Articolo 49 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 48Articolo 50
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Art. 49. Disciplina transitoria per l'esame 1. Per i primi ((tredici anni)) dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2025
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