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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TRIMONTI GIUSEPPE, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
BOTTONI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1069/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90022158 51 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90022158 51 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90022158 51 IRPEF-ALTRO 2003 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90022158 51 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'intimazione di pagamento n. 01220259002215851000 per tutte le motivazioni innanzi indicate, in relazione alla cartella di pagamento n. 01220090012735968000; 2) In ogni caso, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste con l'atto impositivo impugnato e previste nella cartella di pagamento
0120090012735968000 ivi contenuta per intervenuta decadenza;
3) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del tributo, sanzioni ed interessi richiesti con l'atto impositivo impugnato;
4) Condannare le resistenti – in solido – al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed
Iva come per legge procuratore antistatario”; per la resistente Agenzia delle entrate – Riscossione: “a) Rigettare l'opposizione proposta dal ricorrente perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
b) Dichiarare, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva e/o la mancanza di qualsivoglia responsabilità dell'Agente di Riscossione in ordine alle questioni di merito della pretesa e, in caso di accoglimento, compensare nei suoi confronti le spese processuali;
c) Con vittoria di spese processuali”; per l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Avellino: “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 1° ottobre 2025 e notificato il 29 ottobre successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220259002215851000, notificatagli il 2 luglio 2025, con cui l'Agenzia delle entrate – Riscossione gli aveva richiesto la somma di € 28.585,30 con riferimento, tra l'altro, alla cartella n.
01220090012735968000, relativa a IRPEF dell'anno 2003. Il ricorrente s'è doluto dell'omessa notifica della cartella, con conseguente violazione delle regole disciplinanti l'iter della riscossione;
del difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
della decadenza dal potere impositivo dell'Agenzia delle entrate;
della prescrizione del credito tributario, anche per interessi e sanzioni.
La Direzione Provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate, costituendosi con controdeduzioni del 28 ottobre 2025, ha eccepito la corretta notificazione della cartella di pagamento, l'interruzione della prescrizione per effetto della notifica di numerosi atti della riscossione, l'unitarietà del termine di prescrizione di sorta capitale, interessi e sanzioni.
Costituendosi con controdeduzioni del 3 dicembre 2025, l'Agenzia delle entrate – Riscossione a sua volta ha eccepito la rituale notifica della cartella, a mezzo del servizio postale, la compiuta motivazione dell'intimazione di pagamento e il suo difetto di legittimazione quanto ai motivi di gravame pertinenti il merito della pretesa tributaria, altresì argomentando dell'infondatezza dell'avversa doglianza in punto di prescrizione.
Il 30 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, argomentando della nullità della notifica della cartella esattoriale e ribadendo le doglianze proposte con l'atto introduttivo in punto di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di gravame, pertinente l'omessa notifica della cartella prodromica all'intimazione di pagamento, è privo di pregio.
È prodotto in atti, invero, l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67018401483-9, con cui è stata notificata la cartella esattoriale indicata come “Documento N° 0122090012735968000”, dal quale si evince la consegna del plico, in data 23/09/2009, nelle mani di Nominativo_1, indicata come “sorella” del destinatario.
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (procedimento semplificato posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco), trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
La prova del perfezionamento del procedimento della notificazione a mezzo posta è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario,
l'atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.
c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).
Secondo il principio di vicinanza della prova, è il destinatario nella migliore condizione per dimostrare che la notifica non si riferisce alla cartella esattoriale relativa al credito per cui è giudizio, sicché, in difetto di qualsivoglia dimostrazione da parte del ricorrente che il plico consegnato non contenesse la cartella, la prova dell'arrivo della richiamata raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto.
2.- Parimenti infondato è il motivo di gravame in punto di difetto di motivazione.
Invero, l'intimazione di pagamento, strumento con cui il concessionario della riscossione chieda il pagamento di imposte, già reclamate con un procedente atto impositivo o della riscossione portato a conoscenza del contribuente, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né l'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte in essa richiamate (cfr. Cass. n. 21065/2022).
Inoltre, l'intimazione di pagamento che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, non allegato, quand'anche non ne indicasse gli estremi in modo esatto, potrebbe essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostrasse che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa,
e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione del provvedimento, dei presupposti dell'imposizione (cfr. Cass., Sez. 5, ordinanza n. 18224 dell'1/7/2018 e n 9778 del 18/4/2017).
Nella specie, l'intimazione di pagamento indica le ragioni della pretesa rinviando alle sottese cartelle esattoriali, indicando il giorno della relativa notificazione al contribuente, che ha dimostrato di averne perfettamente inteso il contenuto, contestando nel merito (anche con l'eccezione di prescrizione) la pretesa recuperatoria azionata.
3.- La doglianza in punto di decadenza dalla potestà impositiva è inammissibile.
Il termine di decadenza ordinario per l'accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall'art. 43, D.P.
R. n. 600/73: nel testo applicabile alla fattispecie, avente ad oggetto IRPEF degli anni 2003 e 2004 (non solo 2003, come dedotto dal ricorrente), l'accertamento soggiace al termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa.
Nel caso di specie, non essendo prodotta la cartella né essendo dedotte le ragioni del recupero (infedele o omessa dichiarazione), potrebbe ritenersi maturata la decadenza al più per il credito IRPEF dell'anno 2003
(essendo la relativa decadenza maturata, in tesi di infedele dichiarazione, il 31 dicembre 2008: la cartella è stata notificata, invece il 23 settembre 2009).
Tuttavia, va rammentato che una intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito: ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. Per l'effetto, la mancata impugnazione della cartella di pagamento – e dei successivi atti della riscossione, precedenti l'avviso di intimazione oggetto di giudizio – ha determinato il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità per il contribuente di far valere la decadenza dalla potestà impositiva, sicché il motivo in esame non è più ammissibile.
4.- Non miglior sorte merita la doglianza in punto di prescrizione.
Il credito IRPEF, invero, è soggetto alla prescrizione decennale, mentre i crediti per interessi e sanzioni sono soggetti a prescrizione quinquennale (cfr. per tutte Cass. n. 5220/2024).
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, non modificando il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella (v. Cass. n. 23397/2016).
Ebbene, pur risalendo i crediti oggetto del recupero dell'agente della riscossione al 2003 e al 2004, sono in atti efficaci atti interruttivi della prescrizione, risultando notificati al contribuente, successivamente alla cartella del 23 settembre 2009: l'avviso di Intimazione n. 01220109000760777000, in data 16 novembre 2010; il preavviso di fermo n. 01280201500009608000, in data 5 ottobre 2015; l'avviso di intimazione n.
01220209001446973000, in data 7 marzo 2020; l'avviso di intimazione n. 01220259002215851000, in data
2 luglio 2025.
Va pure osservato che il termine di prescrizione è stato sospeso, dapprima, per 85 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, in forza del d.l. n. 18/2020, e, poi, fino al 31 agosto 2021, ex d.l. n. 73/2021.
5.- In conclusione, il ricorso va respinto e il ricorrente, in applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 981 c.p.c., va condannato a pagare alle resistenti agenzie le spese del giudizio, che si liquidano in
€ per la fase di studio, € per la fase introduttiva ed € per la fase decisionale, oltre accessori di legge in favore del concessionario della riscossione, difeso da professionista del libero foro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alle resistenti agenzie le spese del giudizio, che liquida per entrambe in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti come per legge.
Avellino, 15 gennaio 2026.
Il giudice estensore Andrea Luce Il Presidente Giuseppe Trimonti
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TRIMONTI GIUSEPPE, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
BOTTONI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1069/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90022158 51 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90022158 51 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90022158 51 IRPEF-ALTRO 2003 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90022158 51 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'intimazione di pagamento n. 01220259002215851000 per tutte le motivazioni innanzi indicate, in relazione alla cartella di pagamento n. 01220090012735968000; 2) In ogni caso, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste con l'atto impositivo impugnato e previste nella cartella di pagamento
0120090012735968000 ivi contenuta per intervenuta decadenza;
3) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del tributo, sanzioni ed interessi richiesti con l'atto impositivo impugnato;
4) Condannare le resistenti – in solido – al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed
Iva come per legge procuratore antistatario”; per la resistente Agenzia delle entrate – Riscossione: “a) Rigettare l'opposizione proposta dal ricorrente perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
b) Dichiarare, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva e/o la mancanza di qualsivoglia responsabilità dell'Agente di Riscossione in ordine alle questioni di merito della pretesa e, in caso di accoglimento, compensare nei suoi confronti le spese processuali;
c) Con vittoria di spese processuali”; per l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Avellino: “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 1° ottobre 2025 e notificato il 29 ottobre successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220259002215851000, notificatagli il 2 luglio 2025, con cui l'Agenzia delle entrate – Riscossione gli aveva richiesto la somma di € 28.585,30 con riferimento, tra l'altro, alla cartella n.
01220090012735968000, relativa a IRPEF dell'anno 2003. Il ricorrente s'è doluto dell'omessa notifica della cartella, con conseguente violazione delle regole disciplinanti l'iter della riscossione;
del difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
della decadenza dal potere impositivo dell'Agenzia delle entrate;
della prescrizione del credito tributario, anche per interessi e sanzioni.
La Direzione Provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate, costituendosi con controdeduzioni del 28 ottobre 2025, ha eccepito la corretta notificazione della cartella di pagamento, l'interruzione della prescrizione per effetto della notifica di numerosi atti della riscossione, l'unitarietà del termine di prescrizione di sorta capitale, interessi e sanzioni.
Costituendosi con controdeduzioni del 3 dicembre 2025, l'Agenzia delle entrate – Riscossione a sua volta ha eccepito la rituale notifica della cartella, a mezzo del servizio postale, la compiuta motivazione dell'intimazione di pagamento e il suo difetto di legittimazione quanto ai motivi di gravame pertinenti il merito della pretesa tributaria, altresì argomentando dell'infondatezza dell'avversa doglianza in punto di prescrizione.
Il 30 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, argomentando della nullità della notifica della cartella esattoriale e ribadendo le doglianze proposte con l'atto introduttivo in punto di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di gravame, pertinente l'omessa notifica della cartella prodromica all'intimazione di pagamento, è privo di pregio.
È prodotto in atti, invero, l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67018401483-9, con cui è stata notificata la cartella esattoriale indicata come “Documento N° 0122090012735968000”, dal quale si evince la consegna del plico, in data 23/09/2009, nelle mani di Nominativo_1, indicata come “sorella” del destinatario.
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (procedimento semplificato posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco), trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
La prova del perfezionamento del procedimento della notificazione a mezzo posta è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario,
l'atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.
c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).
Secondo il principio di vicinanza della prova, è il destinatario nella migliore condizione per dimostrare che la notifica non si riferisce alla cartella esattoriale relativa al credito per cui è giudizio, sicché, in difetto di qualsivoglia dimostrazione da parte del ricorrente che il plico consegnato non contenesse la cartella, la prova dell'arrivo della richiamata raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto.
2.- Parimenti infondato è il motivo di gravame in punto di difetto di motivazione.
Invero, l'intimazione di pagamento, strumento con cui il concessionario della riscossione chieda il pagamento di imposte, già reclamate con un procedente atto impositivo o della riscossione portato a conoscenza del contribuente, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né l'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte in essa richiamate (cfr. Cass. n. 21065/2022).
Inoltre, l'intimazione di pagamento che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, non allegato, quand'anche non ne indicasse gli estremi in modo esatto, potrebbe essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostrasse che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa,
e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione del provvedimento, dei presupposti dell'imposizione (cfr. Cass., Sez. 5, ordinanza n. 18224 dell'1/7/2018 e n 9778 del 18/4/2017).
Nella specie, l'intimazione di pagamento indica le ragioni della pretesa rinviando alle sottese cartelle esattoriali, indicando il giorno della relativa notificazione al contribuente, che ha dimostrato di averne perfettamente inteso il contenuto, contestando nel merito (anche con l'eccezione di prescrizione) la pretesa recuperatoria azionata.
3.- La doglianza in punto di decadenza dalla potestà impositiva è inammissibile.
Il termine di decadenza ordinario per l'accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall'art. 43, D.P.
R. n. 600/73: nel testo applicabile alla fattispecie, avente ad oggetto IRPEF degli anni 2003 e 2004 (non solo 2003, come dedotto dal ricorrente), l'accertamento soggiace al termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa.
Nel caso di specie, non essendo prodotta la cartella né essendo dedotte le ragioni del recupero (infedele o omessa dichiarazione), potrebbe ritenersi maturata la decadenza al più per il credito IRPEF dell'anno 2003
(essendo la relativa decadenza maturata, in tesi di infedele dichiarazione, il 31 dicembre 2008: la cartella è stata notificata, invece il 23 settembre 2009).
Tuttavia, va rammentato che una intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito: ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. Per l'effetto, la mancata impugnazione della cartella di pagamento – e dei successivi atti della riscossione, precedenti l'avviso di intimazione oggetto di giudizio – ha determinato il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità per il contribuente di far valere la decadenza dalla potestà impositiva, sicché il motivo in esame non è più ammissibile.
4.- Non miglior sorte merita la doglianza in punto di prescrizione.
Il credito IRPEF, invero, è soggetto alla prescrizione decennale, mentre i crediti per interessi e sanzioni sono soggetti a prescrizione quinquennale (cfr. per tutte Cass. n. 5220/2024).
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, non modificando il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella (v. Cass. n. 23397/2016).
Ebbene, pur risalendo i crediti oggetto del recupero dell'agente della riscossione al 2003 e al 2004, sono in atti efficaci atti interruttivi della prescrizione, risultando notificati al contribuente, successivamente alla cartella del 23 settembre 2009: l'avviso di Intimazione n. 01220109000760777000, in data 16 novembre 2010; il preavviso di fermo n. 01280201500009608000, in data 5 ottobre 2015; l'avviso di intimazione n.
01220209001446973000, in data 7 marzo 2020; l'avviso di intimazione n. 01220259002215851000, in data
2 luglio 2025.
Va pure osservato che il termine di prescrizione è stato sospeso, dapprima, per 85 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, in forza del d.l. n. 18/2020, e, poi, fino al 31 agosto 2021, ex d.l. n. 73/2021.
5.- In conclusione, il ricorso va respinto e il ricorrente, in applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 981 c.p.c., va condannato a pagare alle resistenti agenzie le spese del giudizio, che si liquidano in
€ per la fase di studio, € per la fase introduttiva ed € per la fase decisionale, oltre accessori di legge in favore del concessionario della riscossione, difeso da professionista del libero foro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alle resistenti agenzie le spese del giudizio, che liquida per entrambe in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti come per legge.
Avellino, 15 gennaio 2026.
Il giudice estensore Andrea Luce Il Presidente Giuseppe Trimonti