Decreto cautelare 14 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 1 aprile 2022
Ordinanza collegiale 28 aprile 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Covid ed obbligo vaccinale: la consulta deciderà a novembreCristina Malavolta · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2022
A fronte delle ultime pronunce giurisprudenziali del Tribunale di Padova, Siena e Brescia, l'autore ripercorre le questioni di illegittimità costituzionale al vaglio della Consulta che si pronuncerà il prossimo 29 novembre. Indice Le prime pronunce in ambito amministrativo di rimessione alla Corte Costituzionale Le decisioni di merito dei Tribunali ordinari Conclusioni 1. Le prime pronunce in ambito amministrativo di rimessione alla Corte Costituzionale Risalendo alle prime pronunce che hanno fatto da apripista alle questioni di (il)legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, previsto dal DL n. 44 del 01 aprile 2022 per gli esercenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/12/2025, n. 23831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23831 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23831/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01378/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- Circolare dello Stato Maggiore della Difesa -OMISSIS- del 10.12.2021 avente ad oggetto “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”;
- Circolare del Ministero della Difesa -OMISSIS- del 13.12.2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica;
Provvedimento di sospensione del 21-12-2021, emesso dal Reggimento A. Ter. “A CAVALLO” di Vercelli, a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 10-01-2022, emesso dal Reparto Supporti Logistici Poligono, Monte Romano, a firma del Comandate Col. f. t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del 1° Lgt. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 20-12-2021, emesso dal Distaccamento 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”, Bracciano (RM), a firma del Comandante del Distaccamento Ten. Col. -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Sc. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione F.n. -OMISSIS-datato 22.12.2021, emesso dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pescara – Pratica di Mare, a firma del Comandate Col. -OMISSIS-, nei confronti del Brig. Ca. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 12.01.2022, emesso dall' Aeronautica Militare, 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento, Aeroporto Militare “G. Ancillotto”, a firma del Direttore Col. G.A. r.n. -OMISSIS-, nei confronti del Luogotenente -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 07.01.2022, emesso dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 07.01.2022, emesso dal Reggimento “Piemonte Cavalleria” (2°), Trieste, a firma del Comandante di Reggimento Col. C. (li.) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.M.C.S. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione dell'12.01.22, emesso dal Centro Simulazione e Validazione Dell'Esercito, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante Gen. -OMISSIS-, nei confronti del Lgt.-OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 23.12.2021, emesso dal Comando C4 Esercito Roma-sede distaccata di Anzio, a firma del Comandante Col. t. (tlm.) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del Mar. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 21.12.2021, emesso dalla Regione Carabinieri Forestale Campania, Gruppo di Salerno - Polla, a firma del Gen. -OMISSIS-, nei confronti del Mar. Ord. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 21.12.2021, emesso dal 28° Reggimento “Pavia”, a firma del Comandante Col. f.(G) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del Ten. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 03-01-2022, emesso dall'Aeronautica Militare 6° Stormo, a firma del Capo Ufficio Comando Ten. Col. A.A.r.a.n. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Luogotenente -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione dell'11.01.2022, emesso dal Comando Forze Operative Sud, a firma del Vice Comandante per le Infrastrutture s.v. (Ten. Col. g.(p) RN -OMISSIS-, nei confronti del Magg. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 03.01.2022, emesso dal Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito, Civitavecchia, a firma del Capo di Stato Maggiore Col.f.(b) s.SM Salvatore Daniele Patanè, nei confronti del Serg. Magg. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 05.01.2022, emesso dal 21° Reggimento Genio Guastatori, Caserta, a firma del Comandante Col. g. (gua.) t.ISSMI Umberto Curzio, nei confronti del C.le Magg. Ca.-OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 30.12.21, emesso da Brigata “Granatieri di Sardegna”, Roma, a firma del Comandante Gen. B. Liberato Amadio, nei confronti di 1° Luogotenente -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 7.01.2022, emesso dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia, a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t. ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 27.12.2021, emesso dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia, a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t. ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 13.01.2022, emesso dal 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento Aeroporto Militare “G. Ancillotto”, Treviso, a firma del Direttore Col. G.A.r.n. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Av. Capo Sc. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 10.01.2022, emesso dallo Stato Maggiore Dell'Esercito, Roma, a firma del Comandante di Corpo Col. f. (alp.) s.SM-OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 07.01.2022, emesso dallo 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia, a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t. ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 21.01.2022, emesso dall' Aeronautica Militare, 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento, Aeroporto
Militare “G. Ancillotto”, Treviso, a firma del Direttore Col. G.A. r.n. -OMISSIS-, nei confronti del 1^Lgt -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 05.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare 6° Stormo, a firma del Capo Ufficio Comando Ten. Col. A.A. r.a.n. -OMISSIS-, nei confronti del Luogotenente -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 04.02.2022, emesso da Comando C4 Esercito, Roma, a firma del Comandate Col. f. t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del Maggiore -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 20.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare 32° Stormo, Amendola, a firma del Comandante Col. A.A. r.n.n. Pil. Roberto Massarotto, nei confronti del 1° Av. Capo Sc -OMISSIS-;
Provvedimento di sospensione del 05.01.2022, emesso 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia, a firma del Comandante di Reggimento Col. a. (ter.) t. ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-;
ivi compresi i relativi inviti a produrre la documentazione relativa all'obbligo vaccinale;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;
nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare;
nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;
previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13/6/2022:
Determina, notificata in data 31.03.2022, emessa dal Reparto Supporti Logistici Poligono, Monte Romano, a firma del Comandate Col. f. t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del 1° Lgt. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 10.01.2022 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 09.05.2022, emessa dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pescara – Pratica di Mare, a firma del Comandate Col. -OMISSIS-, nei confronti del Brig. Ca. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 22.12.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata in data 4.04.2022, emessa dall' Aeronautica Militare, 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento, Aeroporto Militare “G. Ancillotto”, a firma del Direttore Col. G.A. r.n. -OMISSIS-, nei confronti del Luogotenente -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 12.01.2022 fino al 13.02.2022;
- Determina, notificata in data 28.03.2022, emessa dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante di Reggimento Col. a.(ter) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 04.01.2022 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 28.04.2022, emessa dal Comando C4 Esercito Roma-sede distaccata di Anzio, a firma del Comandante Col. t. (tlm.) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del Mar. Ord. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 23.12.2021 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 15.02.2022, emessa dal 28° Reggimento “Pavia”, a firma del Comandante Col. f.(G) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del Ten. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 21.12.2022 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 29.03.2022, emessa dall'Aeronautica Militare 6° Stormo, a firma del Comandante di Corpo Col. A.A.r.a.n. Giacomo Lacaita, nei confronti del 1° Luogotenente -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 03.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata in data 18.03.22, emessa dal Comando Forze Operative Sud, Napoli, a firma del Responsabile dell'Unità Organizzativa Vice Comandante per le Infrastrutture s.v. Ten. Col. g.(p) RN -OMISSIS-, nei confronti del Magg. Com -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 15.12.2021 fino al 13.02.2022;
- Determina, notificata in data 28.03.2022, emessa dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante di Reggimento Col. a.(ter) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 04.01.2022 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 6.04.2022, emessa dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante di Reggimento Col. a.(ter) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 26.12.2021 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 31.03.2022, emessa emesso dall' Aeronautica Militare, 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento, Aeroporto Militare “G. Ancillotto”, a firma del Direttore Col. G.A. r.n. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Aviere Capo Scelto (QS) -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 13.01.2022 fino al 20.03.2022;
- Determina, notificata in data 28.03.2022, emessa dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante di Reggimento Col. a.(ter) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 04.01.2022 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 07.04.2022, emessa emesso dall' Aeronautica Militare, 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento, Aeroporto Militare “G. Ancillotto”, a firma del Direttore Col. G.A. r.n. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Luogotenente -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 07.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata in data 04.02.2022, emessa dall'Aeronautica Militare 6° Stormo, a firma del Comandante di Corpo Col. A.A.r.a.n. Giacomo Lacaita, nei confronti del Luogotenente ER TA, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 05.01.2022 fino al 01.02.2022;
- Determina, notificata in data 29.04.2022, emessa dal Comando C4 Esercito, Roma (RM), a firma del Comandante Col. t.(tlm) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del Maggiore FR SE, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 27.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata in data 28.03.2022, emessa dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante di Reggimento Col. a.(ter) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. qs -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 03.01.2022 fino al 14.02.2022
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13/6/2022:
Determina, notificata in data 31.03.2022, emessa dal Reparto Supporti Logistici Poligono, Monte Romano, a firma del Comandate Col. f. t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del 1° Lgt. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 10.01.2022 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 09.05.2022, emessa dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pescara – Pratica di Mare, a firma del Comandate Col. -OMISSIS-, nei confronti del Brig. Ca. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 22.12.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata in data 4.04.2022, emessa dall' Aeronautica Militare, 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento, Aeroporto Militare “G. Ancillotto”, a firma del Direttore Col. G.A. r.n. -OMISSIS-, nei confronti del Luogotenente -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 12.01.2022 fino al 13.02.2022;
- Determina, notificata in data 28.03.2022, emessa dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante di Reggimento Col. a.(ter) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 04.01.2022 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 28.04.2022, emessa dal Comando C4 Esercito Roma-sede distaccata di Anzio, a firma del Comandante Col. t. (tlm.) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del Mar. Ord. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 23.12.2021 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 15.02.2022, emessa dal 28° Reggimento “Pavia”, a firma del Comandante Col. f.(G) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del Ten. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 21.12.2022 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 29.03.2022, emessa dall'Aeronautica Militare 6° Stormo, a firma del Comandante di Corpo Col. A.A.r.a.n. Giacomo Lacaita, nei confronti del 1° Luogotenente -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 03.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata in data 18.03.22, emessa dal Comando Forze Operative Sud, Napoli, a firma del Responsabile dell'Unità Organizzativa Vice Comandante per le Infrastrutture s.v. Ten. Col. g.(p) RN -OMISSIS-, nei confronti del Magg. Com -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 15.12.2021 fino al 13.02.2022;
- Determina, notificata in data 28.03.2022, emessa dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante di Reggimento Col. a.(ter) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 04.01.2022 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 6.04.2022, emessa dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante di Reggimento Col. a.(ter) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 26.12.2021 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 31.03.2022, emessa emesso dall' Aeronautica Militare, 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento, Aeroporto Militare “G. Ancillotto”, a firma del Direttore Col. G.A. r.n. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Aviere Capo Scelto (QS) -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 13.01.2022 fino al 20.03.2022;
- Determina, notificata in data 28.03.2022, emessa dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante di Reggimento Col. a.(ter) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 04.01.2022 fino al 14.02.2022;
- Determina, notificata in data 07.04.2022, emessa emesso dall' Aeronautica Militare, 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento, Aeroporto Militare “G. Ancillotto”, a firma del Direttore Col. G.A. r.n. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Luogotenente -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 07.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata in data 04.02.2022, emessa dall'Aeronautica Militare 6° Stormo, a firma del Comandante di Corpo Col. A.A.r.a.n. Giacomo Lacaita, nei confronti del Luogotenente ER TA, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 05.01.2022 fino al 01.02.2022;
- Determina, notificata in data 29.04.2022, emessa dal Comando C4 Esercito, Roma (RM), a firma del Comandante Col. t.(tlm) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del Maggiore FR SE, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 27.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata in data 28.03.2022, emessa dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, Civitavecchia (RM), a firma del Comandante di Reggimento Col. a.(ter) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. qs -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 03.01.2022 fino al 14.02.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. IO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti in epigrafe, tutti militari alle dipendenze del Ministero della Difesa, hanno impugnato i provvedimenti di sospensione, rispettivamente notificati a ciascuno di loro, dal diritto di svolgere l’attività lavorativa a causa dell’accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021, nonché le circolari ad essi presupposte (Circolare dello Stato Maggiore della Difesa -OMISSIS- del 10.12.2021 avente ad oggetto “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”; Circolare del Ministero della Difesa -OMISSIS- del 13.12.2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica”).
2. Nel ricorso vengono dedotte le censure che seguono.
I. Violazione ed errata applicazione degli artt. 885–877-878-893 –914 -915 –916 –917 –920–922 -936e 1352 del codice dell’ordinamento militare, decreto legislativo n. 66 del 15.03.2020 – violazione ed errata applicazione dell’art. 4 legge n. 17 del 25.01.1982 e dell’art. 4 della legge n. 97 del27.03.2001 – violazione del decreto legge 127/2021 - violazione del decreto legge n. 44/2021 –violazione della legge n. 76/2021 – violazione della legge n. 106/2021 -violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa – eccesso di potere - illogicità ed ingiustizia manifesta.
In primo luogo, parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati perché ritiene che l’introduzione della sospensione dal servizio per inottemperanza dell’obbligo vaccinale avrebbe surrettiziamente introdotto nell’ordinamento una nuova e inammissibile ipotesi di sanzione di stato al di là di quanto stabilito dall’art. 893 cod. ord. mil.; il provvedimento di sospensione sarebbe poi illegittimo perché adottato dal Comandante della sede ove il militare era in servizio e non, invece, come previsto dall’art. 920 cod. ord. mil., dal vertice politico del Ministero della Difesa.
Viene censurato altresì l’eccesso di potere per carenza di proporzionalità, poiché la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con perdita di ogni compenso di carattere fisso e continuativo ovvero di carattere accessorio e indennitario sarebbe una sanzione troppo grave per il semplice fatto di non essersi vaccinati, considerando anche che, ai sensi dell’art. 920 cod. ord. mil., al personale sospeso per motivi penali o disciplinari sono comunque dovuti la metà degli assegni a carattere fisso o continuativo.
Del pari è contestato il carattere sproporzionato e non giustificato della perdita della anzianità di servizio, per il periodo corrispondente alla sospensione lavorativa, con tutti gli effetti pregiudizievoli che ne conseguono sul piano della carriera, dei futuri scatti stipendiali e della maturazione dell’anzianità contributiva.
II. Illegittimità costituzionale del decreto legge n. 172 del 26.11.2s021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, per violazione degli artt. 2 -3 –4 -13 -32 –35 -36 –117 della Costituzione –violazione degli artt. 3 e21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –violazione dell’art. 14 della Convenzione dei diritti dell’uomo – violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali – violazione del Regolamento UE 953/2021 – violazione della dichiarazione di Helsinki.
In secondo luogo, viene sostenuta l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legge n. 172/2021 che hanno introdotto l’obbligo vaccinale per asserita contrarietà alle norme costituzionali, europee e della CEDU che tutelano il diritto alla salute.
Parte ricorrente sottolinea anche che sia l’art. 500 del T.U. della Scuola che l'art. 82 del DPR n.3/1957 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) prevedono che nel periodo di sospensione d'ufficio è concesso un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi familiari, il quale ha natura assistenziale e deve essere ritenuto applicabile a tutti i lavoratori.
3. Si è costituito in resistenza il Ministero intimato.
4. Con dichiarazione del 28.6.2023 parte ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare.
5. Con motivi aggiunti notificati in data 16/05/2022 e depositati in data 13/06/2022, parte attrice, impugnando le determine di sospensione adottate dai vari Comandi in epigrafe indicati, con le quali sono stati quantificati, in giorni, i periodi di sospensione dal servizio riferiti, rispettivamente, a ciascun ricorrente, ha reiterato e approfondito i motivi di diritto già esposti nel ricorso introduttivo, svolgendo altresì, per il caso in cui si ritenessero i motivi impugnatori infondati, argomenti a sostegno della illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, per violazione degli artt. 2 - 3 – 4 - 13 - 32 – 35 - 36 – 117 della Costituzione nonché della violazione degli artt. 3, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea.
6. Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito, parte ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, osservando, in merito alla censura riguardante la detrazione d’anzianità (ulteriore effetto che si accompagna alla sospensione dal servizio sulla base delle Circolari ministeriali in epigrafe impugnate), come tale misura abbia carattere afflittivo e non sia stata prevista né dall’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 né dal codice dell’ordinamento militare, il quale contempla ipotesi tipiche e tassative di detrazione dell’anzianità.
Ha depositato ampia memoria anche la difesa erariale insistendo per la reiezione del ricorso e deducendo, inoltre, l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente, alla luce delle sopravvenute sentenze n.14, n.15 e n.16 del 9 febbraio 2023 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in altri contenziosi, dal personale medico e sanitario sugli stessi precetti normativi della legislazione emergenziale in materia di obbligo vaccinale e di tutela della salute pubblica nel periodo pandemico.
Parte ricorrente, infine, ha proposto brevi note di replica.
7. All’udienza pubblica del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Passando ad esaminare il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, il Collegio rileva quanto segue.
9. Principiando, per ragioni di ordine logico-giuridico, dalla censura con cui è stata contestata la competenza dei rispettivi Comandanti delle sede di servizio dei vari ricorrenti ad adottare l’atto di sospensione, il Collegio osserva che l’articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 76 del 2021, nella formulazione introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 172 del 2021, prevede, al comma 2 (con riferimento all’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 102 e degli istituti penitenziari), che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1”.
Il successivo comma 3, dopo aver specificato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti su di essi, precisa che “I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Dalla normativa speciale richiamata emerge chiaramente che la sospensione del diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza; la sospensione è dunque conseguenza immediata e diretta dell’atto di accertamento del suddetto inadempimento.
Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza (recentemente cfr. TAR Lazio, I-bis, 24 luglio 2025, n. 14689; TAR Lazio, Sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469) “la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa. La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sostanzialmente riproduttivo di un effetto giuridico previsto dalla norma primaria e direttamente collegato all’accertamento della mancata vaccinazione”.
In virtù di quanto esposto, non sussiste il censurato vizio di incompetenza.
10. Ciò posto, con riguardo alle ulteriori doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, è sufficiente osservare che il provvedimento di sospensione era atto vincolato per l’Amministrazione, la quale, una volta accertato il fatto che il ricorrente non aveva ottemperato all’obbligo vaccinale, era tenuta ad adottarlo; alcun vizio può pertanto essere rintracciato nell’operato dell’Amministrazione che si è limitata, dapprima con l’adozione delle circolari e quindi con l’atto di sospensione, ad applicare le norme di legge introdotte dal decreto-legge n. 172/2021 (cfr., di questa Sezione, le sentenze n. 14689 del 24 luglio 2025; n. 10800 del 4 giugno 2025; n. 10399 del 29 maggio 2025)
Il primo motivo di diritto è pertanto infondato.
11. Con riguardo alle censure formulate nel secondo motivo di ricorso (e nei motivi aggiunti con argomenti ulteriori) con cui sono stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali che hanno introdotto l’obbligo vaccinale, può innanzitutto essere richiamata la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale con cui quest’ultima ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato - la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024). Invero “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”. Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini TAR Sardegna, sentenza n. 720/2024).
In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
12. Quanto alla compatibilità della normativa emergenziale con i diritti sanciti dal diritto dell’Unione Europea, in adesione a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ritiene che esso non “sia applicabile in una materia come questa, inerente all’intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione”, come prevede l’art. 51 della Carta di Nizza nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale (art. 117, comma secondo, lett. q), Cost.), con il diritto e le istituzioni dell’Unione per l’uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale» (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
13. Riguardo alla dedotta violazione dell’art. 8 della CEDU, il Collegio osserva che secondo la giurisprudenza della Corte EDU la disposizione in esame non è affatto incompatibile con l’imposizione di un obbligo vaccinale allorquando questa sia giustificata da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica e individuale (si veda la sentenza 8 aprile 2021, ČK e altri c. Repubblica Ceca). La Corte ha di recente ribadito tali principi nella sentenza 29 agosto 2024, (LI e altri c. San Marino), nella quale si trattava proprio della sospensione di lavoratori che non si sono sottoposti alla vaccinazione per il Covid-19; tale misura è stata ritenuta proporzionata rispetto ai costi umani, sociali ed economici che la diffusione del contagio reca con sé.
14. Per le ragioni esposte, il ricorso introduttivo deve essere respinto in quanto infondato ad eccezione di quanto dedotto dai ricorrenti limitatamente al profilo della decurtazione dell’anzianità su cui il Collegio si soffermerà nel successivo par. 16.
15. Per le stesse ragioni sono da respingere i motivi aggiunti.
Deve, quindi, essere confermata la legittimità della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, nei periodi di rispettivo interesse dei ricorrenti in epigrafe, come imposti dall’Amministrazione con i vari provvedimenti impugnati.
16. Con riguardo, viceversa, a quella parte dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, delle due Circolari impugnate, ove è disposta la detrazione d’anzianità di servizio per l’intero periodo di sospensione, il Collegio ritiene che la censura sia fondata.
Sul punto, invero, il Collegio intende confermare l’orientamento recentemente espresso da questa Sezione con sentenza n. 744 del 16/01/2025 nella quale si è affermato che “il Collegio ritiene fondata la domanda con cui il ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha operato nei suoi confronti la detrazione dell’anzianità nel grado per il periodo corrispondente alla durata della sospensione dal servizio. A tal proposito, giova innanzitutto rammentare che l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 ha previsto che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria.” (orientamento più volte confermato dalla Sezione, tra le altre, con le sentenze nn. 10800/2025; 10399/2025; 14689/2025)
Del resto, l'art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (rubricato “Detrazioni di anzianità”) prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche ben individuate e, a parte la causa per aspettativa privata di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da individuarsi quali cause di rilievo disciplinare.
17. Da quanto detto discende che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati nella sola parte in cui viene disposta la detrazione d’anzianità.
Sono da respingere, invece, tutte le restanti censure.
18. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti in epigrafe proposti:
- lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, limitatamente alle censure riferite alla decurtazione dell’anzianità di servizio di ciascun ricorrente in misura corrispondente ai periodi di sospensione prescritti, come specificato in parte motiva (paragrafo 16);
- lo respinge sotto tutti i restanti profili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO AN, Presidente
IO LO, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LO | IO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.