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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3927/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pizzo - Piazza Del Comune 89812 Pizzo VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 14/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0180999 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0180999 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0181000 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Nominativo_1 si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: L'avvocato Nominativo_2 insiste per il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio trae origine dall'appello proposto dalla società contribuente Associazione_1 S.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro le intimazioni di pagamento relative alla Tassa
Rifiuti (TARI) per le annualità 2019, 2020 e 2021,. Il giudice di prime cure aveva motivato il rigetto rilevando che l'Agente della Riscossione aveva fornito prova della notificazione degli atti impositivi presupposti (avvisi di accertamento del 2022), rendendo la pretesa tributaria definitiva e intangibile per mancata impugnazione nei termini di legge, precludendo così ogni esame nel merito della debenza,.
L'appellante Associazione_1 S.r.l. censura la decisione gravata lamentando un travisamento della prova da parte del primo giudice. In particolare, deduce che la documentazione prodotta dalla controparte in primo grado, attestante la notifica degli avvisi di accertamento prodromici, indicherebbe come destinatario la società "Società_1 S.R.L." e non la ricorrente Associazione_1 S.r.l., con la conseguenza che quest'ultima non avrebbe mai ricevuto legale conoscenza degli atti presupposti,. L'appellante ripropone altresì l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sostenendo che, in virtù di contratti di affitto di ramo d'azienda, l'immobile oggetto di tassazione era detenuto e utilizzato da soggetti terzi (Società_1 S.r.l. e poi Associazione_2 S.r.l.),. Eccepisce infine il difetto di motivazione delle intimazioni per mancata indicazione dei dati catastali e delle superfici.
Si è costituita in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. La società di riscossione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi ex art. 53 D.Lgs. 546/1992. Nel merito, ha ribadito la definitività del credito per mancata impugnazione degli atti presupposti regolarmente notificati e ha contestato le eccezioni sulla legittimazione passiva, richiamando la responsabilità solidale tra cedente e cessionario nel caso di affitto di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997, nonché l'obbligo di denuncia di variazione ex art. 70 D.Lgs. 507/1993, la cui omissione mantiene l'obbligo in capo all'originario contribuente,.
La causa è stata trattata all'udienza pubblica, con la partecipazione delle parti costituite anche mediante collegamento da remoto come da istanza in atti,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, seppur con le precisazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità sollevata dalla società resistente. L'atto di gravame, pur nella sua sinteticità, individua con sufficiente chiarezza i capi della sentenza oggetto di censura e le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della richiesta di riforma, in conformità al dettato dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992.
Nel merito, la decisione dei primi giudici merita conferma. Il Collegio osserva che il cuore della controversia risiede nella definitività o meno degli avvisi di accertamento presupposti alle intimazioni di pagamento impugnate. Dagli atti di causa emerge che la pretesa tributaria si è consolidata. Sebbene l'appellante lamenti un difetto di notifica riferendosi all'intestazione della relata alla società "Società_1 S.r.l.", deve rilevarsi che, nel contesto di affitto di ramo d'azienda, opera il principio di responsabilità solidale di cui all'art. 14 del D.
Lgs. 472/1997, norma che tutela le ragioni di credito dell'Amministrazione Finanziaria estendendo la responsabilità al cessionario e al cedente per i debiti tributari,.
Inoltre, risulta dirimente la circostanza, eccepita dalla parte appellata e non efficacemente confutata, relativa alla mancata presentazione della denuncia di variazione o cessazione prevista dall'art. 70 del D.Lgs.
507/1993. La normativa in materia di tributi locali impone al contribuente l'onere di comunicare all'Ente impositore ogni variazione relativa all'occupazione o detenzione dei locali. In assenza di tale denuncia formale, l'Ente è legittimato a indirizzare la pretesa impositiva nei confronti del soggetto che risulta essere l'occupante o detentore in base agli atti in suo possesso, rendendo legittima la notifica e la conseguente procedura di riscossione nei confronti dell'odierna appellante,.
Ne consegue che, non essendo stati gli atti impositivi presupposti tempestivamente impugnati a seguito della loro emissione e notificazione (intesa come procedimento complesso che si perfeziona anche in virtù dei vincoli di solidarietà e degli obblighi dichiarativi inadempiuti), la pretesa è divenuta definitiva, rendendo inammissibili le doglianze di merito sollevate avverso le successive intimazioni di pagamento, le quali hanno natura di meri atti della riscossione,. Anche le censure relative al difetto di motivazione dell'atto consequenziale devono essere respinte, in quanto l'atto della riscossione è validamente motivato per relationem al titolo esecutivo divenuto definitivo, contenente tutti gli elementi essenziali per l'identificazione del debito,.
Tuttavia, tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale, segnatamente in ordine alla complessità dei rapporti contrattuali sottostanti (affitto e retrocessione di ramo d'azienda) e alle questioni relative all'individuazione del destinatario nella relata di notifica che hanno potuto ingenerare un legittimo dubbio nel contribuente, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza di I Grado. Spese del giudizio compensate
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3927/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pizzo - Piazza Del Comune 89812 Pizzo VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 14/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0180999 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0180999 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0181000 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Nominativo_1 si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: L'avvocato Nominativo_2 insiste per il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio trae origine dall'appello proposto dalla società contribuente Associazione_1 S.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro le intimazioni di pagamento relative alla Tassa
Rifiuti (TARI) per le annualità 2019, 2020 e 2021,. Il giudice di prime cure aveva motivato il rigetto rilevando che l'Agente della Riscossione aveva fornito prova della notificazione degli atti impositivi presupposti (avvisi di accertamento del 2022), rendendo la pretesa tributaria definitiva e intangibile per mancata impugnazione nei termini di legge, precludendo così ogni esame nel merito della debenza,.
L'appellante Associazione_1 S.r.l. censura la decisione gravata lamentando un travisamento della prova da parte del primo giudice. In particolare, deduce che la documentazione prodotta dalla controparte in primo grado, attestante la notifica degli avvisi di accertamento prodromici, indicherebbe come destinatario la società "Società_1 S.R.L." e non la ricorrente Associazione_1 S.r.l., con la conseguenza che quest'ultima non avrebbe mai ricevuto legale conoscenza degli atti presupposti,. L'appellante ripropone altresì l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sostenendo che, in virtù di contratti di affitto di ramo d'azienda, l'immobile oggetto di tassazione era detenuto e utilizzato da soggetti terzi (Società_1 S.r.l. e poi Associazione_2 S.r.l.),. Eccepisce infine il difetto di motivazione delle intimazioni per mancata indicazione dei dati catastali e delle superfici.
Si è costituita in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. La società di riscossione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi ex art. 53 D.Lgs. 546/1992. Nel merito, ha ribadito la definitività del credito per mancata impugnazione degli atti presupposti regolarmente notificati e ha contestato le eccezioni sulla legittimazione passiva, richiamando la responsabilità solidale tra cedente e cessionario nel caso di affitto di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997, nonché l'obbligo di denuncia di variazione ex art. 70 D.Lgs. 507/1993, la cui omissione mantiene l'obbligo in capo all'originario contribuente,.
La causa è stata trattata all'udienza pubblica, con la partecipazione delle parti costituite anche mediante collegamento da remoto come da istanza in atti,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, seppur con le precisazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità sollevata dalla società resistente. L'atto di gravame, pur nella sua sinteticità, individua con sufficiente chiarezza i capi della sentenza oggetto di censura e le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della richiesta di riforma, in conformità al dettato dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992.
Nel merito, la decisione dei primi giudici merita conferma. Il Collegio osserva che il cuore della controversia risiede nella definitività o meno degli avvisi di accertamento presupposti alle intimazioni di pagamento impugnate. Dagli atti di causa emerge che la pretesa tributaria si è consolidata. Sebbene l'appellante lamenti un difetto di notifica riferendosi all'intestazione della relata alla società "Società_1 S.r.l.", deve rilevarsi che, nel contesto di affitto di ramo d'azienda, opera il principio di responsabilità solidale di cui all'art. 14 del D.
Lgs. 472/1997, norma che tutela le ragioni di credito dell'Amministrazione Finanziaria estendendo la responsabilità al cessionario e al cedente per i debiti tributari,.
Inoltre, risulta dirimente la circostanza, eccepita dalla parte appellata e non efficacemente confutata, relativa alla mancata presentazione della denuncia di variazione o cessazione prevista dall'art. 70 del D.Lgs.
507/1993. La normativa in materia di tributi locali impone al contribuente l'onere di comunicare all'Ente impositore ogni variazione relativa all'occupazione o detenzione dei locali. In assenza di tale denuncia formale, l'Ente è legittimato a indirizzare la pretesa impositiva nei confronti del soggetto che risulta essere l'occupante o detentore in base agli atti in suo possesso, rendendo legittima la notifica e la conseguente procedura di riscossione nei confronti dell'odierna appellante,.
Ne consegue che, non essendo stati gli atti impositivi presupposti tempestivamente impugnati a seguito della loro emissione e notificazione (intesa come procedimento complesso che si perfeziona anche in virtù dei vincoli di solidarietà e degli obblighi dichiarativi inadempiuti), la pretesa è divenuta definitiva, rendendo inammissibili le doglianze di merito sollevate avverso le successive intimazioni di pagamento, le quali hanno natura di meri atti della riscossione,. Anche le censure relative al difetto di motivazione dell'atto consequenziale devono essere respinte, in quanto l'atto della riscossione è validamente motivato per relationem al titolo esecutivo divenuto definitivo, contenente tutti gli elementi essenziali per l'identificazione del debito,.
Tuttavia, tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale, segnatamente in ordine alla complessità dei rapporti contrattuali sottostanti (affitto e retrocessione di ramo d'azienda) e alle questioni relative all'individuazione del destinatario nella relata di notifica che hanno potuto ingenerare un legittimo dubbio nel contribuente, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza di I Grado. Spese del giudizio compensate