Sentenza breve 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 14/07/2025, n. 13778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13778 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13778/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07251/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7251 del 2025, proposto da
AR LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione di Avvocato per gli esami della “ sessione 2024 ”; nonché del presupposto verbale di correzione delle prove scritte della Sottocommissione n. 14 del 13.2.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. AR LA ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione di Avvocato per gli esami della “ sessione 2024 ”; nonché del presupposto verbale di correzione delle prove scritte della Sottocommissione n. 14 del 13.2.2025: il tutto in conseguenza del giudizio di 15/30 punti riportato per lo svolgimento della prova di diritto penale (“ TI madre del piccolo MP, di soli due anni, innervosita da una notte insonne, a causa del pianto insistente del figlioletto, lo colpisce con uno schiaffo; il piccolo impatta con la testa sulla barra di legno del lettino riportando un grave trauma cranico. Dopo qualche istante di pianto, il piccolo non dà più alcun segno di vita, e TI, convinta di averlo ucciso, decide di occultare il cadavere all’interno dell’armadio, riponendolo in un sacchetto di plastica, per poi potersene disfare in seguito. Dall’esito della disposta autopsia risulta che MP, pur avendo riportato un notevole trauma cranico, è deceduto per asfissia a seguito della condotta della madre che l’aveva chiuso ancora vivo all’interno del sacchetto di plastica. In esito al giudizio di primo grado, la Corte di Assise di Roma condanna TI alla pena dell’ergastolo per il delitto di omicidio volontario pluriaggravato (art. 61 n.1, 5 e 11, art. 575 e art. 577 c.p.). Il candidato, assunte le vesti del legale di TI, rediga l’atto di appello soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottesi al caso in esame ”).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione dell’articolo 3 della legge 241/1990; violazione dell’art. 4, comma 6, del d.l. 13 marzo 2021, n. 13; violazione e/o falsa applicazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione centrale; mancata parametrazione del giudizio numerico; eccesso di potere per arbitrarietà dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 della Costituzione ”.
In prima battuta, il ricorrente ha lamentato di essere stato “ dichiarato non idoneo mediante la sola apposizione del punteggio numerico di 15/30, non essendovi, nel suddetto verbale o nel corpo dell’atto, alcun segno grafico o qualsiasi altra annotazione da cui possa evincersi rispetto a quale (o quali) tra i 9 criteri di valutazione della prova specificamente individuati dalla Commissione centrale con il verbale del 5 dicembre 2024, n. 2 l’elaborato del ricorrente è stato ritenuto carente e in che misura ” (cfr. pag. 7).
Cosicché, ha stigmatizzato che i criteri di correzione sarebbero stati “ privati della propria funzione, che è appunto sia quella di delimitare e orientare la valutazione dei commissari sia quella di rendere verificabile a posteriori il loro rispetto da parte dei commissari stessi e comprensibile il giudizio sinteticamente espresso in numeri alla luce di essi, nell’ottica della trasparenza dell’azione amministrativa ” (cfr. pag. 8).
Ha, quindi, contestato che “ la riduzione del numero degli elaborati da correggere, unitamente alla diminuzione del numero dei partecipanti all’esame abilitativo in contestazione, quindi, ha determinato un profondo mutamento del contesto fattuale che aveva condotto la giurisprudenza a ritenere sufficiente e legittima l’espressione del solo voto numerico, con la conseguenza che oggi quei principi non possono giustificare sul piano della legittimità l’attribuzione del solo punteggio numerico ” (cfr. pag. 11).
2°) “ Illegittimità costituzionale dell’art. 4 quater del d.l. n. 51/2023, convertito nella legge n. 87/2023, per violazione degli ar). 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 47, comma 1, della legge n. 247/2012 e dell’art. 22, comma 4, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Illegittima composizione della commissione esaminatrice. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della p.a .”.
Con tale motivo il ricorrente ha contestato che “ la correzione dell’elaborato di parte ricorrente è stata effettuata da una commissione esaminatrice composta da soggetti rappresentativi di due sole componenti professionali (due avvocati e un solo soggetto appartenente alla professione di magistrato o di accademico). Tale scelta, tuttavia, è illegittima, dal momento che viola apertamente il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., unitamente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, correttamente recepiti nelle norme generali atte a disciplinare in via ordinaria l’esame e sulla cui rilevanza si è in più occasioni pronunciata l’eminente giurisprudenza amministrativa ” (cfr. pag. 18).
3°) “ Violazione dell’art. 4 quater del d.l. n. 51/2023, convertito nella legge n. 87/2023; violazione dell’art. 10, comma 1, del d.m. 24 luglio 2024; violazione del principio della c.d. collegialità di giudizio; violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa; difetto di motivazione ”.
Da ultimo, il ricorrente ha dedotto che la mancata indicazione dei subpunteggi da parte dei commissari costituirebbe un’omissione che, “ oltre a rendere impossibile la verifica, come detto, sul fatto che la correzione sia stata effettuata congiuntamente e da tutti i membri (e tale circostanza non pare implausibile tenuto conto dei ristretti tempi di correzione in cui si è proceduto a correggere i compiti), nega in radice la possibilità del candidato di appurare se la valutazione complessiva sia stata adottata sulla base di giudizi bilanciati e ragionevoli ” (cfr. pag. 21).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (28.6.2025), opponendo, nella memoria depositata il 30.6.2025, la sufficienza del voto numerico quale espressione dell’applicazione dei criteri elaborati dalla commissione esaminatrice, e ciò alla luce di un quadro normativo privo di profili di illegittimità costituzionale.
All’udienza in Camera di Consiglio del 9 luglio 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno, anzitutto, i primi due motivi, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.
L’art. 10 (rubricato “ proroga di termini in materie di competenza del Ministero della Giustizia ”) del DL 202/2024, convertito dalla legge 15/2015, ha previsto che “ all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni” ” (comma 2 ter); cosicché, la disciplina transitoria di cui al predetto art. 49 prevede che “ per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ”, cioè dal 18.1.2013, “ l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”.
Pertanto, l’invocata disciplina di cui all’art. 46 non trova applicazione nella sessione oggetto del contendere.
Va, di conseguenza, richiamato l’orientamento affermatosi in tema di procedure comparative, in merito al quale la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che la graduazione del punteggio numerico, da un lato, consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo e, dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni, degli apprezzamenti sui candidati (cfr. Corte Costituzionale, 8 giugno 2011, n. 175).
Il Giudice delle Leggi, in particolare, ha (risalentemente) ribadito che “ è vero che la motivazione è diretta a rendere trasparente e controllabile l’esercizio della discrezionalità amministrativa, garantendo così l’imparzialità della pubblica amministrazione nonché la parità di trattamento dei cittadini di fronte ad essa. Non è esatto, però, che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice ”; ed ha sottolineato che “ il detto criterio (peraltro diffusamente adottato nelle procedure concorsuali ed abilitative) rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell’ambito di tale giudizio, rende palese l’apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato oggetto di esame. Pertanto, non è sostenibile che il punteggio indichi soltanto il risultato della valutazione. Esso, in realtà, si traduce in un giudizio complessivo dell’elaborato, alla luce dei parametri dettati dall’art. 22, nono comma, del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa ”.
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza amministrativa, che da tempo ha ribadito il principio della sufficienza, sotto il profilo della motivazione, dell’attribuzione di un punteggio numerico, chiarendo che “ il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015; id., Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7, la quale ha statuito che “ a) l’art. 49 della legge n. 247 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità; b) nella vigenza dell’art. 49 della legge n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione ”).
La chiarezza del quadro di diritto positivo esclude di poter ravvisare profili di illegittimità costituzionale e, addirittura, di prendere in esame la disapplicazione della vigente disciplina legislativa in tema di concorsi.
Da respingere è, anche, il terzo motivo.
Non può condividersi il rilievo relativo alle competenze professionali dei commissari, che, di converso, è pianamente regolata dall’art. 22 del RD 1578/1933 (“ con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello ”).
A ciò va aggiunto che la disciplina di cui all’art. 10 del bando (“ valutazione dei candidati ”), secondo cui “ per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio di almeno 18 punti ”, altro non esprime se non che la regola della fungibilità delle competenze, che “ ha una matrice costituzionale che costituisce corollario del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a sua volta declinato nei principi di continuità, celerità, speditezza ed efficienza di cui all’art. 97 Cost. Essa non necessita, proprio perché regola di portata generale, di una espressa previsione normativa, ma fonda le proprie radici nella autonomia organizzativa di cui sono dotate le amministrazioni procedenti (autonomia graduata in base al grado di vincolatività delle fonti primarie) ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27 novembre 2019, n. 8105).
Non secondariamente, il ricorrente nulla ha contestato circa la qualità delle soluzioni trasfuse nel proprio elaborato.
In conclusione, il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO