il carattere documentale della controversia, lette le note di trattazione scritta, la causa è decisa in data odierna con la presente sentenza.
L'opposizione è inammissibile.
Invero, secondo il dettato dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto.
Nel caso che ci occupa, il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso per il recupero di contributi non riscossi, con la conseguenza che l'azione di opposizione andava promossa con osservanza del rito del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ovvero con ricorso al giudice del lavoro da depositarsi entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo.
Peraltro, secondo consolidati principi giurisprudenziali, nel caso in cui detta opposizione sia erroneamente proposta con atto di citazione, la stessa può ritenersi tempestiva soltanto se entro il termine di quaranta giorni, previsto dall'art. 641 c.p.c., avvenga l'iscrizione a ruolo mediante costituzione dell'opponente e deposito in cancelleria dell'atto di citazione.
È stato, infatti, affermato che «nelle controversie in materia di lavoro e previdenza,
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione invece che con il ricorso di cui all'art. 414 c.p.c., dà luogo ad un caso di inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, se l'atto non viene depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 comma
1 c.p.c., ancorché sia già stato notificato entro detto termine» (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
15/10/1992 , n. 11318).
In altri termini, l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. dv., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (Cass. S.U. n.
2714 del 1991; Cass., nr. 60/2016).
Ancora più recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza nr. 927 del
13.01.2022, hanno stabilito che deve ritenersi fatale l'errore sulla forma dell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro, salvo che non venga compiuto entro il termine di opposizione il deposito dell'atto. Infatti, è stato precisato che ove l'opposizione risulti erroneamente spiegata con atto di citazione, questo può - in ossequio ad un principio di conservazione degli atti processuali - convertirsi in ricorso e produrne gli effetti, alla sola condizione di essere depositato in cancelleria nel predetto termine, a pena di inammissibilità dell'opposizione.
Orbene, nella fattispecie de qua, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 6.11.2023 (cfr. prod. parte opposta), sicchè la causa avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro il 16.12.2023.
Tuttavia, l'odierno opponente ha sì notificato tempestivamente l'opposizione in data 13.12.23, ma non ha, invece, iscritto a ruolo nei termini: l'iscrizione è avvenuta, infatti, in data 20.12.2023, allorquando erano già decorsi più di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
La tardiva proposizione dell'opposizione rende pertanto l'azione senza dubbio inammissibile, con conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nr. 286/2023 secondo quanto previsto dall'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di opposizione (ferme quelle liquidate con decreto ingiuntivo) sono liquidate in dispositivo, secondo la regola della soccombenza, tenendo conto, però, della bassa complessità della lite e della definizione in prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fabrizia Di
Palma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr.
286/2023, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.127,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
SI COMUNICHI.
Nola, 28.1.2025 Il Giudice
dott.ssa Fabrizia Di Palma