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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240043361609000 IVA-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240043361609000 IRAP 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1786/2025 depositato il
24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione in data 10.03.2025, all'Agenzia delle Entrate in data 10.03.2025, ed inviato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado il 27.03.2025 la società
Ricorrente_1. (cf: P.IVA_1) rappresentata e difesa per il presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Nominativo_1, con studio in Vernole (LE) alla Indirizzo_1 , presso il quale eleggeva domicilio, impugnava la cartella di pagamento N. 05920240043361609000 notificata, in data 09.01.2025, avente come oggetto: somme dovute a seguito del controllo automatizzato del modello IRAP, anno 2021, effettuato ai sensi dell'art. 36bis del D.P.R. n. 600 del
1973 per un importo complessivo pari ad euro 7.031,95; -liquidazioni periodiche Iva anno 2023- comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche Iva presentate ai sensi dell'art. 21 bis del D.L. n. 78/2010 per il III trimestre 2023, somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 per un importo complessivo pari ad euro 5.320,81; per un totale di atto pari ad euro 12.358,64.
La ricorrente riteneva illegittimo l'avviso impugnato, per i seguenti motivi:
1) Nullità della cartella per difetto di contraddittorio endoprocedimentale;
2) Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici alla stessa, omessa notifica dell'avviso bonario.
3) Nullità della cartella per carenza di motivazione.
4) Nullità della cartella di pagamento– difetto di motivazione - omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi, omessa indicazione del tasso applicato e decorrenza degli interessi, nonche' dell'aggio applicato.
5) Illegittimità della pretesa per non debenza delle somme richieste;
6) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 co.8 e 8-bis d.p.r. 322/1998, 72 d.p.r. n.633/1972, 39 d.p.r.
n.602/1973, 53 costituzione.
Dopo aver argomentato opportunamente in merito concludeva chiedendo:
-di annullare totalmente la cartella di pagamento impugnata;
-di condannare l'Ufficio resistente alle spese di giustizia, con distrazione ai difensori distrattari.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale si costituiva, in data 08.05.2025, con le proprie memorie impugnando e contestando integralmente, il contenuto del ricorso in ogni sua parte e ribadendo la correttezza del proprio comportamento.
Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La società Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso avverso la cartella n. 59 2024 00433616 09 sopra indicata, notificata il 9 gennaio 2025, che reca iscrizione a ruolo per controllo modello IRAP anno 2021 di somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 per un importo complessivo pari ad euro 7.031,95; e, inoltre, per controllo da comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva presentata ai sensi dell'articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010 per il III trimestre 2023, somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 per un importo complessivo pari ad euro 5.320,81. Il totale della cartella impugnata ammonta a euro 12.358,64.
Con le iscrizioni a ruolo sottese alla cartella de qua, dunque, l'Ufficio non ha fatto altro che recuperare a tassazione le imposte dichiarate dalla ricorrente in autoliquidazione.
L'Irap dovuta veniva comunicata, come risulta da documentazione allegata in atti, dalla Parte con apposito modello – quadro IR –indicando l'importo dovuto di 5.036,00 euro (riscontrabile al rigo IR26 del modello di dichiarazione).
L'imposta dichiarata come dovuta e non versata ammonta a euro 5.036,00 (vds. quadro IR all. n. 3).
L'ulteriore partita contenuta nella cartella reca iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, da cui emergeva che per il terzo trimestre 2023 risultava dichiarata come dovuta ma non versata IVA per euro 5.320,81. Imposta oltretutto denunciata con modello
IVA2024 presentato per l'anno d'imposta 2023.
L'Iva dovuta veniva comunicata dalla Parte con apposito modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche – quadro VP –indicando l'importo dovuto di 3.957,49 euro (riscontrabile al rigo VP14 del modello di comunicazione).
Con le iscrizioni a ruolo sottese alla cartella de qua, dunque, l'Ufficio non ha fatto altro che recuperare a tassazione le imposte dichiarate dal ricorrente in autoliquidazione.
Le doglianze della ricorrente di cui ai primi due punti, che possono essere trattati congiuntamente non meritano di essere accolte.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità l'esperimento di un contraddittorio preventivo, nell'ambito delle attività di controllo e liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del d.
P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere effettuato esclusivamente «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione
» (Cassazione, ex multis ordinanza 28 giugno 2019, n. 17479; ordinanza 30 giugno 2021, n. 18405).
Nel caso di specie, tuttavia, l'Ufficio, in sede di controllo automatizzato della dichiarazione ai fini IRAP presentata per il 2021 (modello Irap 2022), si è semplicemente limitato a rilevare che le imposte dichiarate dalla Ricorrente non sono state successivamente versate: in altri termini, la dichiarazione è stata liquidata dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 36-bis cit. senza operare alcuna rettifica ma constatando unicamente il mancato versamento di quanto dichiarato (importo dovuto/dichiarato non versato a saldo di euro 5.036,00).
Allo stesso modo è stato riscontrato l'omesso versamento di Iva risultante dalla liquidazione per il III trimestre
2023, comunicato con apposito modello VP per un importo autoliquidato di euro 3.957,49 (rigo VP14 del medesimo modello).
Ne consegue che con riferimento alle imposte autodenunciate dalla ricorrente come da versare ma non versate, l'Ufficio non era nemmeno tenuto a comunicare previamente l'esito della liquidazione con il c.d. avviso bonario, dal momento che «sarebbe del tutto inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore.
L'adempimento in questione è, infatti, una 'comunicazione d'irregolarità' e nessuna norma impone di comunicare la 'regolarità' della dichiarazione» (Corte di Cassazione, sentenza 10 giugno 2015, n. 12023).
Anche il terzo motivo del ricorso è infondato.
In realtà l'atto è sufficientemente motivato ed ha consentito al ricorrente la tempestiva difesa in giudizio.
“La cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né la legge 7 agosto
1990, n. 241, articolo 3, (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25, (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente, come nella specie» (Corte di Cassazione, ordinanza 9 dicembre 2013 n. 27455; conformi ex multis n. 27140 del 2011, n.11722 del 2010); la motivazione, in questi casi, è, pertanto, esaustiva mediante il semplice riferimento alla predetta dichiarazione.
Anche il quarto motivo del ricorso non merita di essere accolto.
La cartella impugnata esplicita chiaramente che gli interessi sono stati iscritti a ruolo ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Con la sentenza 14 luglio 2022 n. 22281, emessa a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui «(…) Nel caso in cui (…) la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione, deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero dal tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che, in ogni caso, sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Le doglianze di cui al quinto punto del ricorso sono infondate.
I documenti agli atti di causa danno prova e legittimano la pretesa tributaria, peraltro formati e provenienti dalla società medesima e negli importi dalla stessa quantificati.
La ricorrente ha, infatti, inviato la dichiarazione Irap per l'anno 2021 ed è in detta dichiarazione che la stessa ricorrente indica un'Irap a debito di euro 5.036,00).
Allo stesso modo è sempre la ricorrente che ha comunicato l'Iva risultante dalla liquidazione per il III trimestre
2023, comunicata con apposito modello VP, per un importo autoliquidato di euro 3.957,49.
I documenti agli atti di causa danno prova e legittimano la pretesa tributaria, peraltro formati e provenienti dalla società medesima e negli importi dalla stessa quantificati.
Nell'ultimo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la dichiarazione in oggetto sarebbe ancora emendabile e che, d'altronde, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione in ogni tempo, qualora affetta da errore, eventualmente anche in giudizio (ossia, rilevando in iure gli errori commessi in sede di formazione della stessa).
La ricorrente non ha indicato quali sarebbero gli errori commessi in sede di elaborazione della dichiarazione modello IVA2024 o IRAP2022 che vorrebbe emendare in giudizio.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 350/00 in favore di ciascuna delle controparti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240043361609000 IVA-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240043361609000 IRAP 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1786/2025 depositato il
24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione in data 10.03.2025, all'Agenzia delle Entrate in data 10.03.2025, ed inviato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado il 27.03.2025 la società
Ricorrente_1. (cf: P.IVA_1) rappresentata e difesa per il presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Nominativo_1, con studio in Vernole (LE) alla Indirizzo_1 , presso il quale eleggeva domicilio, impugnava la cartella di pagamento N. 05920240043361609000 notificata, in data 09.01.2025, avente come oggetto: somme dovute a seguito del controllo automatizzato del modello IRAP, anno 2021, effettuato ai sensi dell'art. 36bis del D.P.R. n. 600 del
1973 per un importo complessivo pari ad euro 7.031,95; -liquidazioni periodiche Iva anno 2023- comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche Iva presentate ai sensi dell'art. 21 bis del D.L. n. 78/2010 per il III trimestre 2023, somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 per un importo complessivo pari ad euro 5.320,81; per un totale di atto pari ad euro 12.358,64.
La ricorrente riteneva illegittimo l'avviso impugnato, per i seguenti motivi:
1) Nullità della cartella per difetto di contraddittorio endoprocedimentale;
2) Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici alla stessa, omessa notifica dell'avviso bonario.
3) Nullità della cartella per carenza di motivazione.
4) Nullità della cartella di pagamento– difetto di motivazione - omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi, omessa indicazione del tasso applicato e decorrenza degli interessi, nonche' dell'aggio applicato.
5) Illegittimità della pretesa per non debenza delle somme richieste;
6) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 co.8 e 8-bis d.p.r. 322/1998, 72 d.p.r. n.633/1972, 39 d.p.r.
n.602/1973, 53 costituzione.
Dopo aver argomentato opportunamente in merito concludeva chiedendo:
-di annullare totalmente la cartella di pagamento impugnata;
-di condannare l'Ufficio resistente alle spese di giustizia, con distrazione ai difensori distrattari.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale si costituiva, in data 08.05.2025, con le proprie memorie impugnando e contestando integralmente, il contenuto del ricorso in ogni sua parte e ribadendo la correttezza del proprio comportamento.
Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La società Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso avverso la cartella n. 59 2024 00433616 09 sopra indicata, notificata il 9 gennaio 2025, che reca iscrizione a ruolo per controllo modello IRAP anno 2021 di somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 per un importo complessivo pari ad euro 7.031,95; e, inoltre, per controllo da comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva presentata ai sensi dell'articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010 per il III trimestre 2023, somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 per un importo complessivo pari ad euro 5.320,81. Il totale della cartella impugnata ammonta a euro 12.358,64.
Con le iscrizioni a ruolo sottese alla cartella de qua, dunque, l'Ufficio non ha fatto altro che recuperare a tassazione le imposte dichiarate dalla ricorrente in autoliquidazione.
L'Irap dovuta veniva comunicata, come risulta da documentazione allegata in atti, dalla Parte con apposito modello – quadro IR –indicando l'importo dovuto di 5.036,00 euro (riscontrabile al rigo IR26 del modello di dichiarazione).
L'imposta dichiarata come dovuta e non versata ammonta a euro 5.036,00 (vds. quadro IR all. n. 3).
L'ulteriore partita contenuta nella cartella reca iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, da cui emergeva che per il terzo trimestre 2023 risultava dichiarata come dovuta ma non versata IVA per euro 5.320,81. Imposta oltretutto denunciata con modello
IVA2024 presentato per l'anno d'imposta 2023.
L'Iva dovuta veniva comunicata dalla Parte con apposito modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche – quadro VP –indicando l'importo dovuto di 3.957,49 euro (riscontrabile al rigo VP14 del modello di comunicazione).
Con le iscrizioni a ruolo sottese alla cartella de qua, dunque, l'Ufficio non ha fatto altro che recuperare a tassazione le imposte dichiarate dal ricorrente in autoliquidazione.
Le doglianze della ricorrente di cui ai primi due punti, che possono essere trattati congiuntamente non meritano di essere accolte.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità l'esperimento di un contraddittorio preventivo, nell'ambito delle attività di controllo e liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del d.
P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere effettuato esclusivamente «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione
» (Cassazione, ex multis ordinanza 28 giugno 2019, n. 17479; ordinanza 30 giugno 2021, n. 18405).
Nel caso di specie, tuttavia, l'Ufficio, in sede di controllo automatizzato della dichiarazione ai fini IRAP presentata per il 2021 (modello Irap 2022), si è semplicemente limitato a rilevare che le imposte dichiarate dalla Ricorrente non sono state successivamente versate: in altri termini, la dichiarazione è stata liquidata dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 36-bis cit. senza operare alcuna rettifica ma constatando unicamente il mancato versamento di quanto dichiarato (importo dovuto/dichiarato non versato a saldo di euro 5.036,00).
Allo stesso modo è stato riscontrato l'omesso versamento di Iva risultante dalla liquidazione per il III trimestre
2023, comunicato con apposito modello VP per un importo autoliquidato di euro 3.957,49 (rigo VP14 del medesimo modello).
Ne consegue che con riferimento alle imposte autodenunciate dalla ricorrente come da versare ma non versate, l'Ufficio non era nemmeno tenuto a comunicare previamente l'esito della liquidazione con il c.d. avviso bonario, dal momento che «sarebbe del tutto inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore.
L'adempimento in questione è, infatti, una 'comunicazione d'irregolarità' e nessuna norma impone di comunicare la 'regolarità' della dichiarazione» (Corte di Cassazione, sentenza 10 giugno 2015, n. 12023).
Anche il terzo motivo del ricorso è infondato.
In realtà l'atto è sufficientemente motivato ed ha consentito al ricorrente la tempestiva difesa in giudizio.
“La cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né la legge 7 agosto
1990, n. 241, articolo 3, (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25, (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente, come nella specie» (Corte di Cassazione, ordinanza 9 dicembre 2013 n. 27455; conformi ex multis n. 27140 del 2011, n.11722 del 2010); la motivazione, in questi casi, è, pertanto, esaustiva mediante il semplice riferimento alla predetta dichiarazione.
Anche il quarto motivo del ricorso non merita di essere accolto.
La cartella impugnata esplicita chiaramente che gli interessi sono stati iscritti a ruolo ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Con la sentenza 14 luglio 2022 n. 22281, emessa a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui «(…) Nel caso in cui (…) la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione, deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero dal tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che, in ogni caso, sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Le doglianze di cui al quinto punto del ricorso sono infondate.
I documenti agli atti di causa danno prova e legittimano la pretesa tributaria, peraltro formati e provenienti dalla società medesima e negli importi dalla stessa quantificati.
La ricorrente ha, infatti, inviato la dichiarazione Irap per l'anno 2021 ed è in detta dichiarazione che la stessa ricorrente indica un'Irap a debito di euro 5.036,00).
Allo stesso modo è sempre la ricorrente che ha comunicato l'Iva risultante dalla liquidazione per il III trimestre
2023, comunicata con apposito modello VP, per un importo autoliquidato di euro 3.957,49.
I documenti agli atti di causa danno prova e legittimano la pretesa tributaria, peraltro formati e provenienti dalla società medesima e negli importi dalla stessa quantificati.
Nell'ultimo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la dichiarazione in oggetto sarebbe ancora emendabile e che, d'altronde, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione in ogni tempo, qualora affetta da errore, eventualmente anche in giudizio (ossia, rilevando in iure gli errori commessi in sede di formazione della stessa).
La ricorrente non ha indicato quali sarebbero gli errori commessi in sede di elaborazione della dichiarazione modello IVA2024 o IRAP2022 che vorrebbe emendare in giudizio.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 350/00 in favore di ciascuna delle controparti.