Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 880
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Non assoggettabilità al tributo delle utenze indicate ai punti N2 ed N3 in quanto terreni agricoli

    Le utenze, pur catastalmente identificate come seminativi, costituiscono aree scoperte occupate da costruzioni e depositi a servizio dell'attività esercitata dall'istante, quindi sono aree funzionali all'attività svolta, suscettibili di produrre rifiuti. Pertanto, non possono essere considerate esenti dal pagamento.

  • Rigettato
    Rideterminazione della pretesa tributaria al 20% della tariffa per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

    La Corte ha ritenuto che le aree in questione siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e che il contribuente non abbia fornito prova della loro inutilizzabilità o della mancata erogazione del servizio. La legge prevede una presunzione di produttività dei rifiuti che grava sul contribuente l'onere di provare il contrario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 880
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 880
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo