Art. 3.
Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che non avendo superato il 55° anno di eta', siano affetti da minoranze fisiche, che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, esclusi tutti i lavoratori invalidi che hanno gia' diritto al collocamento obbligatorio in virtu' di precedenti leggi.
La disposizione precedente non si applica ai ciechi ed sordomuti, nonche' ai mutilati ed invalidi di civili che, a giudizio delle Commissioni di cui al successivo articolo 5, abbiano perduto ogni capacita' lavorativa o possano, per la natura e il grado della loro mutilazione o invalidita', riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.
Possono essere conteggiati nella percentuale di assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi civili che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano superato il 55° anno di eta', ovvero abbiano conseguito un aumento della capacita' lavorativa in misura superiore al limite previsto dal primo comma del presente articolo ai fini dell'assunzione al lavoro.
Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che non avendo superato il 55° anno di eta', siano affetti da minoranze fisiche, che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, esclusi tutti i lavoratori invalidi che hanno gia' diritto al collocamento obbligatorio in virtu' di precedenti leggi.
La disposizione precedente non si applica ai ciechi ed sordomuti, nonche' ai mutilati ed invalidi di civili che, a giudizio delle Commissioni di cui al successivo articolo 5, abbiano perduto ogni capacita' lavorativa o possano, per la natura e il grado della loro mutilazione o invalidita', riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.
Possono essere conteggiati nella percentuale di assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi civili che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano superato il 55° anno di eta', ovvero abbiano conseguito un aumento della capacita' lavorativa in misura superiore al limite previsto dal primo comma del presente articolo ai fini dell'assunzione al lavoro.