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30 gennaio 2013
30 gennaio 2013
Art. 5. Regole sulla spesa 1. Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate dalla normativa dell'Unione europea, non puo' essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.
2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello della spesa delle amministrazioni pubbliche.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 2. Il Governo, qualora preveda il superamento di tale livello, trasmette una relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici.
2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello della spesa delle amministrazioni pubbliche.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 2. Il Governo, qualora preveda il superamento di tale livello, trasmette una relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 marzo 2026 · 2.5702019
[…] la disposizione esplicita nel suo incipit quale giustificazione del prelievo il «raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica»; 2) sul piano sistematico, l'imposizione generale della riduzione delle uscite si ricava dalla sottoposizione degli enti previdenziali ai rammentati doveri di concorso alla sostenibilità del debito pubblico e al contenimento del tasso annuo di crescita della spesa pubblica (artt. 4 e 5 della legge n. 243 del 2012) e al principio dell'equilibrio di bilancio (art. 3 della legge n. 243 del 2012 e art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994); 3) sul piano della intentio legis, […]
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Giurisprudenza • 7
- 1. Corte Cost., sentenza 13/03/2026, n. 29Provvedimento: […] la disposizione esplicita nel suo incipit quale giustificazione del prelievo il «raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica»; 2) sul piano sistematico, l'imposizione generale della riduzione delle uscite si ricava dalla sottoposizione degli enti previdenziali ai rammentati doveri di concorso alla sostenibilità del debito pubblico e al contenimento del tasso annuo di crescita della spesa pubblica (artt. 4 e 5 della legge n. 243 del 2012) e al principio dell'equilibrio di bilancio (art. 3 della legge n. 243 del 2012 e art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994); 3) sul piano della intentio legis , […]Leggi di più...
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