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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 456/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno - Piazzetta Santo Stefano N. 8 32100 Belluno BL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BELLUNO sez. 2 e pubblicata il 22/05/2014
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T6QCRAC00001 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 376/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Belluno, notificava in data 28.3.2013 nei confronti della società Ricorrente_1 spa, l'atto di recupero del credito d'imposta di € 32.541,00, afferente l'anno 2007 ma utilizzato nel 2009, maturato per attività di R.&S ai sensi della L. n. 296/06.
Con l'atto de quo, l'ufficio contestava alla società l'inesistenza del credito perché privo di nulla osta e procedeva al recupero integrale dello stesso con irrogazione di sanzioni pari al 100% di quanto contestato.
Secondo l'ADE, infatti, il credito d'imposta portato in compensazione per il triennio 2007 – 2009 sarebbe stato interamente rigettato dall'ufficio con specifica comunicazione.
L'atto impositivo veniva impugnato avanti la Commissione tributaria provinciale di Belluno, deducendone l'illegittimità sia per carenza di motivazione sia per la circostanza che il disconoscimento del credito de quo non sarebbe dipeso dall'inesistenza del credito bensì dal successivo venir meno dei fondi e dall'applicazione retroattiva di quanto disposto dall'art. 29 del D.L. n. 185/2009.
I giudici di prime cure, con sentenza n. 83/2014, rigettavano il ricorso.
Anche il secondo grado, con sentenza n. 1722/2015, vedeva la società soccombente.
La società impugnava la sentenza n. 1722/2015 avanti la Corte di Cassazione, deducendo quattro motivi di illegittimità della stessa, sia per carenza di motivazione (eccezione sulla quale i giudici di merito non si sarebbero mai pronunciati), sia con riferimento all'indebita applicazione retroattiva dell' art. 29 della L. n.
185/2009.
La Suprema Corte, con sentenza n. 25657 del 12.9.2024, accoglieva parzialmente il ricorso per due motivi: difetto di motivazione ed errata quantificazione della sanzione in violazione dell' art. 27, commi 16 e ss. del
D.L. 185/2009, stante l'assenza del presupposto dell'utilizzo di un credito inesistente.
Secondo gli Ermellini, in sede di rinvio, i giudici di seconde cure dovranno fare riferimento alla distinzione tra “crediti non spettanti e “crediti inesistenti” in conformità a quanto sostenuto dalla Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 34452/2023.
Gli altri due motivi venivano respinti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 4.4.2017, con la quale era stata dichiarata la legittimità dell'effetto retroattivo delle prescrizioni previste dal precitato art. 29.
La società Ricorrente_1 deposita atto di riassunzione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 546/92, chiedendo la riforma della sentenza n. 83/2014.
Si costituisce l'ufficio nel giudizio di rinvio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società Ricorrente_1 spa va parzialmente accolto.
In ossequio a quanto disposto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 25657/24, questa Corte deve decidere in ordine alla fondatezza dell'atto di recupero sotto il profilo motivazionale nonché sulla legittimità delle sanzioni irrigate nella misura del 100% del credito d'imposta oggetto di recupero.
Ora, in relazione alla prima questione, alcuna censura può essere operata nei confronti della sentenza di primo grado, pur essendo la materia della concessione di un credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo particolarmente complessa ed intricata tanto da dover ricorrere al Giudice delle Leggi per accertare se la sequenza di normative intervenute nel tempo potesse considerarsi costituzionalmente ammissibile nei confronti dei soggetti destinatari della normativa agevolativa (Corte Costituzionale, sentenza n. 149/2017).
E', comunque, inequivocabile che il credito d'imposta de quo non poteva essere utilizzato dalla società in quanto il centro Operativo di Pescara aveva notificato alla stessa il diniego del nulla-osta alla sua fruizione per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Tale provvedimento é stato impugnato avanti la CTP di Pescara che si é pronunciata in senso favorevole all'ufficio con la sentenza n. 290/2010, confermata in secondo grado dalla CTR dell'Abruzzo con sentenza n. 833/2011, poi divenuta definitiva.
D'altronde, la stessa parte appellante deduce in sede di riassunzione che il D.M. 4.3.2011, con il quale poteva essere riconosciuto il 47,53% del credito originario (pari ad € 15.466,00 rispetto ad € 32.541,00) avrebbe potuto trovare applicazione solamente a partire dal 2011. Una parte del credito é stata, infatti, correttamente compensata in base al Decreto de quo che ha riconosciuto la parziale utilizzabilità del credito maturato in precedenza e non ancora compensato, ma a partire dal 2011.
Va, invece, accolto l'appello per quanto riguarda la quantificazione delle sanzioni.
Risulta, infatti, seguendo le indicazioni della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 25657/2024, chiaramente documentata l'esistenza del credito e la sua collocazione all'interno della prospettazione “crediti non spettanti”. Tale qualificazione rende, pertanto, inapplicabile la sanzione di cui all'art. 27, comma 18 del
D.L. n. 185/2008 pari al 100% del credito portato in compensazione, e corretta quella prevista dall' art. 13, comma 1 del D.Lgs, n. 471/97, pari al 30%.
Tenuto conto della particolare complessità della questione trattata e dell' alternanza dei giudizi di merito, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello della società, ridetermina l'ammontare della sanzione al 30% del credito portato in compensazione. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 456/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno - Piazzetta Santo Stefano N. 8 32100 Belluno BL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BELLUNO sez. 2 e pubblicata il 22/05/2014
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T6QCRAC00001 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 376/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Belluno, notificava in data 28.3.2013 nei confronti della società Ricorrente_1 spa, l'atto di recupero del credito d'imposta di € 32.541,00, afferente l'anno 2007 ma utilizzato nel 2009, maturato per attività di R.&S ai sensi della L. n. 296/06.
Con l'atto de quo, l'ufficio contestava alla società l'inesistenza del credito perché privo di nulla osta e procedeva al recupero integrale dello stesso con irrogazione di sanzioni pari al 100% di quanto contestato.
Secondo l'ADE, infatti, il credito d'imposta portato in compensazione per il triennio 2007 – 2009 sarebbe stato interamente rigettato dall'ufficio con specifica comunicazione.
L'atto impositivo veniva impugnato avanti la Commissione tributaria provinciale di Belluno, deducendone l'illegittimità sia per carenza di motivazione sia per la circostanza che il disconoscimento del credito de quo non sarebbe dipeso dall'inesistenza del credito bensì dal successivo venir meno dei fondi e dall'applicazione retroattiva di quanto disposto dall'art. 29 del D.L. n. 185/2009.
I giudici di prime cure, con sentenza n. 83/2014, rigettavano il ricorso.
Anche il secondo grado, con sentenza n. 1722/2015, vedeva la società soccombente.
La società impugnava la sentenza n. 1722/2015 avanti la Corte di Cassazione, deducendo quattro motivi di illegittimità della stessa, sia per carenza di motivazione (eccezione sulla quale i giudici di merito non si sarebbero mai pronunciati), sia con riferimento all'indebita applicazione retroattiva dell' art. 29 della L. n.
185/2009.
La Suprema Corte, con sentenza n. 25657 del 12.9.2024, accoglieva parzialmente il ricorso per due motivi: difetto di motivazione ed errata quantificazione della sanzione in violazione dell' art. 27, commi 16 e ss. del
D.L. 185/2009, stante l'assenza del presupposto dell'utilizzo di un credito inesistente.
Secondo gli Ermellini, in sede di rinvio, i giudici di seconde cure dovranno fare riferimento alla distinzione tra “crediti non spettanti e “crediti inesistenti” in conformità a quanto sostenuto dalla Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 34452/2023.
Gli altri due motivi venivano respinti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 4.4.2017, con la quale era stata dichiarata la legittimità dell'effetto retroattivo delle prescrizioni previste dal precitato art. 29.
La società Ricorrente_1 deposita atto di riassunzione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 546/92, chiedendo la riforma della sentenza n. 83/2014.
Si costituisce l'ufficio nel giudizio di rinvio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società Ricorrente_1 spa va parzialmente accolto.
In ossequio a quanto disposto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 25657/24, questa Corte deve decidere in ordine alla fondatezza dell'atto di recupero sotto il profilo motivazionale nonché sulla legittimità delle sanzioni irrigate nella misura del 100% del credito d'imposta oggetto di recupero.
Ora, in relazione alla prima questione, alcuna censura può essere operata nei confronti della sentenza di primo grado, pur essendo la materia della concessione di un credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo particolarmente complessa ed intricata tanto da dover ricorrere al Giudice delle Leggi per accertare se la sequenza di normative intervenute nel tempo potesse considerarsi costituzionalmente ammissibile nei confronti dei soggetti destinatari della normativa agevolativa (Corte Costituzionale, sentenza n. 149/2017).
E', comunque, inequivocabile che il credito d'imposta de quo non poteva essere utilizzato dalla società in quanto il centro Operativo di Pescara aveva notificato alla stessa il diniego del nulla-osta alla sua fruizione per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Tale provvedimento é stato impugnato avanti la CTP di Pescara che si é pronunciata in senso favorevole all'ufficio con la sentenza n. 290/2010, confermata in secondo grado dalla CTR dell'Abruzzo con sentenza n. 833/2011, poi divenuta definitiva.
D'altronde, la stessa parte appellante deduce in sede di riassunzione che il D.M. 4.3.2011, con il quale poteva essere riconosciuto il 47,53% del credito originario (pari ad € 15.466,00 rispetto ad € 32.541,00) avrebbe potuto trovare applicazione solamente a partire dal 2011. Una parte del credito é stata, infatti, correttamente compensata in base al Decreto de quo che ha riconosciuto la parziale utilizzabilità del credito maturato in precedenza e non ancora compensato, ma a partire dal 2011.
Va, invece, accolto l'appello per quanto riguarda la quantificazione delle sanzioni.
Risulta, infatti, seguendo le indicazioni della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 25657/2024, chiaramente documentata l'esistenza del credito e la sua collocazione all'interno della prospettazione “crediti non spettanti”. Tale qualificazione rende, pertanto, inapplicabile la sanzione di cui all'art. 27, comma 18 del
D.L. n. 185/2008 pari al 100% del credito portato in compensazione, e corretta quella prevista dall' art. 13, comma 1 del D.Lgs, n. 471/97, pari al 30%.
Tenuto conto della particolare complessità della questione trattata e dell' alternanza dei giudizi di merito, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello della società, ridetermina l'ammontare della sanzione al 30% del credito portato in compensazione. Spese compensate.