Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 8269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8269 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08269/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05471/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5471 del 2024, proposto da
IU RA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carbonara di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della determinazione n. 19 del 4/4/2024, del Responsabile Settore Urbanistica ed Ambientale del Comune di Carbonara di Nola, avente ad oggetto “procedimento ai sensi dell’art. 19 comma 4 ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies comma 2 bis della Legge n. 241/1990 per l’annullamento in (autotutela) dell’atto amministrativo n. 2530 del 18/04/2024” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la nota prot. n. 4125 del 11/6/2024 di avvio del relativo procedimento, la diffida di prosecuzione dell’attività prot. n. 3654 del 13/6/23, il riscontro comunale prot. n. 5987 del 4/9/24 alla richiesta di accesso agli atti di IU RA s.r.l.;
2) della nota prot. n. 4125 del 11/6/2024, recante “Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 19, comma 4 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies, comma 2 bis della Legge n. 241/1990 per l’annullamento in autotutela dell’atto amministrativo n. 253 del 18/04/2023 della società IU RA s.r.l., sito alla via Sansonetto 22 nel Comune di Carbonara di Nola (NA). Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carbonara di Nola;
Vista la memoria depositata il 2.12.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa NN ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha impugnato la determinazione n. 19 del 4/4/2024, del Responsabile Settore Urbanistica ed Ambientale del Comune di Carbonara di Nola, avente ad oggetto “procedimento ai sensi dell’art. 19 comma 4 ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies comma 2 bis della Legge n. 241/1990 per l’annullamento in (autotutela) dell’atto amministrativo n. 2530 del 18/04/2024” e gli atti presupposti;
- si è costituito il Comune di Carbonara di Nola per resistere al ricorso;
- con memoria depositata il 2.12.2025, parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso.
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso .” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- le spese di lite possono essere compensate, poichè l’interesse alla decisione del ricorso è venuto meno per effetto di circostanze sopravvenute alla sua proposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR BA LO, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
NN ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ZO | AR BA LO |
IL SEGRETARIO