TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/11/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4039/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4039/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
e vertente
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà sul Parte_1 CP_1
figlio minore rappresentati e difesi, in virtù della procura in atti, Persona_1
dall'Avv. Francesco Manzo ed elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in Controparte_2
virtù della procura in atti, dall'Avv. Gianluca Granato ed elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, comparse e note di trattazione depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio e Parte_1 CP_1
nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ,
[...] Persona_1
sulla base delle argomentazioni in atti, hanno chiesto all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti pure specificati in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che Controparte_2
resisteva sulla base delle argomentazioni in atti.
Escussi i due testimoni indicati da parte attrice e l'unico indicato da parte convenuta, ritenuta non necessaria la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale richiesta dagli attori, la causa, reputata matura per la decisione “alla luce dell'attività istruttoria sinora svolta”, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'ultima udienza del 16.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Ciò posto, la domanda attorea, da ritenersi proposta ex art. 2051 c.c., va rigettata perché è infondata.
Ora, deve preliminarmente osservarsi che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, non esiste alcun conflitto tra pronunce sulla questione dell'applicabilità alla pubblica amministrazione dell'art. 2051 c.c. “in quanto si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta a pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non
2 tempestivamente evitabile o segnalabile” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 23919 del
22.10.2013, nella motivazione, che richiama, ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
8935 del 12.04.2013).
Orbene, a parere del Tribunale, tale principio, in virtù della sua portata generale, va applicato anche al caso di specie, in cui la cosa in custodia della pubblica amministrazione è una struttura ludica presente in una villa comunale aperta al pubblico.
Va altresì rilevato che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso
e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (così Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05.02.2013, che evidenzia altresì, nella sua motivazione, la necessità di accertare, fra l'altro, “la maggiore
o minore facilità di evitare l'ostacolo” e pronunciata in relazione ad un caso in cui il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, imputando la caduta ad un fatto proprio colposo, ed escludendo, appunto, l'oggettiva pericolosità della situazione della strada).
3 La giurisprudenza di legittimità ha anche opportunamente precisato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti – come, appunto, quella che viene in rilievo nel caso di specie – deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 16527 del 04.11.2003).
In epoca più recente, poi, le Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del
30.06.2022) hanno definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato
o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Ebbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, come anticipato, la domanda attorea deve essere rigettata perché è infondata.
Invero, gli attori non hanno dimostrato la sussistenza del nesso causale tra il dedotto difetto strutturale della giostrina teatro del sinistro per cui è causa (e, segnatamente, di
“un'improvvisa instabilità” della predetta giostrina) e l'evento lesivo occorso al loro figlio minore, poiché, a seguito dell'istruttoria espletata, non è emersa – con la necessaria e tranquillizzante certezza – un'oggettiva pericolosità della cosa in custodia (la giostra, appunto), tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Carattere dirimente ai fini del raggiungimento di tali conclusioni rivestono le deposizioni
4 dei testi indicati da parte attrice, e , nonché quelle Parte_2 Testimone_1
del teste indicato da parte convenuta . Testimone_2
Ed invero, il testimone (si veda il verbale dell'udienza del Parte_2
28.03.2023) ha dichiarato: “quando è caduto mio PO io non c'ero, ci eravamo allontanati per prenderci un caffè, e quando ho visto che c'era gente attorno, mi sono avvicinato e ho visto che non c'era stato un cedimento ma ci mancava proprio una barra”.
Dunque, il teste de quo ha espressamente precisato di non aver visto il minore cadere e, pertanto, non può affermare con certezza che la causa del sinistro oggetto del presente giudizio fossero le condizioni di instabilità (improvvisa) della struttura ludica, così come allegate dagli attori in citazione. Inoltre, egli ha escluso un cedimento della struttura e ha fatto riferimento all'assenza di una barra, circostanza, questa, di cui non vi è traccia negli scritti difensivi attorei.
Quanto al teste , va rilevato che egli ha dichiarato: “Stavo con degli Testimone_1
amici sul muretto di spalle alla e vedevamo questo bambino giocare sulla Pt_3
giostra ed era molto atletico, e gli facevamo anche qualche risata addosso”, per poi aggiungere che, “il minore stava facendo il suo percorso tra le sbarre, mancava una sbarra e saltando tra una sbarra e l'altra, non ce l'ha fatta a riprendere l'altra sbarra”, precisando, poi, che “per saltare tra una sbarra e l'altra intendo che stava facendo il suo percorso, che stava passando da una sbarra all'altra” (si veda sempre il verbale d'udienza del 28.03.2023).
Dunque, il teste ha, sì, visto direttamente cadere dalla struttura Tes_1 Persona_1
ludica, ma, d'altro canto, ha anche precisato, quanto alle modalità di utilizzo della giostra de qua da parte del minore, che la caduta appariva imputabile all'assenza di una sbarra, che, come sopra anticipato, non è stata assolutamente dedotta da parte attrice in sede di
5 descrizione dello stato di pericolosità della cosa in custodia.
D'altronde, poi, il teste indicato da parte convenuta, in servizio presso la Testimone_2
Polizia Municipale del Comune di , presente sui luoghi di causa dopo la dedotta CP_2
caduta perché “quando tornando al comando in auto vedevo persone assembrate e un'autoambulanza vicino alla villa comunale e svoltai per vedere cosa era successo”, pur non avendo assistito direttamente alla caduta del minore, ha dichiarato: “Io cedimenti strutturali non ne ho visti, nella giostra no, c'era una corda distaccata nella parte bassa di un lato. Preciso che la giostra ha una scala da un lato, una spalliera svedese da un lato e una rete a corde dall'altro fatta a quadrati, stabilmente tenuta nei montanti laterali intorno ad eccezione di un solo tratto nella parte inferiore, quasi a terra” (si veda sempre il verbale dell'udienza del 28.03.2023).
Ciò posto, occorre osservare come, nel caso di specie, lo stato di pericolosità della cosa sia stato dedotto ed allegato dagli attori – nei vari atti giudiziali – in modo non univoco;
più precisamente, la causa della caduta del minore dalla giostrina Persona_1
nell'atto di citazione viene ricondotta ad “un'improvvisa instabilità della struttura ludica” (si veda, in particolare, il punto n. 2) dell'atto di citazione), ovvero a “un malfunzionamento improvviso, inaspettato e tampoco imprevedibile” (si veda il punto n.
5) dell'atto di citazione), nonché, successivamente ad “un cedimento” della giostra stessa
(si veda il capitolo n. 2) della prova per testi articolata nella memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.).
Ora, il Tribunale osserva che è onere di chi agisce ex art. 2051 c.c. descrivere con assoluta chiarezza lo stato di pericolosità della cosa e dimostrarne l'esistenza così come descritto, non potendosi accogliere la domanda ex art. 2051 c.c. sulla base di una condizione della cosa in custodia diversa da quella dedotta dall'istante.
Ebbene, nel presente giudizio gli attori hanno dedotto che a determinare la caduta del
6 minore fu ora un'improvvisa instabilità della struttura ludica, ora un non meglio precisato malfunzionamento della stessa, ora un suo cedimento (quest'ultimo dedotto nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 2) c.p.c.).
Tuttavia, come anticipato, nessuna di tali circostanze trova un adeguato riscontro nelle prove testimoniali espletate nel presente giudizio, riportate sopra.
Diverse conclusioni, poi, non possono essere suffragate dal fatto che i due testi indicati da parte attrice hanno affermato che il minore cadde dalla in un punto in cui il CP_3
suolo era privo di pavimentazione idonea ad attutire i colpi, per l'assenza di un tappetino e la presenza di pietrisco – quest'ultima, peraltro, smentita dal teste indicato dal convenuto – dal momento che, stando alle dichiarazioni di – unico Testimone_1
testimone ad aver assistito direttamente all'evento de quo – la caduta risulta ascrivibile ad un circostanza mai dedotta dagli attori - così decritta dal teste : “mancava una Tes_1
sbarra e saltando tra una sbarra e l'altra, non ce l'ha fatta a riprendere l'altra sbarra” -
e non già ad un movimento/malfunzionamento/cedimento della struttura ludica
(cedimento escluso, peraltro, anche dai testimoni e ). Parte_2 Testimone_2
Orbene, la caduta del minore , mentre giocava sulla giostrina teatro del Persona_1
sinistro per cui è causa, non prova, di per sé, anche in presenza di un testimone oculare, il nesso causale tra le condizioni della res (inerte) in custodia come descritte dagli attori e la caduta medesima, tanto più che, alla luce delle risultanze istruttorie, non può, nel caso di specie, ritenersi provata, con la necessaria e tranquillizzante certezza, l'oggettiva pericolosità tout court della suindicata res, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, così come richiesto dalla succitata giurisprudenza con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Pertanto, come sopra anticipato, la domanda attorea deve essere rigettata, non essendo fondata.
7 Deve, poi, dichiararsi assorbita la domanda proposta da parte attrice ex art. 96 c.p.c., il cui accoglimento presuppone la soccombenza della parte nei cui confronti tale domanda è proposta, non ravvisabile nel caso di specie. Ed invero, presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, co.
1, c.p.c. è, altresì, la totale soccombenza, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
11917 del 07.08.2002 e Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 02.03.2001).
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio. Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
– rigetta la domanda proposta da e nella loro qualità di Parte_1 CP_1
genitori esercenti la potestà sul figlio minore;
Persona_1
– dichiara assorbita la domanda proposta da parte attrice ex art. 96 c.p.c.;
– compensa integralmente tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola, li 28.11.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4039/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
e vertente
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà sul Parte_1 CP_1
figlio minore rappresentati e difesi, in virtù della procura in atti, Persona_1
dall'Avv. Francesco Manzo ed elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in Controparte_2
virtù della procura in atti, dall'Avv. Gianluca Granato ed elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, comparse e note di trattazione depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio e Parte_1 CP_1
nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ,
[...] Persona_1
sulla base delle argomentazioni in atti, hanno chiesto all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti pure specificati in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che Controparte_2
resisteva sulla base delle argomentazioni in atti.
Escussi i due testimoni indicati da parte attrice e l'unico indicato da parte convenuta, ritenuta non necessaria la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale richiesta dagli attori, la causa, reputata matura per la decisione “alla luce dell'attività istruttoria sinora svolta”, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'ultima udienza del 16.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Ciò posto, la domanda attorea, da ritenersi proposta ex art. 2051 c.c., va rigettata perché è infondata.
Ora, deve preliminarmente osservarsi che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, non esiste alcun conflitto tra pronunce sulla questione dell'applicabilità alla pubblica amministrazione dell'art. 2051 c.c. “in quanto si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta a pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non
2 tempestivamente evitabile o segnalabile” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 23919 del
22.10.2013, nella motivazione, che richiama, ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
8935 del 12.04.2013).
Orbene, a parere del Tribunale, tale principio, in virtù della sua portata generale, va applicato anche al caso di specie, in cui la cosa in custodia della pubblica amministrazione è una struttura ludica presente in una villa comunale aperta al pubblico.
Va altresì rilevato che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso
e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (così Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05.02.2013, che evidenzia altresì, nella sua motivazione, la necessità di accertare, fra l'altro, “la maggiore
o minore facilità di evitare l'ostacolo” e pronunciata in relazione ad un caso in cui il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, imputando la caduta ad un fatto proprio colposo, ed escludendo, appunto, l'oggettiva pericolosità della situazione della strada).
3 La giurisprudenza di legittimità ha anche opportunamente precisato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti – come, appunto, quella che viene in rilievo nel caso di specie – deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 16527 del 04.11.2003).
In epoca più recente, poi, le Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del
30.06.2022) hanno definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato
o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Ebbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, come anticipato, la domanda attorea deve essere rigettata perché è infondata.
Invero, gli attori non hanno dimostrato la sussistenza del nesso causale tra il dedotto difetto strutturale della giostrina teatro del sinistro per cui è causa (e, segnatamente, di
“un'improvvisa instabilità” della predetta giostrina) e l'evento lesivo occorso al loro figlio minore, poiché, a seguito dell'istruttoria espletata, non è emersa – con la necessaria e tranquillizzante certezza – un'oggettiva pericolosità della cosa in custodia (la giostra, appunto), tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Carattere dirimente ai fini del raggiungimento di tali conclusioni rivestono le deposizioni
4 dei testi indicati da parte attrice, e , nonché quelle Parte_2 Testimone_1
del teste indicato da parte convenuta . Testimone_2
Ed invero, il testimone (si veda il verbale dell'udienza del Parte_2
28.03.2023) ha dichiarato: “quando è caduto mio PO io non c'ero, ci eravamo allontanati per prenderci un caffè, e quando ho visto che c'era gente attorno, mi sono avvicinato e ho visto che non c'era stato un cedimento ma ci mancava proprio una barra”.
Dunque, il teste de quo ha espressamente precisato di non aver visto il minore cadere e, pertanto, non può affermare con certezza che la causa del sinistro oggetto del presente giudizio fossero le condizioni di instabilità (improvvisa) della struttura ludica, così come allegate dagli attori in citazione. Inoltre, egli ha escluso un cedimento della struttura e ha fatto riferimento all'assenza di una barra, circostanza, questa, di cui non vi è traccia negli scritti difensivi attorei.
Quanto al teste , va rilevato che egli ha dichiarato: “Stavo con degli Testimone_1
amici sul muretto di spalle alla e vedevamo questo bambino giocare sulla Pt_3
giostra ed era molto atletico, e gli facevamo anche qualche risata addosso”, per poi aggiungere che, “il minore stava facendo il suo percorso tra le sbarre, mancava una sbarra e saltando tra una sbarra e l'altra, non ce l'ha fatta a riprendere l'altra sbarra”, precisando, poi, che “per saltare tra una sbarra e l'altra intendo che stava facendo il suo percorso, che stava passando da una sbarra all'altra” (si veda sempre il verbale d'udienza del 28.03.2023).
Dunque, il teste ha, sì, visto direttamente cadere dalla struttura Tes_1 Persona_1
ludica, ma, d'altro canto, ha anche precisato, quanto alle modalità di utilizzo della giostra de qua da parte del minore, che la caduta appariva imputabile all'assenza di una sbarra, che, come sopra anticipato, non è stata assolutamente dedotta da parte attrice in sede di
5 descrizione dello stato di pericolosità della cosa in custodia.
D'altronde, poi, il teste indicato da parte convenuta, in servizio presso la Testimone_2
Polizia Municipale del Comune di , presente sui luoghi di causa dopo la dedotta CP_2
caduta perché “quando tornando al comando in auto vedevo persone assembrate e un'autoambulanza vicino alla villa comunale e svoltai per vedere cosa era successo”, pur non avendo assistito direttamente alla caduta del minore, ha dichiarato: “Io cedimenti strutturali non ne ho visti, nella giostra no, c'era una corda distaccata nella parte bassa di un lato. Preciso che la giostra ha una scala da un lato, una spalliera svedese da un lato e una rete a corde dall'altro fatta a quadrati, stabilmente tenuta nei montanti laterali intorno ad eccezione di un solo tratto nella parte inferiore, quasi a terra” (si veda sempre il verbale dell'udienza del 28.03.2023).
Ciò posto, occorre osservare come, nel caso di specie, lo stato di pericolosità della cosa sia stato dedotto ed allegato dagli attori – nei vari atti giudiziali – in modo non univoco;
più precisamente, la causa della caduta del minore dalla giostrina Persona_1
nell'atto di citazione viene ricondotta ad “un'improvvisa instabilità della struttura ludica” (si veda, in particolare, il punto n. 2) dell'atto di citazione), ovvero a “un malfunzionamento improvviso, inaspettato e tampoco imprevedibile” (si veda il punto n.
5) dell'atto di citazione), nonché, successivamente ad “un cedimento” della giostra stessa
(si veda il capitolo n. 2) della prova per testi articolata nella memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.).
Ora, il Tribunale osserva che è onere di chi agisce ex art. 2051 c.c. descrivere con assoluta chiarezza lo stato di pericolosità della cosa e dimostrarne l'esistenza così come descritto, non potendosi accogliere la domanda ex art. 2051 c.c. sulla base di una condizione della cosa in custodia diversa da quella dedotta dall'istante.
Ebbene, nel presente giudizio gli attori hanno dedotto che a determinare la caduta del
6 minore fu ora un'improvvisa instabilità della struttura ludica, ora un non meglio precisato malfunzionamento della stessa, ora un suo cedimento (quest'ultimo dedotto nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 2) c.p.c.).
Tuttavia, come anticipato, nessuna di tali circostanze trova un adeguato riscontro nelle prove testimoniali espletate nel presente giudizio, riportate sopra.
Diverse conclusioni, poi, non possono essere suffragate dal fatto che i due testi indicati da parte attrice hanno affermato che il minore cadde dalla in un punto in cui il CP_3
suolo era privo di pavimentazione idonea ad attutire i colpi, per l'assenza di un tappetino e la presenza di pietrisco – quest'ultima, peraltro, smentita dal teste indicato dal convenuto – dal momento che, stando alle dichiarazioni di – unico Testimone_1
testimone ad aver assistito direttamente all'evento de quo – la caduta risulta ascrivibile ad un circostanza mai dedotta dagli attori - così decritta dal teste : “mancava una Tes_1
sbarra e saltando tra una sbarra e l'altra, non ce l'ha fatta a riprendere l'altra sbarra” -
e non già ad un movimento/malfunzionamento/cedimento della struttura ludica
(cedimento escluso, peraltro, anche dai testimoni e ). Parte_2 Testimone_2
Orbene, la caduta del minore , mentre giocava sulla giostrina teatro del Persona_1
sinistro per cui è causa, non prova, di per sé, anche in presenza di un testimone oculare, il nesso causale tra le condizioni della res (inerte) in custodia come descritte dagli attori e la caduta medesima, tanto più che, alla luce delle risultanze istruttorie, non può, nel caso di specie, ritenersi provata, con la necessaria e tranquillizzante certezza, l'oggettiva pericolosità tout court della suindicata res, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, così come richiesto dalla succitata giurisprudenza con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Pertanto, come sopra anticipato, la domanda attorea deve essere rigettata, non essendo fondata.
7 Deve, poi, dichiararsi assorbita la domanda proposta da parte attrice ex art. 96 c.p.c., il cui accoglimento presuppone la soccombenza della parte nei cui confronti tale domanda è proposta, non ravvisabile nel caso di specie. Ed invero, presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, co.
1, c.p.c. è, altresì, la totale soccombenza, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
11917 del 07.08.2002 e Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 02.03.2001).
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio. Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
– rigetta la domanda proposta da e nella loro qualità di Parte_1 CP_1
genitori esercenti la potestà sul figlio minore;
Persona_1
– dichiara assorbita la domanda proposta da parte attrice ex art. 96 c.p.c.;
– compensa integralmente tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola, li 28.11.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
8