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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 615/2025 R.G.
UDIENZA 11/12/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
- che la causa, a fronte della allegata cessazione della materia del contendere, va decisa ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza;
- che, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 11/12/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 615, Ruolo Generale
dell'anno 2025, all'udienza 11/12/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'Avv. Beatrice Lucarelli, in forza di procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Controparte_1
presso gli Avv.ti Deborah Trenta e Marco Mastracci;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attrice proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo impugnato, ottenuto dalla società CP_1
, con cui era stato ingiunto il pagamento per esposizione
[...] debitoria derivante dal titolo indicato, risultante dalla documentazione prodotta a corredo della domanda monitoria.
Al riguardo, parte opponente contestava il merito della pretesa e concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Con istanza 19/11/2025, l'opposta segnalava quanto Controparte_1 segue:
“(…) Nelle more del giudizio, in data 22 aprile 2025, le parti addivenivano alla sottoscrizione di un accordo transattivo volto a definire bonariamente la controversia;
• All'interno del predetto accordo, il si impegnava espressamente a rinunciare al Parte_1 presente giudizio di opposizione;
• A fronte di tale impegno, la
[...] concedeva una dilazione di pagamento dell'importo dovuto, CP_1
Pagina 3 Dott. Renato Buzi da corrispondersi in rate. Tuttavia, l'odierno opponente si rendeva inadempiente, ritardando il pagamento delle rate ed omettendo il versamento dell'ultima rata pattuita nonostante i ripetuti solleciti;
•
La rinuncia all'opposizione, formalizzata dal Parte_1 costituisce un atto unilaterale che manifesta la volontà di abbandonare la domanda giudiziale introdotta;
• L'odierna opposta, CP_1
, ha pertanto interesse a che venga dichiarata l'estinzione del
[...] presente giudizio, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. • La dichiarazione di rinuncia al giudizio di opposizione, formulata dal Sig. nell'ambito dell'accordo Pt_1 transattivo, deve essere qualificata come rinuncia agli atti del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. • Con il presente atto, la parte opposta, dichiara Controparte_1 formalmente di accettare, senza riserve o condizioni, la rinuncia al giudizio di opposizione effettuata dal Sig. . • L'intervenuto Pt_1 perfezionamento della fattispecie estintiva, mediante l'incontro della volontà del rinunciante e dell'accettante, comporta la declaratoria di estinzione del processo (…)” (v. accordo transattivo 22/4/2025 in allegato all'istanza in esame).
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, preso atto della rinuncia agli atti dell'opponente - accettata da controparte, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies
c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma TA (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la
Pagina 4 Dott. Renato Buzi discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non
è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, come detto in epigrafe, con nota 19/11/2025, l'opposta ha prodotto accordo transattivo inter-partes del 22/4/2025, allegando quanto si interfoglia, per semplicità espositiva:
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Pagina 6 Dott. Renato Buzi Dunque, si è verificata sostanzialmente la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta composizione in via bonaria della vertenza.
D'altro canto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
Stante origine e natura della controversia, qualità dei soggetti in causa, comportamento processuale delle parti, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (v. Cass. 14939/2020: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta
l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Velletri, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
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