Sentenza 6 ottobre 2021
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via "wathsapp" effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie. (Fattispecie in tema di atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi).
Commentari • 8
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In tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione nè la disciplina delle intercettazioni, nè quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p. Qualora non sia in corso un'attività di captazione delle comunicazioni, d'altro canto, il testo di un messaggio sms, fotografato dalla polizia giudiziaria sul display dell'apparecchio cellulare su cui esso è pervenuto, ha natura di documento la cui corrispondenza all'originale è asseverata dalla …
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In tema di prova, l'acquisizione di screenshots o trascrizioni di messaggi WhatsApp provenienti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede provvedimento di sequestro né decreto giudiziale, trattandosi di documentazione di comunicazioni cui il consegnante ha partecipato, con conseguente inapplicabilità delle garanzie previste per l'ingerenza di terzi nella corrispondenza. La tutela costituzionale della segretezza della corrispondenza riguarda le ingerenze esterne; ne consegue che la consegna agli inquirenti, da parte di un partecipante alla comunicazione, di messaggi WhatsApp o equivalenti contenuti nella memoria del dispositivo non integra violazione dell'art. …
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I messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ex art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non applicandosi né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza ex art. 254 cod. proc. pen.: per la concreta utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via wathsapp, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto. Corte di Cassazione sez. VI penale, ud. 28 giugno 2023 (dep. 21 settembre 2023), n. 38678 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2021, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2021 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento