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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3116/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3116/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Borella (C.F. ) C.F._2 che lo rappresenta e difende, come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Paolo Emilio Controparte_1 P.IVA_1
Taviani n. 170, 19125 La Spezia (SP), rappresentata e difesa, come da delega in atti, dagli Avv.ti
EL UR (C.F. ) e ND RN (C.F. C.F._3 C.F._4
APPELLATA
Conclusioni
Per : Parte_1 in riforma della sentenza impugnata piaccia all'Ill.ma CdA adita, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:
pagina 1 di 10 - dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta Controparte_1
- parte opposta non ha dato esauriente dimostrazione in assenza del contratto contraddistinto da NDG
0000006674136 e dell'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto a partire dall'apertura del c/c. In realtà ha prodotto l'estratto di saldaconto che l'esponente contesta in quanto va distinto dall'ordinario estratto c/c che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate da Controparte_2
(docc. 12-13-14-15-16-17 fasc. mon.);
- accogliere l'opposizione di e, Parte_1 conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda di Controparte_1
- dichiarare la nullità di contratto contraddistinto da NDG 0000006674136; contratti prestito personale EX GO n. 9117127 e prestito personale EX Dinamyc n. 8980955; informazioni europee di base sul credito consumatori prestito personale EX Dynamic n.
8980955; richiesta di prestito personale EX Dynamic esigenze familiari e documento di sintesi prestito personale EX GO n. 9117127; richiesta di prestito personale
EX GO (docc. 6-7-8-9-10-11 fasc. mon.);
- autorizzare la chiamata in giudizio di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, Milano, piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A;
- in ogni caso dichiarare che l'opponente nulla deve corrispondere alla convenuta opposta;
chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova preceduto dalle parole “vero che”:
1. Pt_1
il 17.01.19 ed il 20.03.19 consegnava Parte_1
a UR EL, dipendente di Unicredit - Milano, l'assunzione a tempo indeterminato di data
23.11.10 e la busta paga settembre 2018 (doc.
4-5 comp. cost. avv. – doc. 6-7-8-9-10-11 fasc. mon.);
- con condanna alle spese di lite di entrambi i gravami;
- con condanna del primo gravame ed ex art. 96 cpc.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
4. In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto i motivi proposti sono inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 7203/2023, pubblicata in data 21/09/2023, resa dal Tribunale Civile di
pagina 2 di 10 Milano a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 38770/2022
R.G. notificata in data 12/10/2023.
5. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_2
al pagamento in favore della società della diversa,
[...] Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
I. Il procedimento monitorio
(di seguito, “ ) richiedeva al Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo di Controparte_1 CP_1 pagamento nei confronti di (di seguito, Parte_1 Parte_1
) allegando e documentando che: Pt_1
(i) era divenuta cessionaria, per effetto di una cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, di alcuni crediti di tra cui quello nei confronti di Controparte_2 Pt_1
(ii) la cessione in blocco era stata pubblicata in G.U. in data 3.7.2021 (doc. 2 monitorio);
(iii) alla data della cessione il credito ammontava a Euro 36.022,99.
A sostegno del ricorso, produceva anche gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB (docc. 12-17 CP_1 monitorio) e i contratti di finanziamento da cui originava il credito ceduto (docc.
6-11 monitorio).
Il Tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto n. 11080/2022 pubblicato in data 6.7.2022, con il quale ingiungeva a di pagare la somma di Euro 36.022,99, a titolo di capitale, oltre a Pt_1 interessi e spese della procedura monitoria.
***
II. Il giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo proponeva opposizione davanti al Tribunale contro il decreto ingiuntivo, formulando Pt_1 nell'atto introduttivo le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:
– non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
– autorizzare la chiamata in giudizio di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, Milano, pazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A;
– revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 10 – dichiarare che l'opponente nulla deve corrispondere alla convenuta opposta;
– dichiarare l'annullamento di informazioni europee di base sul credito consumatori prestito personale EX Dynamic n. 8980955, richiesta di prestito personale EX Dynamic esigenze familiari e documento di sintesi prestito personale EX GO n. 9117127, richiesta di prestito personale EX GO (docc. 6-7-8-9-10-11 fasc. mon.);
– concedere i termini ex art. 183;
– con condanna alle spese”.
Si costituiva in giudizio e sollevava eccezioni di rito, chiedendo nel merito il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. allegava che “è oggettivamente impossibile Pt_1 dedurre, anche solo indirettamente, o rilevare, anche d'ufficio dal giudice adito, che lo specifico credito oggetto di causa sia stato anch'esso ceduto” (p. 1) e rassegnava le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:
- dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta Controparte_1
- accogliere l'opposizione di e, Parte_1 conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda di Controparte_1
- dichiarare la nullità di contratto contraddistinto da NDG 0000006674136; contratti prestito personale
EX GO n. 9117127 e prestito personale EX Dinamyc n. 8980955; informazioni europee di base sul credito consumatori prestito personale EX Dynamic n. 8980955; richiesta di prestito personale EX Dynamic esigenze familiari e documento di sintesi prestito personale
EX GO n. 9117127; richiesta di prestito personale EX GO (docc. 6-7-8-9-10-
11 fasc. mon.);
- autorizzare la chiamata in giudizio di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, Milano, piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A;
- in ogni caso dichiarare che l'opponente nulla deve corrispondere alla convenuta opposta;
- con condanna alle spese”.
pagina 4 di 10 Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7203/2023, respingeva l'opposizione proposta da Pt_1 confermando il decreto ingiuntivo, sulla base dei seguenti motivi:
(a) non aveva contestato di aver stipulato i contratti di finanziamento, né di aver ricevuto il Pt_1 finanziamento, né di dover restituire le somme, ma si era limitato a eccepire la mancata prova del credito;
(b) vi era in atti la prova del credito: la contestazione di riguardava la mancata produzione Pt_1 completa degli estratti conto, ma il rapporto negoziale da cui scaturiva il credito era un mutuo e non un conto corrente;
(c) la doglianza circa il mancato rispetto del principio di buona fede era generica: l'opponente, infatti, lamentava una non meglio precisata mancata illustrazione delle caratteristiche dei contratti poi stipulati, senza neppure allegare in quale aspetto sarebbe stato tratto in errore o, comunque, sarebbe stato portato a scegliere altro prodotto finanziario;
(d) la doglianza relativa alla mancata verifica del merito creditizio era infondata: l'opponente sostanzialmente si lamentava di avere ricevuto credito, nonostante non lo meritasse;
se ciò fosse stato foriero di un danno ingiusto per lo stesso mutuatario, questi avrebbe facilmente potuto evitare il pregiudizio, astenendosi dal richiedere il finanziamento.
***
III. Il giudizio di appello ha impugnato la sentenza davanti a questa Corte, fondando il gravame su un motivo di Pt_1 appello (espressamente qualificato come tale) e svolgendo contestazioni in ordine alla titolarità del credito azionato in capo a CP_1
1. Motivo di appello
Con il motivo di appello, lamenta la mancata verifica del proprio merito creditizio da parte di Pt_1
in violazione dell'art. 124-bis TUB, e richiama gli artt. 1175, 1176, 1337 c.c. in relazione CP_2 agli obblighi di diligenza, oltre al Codice del Consumo.
Secondo l'appellante, nel corso del giudizio di opposizione sarebbe stata provata l'incapacità a rimborsare i prestiti personali concessi da dimostrando il “numeroso e complesso” nucleo CP_2 familiare e la precaria condizione finanziaria, economica e sociale della famiglia.
pagina 5 di 10
2. Contestazioni relative alla titolarità del credito in capo a CP_1
L'appellante, dopo aver riportato uno stralcio della sentenza, svolge contestazioni circa la titolarità del credito, deducendo che la contestazione della titolarità del credito sarebbe mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dagli atti.
Con tale contestazione, l'appellante deduce che l'appellata, che ne sarebbe onerata, non avrebbe provato la cessione del credito, poichè:
-la pubblicazione in GU non sarebbe sufficiente per la prova della cessione e individuerebbe i crediti in modo generale;
-l'ulteriore documentazione prodotta da (lista dei crediti ceduti, estratto del contratto di cessione, CP_1 estratti conto certificati ex art. 50 TUB, contratti di finanziamento da cui originava il credito) sarebbe inidonea alla prova della titolarità del credito.
L'appellante aggiunge che in data 4.10.2023 ha ricevuto da tale Sigger Consulting S.r.l. una lettera di autorizzazione all'esazione dei crediti per conto di in relazione a un credito Controparte_3 sorto in capo a per un totale da recuperare di Euro 32.715,29 (all. d appellante): Controparte_2 secondo l'appellante, quindi, “il rapporto che ci occupa potrebbe essere anche compreso, indifferentemente, in entrambe le cessioni in blocco ulteriori”.
***
Si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto ed eccepito dalla controparte e sostenendo CP_1 che:
- avrebbe impugnato unicamente il capo di sentenza relativo alla decisione sulla violazione Pt_1 dell'art. 124-bis TUB e della buona fede contrattuale e non i capi di sentenza con cui venivano rigettati gli altri motivi di opposizione: i motivi relativi a titolarità del credito, assenza di prova del credito e nullità del contratto, dovrebbero, quindi, ritenersi rinunciati ex art. 346 c.p.c.;
- il motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 124-bis TUB, degli obblighi informativi e di buona fede sarebbe infondato: sarebbe estranea rispetto a tali contestazioni, dal momento che si è CP_1 resa cessionaria del solo credito e non dei contratti;
inoltre, la violazione delle citate norme potrebbe comportare solo il risarcimento del danno (domanda mai proposta dall'appellante), non anche l'annullamento del contratto e, in ogni caso, non sarebbe legittimata passiva di tale domanda;
in CP_1 ogni caso, nel merito, sarebbe provato che ha adempiuto all'obbligo di vagliare il merito CP_2 creditizio del finanziato prima di concludere il contratto.
***
pagina 6 di 10 Alla prima udienza in data 27.3.2024 la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 352
c.p.c. e alle parti sono stati concessi i termini massimi di cui alla medesima norma.
All'udienza del 22.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
IV. Motivi della decisione
1. In relazione al motivo di appello, va osservato che la eventuale mancata o negligente verifica del merito creditizio, così come la eventuale violazione di obblighi di buona fede nelle trattative da parte di sarebbe irrilevante con riguardo alle domande svolte, di nullità contrattuale e di CP_2 accertamento negativo del credito azionato monitoriamente (v. conclusioni in epigrafe).
L'eventuale violazione degli artt. 124-bis TUB, 1337, 1175, 1176 c.c. non determinerebbe, infatti, nullità o annullabilità del contratto, né costituirebbe fatto modificativo, impeditivo o estintivo della pretesa creditoria azionata da ma potrebbe rilevare, in ipotesi, solo in relazione ad una eventuale CP_1 domanda di risarcimento, di cui, comunque, dovrebbero essere provati tuti gli elementi costitutivi, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 30.6.2021, n. 18610: “L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa”).
Nel presente giudizio nessuna domanda risarcitoria è stata svolta, sicchè il motivo di impugnazione risulta privo di rilievo.
Nessuna violazione si ravvisa, infine, alle previsioni del Codice del Consumo, che l'appellante si limita a richiamare ritenendolo “pienamente applicabile”, senza miglior specificazione.
Il motivo di appello è, quindi, infondato, risultando corretta, con la suddetta integrazione della motivazione, la decisione sul punto del primo giudice.
2. In relazione alle contestazioni svolte da relative alla titolarità del credito in capo a Pt_1
questione che l'appellata ritiene rinunciata ex art. 346 c.p.c., la Corte osserva quanto segue. CP_1
Nell'atto di appello, ha riportato, come si è detto, uno stralcio della motivazione della Pt_1 sentenza di primo grado cui ha fatto seguire una dissertazione, con richiami giurisprudenziali, sulla pagina 7 di 10 prova della titolarità del credito nelle cessioni in blocco. Nelle conclusioni dell'atto ha richiesto di
“dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta . Controparte_1
Ritiene la Corte che, in considerazione della formulazione dell'art. 342 c.p.c., le contestazioni svolte sul punto possano integrare un motivo di impugnazione.
L'atto di appello in parte qua contiene, infatti, l'indicazione del capo della sentenza impugnato e delle relative doglianze, articolate in una parte volitiva (nelle conclusioni l'appellante richiede l'accertamento del difetto di titolarità dei crediti in capo a e in una parte argomentativa (nel CP_1 corpo dell'atto viene dedotto che il cessionario di crediti in blocco “ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” v. atto di appello, p. 4).
Ritiene, dunque, la Corte che il motivo sia formulato in modo da consentire al giudice di comprendere le ragioni e, soprattutto, alla controparte di apprestare una adeguata difesa.
Il motivo, tuttavia, risulta inammissibile sotto altro profilo.
Il presente giudizio scaturisce da un ricorso per decreto ingiuntivo con il quale si è qualificata CP_1 espressamente come cessionaria del credito vantato da nei confronti di producendo CP_2 Pt_1
l'estratto della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata data notizia della cessione.
con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha svolto alcuna contestazione circa Pt_1
l'avvenuta cessione e l'inclusione del proprio debito tra quelli ceduti.
Solo successivamente, con la prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. ha allegato che “è oggettivamente impossibile dedurre, anche solo indirettamente, o rilevare, anche d'ufficio dal giudice adito, che lo specifico credito oggetto di causa sia stato anch'esso ceduto” (p. 1) e ha domandato, per la prima volta, di “dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta
[...]
. Controparte_1
Tale contestazione non rientra, tuttavia, a differenza di quanto ritiene la difesa dell'appellante, tra le questioni rilevabili ex officio, posto che, come è stato già osservato in altra pronuncia di questa Corte, relativa a fattispecie analoga e qui condivisa “la legitimatio ad causam è da intendersi in una duplice accezione: processuale, tale essendo quella che risulta dalla prospettazione della parte istante;
sostanziale, attinente più specificamente all'effettiva titolarità del diritto fatto valere in giudizio. Se la carenza della legittimazione processuale è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni e stato e grado del giudizio e, come tale, non è soggetta alle preclusioni processuali, diversamente deve ritenersi per
pagina 8 di 10 l'assenza della legittimazione sostanziale. Avendo ad oggetto la titolarità del diritto, e, quindi una questione di merito e non di rito, per essere valutata dal giudicante, deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata che, diversamente, incorrerebbe nelle preclusioni processuali.
Nel caso di specie, incontestata la legittimazione processuale di [cessionaria], il [debitore ceduto] ne ha lamentato la carenza della legittimazione sostanziale, sull'assunto per cui la società non avesse dimostrato di essere titolare del diritto di credito azionato in sede monitoria, non avendo fornito la prova dell'intervenuta cessione da [cedente] Nondimeno, tale contestazione è stata svolta solo in comparsa conclusionale: un simile contegno deve ritenersi irrispettoso delle decadenze processuali e, pertanto, preclusivo della valutazione nel merito dell'eccezione da parte del giudicante. L'odierno appellante, invero, avrebbe dovuto sollevare l'eccezione già nell'atto di citazione in opposizione ex art.
645 c.p.c., prima sede difensiva utile dopo la notifica del decreto ingiuntivo, nella quale occorre far valere, a pena di decadenza, tutte le contestazioni attinenti al credito azionato, ivi compresa quella afferente alla sua titolarità” (Corte d'Appello di Milano n. 2325/2025).
Nel caso di specie, come si è detto, ha sollevato tale contestazione per la prima volta con la Pt_1 prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., quando la stessa era ormai preclusa, dovendo ogni eccezione non rilevabile ex officio essere svolta nel termine perentorio per la proposizione dell'opposizione a decreto.
La questione, pertanto, non può essere sollevata in appello.
Per completezza va rilevato che la conclusione non muta alla luce della missiva prodotta da Pt_1
(all. D all'atto di appello), datata 4.10.2023, con la quale tale Sigger Consulting S.r.l. per conto di
[...]
qualificandosi come cessionaria di un credito cedutole da ne richiede Controparte_3 CP_2 il pagamento.
Ferma l'inammissibilità di una contestazione della titolarità del credito per le ragioni suddette, si può aggiungere, in punto di fatto, che l'appellante neppure allega che gli stessi crediti oggetto di causa CP siano stati ceduti da a , limitandosi ad affermare, in termini meramente dubitativi, che “il CP_2 rapporto che ci occupa potrebbe essere anche compreso, indifferentemente, in entrambe le cessioni in blocco ulteriori”.
La missiva prodotta non contiene poi alcun riferimento che consenta di ritenere che il credito oggetto CP della cessione a corrisponda a quelli azionati nel presente giudizio (la sorte capitale è differente, come anche il riferimento al numero di contratto).
pagina 9 di 10 ***
L'appello, quindi, deve essere respinto e la sentenza del Giudice di primo grado confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nei valori minimi per lo scaglione di valore della causa, in ragione del numero dei motivi di appello e della ridotta complessità delle questioni ivi affrontate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 7203/2023;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese relative al presente grado di appello, che liquida in complessivi Controparte_1
Euro 3.473,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e C.p.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Milone Dott. Domenico Camillo Bonaretti
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Francesco Marelli.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3116/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Borella (C.F. ) C.F._2 che lo rappresenta e difende, come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Paolo Emilio Controparte_1 P.IVA_1
Taviani n. 170, 19125 La Spezia (SP), rappresentata e difesa, come da delega in atti, dagli Avv.ti
EL UR (C.F. ) e ND RN (C.F. C.F._3 C.F._4
APPELLATA
Conclusioni
Per : Parte_1 in riforma della sentenza impugnata piaccia all'Ill.ma CdA adita, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:
pagina 1 di 10 - dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta Controparte_1
- parte opposta non ha dato esauriente dimostrazione in assenza del contratto contraddistinto da NDG
0000006674136 e dell'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto a partire dall'apertura del c/c. In realtà ha prodotto l'estratto di saldaconto che l'esponente contesta in quanto va distinto dall'ordinario estratto c/c che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate da Controparte_2
(docc. 12-13-14-15-16-17 fasc. mon.);
- accogliere l'opposizione di e, Parte_1 conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda di Controparte_1
- dichiarare la nullità di contratto contraddistinto da NDG 0000006674136; contratti prestito personale EX GO n. 9117127 e prestito personale EX Dinamyc n. 8980955; informazioni europee di base sul credito consumatori prestito personale EX Dynamic n.
8980955; richiesta di prestito personale EX Dynamic esigenze familiari e documento di sintesi prestito personale EX GO n. 9117127; richiesta di prestito personale
EX GO (docc. 6-7-8-9-10-11 fasc. mon.);
- autorizzare la chiamata in giudizio di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, Milano, piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A;
- in ogni caso dichiarare che l'opponente nulla deve corrispondere alla convenuta opposta;
chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova preceduto dalle parole “vero che”:
1. Pt_1
il 17.01.19 ed il 20.03.19 consegnava Parte_1
a UR EL, dipendente di Unicredit - Milano, l'assunzione a tempo indeterminato di data
23.11.10 e la busta paga settembre 2018 (doc.
4-5 comp. cost. avv. – doc. 6-7-8-9-10-11 fasc. mon.);
- con condanna alle spese di lite di entrambi i gravami;
- con condanna del primo gravame ed ex art. 96 cpc.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
4. In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto i motivi proposti sono inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 7203/2023, pubblicata in data 21/09/2023, resa dal Tribunale Civile di
pagina 2 di 10 Milano a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 38770/2022
R.G. notificata in data 12/10/2023.
5. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_2
al pagamento in favore della società della diversa,
[...] Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
I. Il procedimento monitorio
(di seguito, “ ) richiedeva al Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo di Controparte_1 CP_1 pagamento nei confronti di (di seguito, Parte_1 Parte_1
) allegando e documentando che: Pt_1
(i) era divenuta cessionaria, per effetto di una cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, di alcuni crediti di tra cui quello nei confronti di Controparte_2 Pt_1
(ii) la cessione in blocco era stata pubblicata in G.U. in data 3.7.2021 (doc. 2 monitorio);
(iii) alla data della cessione il credito ammontava a Euro 36.022,99.
A sostegno del ricorso, produceva anche gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB (docc. 12-17 CP_1 monitorio) e i contratti di finanziamento da cui originava il credito ceduto (docc.
6-11 monitorio).
Il Tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto n. 11080/2022 pubblicato in data 6.7.2022, con il quale ingiungeva a di pagare la somma di Euro 36.022,99, a titolo di capitale, oltre a Pt_1 interessi e spese della procedura monitoria.
***
II. Il giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo proponeva opposizione davanti al Tribunale contro il decreto ingiuntivo, formulando Pt_1 nell'atto introduttivo le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:
– non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
– autorizzare la chiamata in giudizio di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, Milano, pazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A;
– revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 10 – dichiarare che l'opponente nulla deve corrispondere alla convenuta opposta;
– dichiarare l'annullamento di informazioni europee di base sul credito consumatori prestito personale EX Dynamic n. 8980955, richiesta di prestito personale EX Dynamic esigenze familiari e documento di sintesi prestito personale EX GO n. 9117127, richiesta di prestito personale EX GO (docc. 6-7-8-9-10-11 fasc. mon.);
– concedere i termini ex art. 183;
– con condanna alle spese”.
Si costituiva in giudizio e sollevava eccezioni di rito, chiedendo nel merito il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. allegava che “è oggettivamente impossibile Pt_1 dedurre, anche solo indirettamente, o rilevare, anche d'ufficio dal giudice adito, che lo specifico credito oggetto di causa sia stato anch'esso ceduto” (p. 1) e rassegnava le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:
- dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta Controparte_1
- accogliere l'opposizione di e, Parte_1 conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda di Controparte_1
- dichiarare la nullità di contratto contraddistinto da NDG 0000006674136; contratti prestito personale
EX GO n. 9117127 e prestito personale EX Dinamyc n. 8980955; informazioni europee di base sul credito consumatori prestito personale EX Dynamic n. 8980955; richiesta di prestito personale EX Dynamic esigenze familiari e documento di sintesi prestito personale
EX GO n. 9117127; richiesta di prestito personale EX GO (docc. 6-7-8-9-10-
11 fasc. mon.);
- autorizzare la chiamata in giudizio di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, Milano, piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A;
- in ogni caso dichiarare che l'opponente nulla deve corrispondere alla convenuta opposta;
- con condanna alle spese”.
pagina 4 di 10 Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7203/2023, respingeva l'opposizione proposta da Pt_1 confermando il decreto ingiuntivo, sulla base dei seguenti motivi:
(a) non aveva contestato di aver stipulato i contratti di finanziamento, né di aver ricevuto il Pt_1 finanziamento, né di dover restituire le somme, ma si era limitato a eccepire la mancata prova del credito;
(b) vi era in atti la prova del credito: la contestazione di riguardava la mancata produzione Pt_1 completa degli estratti conto, ma il rapporto negoziale da cui scaturiva il credito era un mutuo e non un conto corrente;
(c) la doglianza circa il mancato rispetto del principio di buona fede era generica: l'opponente, infatti, lamentava una non meglio precisata mancata illustrazione delle caratteristiche dei contratti poi stipulati, senza neppure allegare in quale aspetto sarebbe stato tratto in errore o, comunque, sarebbe stato portato a scegliere altro prodotto finanziario;
(d) la doglianza relativa alla mancata verifica del merito creditizio era infondata: l'opponente sostanzialmente si lamentava di avere ricevuto credito, nonostante non lo meritasse;
se ciò fosse stato foriero di un danno ingiusto per lo stesso mutuatario, questi avrebbe facilmente potuto evitare il pregiudizio, astenendosi dal richiedere il finanziamento.
***
III. Il giudizio di appello ha impugnato la sentenza davanti a questa Corte, fondando il gravame su un motivo di Pt_1 appello (espressamente qualificato come tale) e svolgendo contestazioni in ordine alla titolarità del credito azionato in capo a CP_1
1. Motivo di appello
Con il motivo di appello, lamenta la mancata verifica del proprio merito creditizio da parte di Pt_1
in violazione dell'art. 124-bis TUB, e richiama gli artt. 1175, 1176, 1337 c.c. in relazione CP_2 agli obblighi di diligenza, oltre al Codice del Consumo.
Secondo l'appellante, nel corso del giudizio di opposizione sarebbe stata provata l'incapacità a rimborsare i prestiti personali concessi da dimostrando il “numeroso e complesso” nucleo CP_2 familiare e la precaria condizione finanziaria, economica e sociale della famiglia.
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2. Contestazioni relative alla titolarità del credito in capo a CP_1
L'appellante, dopo aver riportato uno stralcio della sentenza, svolge contestazioni circa la titolarità del credito, deducendo che la contestazione della titolarità del credito sarebbe mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dagli atti.
Con tale contestazione, l'appellante deduce che l'appellata, che ne sarebbe onerata, non avrebbe provato la cessione del credito, poichè:
-la pubblicazione in GU non sarebbe sufficiente per la prova della cessione e individuerebbe i crediti in modo generale;
-l'ulteriore documentazione prodotta da (lista dei crediti ceduti, estratto del contratto di cessione, CP_1 estratti conto certificati ex art. 50 TUB, contratti di finanziamento da cui originava il credito) sarebbe inidonea alla prova della titolarità del credito.
L'appellante aggiunge che in data 4.10.2023 ha ricevuto da tale Sigger Consulting S.r.l. una lettera di autorizzazione all'esazione dei crediti per conto di in relazione a un credito Controparte_3 sorto in capo a per un totale da recuperare di Euro 32.715,29 (all. d appellante): Controparte_2 secondo l'appellante, quindi, “il rapporto che ci occupa potrebbe essere anche compreso, indifferentemente, in entrambe le cessioni in blocco ulteriori”.
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Si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto ed eccepito dalla controparte e sostenendo CP_1 che:
- avrebbe impugnato unicamente il capo di sentenza relativo alla decisione sulla violazione Pt_1 dell'art. 124-bis TUB e della buona fede contrattuale e non i capi di sentenza con cui venivano rigettati gli altri motivi di opposizione: i motivi relativi a titolarità del credito, assenza di prova del credito e nullità del contratto, dovrebbero, quindi, ritenersi rinunciati ex art. 346 c.p.c.;
- il motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 124-bis TUB, degli obblighi informativi e di buona fede sarebbe infondato: sarebbe estranea rispetto a tali contestazioni, dal momento che si è CP_1 resa cessionaria del solo credito e non dei contratti;
inoltre, la violazione delle citate norme potrebbe comportare solo il risarcimento del danno (domanda mai proposta dall'appellante), non anche l'annullamento del contratto e, in ogni caso, non sarebbe legittimata passiva di tale domanda;
in CP_1 ogni caso, nel merito, sarebbe provato che ha adempiuto all'obbligo di vagliare il merito CP_2 creditizio del finanziato prima di concludere il contratto.
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pagina 6 di 10 Alla prima udienza in data 27.3.2024 la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 352
c.p.c. e alle parti sono stati concessi i termini massimi di cui alla medesima norma.
All'udienza del 22.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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IV. Motivi della decisione
1. In relazione al motivo di appello, va osservato che la eventuale mancata o negligente verifica del merito creditizio, così come la eventuale violazione di obblighi di buona fede nelle trattative da parte di sarebbe irrilevante con riguardo alle domande svolte, di nullità contrattuale e di CP_2 accertamento negativo del credito azionato monitoriamente (v. conclusioni in epigrafe).
L'eventuale violazione degli artt. 124-bis TUB, 1337, 1175, 1176 c.c. non determinerebbe, infatti, nullità o annullabilità del contratto, né costituirebbe fatto modificativo, impeditivo o estintivo della pretesa creditoria azionata da ma potrebbe rilevare, in ipotesi, solo in relazione ad una eventuale CP_1 domanda di risarcimento, di cui, comunque, dovrebbero essere provati tuti gli elementi costitutivi, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 30.6.2021, n. 18610: “L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa”).
Nel presente giudizio nessuna domanda risarcitoria è stata svolta, sicchè il motivo di impugnazione risulta privo di rilievo.
Nessuna violazione si ravvisa, infine, alle previsioni del Codice del Consumo, che l'appellante si limita a richiamare ritenendolo “pienamente applicabile”, senza miglior specificazione.
Il motivo di appello è, quindi, infondato, risultando corretta, con la suddetta integrazione della motivazione, la decisione sul punto del primo giudice.
2. In relazione alle contestazioni svolte da relative alla titolarità del credito in capo a Pt_1
questione che l'appellata ritiene rinunciata ex art. 346 c.p.c., la Corte osserva quanto segue. CP_1
Nell'atto di appello, ha riportato, come si è detto, uno stralcio della motivazione della Pt_1 sentenza di primo grado cui ha fatto seguire una dissertazione, con richiami giurisprudenziali, sulla pagina 7 di 10 prova della titolarità del credito nelle cessioni in blocco. Nelle conclusioni dell'atto ha richiesto di
“dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta . Controparte_1
Ritiene la Corte che, in considerazione della formulazione dell'art. 342 c.p.c., le contestazioni svolte sul punto possano integrare un motivo di impugnazione.
L'atto di appello in parte qua contiene, infatti, l'indicazione del capo della sentenza impugnato e delle relative doglianze, articolate in una parte volitiva (nelle conclusioni l'appellante richiede l'accertamento del difetto di titolarità dei crediti in capo a e in una parte argomentativa (nel CP_1 corpo dell'atto viene dedotto che il cessionario di crediti in blocco “ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” v. atto di appello, p. 4).
Ritiene, dunque, la Corte che il motivo sia formulato in modo da consentire al giudice di comprendere le ragioni e, soprattutto, alla controparte di apprestare una adeguata difesa.
Il motivo, tuttavia, risulta inammissibile sotto altro profilo.
Il presente giudizio scaturisce da un ricorso per decreto ingiuntivo con il quale si è qualificata CP_1 espressamente come cessionaria del credito vantato da nei confronti di producendo CP_2 Pt_1
l'estratto della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata data notizia della cessione.
con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha svolto alcuna contestazione circa Pt_1
l'avvenuta cessione e l'inclusione del proprio debito tra quelli ceduti.
Solo successivamente, con la prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. ha allegato che “è oggettivamente impossibile dedurre, anche solo indirettamente, o rilevare, anche d'ufficio dal giudice adito, che lo specifico credito oggetto di causa sia stato anch'esso ceduto” (p. 1) e ha domandato, per la prima volta, di “dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta
[...]
. Controparte_1
Tale contestazione non rientra, tuttavia, a differenza di quanto ritiene la difesa dell'appellante, tra le questioni rilevabili ex officio, posto che, come è stato già osservato in altra pronuncia di questa Corte, relativa a fattispecie analoga e qui condivisa “la legitimatio ad causam è da intendersi in una duplice accezione: processuale, tale essendo quella che risulta dalla prospettazione della parte istante;
sostanziale, attinente più specificamente all'effettiva titolarità del diritto fatto valere in giudizio. Se la carenza della legittimazione processuale è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni e stato e grado del giudizio e, come tale, non è soggetta alle preclusioni processuali, diversamente deve ritenersi per
pagina 8 di 10 l'assenza della legittimazione sostanziale. Avendo ad oggetto la titolarità del diritto, e, quindi una questione di merito e non di rito, per essere valutata dal giudicante, deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata che, diversamente, incorrerebbe nelle preclusioni processuali.
Nel caso di specie, incontestata la legittimazione processuale di [cessionaria], il [debitore ceduto] ne ha lamentato la carenza della legittimazione sostanziale, sull'assunto per cui la società non avesse dimostrato di essere titolare del diritto di credito azionato in sede monitoria, non avendo fornito la prova dell'intervenuta cessione da [cedente] Nondimeno, tale contestazione è stata svolta solo in comparsa conclusionale: un simile contegno deve ritenersi irrispettoso delle decadenze processuali e, pertanto, preclusivo della valutazione nel merito dell'eccezione da parte del giudicante. L'odierno appellante, invero, avrebbe dovuto sollevare l'eccezione già nell'atto di citazione in opposizione ex art.
645 c.p.c., prima sede difensiva utile dopo la notifica del decreto ingiuntivo, nella quale occorre far valere, a pena di decadenza, tutte le contestazioni attinenti al credito azionato, ivi compresa quella afferente alla sua titolarità” (Corte d'Appello di Milano n. 2325/2025).
Nel caso di specie, come si è detto, ha sollevato tale contestazione per la prima volta con la Pt_1 prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., quando la stessa era ormai preclusa, dovendo ogni eccezione non rilevabile ex officio essere svolta nel termine perentorio per la proposizione dell'opposizione a decreto.
La questione, pertanto, non può essere sollevata in appello.
Per completezza va rilevato che la conclusione non muta alla luce della missiva prodotta da Pt_1
(all. D all'atto di appello), datata 4.10.2023, con la quale tale Sigger Consulting S.r.l. per conto di
[...]
qualificandosi come cessionaria di un credito cedutole da ne richiede Controparte_3 CP_2 il pagamento.
Ferma l'inammissibilità di una contestazione della titolarità del credito per le ragioni suddette, si può aggiungere, in punto di fatto, che l'appellante neppure allega che gli stessi crediti oggetto di causa CP siano stati ceduti da a , limitandosi ad affermare, in termini meramente dubitativi, che “il CP_2 rapporto che ci occupa potrebbe essere anche compreso, indifferentemente, in entrambe le cessioni in blocco ulteriori”.
La missiva prodotta non contiene poi alcun riferimento che consenta di ritenere che il credito oggetto CP della cessione a corrisponda a quelli azionati nel presente giudizio (la sorte capitale è differente, come anche il riferimento al numero di contratto).
pagina 9 di 10 ***
L'appello, quindi, deve essere respinto e la sentenza del Giudice di primo grado confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nei valori minimi per lo scaglione di valore della causa, in ragione del numero dei motivi di appello e della ridotta complessità delle questioni ivi affrontate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 7203/2023;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese relative al presente grado di appello, che liquida in complessivi Controparte_1
Euro 3.473,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e C.p.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Milone Dott. Domenico Camillo Bonaretti
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Francesco Marelli.
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