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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 880/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14937/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11938 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11938 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Rappresentante_1, rappresentata e difesa come in atti dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 11938, prot. n. U24/2090 del 27.03.2024, notificato in data 10.06.2024, dell'importo di euro 5.117,00 relativo all'omesso versamento TARI annualità 2022, emesso per il Comune di Guidonia
Montecelio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'imposta non versata pari ad € 3.549,92 oltre sanzioni, interessi e spese di notifica per un totale dovuto di € 5.117,00.
Il contribunente ha invocato l'annullamento della pretesa per la non assoggettabilità al tributo delle utenze indicate ai punti N2 ed N3 in quanto terreni agricoli, seminativi, come da visure in atti nonchè la rideterminazione della pretesa tributaria dell'imposta TA.RI. al 20% della tariffa con parziale sgravio degli importi dovuti sull'assunto del mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte dell'Ente a ciò preposto nell'area in cui è ubicata l'utenza N.1 (fabbricato) e le altre (Indirizzo_1).
I locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti, infatti, a mente dell'art. 26 del Regolamento della
Imposta Unica Comunale in vigore dal 2016 nel Comune di Guidonia Montecelio non sono assoggettate a tributo.
Instaurato il contraddittorio si è costituita i giudizio la società Tre Esse Italia S.r.l., P. IVA: 01625840606, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TARI nel Comune di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante P.T. sig.ra Difensore_2, insistendo per il rigetto del gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile, nel merito va disatteso.
Dagli atti di causa risulta che le utenze che l'impugnato avviso di accertamento contraddistingue come N2 ed N3, e rispettivamente identificate al NCEU al Dati catastali_1 ed al Dati catastali_2, pur essendo catastalmente identificate come “seminativo” costituiscono in realtà aree scoperte occupate da costruzioni e depositi a servizio dell'attività esercitata dall'istante, come chiaramente si evince dal riscontro fotografico allegato (All. 3) e per tali ragioni tassate relativamente al solo spazio occupato.
Appare evidente, quindi, come esse debbano essere considerate aree funzionali all'attività svolta dalla ricorrente, per le quali non può essere esclusa l'attitudine, sia essa diretta o indiretta, a produrre rifiuti e per tale motivo non possono essere considerate esenti dal pagamento dell'imposta TA.RI. alla stregua di aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, ma devono necessariamente sottostare allo stesso presupposto impositivo previsto per i locali ove l'attività di impresa si svolge.
In simili ipotesi, infatti - per effetto della Legge 147/2013, il quale dispone all'art. 1 comma 641 che la tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva” – opera una presunzione iuris tantum di produttività dei rifiuti, che onera il contribuente a fornire la prova circa l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati.
A ciò si aggiunga che il disposto del successivo art. 1 comma 642 il quale stabilisce che: “La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà in caso di più possessori o detentori, viene delineata in modo chiaro la figura del soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta.gli artt. 23 e 24 del Regolamento IUC 2016, nonché l'art. 1 e 3 del Regolamento IUC 2021 in vigore per il Comune di Guidonia riconoscono il presupposto per l'applicazione della Tassa Rifiuti nel possesso, nell'occupazione, nella detenzione e nella conduzione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
Classificando poi quali soggetti al tributo tutti i locali, comunque, denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio catastale e stabilendo l'assoggettamento al tributo di tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insista interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
Del resto all'art. 1, comma 641 della legge 147/2013 è previsto che: “il presupposto delle TA.RI. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali i di aree scoperte, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Ed ancora, il successivo Art. 26, comma 2
(Regolamento IUC 2016) nonché l'art. 5 comma 2 Regolamento IUC 2021) nell'elencare i locali e le aree non soggette al tributo, richiede espressamente che le sussistenze di eventuali circostanze esimenti venga indicata “nella dichiarazione originaria o di variazione” e che sia “riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempi, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti” .
Nè la parte ha dimostrato nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità degli immobili che devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012; Sez. 5, Sentenza n.
17703 del 02/09/2004).
Segue il rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese e delle competenze di giudizio.
P.Q.M.
rigetta la domanda, per le ragioni in motivazione;
compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Roma lì 14.10.2025 Il Giudice
IA LO FE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14937/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11938 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11938 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Rappresentante_1, rappresentata e difesa come in atti dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 11938, prot. n. U24/2090 del 27.03.2024, notificato in data 10.06.2024, dell'importo di euro 5.117,00 relativo all'omesso versamento TARI annualità 2022, emesso per il Comune di Guidonia
Montecelio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'imposta non versata pari ad € 3.549,92 oltre sanzioni, interessi e spese di notifica per un totale dovuto di € 5.117,00.
Il contribunente ha invocato l'annullamento della pretesa per la non assoggettabilità al tributo delle utenze indicate ai punti N2 ed N3 in quanto terreni agricoli, seminativi, come da visure in atti nonchè la rideterminazione della pretesa tributaria dell'imposta TA.RI. al 20% della tariffa con parziale sgravio degli importi dovuti sull'assunto del mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte dell'Ente a ciò preposto nell'area in cui è ubicata l'utenza N.1 (fabbricato) e le altre (Indirizzo_1).
I locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti, infatti, a mente dell'art. 26 del Regolamento della
Imposta Unica Comunale in vigore dal 2016 nel Comune di Guidonia Montecelio non sono assoggettate a tributo.
Instaurato il contraddittorio si è costituita i giudizio la società Tre Esse Italia S.r.l., P. IVA: 01625840606, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TARI nel Comune di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante P.T. sig.ra Difensore_2, insistendo per il rigetto del gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile, nel merito va disatteso.
Dagli atti di causa risulta che le utenze che l'impugnato avviso di accertamento contraddistingue come N2 ed N3, e rispettivamente identificate al NCEU al Dati catastali_1 ed al Dati catastali_2, pur essendo catastalmente identificate come “seminativo” costituiscono in realtà aree scoperte occupate da costruzioni e depositi a servizio dell'attività esercitata dall'istante, come chiaramente si evince dal riscontro fotografico allegato (All. 3) e per tali ragioni tassate relativamente al solo spazio occupato.
Appare evidente, quindi, come esse debbano essere considerate aree funzionali all'attività svolta dalla ricorrente, per le quali non può essere esclusa l'attitudine, sia essa diretta o indiretta, a produrre rifiuti e per tale motivo non possono essere considerate esenti dal pagamento dell'imposta TA.RI. alla stregua di aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, ma devono necessariamente sottostare allo stesso presupposto impositivo previsto per i locali ove l'attività di impresa si svolge.
In simili ipotesi, infatti - per effetto della Legge 147/2013, il quale dispone all'art. 1 comma 641 che la tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva” – opera una presunzione iuris tantum di produttività dei rifiuti, che onera il contribuente a fornire la prova circa l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati.
A ciò si aggiunga che il disposto del successivo art. 1 comma 642 il quale stabilisce che: “La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà in caso di più possessori o detentori, viene delineata in modo chiaro la figura del soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta.gli artt. 23 e 24 del Regolamento IUC 2016, nonché l'art. 1 e 3 del Regolamento IUC 2021 in vigore per il Comune di Guidonia riconoscono il presupposto per l'applicazione della Tassa Rifiuti nel possesso, nell'occupazione, nella detenzione e nella conduzione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
Classificando poi quali soggetti al tributo tutti i locali, comunque, denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio catastale e stabilendo l'assoggettamento al tributo di tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insista interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
Del resto all'art. 1, comma 641 della legge 147/2013 è previsto che: “il presupposto delle TA.RI. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali i di aree scoperte, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Ed ancora, il successivo Art. 26, comma 2
(Regolamento IUC 2016) nonché l'art. 5 comma 2 Regolamento IUC 2021) nell'elencare i locali e le aree non soggette al tributo, richiede espressamente che le sussistenze di eventuali circostanze esimenti venga indicata “nella dichiarazione originaria o di variazione” e che sia “riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempi, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti” .
Nè la parte ha dimostrato nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità degli immobili che devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012; Sez. 5, Sentenza n.
17703 del 02/09/2004).
Segue il rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese e delle competenze di giudizio.
P.Q.M.
rigetta la domanda, per le ragioni in motivazione;
compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Roma lì 14.10.2025 Il Giudice
IA LO FE