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Sentenza 13 luglio 2024
Sentenza 13 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/07/2024, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1426 / 2024, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), nt. a MILANO (MI) il 19/05/1980. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BIGAROLI CHIARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ) nt. a MILANO (MI) il 21/09/1985, con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. CICCIO' MIRELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale congiuntamente di ottenere la regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni da loro meglio indicate in ricorso.
In particolare, consta che le parti sono genitori di , nata a [...] il Persona_1
12.12.2007, riconosciuta dal padre il 21.3.2024, come consta dall'annotazione sull'atto di
Pag. 1 nascita parte II, serie B, n. 16 avanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Locate di
Triulzi. La minore ha prestato assenso al riconoscimento.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui le parti hanno confermato le proprie richieste.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene pienamente rispondenti le condizioni delineate dai genitori.
L'assetto individuato non si pone in contrasto con alcuna disposizione di carattere imperativo e non contrasta con la tutela degli interessi della minore, seppure nella particolare peculiarità dell'odierna fattispecie (riconoscimento della minore effettuato all'età di oltre 16 anni;
la situazione patologica accertata in relazione alla figlia).
L'affido esclusivo risponde di fatto a una logica di continuità, tenuto conto del riconoscimento paterno effettuato soltanto pochi mesi fa e dell'assenza di un effettivo legame padre-figlia negli anni precedenti.
L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della minore, che ha superato i 16 anni.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. affidare la minore in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_1 prevalente presso l'abitazione della stessa in Locate Triulzi (MI), via Aldo Moro n. 10/A;
2. i signori e si impegnano reciprocamente a garantire alla figlia Pt_1 Parte_2 Per_1
una serena crescita psicofisica, attesa anche la patologia sindrome di ER (doc. 6) di cui è affetta la minore.
Pag. 2 In particolare, il sig. attesa la mancata conoscenza della figlia e delle Parte_2 conseguenze derivanti dalla patologia di cui è affetta, si impegna a rispettare i tempi e le volontà di nel caso in cui la ragazza manifestasse la volontà di conoscere il padre Per_1
e trascorrere del tempo con lui. La sig.ra , dal canto suo, si impegna a comunicare Pt_1
al padre di le intenzioni della figlia, e a non ostacolare una eventuale serena e Per_1 costruttiva relazione della minore con l'altro genitore. La madre, inoltre, si impegna ad informare il sig. in merito alle esigenze ed eventuali problemi manifestati dalla Parte_2 minore e/o dal familiare e/o scolastico al quale la medesima sia temporaneamente affidata;
la signora si impegna, altresì, ad ottemperare ai doveri di cura, educazione ed Pt_1 istruzione connessi all'esercizio esclusivo dell'affidamento, informando il sig. Parte_2
delle questioni di maggiore importanza riguardanti la figlia minore;
3. atteso l'attuale stato di disoccupazione del sig. lo stesso contribuirà al Parte_2 mantenimento di orrispondendo mensilmente – a decorrere dal mese di novembre Per_1
2023 – mediante bonifico bancario, alla sig.ra ed entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di € 300,00 (trecento/00) soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre ad € 50,00 quale contributo forfettario per le spese mediche;
4. le parti si accordano affinché la somma da riconoscersi alla sig.ra a titolo di Pt_1
refusione delle spese dalla stessa sostenute in via esclusiva per la crescita di per Per_1
le visite mediche e percorsi terapeutici, viene quantificata, in via conciliativa, in complessivi
€. 15.000,00, che verranno corrisposti in tre rate di pari importo scadenti il 31.12.2024,
31.12.2025 e 31.12.2026;
5. le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, autorizzando altresì che ciascun genitore possa inserire nel proprio passaporto;
Per_1
6. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle già menzionate condizioni, che accettano e sottoscrivono;
7. Spese legali compensate
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 08/07/2024
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1426 / 2024, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), nt. a MILANO (MI) il 19/05/1980. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BIGAROLI CHIARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ) nt. a MILANO (MI) il 21/09/1985, con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. CICCIO' MIRELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale congiuntamente di ottenere la regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni da loro meglio indicate in ricorso.
In particolare, consta che le parti sono genitori di , nata a [...] il Persona_1
12.12.2007, riconosciuta dal padre il 21.3.2024, come consta dall'annotazione sull'atto di
Pag. 1 nascita parte II, serie B, n. 16 avanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Locate di
Triulzi. La minore ha prestato assenso al riconoscimento.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui le parti hanno confermato le proprie richieste.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene pienamente rispondenti le condizioni delineate dai genitori.
L'assetto individuato non si pone in contrasto con alcuna disposizione di carattere imperativo e non contrasta con la tutela degli interessi della minore, seppure nella particolare peculiarità dell'odierna fattispecie (riconoscimento della minore effettuato all'età di oltre 16 anni;
la situazione patologica accertata in relazione alla figlia).
L'affido esclusivo risponde di fatto a una logica di continuità, tenuto conto del riconoscimento paterno effettuato soltanto pochi mesi fa e dell'assenza di un effettivo legame padre-figlia negli anni precedenti.
L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della minore, che ha superato i 16 anni.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. affidare la minore in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_1 prevalente presso l'abitazione della stessa in Locate Triulzi (MI), via Aldo Moro n. 10/A;
2. i signori e si impegnano reciprocamente a garantire alla figlia Pt_1 Parte_2 Per_1
una serena crescita psicofisica, attesa anche la patologia sindrome di ER (doc. 6) di cui è affetta la minore.
Pag. 2 In particolare, il sig. attesa la mancata conoscenza della figlia e delle Parte_2 conseguenze derivanti dalla patologia di cui è affetta, si impegna a rispettare i tempi e le volontà di nel caso in cui la ragazza manifestasse la volontà di conoscere il padre Per_1
e trascorrere del tempo con lui. La sig.ra , dal canto suo, si impegna a comunicare Pt_1
al padre di le intenzioni della figlia, e a non ostacolare una eventuale serena e Per_1 costruttiva relazione della minore con l'altro genitore. La madre, inoltre, si impegna ad informare il sig. in merito alle esigenze ed eventuali problemi manifestati dalla Parte_2 minore e/o dal familiare e/o scolastico al quale la medesima sia temporaneamente affidata;
la signora si impegna, altresì, ad ottemperare ai doveri di cura, educazione ed Pt_1 istruzione connessi all'esercizio esclusivo dell'affidamento, informando il sig. Parte_2
delle questioni di maggiore importanza riguardanti la figlia minore;
3. atteso l'attuale stato di disoccupazione del sig. lo stesso contribuirà al Parte_2 mantenimento di orrispondendo mensilmente – a decorrere dal mese di novembre Per_1
2023 – mediante bonifico bancario, alla sig.ra ed entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di € 300,00 (trecento/00) soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre ad € 50,00 quale contributo forfettario per le spese mediche;
4. le parti si accordano affinché la somma da riconoscersi alla sig.ra a titolo di Pt_1
refusione delle spese dalla stessa sostenute in via esclusiva per la crescita di per Per_1
le visite mediche e percorsi terapeutici, viene quantificata, in via conciliativa, in complessivi
€. 15.000,00, che verranno corrisposti in tre rate di pari importo scadenti il 31.12.2024,
31.12.2025 e 31.12.2026;
5. le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, autorizzando altresì che ciascun genitore possa inserire nel proprio passaporto;
Per_1
6. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle già menzionate condizioni, che accettano e sottoscrivono;
7. Spese legali compensate
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 08/07/2024
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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