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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO
DI RE CA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott. NATALINO SAPONE Presidente
dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 277/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Parte_1 C.F._1
ON (C.F. ) – pec: C.F._2 Email_1
-appellante-
CONTRO
C.F. , rappresentata e difesa da avv. Paola Carbone Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) – pec: C.F._3 Email_2
-appellata-
E CONTRO
residente a [...] CP_2
-appellato contumace-
OGGETTO: lesione personale;
appello avverso la sentenza n. 213/2020 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Palmi in data 03/03/2020 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 1525/2017. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione in primo grado notificato il 14.09.2017, adiva il Parte_1
Tribunale di Palmi al fine di ottenere la condanna della , in solido con Controparte_1 [...]
al pagamento del danno differenziale per le lesioni personali riportate a seguito del sinistro CP_2 avvenuto in data 01.01.2016.
Deduceva in particolare che mentre viaggiava quale trasportato, sull'autoveicolo Peugeot Boxer tg
I5 (nella specie un'ambulanza del servizio 118), condotto da , giunti in Persona_1 località San Martino di Taurianova (Rc), una Renault Clio tg DS688WX proveniente dalla corsia opposta condotta da di proprietà di invadeva la carreggiata causando CP_3 Parte_2 un impatto frontale. L'attore riportava, a seguito dell'incidente, lesioni personali. Intervenivano sul luogo del sinistro gli agenti del Commissariato di Polizia di Taurianova che provvedevano ad effettuare gli accertamenti di rito e a redigere il verbale d'intervento.
In ragione del sinistro occorso, l'attore avanzava alla , compagnia assicurativa Controparte_1 dell'autoveicolo su cui era trasportato, una richiesta di risarcimento per le lesioni subìte, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 209/2005 e dell'art. 2043 c.c.
In risposta alla domanda risarcitoria, la procedeva a pagare, in via provvisoria, la somma CP_4 di € 1.879,00, che veniva trattenuta dal sig. a titolo di acconto. Parte_1
Trattandosi di infortunio in itinere, subito dal sig. mentre era in servizio, l' provvedeva Parte_1 CP_5 alla corresponsione della somma di € 4.899,11 a titolo di indennizzo per danno biologico riconducibile ad un'invalidità permanente del 6% secondo i parametri tabellari di propria competenza.
Conseguentemente la liquidava l'ulteriore somma di € 3.806,00 quale danno differenziale CP_4 calcolato sull'invalidità del 6%. Con tale integrale adempimento la compagnia assicurativa riteneva esaurita ogni propria obbligazione risarcitoria.
L'attore, riteneva non congrue le somme ricevute e, lamentando una invalidità del 16%, proponeva CP_ domanda giudiziale, chiedendo la condanna della e di al risarcimento dei danni CP_2 subìti quantificati, a titolo di danno differenziale rispetto alle minori somme già ricevute, in €
70.319,18 o in quella diversa somma risultante di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo.
Il sig. regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 27.12.2017 si costituiva in giudizio la
, la quale contestava nel merito la fondatezza della domanda attorea, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
In particolare, la compagnia assicurativa contestava la domanda ritenendola infondata ed inammissibile poiché il sinistro rientrava nella categoria di “infortunio in itinere” per il quale era intervenuto l' esercitando il proprio diritto di surrogazione e rivalsa. CP_5
Invocava altresì il riconoscimento del concorso di colpa, lamentando il fatto che non Parte_1 indossasse la cintura di sicurezza durante l'incidente. La mancata adozione dei presidi di sicurezza avrebbe contribuito a peggiorare le lesioni, che avrebbero potuto essere meno gravi in presenza dei corretti mezzi di ritenzione.
La causa veniva istruita disponendo apposita consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 26.02.2020 il Tribunale di Palmi, previa discussione orale della causa, emetteva la sentenza n. 213/2020, con la quale così disponeva:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore a rifondere alla convenuta in Parte_3 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in € 7.795,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'attore le spese di C.T.U. così come Parte_3 liquidate con separato decreto.
2.Con atto di citazione in appello notificato il 29.05/03.06.2020 ed iscritto a ruolo il 05.06.2020
l'appellante impugnava la sentenza resa dal Tribunale di Palmi, lamentando, con un primo motivo di appello, l'erronea e illogica interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado considerato che la convenuta assicurazione, sia nella fase stragiudiziale che contenziosa, aveva tenuto una condotta univoca di riconoscimento del debito risarcitorio, con conseguente violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Con un secondo motivo di appello, parte appellante deduceva l'errata interpretazione del concetto di
“caso fortuito” che aveva condotto il giudice di prime cure a rigettare la domanda di risarcimento del terzo trasportato, sulla scorta di una interpretazione giurisprudenziale minoritaria di cui alla citata sentenza della Cassazione n.4147.19 che fa rientrare nel concetto di fortuito anche la condotta di esclusiva responsabilità nell'incidente occorso del conducente dell'altro mezzo, escludendo in tal caso la possibilità di ottenere un risarcimento dall'assicurazione del mezzo su cui l'infortunato era trasportato.
Secondo la giurisprudenza citata in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall' art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postulerebbe l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la salvezza del caso fortuito, di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana di esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo coinvolto.
Contestava in proposito, con un terzo motivo di appello, l'erronea applicazione di tale sentenza della Cassazione risalente al 2019 a un fatto del 2017, in violazione del principio di irretroattività della legge, precisando che la giurisprudenza, specie se non consolidata o minoritaria, non potrebbe avere effetto retroattivo, ad eccezione dei pronunciamenti delle Sezioni Unite.
Evidenziava ancora, con un quarto motivo di appello, l'erronea e illogica applicazione da parte del giudice di primo grado del principio della “ragione più liquida” inapplicabile al caso di specie, posto che nel corso del giudizio era stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio compiendo, in sede istruttoria, una prima valutazione di fondatezza della domanda risarcitoria.
Con un quinto motivo di appello, osservava che anche a voler applicare quella giurisprudenza minoritaria il risarcimento avrebbe comunque dovuto essere accordato al terzo trasportato sulla scorta della corresponsabilità del vettore nel sinistro per l'omessa vigilanza sull'uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato, emersa dagli atti di causa.
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata, chiedendo in via principale il pagamento, in solido tra i convenuti, del danno differenziale per le lesioni subìte quale terzo trasportato pari ad € 65.324,49 oltre interessi al soddisfo nonché la liquidazione delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata, chiedeva la riduzione percentuale del danno per corresponsabilità del trasportato dovuta all'omesso uso delle cinture pari al 20%, con conseguente condanna solidale degli appellati al pagamento del danno differenziale di € 52.259,00 oltre rivalutazione, interessi e spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 10.11.2020 si costituiva la
[...] che, preliminarmente, evidenziava l'infondatezza dell'appello proposto;
Controparte_1 chiedeva, dunque, in via principale la conferma della sentenza di primo grado e, in via gradata, ove il giudice d'appello avesse riconosciuto il diritto al risarcimento del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass., di ridurre l'eventuale risarcimento, eliminando nella valutazione del danno non patrimoniale il
4% indicato dal ctu a titolo di danno esistenziale in aggiunta al 12 % previsto a titolo di danno biologico, trattandosi di duplicazione risarcitoria e, nel calcolo del danno patrimoniale, voci diverse dalle spese mediche, trattandosi di voci di danno non richieste originariamente in primo grado, che pertanto, avrebbero costituito domande nuove.
L'appellato regolarmente citato, rimaneva contumace anche nel giudizio di appello. CP_2
Con ordinanza del 31.03.2021 la Corte dichiarava la contumacia di e disattesa la CP_2 richiesta di rinnovo della CTU da parte della compagnia assicurativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza del 05.06.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato regolarmente citato. CP_2
Ritiene l'odierno collegio giudicante che l'appello sia fondato nei termini e limiti appresso indicati.
E, infatti, con riferimento ai motivi di appello proposti, procedendo in primo luogo all'esame del secondo motivo di appello che, per ragioni argomentative ed espositive, precede logicamente il primo motivo, ritiene l'odierna Corte di disattendere l'interpretazione proposta dal giudice di prime cure in ordine alla disposizione di cui all'art. 141 cod. ass. ("risarcimento del terzo trasportato").
Quest'ultima così recita:
"1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale cui ha aderito il giudice di prime cure (Cass. n. 4147.19) in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall' art. 141 del d.lgs. n.
209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo; e infatti, l'art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito - nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane - come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque
l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro”( p. 10 sentenza di primo grado).
Tale indirizzo interpretativo invero poco convincente in quanto evidentemente abrogativo, attraverso l'ampliamento del concetto di fortuito, dell'inciso contenuto nella disposizione citata “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” è stato recentemente sconfessato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass. sez. un. 35318.22) la quale, muovendo dalla ratio della disposizione dell'art. 141 cod. ass. che è quella di fornire al terzo trasportato uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordina-mento in favore del passeggero danneggiato, (ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c., concorrente con quella ex art. 1681 c.c., nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale
(cfr. Cass. n. 10629/1998 e succ. conf.) e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dalla
L. n. 990 del 1969, art. 18) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile) ha evidenziato che lo scopo della norma è quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale;
scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti:
a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente.
A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come "contropartita" il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand'anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.
Ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile che - come si è detto
- costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato.
Osserva la Cassazione a Sezioni Unite, in questa cornice l'incipit "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito" non può che essere letto in correlazione con l'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro" e una siffatta lettura (che dev'essere necessariamente coordinata, a meno di non voler postulare una insanabile contraddizione interna fra l'incipit e l'inciso e di non voler arbitrariamente dare preminenza alla prima delle due espressioni) evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva).
Deve pertanto ritenersi che - come sostenuto da Cass. 17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.
Applicando simili coordinate interpretative al caso di specie deve riconoscersi il diritto del terzo trasportato al risarcimento del danno subito nei confronti dell'assicurazione del mezzo sul quale viaggiava, con conseguente assorbimento del primo, del terzo, del quarto e del quinto motivo di appello.
4.Venendo all'esame delle conseguenze del sinistro occorso, la consulenza sviluppata in primo grado ha evidenziato che, in seguito all'evento dannoso occorso, l'attore riportava: Trauma Cranico, trauma alla caviglia dx e sx con frattura astragalo dx, flc. setto nasale, e regione palpebrale sx con flc. Al labbro inferiore. Gli esiti residuati sono rappresentati da: Limitazione funzionale alla caviglia dx
,sia alla stazione eretta prolungata, sia nella deambulazione protratta e su terreno disconnesso, con residuata sintomatologia algica in esiti di frattura dell'astragalo. - Residuate cicatrici al volto e alla palpebra di forma rotondeggiante e delle dimensioni di circa un cm quadrato;
cicatrice alla mucosa labiale, a livello del frenulo e sul dorso del naso, quest'ultima di circa 12 mm. -Algie disfunzionali alla mandibola dx in sede temporo-mandibolare con residuata difficoltà alla masticazione e limitazione alla apertura della bocca di -0,5 cm circa rispetto alla mandibola di sx in esiti trauma cranico, con mobilità degli incisivi superiori n.° 12-11,21-22 e degli incisivi inferiori n.° 32-31,41-
42. (p.10 ctu in atti).
Tali lesioni sono state ritenute dal ctu compatibili con l'incidente subito dall'appellante in data 01-
01-2016 e, in conseguenza delle stesse, il consulente riconosceva un'invalidità permanente complessiva del 12% (dodici per cento), -invalidità parziale e provvisoria del 100% per giorni 30, dall'01-01- 2016 al 30-01-2016, cioè per tutto il periodo di immobilizzazione;
-invalidità temporanea del 70% per 26 giorni, dal 01-02-2016 al 26-02-2016; -invalidità temporanea del 50% per 18 giorni, dal 27-02-2016 al 16-03-2016.-invalidità temporanea del 25% per 60 giorni dal 17-03-2016 al 17-05-
2016.
Sempre secondo la perizia del primo grado, le spese mediche sostenute e dimostrate ammontano a euro 939,99 mentre le spese preventivate per la cura dei denti mobilizzati ammontano ad euro
2.000,00.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età del soggetto danneggiato al momento del sinistro (35 anni) appare equo quantificare il danno patito dall'appellante in relazione al sinistro occorso in: euro 28405,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente e in
€ 8.303,00 per danno biologico temporaneo (Invalidità temporanea totale € 3.450,00; invalidità temporanea parziale al 70% € 2.093,00; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.035,00; invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00); totale generale: € 36.708,00. È noto che secondo la giurisprudenza di legittimità il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio senza andare oltre. E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
In particolare, ritiene la giurisprudenza di legittimità che il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico ed il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (ex multis Cass. n. 11754 del 15 maggio 2018 e Cass. civ. n.
10912 del 7 maggio 2018).
Nel caso di specie, in assenza di allegazione e prova di qualificati elementi di sofferenza che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non è possibile incrementare la somma in sede di personalizzazione della liquidazione.
Ancora considerato che per le ragioni anzidette, il danno “biologico” dinamico relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va liquidato in modo unitario all'interno dell'unitaria voce di danno non patrimoniale.
Ne discende il mancato riconoscimento di quell'ulteriore 4% indicato quale danno esistenziale dal consulente d'ufficio (p.20 ctu: le lesioni accertate hanno una incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato nella misura percentuale del 4%
(quattro per cento), in sede di risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta, che appare all'odierno collegio giudicante non dovuto, tenuto conto del fatto che di tali aspetti dinamico relazionali il consulente aveva tenuto conto nella individuazione del 12% di danno biologico.
E infatti a p.11 della consulenza così il ctu scriveva: Le lesioni residuate hanno incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Attese le menzionate considerazioni, tenuto conto anche della specificità lavorativa svolta sull'ambulanza dall'attore, si ritiene infine adeguata la seguente valutazione del danno conseguente…
Coerente appare anche l'invalidità temporanea assoluta quantificata in giorni 30, considerato che il consulente riferiva che (p.17 ctu in atti) la frattura di astragalo comporta un lungo periodo di inabilità con necessità del divieto di carico assoluto per almeno tre mesi, preceduto da immobilizzazione in gesso per un mese. Risulta evidente che in questo contesto è difficile per chiunque attendere gli atti della vita quotidiana come lavarsi, vestirsi, fare la spesa ecc. senza l'assistenza di qualcuno.
Agli importi indicati vanno aggiunte le spese mediche già sostenute per euro 939,99 e quelle preventivate per la cura dei denti mobilizzati per euro 2.000,00.
Null'altro spetta al sig. a titolo di danno patrimoniale, considerato che l'originaria domanda Parte_1 sul punto riguardava esclusivamente le spese mediche e che la richiesta di un danno da perdita della capacità lavorativa specifica costituisce un'inammissibile domanda nuova formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, riproposta in appello e comunque in alcun modo documentata dal richiedente.
Infatti, sul punto, occorre precisare che “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica, quantunque di elevata entità, non determina ipso facto la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. 5786/2017).
Ad analoghe considerazioni si perverrebbe ove volesse ritenersi che il danneggiato abbia voluto fare riferimento ad una perdita di capacità lavorativa generica quale voce di danno non patrimoniale;
la riduzione della capacità lavorativa generica - intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa dell'uomo e costituita dalla capacità di agire operosamente, a prescindere dai risultati - rientra nella categoria di danno biologico e come tale viene risarcita, non potendo formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale.
Infine, come già detto, in assenza di allegazione e prova di elementi della sofferenza psichica, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non è consentito incrementare la somma in sede di personalizzazione della liquidazione, considerato che, come detto, la liquidazione del danno biologico permanente comprende in ogni caso il ristoro dell'incidenza negativa della menomazione sulle regolari attività quotidiane e sui comuni aspetti dinamico-relazionali della vita.
5.Ciò posto, deve nondimeno osservarsi che il risarcimento del danno del trasportato può essere limitato in caso di suo comportamento colposo. Infatti, se la condotta del trasportato incide sul nesso causale concorrendo a cagionare il danno, a sensi dell'art. 1227 c.c., il risarcimento verrà diminuito in proporzione alla gravità della colpa come può accadere laddove esso trasportato non utilizzi al momento del sinistro le cinture di sicurezza (Cass. n. 4993/2004).
E infatti a norma dell'art. 172 del c.d. cod. strada. i passeggeri hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.
In proposito si osservi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alcune delle lesioni riportate dal sig. appaiono poco compatibili con l'uso di tali presidi di sicurezza. Parte_1
Il riferimento è, in particolare, al trauma al setto nasale, alla regione palpebrale sx e alla ferita con distacco gengivale labbro inferiore che deve ragionevolmente presumersi avrebbero potuto essere evitate in presenza di un ancoraggio al sedile attraverso le cinture di sicurezza.
Ritiene l'odierno collegio giudicante che debba conseguentemente riconoscersi che il mancato uso delle cinture di sicurezza abbia concorso in misura pari al 30% nella causazione dei danni riportati dal sig. Parte_1
Considerato nondimeno che è obbligo del conducente del veicolo, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, verificare che i trasportati si adeguino alle norme del codice stradale, eventualmente rifiutando il trasporto in caso di passeggero renitente, deve ritenersi che se la messa in circolazione del veicolo avviene senza che il trasportato abbia allacciato la cintura di sicurezza, si verifica un caso di cooperazione nel fatto colposo tra conducente e trasportato.
Deve conseguentemente, ad avviso della Corte, ritenersi che il mancato uso della cintura vada ascritto per il 20% alla trasportata e per il residuo 10% al conducente, sicchè l'assicurazione del mezzo su cui l'appellante era trasportata dovrà rispondere ex art. 141 cos. ass. dell'80% delle conseguenze lesive del sinistro.
Operando tale decurtazione, spetta al danneggiato per il sinistro l'importo complessivo di euro
29366,40 (pari all'80% di euro 36708,00) a titolo di danno non patrimoniale e di euro 2351,99 (pari all'80% di euro 2939,99) a titolo di danno patrimoniale.
Da tali importi, trovandosi in presenza di danno differenziale, andranno, infine, decurtate le somme già corrisposte dall' e dalla a titolo di acconto e così complessivi euro CP_5 Controparte_1
10803,00 a titolo di danno non patrimoniale e euro 763,98 a titolo di danno patrimoniale (di cui euro
5820,20 corrisposte dall' a titolo di danno non patrimoniale;
euro 61,98 a titolo di spese mediche CP_5
CP_
euro 4983,00 a titolo di danno non patrimoniale corrisposto dalla e euro 702,00 a titolo di CP_5
CP_ spese mediche pagate dalla .
Le somme ancora da corrispondere ammontano dunque a complessivi euro 18563,40 a titolo di danno non patrimoniale e 1588,01 a titolo di danno patrimoniale.
6.Gli importi appena liquidati, costituendo debito di valore, vanno, poi, maggiorati del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente,
Cass. del 17 febbraio 1995, n. 1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito, per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
7.Considerato il riconoscimento del concorso di responsabilità da parte del terzo trasportato e il mancato riconoscimento di alcune voci di danno pure richieste, le spese del primo e del secondo grado vanno compensate per un quarto, ponendo i restanti tre quarti a carico degli appellati/convenuti soccombenti.
Le stesse sono calcolate applicando il DM 147/2022 come aggiornato dal DM 55/2014, in relazione al valore liquidato (fino ad euro 26000,00 valori minimi) in entrambi i gradi di giudizio.
Esse vanno liquidate in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario e poste a carico delle parti appellate in solido per un totale di euro 1905,00 per il giudizio di primo grado (tre quarti di euro
2540,00 di cui fase di studio della controversia € 460,00; fase introduttiva del giudizio € 389,00; fase istruttoria e/o trattazione € 840,00; fase decisionale € 851,00,) ed euro 2179,50 per il giudizio di secondo grado (tre quarti di 2.906,00 di cui fase di studio della controversia € 567,00, valore minimo;
fase introduttiva del giudizio € 461,00,; fase istruttoria e/o trattazione € 922,00; fase decisionale €
956,00);
Entrambe le somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n.213/2020 del Tribunale di Palmi emessa il 03.03.2020 e pubblicata in pari data, nel procedimento n.277/2020 R.G.A.C. così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'appellante CP_2
2. accoglie l'appello proposto e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
3. accerta il diritto di al risarcimento del danno ex art. 141 D. Lgs. Parte_1
209/2005 in relazione al sinistro occorso in data 01.01.16; 4. accerta il concorso di responsabilità del terzo trasportato ex art. 1127 c.c. per come indicato in parte motiva;
5. condanna i convenuti/appellati e in solido al pagamento ad CP_6 CP_2
di euro 18563,40 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1588,01 a Parte_1 titolo di danno patrimoniale in termini di danno differenziale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
6. compensa per un quarto le spese di lite e condanna gli appellati in solido al pagamento in favore di delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano Parte_1 euro 1905,00 per il giudizio di primo grado e in euro 2179,50 per il secondo grado, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.10.25.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia Il Presidente
Dott. Natalino Sapone
DI RE CA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott. NATALINO SAPONE Presidente
dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 277/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Parte_1 C.F._1
ON (C.F. ) – pec: C.F._2 Email_1
-appellante-
CONTRO
C.F. , rappresentata e difesa da avv. Paola Carbone Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) – pec: C.F._3 Email_2
-appellata-
E CONTRO
residente a [...] CP_2
-appellato contumace-
OGGETTO: lesione personale;
appello avverso la sentenza n. 213/2020 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Palmi in data 03/03/2020 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 1525/2017. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione in primo grado notificato il 14.09.2017, adiva il Parte_1
Tribunale di Palmi al fine di ottenere la condanna della , in solido con Controparte_1 [...]
al pagamento del danno differenziale per le lesioni personali riportate a seguito del sinistro CP_2 avvenuto in data 01.01.2016.
Deduceva in particolare che mentre viaggiava quale trasportato, sull'autoveicolo Peugeot Boxer tg
I5 (nella specie un'ambulanza del servizio 118), condotto da , giunti in Persona_1 località San Martino di Taurianova (Rc), una Renault Clio tg DS688WX proveniente dalla corsia opposta condotta da di proprietà di invadeva la carreggiata causando CP_3 Parte_2 un impatto frontale. L'attore riportava, a seguito dell'incidente, lesioni personali. Intervenivano sul luogo del sinistro gli agenti del Commissariato di Polizia di Taurianova che provvedevano ad effettuare gli accertamenti di rito e a redigere il verbale d'intervento.
In ragione del sinistro occorso, l'attore avanzava alla , compagnia assicurativa Controparte_1 dell'autoveicolo su cui era trasportato, una richiesta di risarcimento per le lesioni subìte, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 209/2005 e dell'art. 2043 c.c.
In risposta alla domanda risarcitoria, la procedeva a pagare, in via provvisoria, la somma CP_4 di € 1.879,00, che veniva trattenuta dal sig. a titolo di acconto. Parte_1
Trattandosi di infortunio in itinere, subito dal sig. mentre era in servizio, l' provvedeva Parte_1 CP_5 alla corresponsione della somma di € 4.899,11 a titolo di indennizzo per danno biologico riconducibile ad un'invalidità permanente del 6% secondo i parametri tabellari di propria competenza.
Conseguentemente la liquidava l'ulteriore somma di € 3.806,00 quale danno differenziale CP_4 calcolato sull'invalidità del 6%. Con tale integrale adempimento la compagnia assicurativa riteneva esaurita ogni propria obbligazione risarcitoria.
L'attore, riteneva non congrue le somme ricevute e, lamentando una invalidità del 16%, proponeva CP_ domanda giudiziale, chiedendo la condanna della e di al risarcimento dei danni CP_2 subìti quantificati, a titolo di danno differenziale rispetto alle minori somme già ricevute, in €
70.319,18 o in quella diversa somma risultante di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo.
Il sig. regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 27.12.2017 si costituiva in giudizio la
, la quale contestava nel merito la fondatezza della domanda attorea, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
In particolare, la compagnia assicurativa contestava la domanda ritenendola infondata ed inammissibile poiché il sinistro rientrava nella categoria di “infortunio in itinere” per il quale era intervenuto l' esercitando il proprio diritto di surrogazione e rivalsa. CP_5
Invocava altresì il riconoscimento del concorso di colpa, lamentando il fatto che non Parte_1 indossasse la cintura di sicurezza durante l'incidente. La mancata adozione dei presidi di sicurezza avrebbe contribuito a peggiorare le lesioni, che avrebbero potuto essere meno gravi in presenza dei corretti mezzi di ritenzione.
La causa veniva istruita disponendo apposita consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 26.02.2020 il Tribunale di Palmi, previa discussione orale della causa, emetteva la sentenza n. 213/2020, con la quale così disponeva:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore a rifondere alla convenuta in Parte_3 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in € 7.795,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'attore le spese di C.T.U. così come Parte_3 liquidate con separato decreto.
2.Con atto di citazione in appello notificato il 29.05/03.06.2020 ed iscritto a ruolo il 05.06.2020
l'appellante impugnava la sentenza resa dal Tribunale di Palmi, lamentando, con un primo motivo di appello, l'erronea e illogica interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado considerato che la convenuta assicurazione, sia nella fase stragiudiziale che contenziosa, aveva tenuto una condotta univoca di riconoscimento del debito risarcitorio, con conseguente violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Con un secondo motivo di appello, parte appellante deduceva l'errata interpretazione del concetto di
“caso fortuito” che aveva condotto il giudice di prime cure a rigettare la domanda di risarcimento del terzo trasportato, sulla scorta di una interpretazione giurisprudenziale minoritaria di cui alla citata sentenza della Cassazione n.4147.19 che fa rientrare nel concetto di fortuito anche la condotta di esclusiva responsabilità nell'incidente occorso del conducente dell'altro mezzo, escludendo in tal caso la possibilità di ottenere un risarcimento dall'assicurazione del mezzo su cui l'infortunato era trasportato.
Secondo la giurisprudenza citata in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall' art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postulerebbe l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la salvezza del caso fortuito, di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana di esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo coinvolto.
Contestava in proposito, con un terzo motivo di appello, l'erronea applicazione di tale sentenza della Cassazione risalente al 2019 a un fatto del 2017, in violazione del principio di irretroattività della legge, precisando che la giurisprudenza, specie se non consolidata o minoritaria, non potrebbe avere effetto retroattivo, ad eccezione dei pronunciamenti delle Sezioni Unite.
Evidenziava ancora, con un quarto motivo di appello, l'erronea e illogica applicazione da parte del giudice di primo grado del principio della “ragione più liquida” inapplicabile al caso di specie, posto che nel corso del giudizio era stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio compiendo, in sede istruttoria, una prima valutazione di fondatezza della domanda risarcitoria.
Con un quinto motivo di appello, osservava che anche a voler applicare quella giurisprudenza minoritaria il risarcimento avrebbe comunque dovuto essere accordato al terzo trasportato sulla scorta della corresponsabilità del vettore nel sinistro per l'omessa vigilanza sull'uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato, emersa dagli atti di causa.
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata, chiedendo in via principale il pagamento, in solido tra i convenuti, del danno differenziale per le lesioni subìte quale terzo trasportato pari ad € 65.324,49 oltre interessi al soddisfo nonché la liquidazione delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata, chiedeva la riduzione percentuale del danno per corresponsabilità del trasportato dovuta all'omesso uso delle cinture pari al 20%, con conseguente condanna solidale degli appellati al pagamento del danno differenziale di € 52.259,00 oltre rivalutazione, interessi e spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 10.11.2020 si costituiva la
[...] che, preliminarmente, evidenziava l'infondatezza dell'appello proposto;
Controparte_1 chiedeva, dunque, in via principale la conferma della sentenza di primo grado e, in via gradata, ove il giudice d'appello avesse riconosciuto il diritto al risarcimento del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass., di ridurre l'eventuale risarcimento, eliminando nella valutazione del danno non patrimoniale il
4% indicato dal ctu a titolo di danno esistenziale in aggiunta al 12 % previsto a titolo di danno biologico, trattandosi di duplicazione risarcitoria e, nel calcolo del danno patrimoniale, voci diverse dalle spese mediche, trattandosi di voci di danno non richieste originariamente in primo grado, che pertanto, avrebbero costituito domande nuove.
L'appellato regolarmente citato, rimaneva contumace anche nel giudizio di appello. CP_2
Con ordinanza del 31.03.2021 la Corte dichiarava la contumacia di e disattesa la CP_2 richiesta di rinnovo della CTU da parte della compagnia assicurativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza del 05.06.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato regolarmente citato. CP_2
Ritiene l'odierno collegio giudicante che l'appello sia fondato nei termini e limiti appresso indicati.
E, infatti, con riferimento ai motivi di appello proposti, procedendo in primo luogo all'esame del secondo motivo di appello che, per ragioni argomentative ed espositive, precede logicamente il primo motivo, ritiene l'odierna Corte di disattendere l'interpretazione proposta dal giudice di prime cure in ordine alla disposizione di cui all'art. 141 cod. ass. ("risarcimento del terzo trasportato").
Quest'ultima così recita:
"1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale cui ha aderito il giudice di prime cure (Cass. n. 4147.19) in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall' art. 141 del d.lgs. n.
209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo; e infatti, l'art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito - nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane - come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque
l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro”( p. 10 sentenza di primo grado).
Tale indirizzo interpretativo invero poco convincente in quanto evidentemente abrogativo, attraverso l'ampliamento del concetto di fortuito, dell'inciso contenuto nella disposizione citata “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” è stato recentemente sconfessato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass. sez. un. 35318.22) la quale, muovendo dalla ratio della disposizione dell'art. 141 cod. ass. che è quella di fornire al terzo trasportato uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordina-mento in favore del passeggero danneggiato, (ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c., concorrente con quella ex art. 1681 c.c., nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale
(cfr. Cass. n. 10629/1998 e succ. conf.) e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dalla
L. n. 990 del 1969, art. 18) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile) ha evidenziato che lo scopo della norma è quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale;
scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti:
a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente.
A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come "contropartita" il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand'anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.
Ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile che - come si è detto
- costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato.
Osserva la Cassazione a Sezioni Unite, in questa cornice l'incipit "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito" non può che essere letto in correlazione con l'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro" e una siffatta lettura (che dev'essere necessariamente coordinata, a meno di non voler postulare una insanabile contraddizione interna fra l'incipit e l'inciso e di non voler arbitrariamente dare preminenza alla prima delle due espressioni) evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva).
Deve pertanto ritenersi che - come sostenuto da Cass. 17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.
Applicando simili coordinate interpretative al caso di specie deve riconoscersi il diritto del terzo trasportato al risarcimento del danno subito nei confronti dell'assicurazione del mezzo sul quale viaggiava, con conseguente assorbimento del primo, del terzo, del quarto e del quinto motivo di appello.
4.Venendo all'esame delle conseguenze del sinistro occorso, la consulenza sviluppata in primo grado ha evidenziato che, in seguito all'evento dannoso occorso, l'attore riportava: Trauma Cranico, trauma alla caviglia dx e sx con frattura astragalo dx, flc. setto nasale, e regione palpebrale sx con flc. Al labbro inferiore. Gli esiti residuati sono rappresentati da: Limitazione funzionale alla caviglia dx
,sia alla stazione eretta prolungata, sia nella deambulazione protratta e su terreno disconnesso, con residuata sintomatologia algica in esiti di frattura dell'astragalo. - Residuate cicatrici al volto e alla palpebra di forma rotondeggiante e delle dimensioni di circa un cm quadrato;
cicatrice alla mucosa labiale, a livello del frenulo e sul dorso del naso, quest'ultima di circa 12 mm. -Algie disfunzionali alla mandibola dx in sede temporo-mandibolare con residuata difficoltà alla masticazione e limitazione alla apertura della bocca di -0,5 cm circa rispetto alla mandibola di sx in esiti trauma cranico, con mobilità degli incisivi superiori n.° 12-11,21-22 e degli incisivi inferiori n.° 32-31,41-
42. (p.10 ctu in atti).
Tali lesioni sono state ritenute dal ctu compatibili con l'incidente subito dall'appellante in data 01-
01-2016 e, in conseguenza delle stesse, il consulente riconosceva un'invalidità permanente complessiva del 12% (dodici per cento), -invalidità parziale e provvisoria del 100% per giorni 30, dall'01-01- 2016 al 30-01-2016, cioè per tutto il periodo di immobilizzazione;
-invalidità temporanea del 70% per 26 giorni, dal 01-02-2016 al 26-02-2016; -invalidità temporanea del 50% per 18 giorni, dal 27-02-2016 al 16-03-2016.-invalidità temporanea del 25% per 60 giorni dal 17-03-2016 al 17-05-
2016.
Sempre secondo la perizia del primo grado, le spese mediche sostenute e dimostrate ammontano a euro 939,99 mentre le spese preventivate per la cura dei denti mobilizzati ammontano ad euro
2.000,00.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età del soggetto danneggiato al momento del sinistro (35 anni) appare equo quantificare il danno patito dall'appellante in relazione al sinistro occorso in: euro 28405,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente e in
€ 8.303,00 per danno biologico temporaneo (Invalidità temporanea totale € 3.450,00; invalidità temporanea parziale al 70% € 2.093,00; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.035,00; invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00); totale generale: € 36.708,00. È noto che secondo la giurisprudenza di legittimità il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio senza andare oltre. E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
In particolare, ritiene la giurisprudenza di legittimità che il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico ed il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (ex multis Cass. n. 11754 del 15 maggio 2018 e Cass. civ. n.
10912 del 7 maggio 2018).
Nel caso di specie, in assenza di allegazione e prova di qualificati elementi di sofferenza che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non è possibile incrementare la somma in sede di personalizzazione della liquidazione.
Ancora considerato che per le ragioni anzidette, il danno “biologico” dinamico relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va liquidato in modo unitario all'interno dell'unitaria voce di danno non patrimoniale.
Ne discende il mancato riconoscimento di quell'ulteriore 4% indicato quale danno esistenziale dal consulente d'ufficio (p.20 ctu: le lesioni accertate hanno una incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato nella misura percentuale del 4%
(quattro per cento), in sede di risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta, che appare all'odierno collegio giudicante non dovuto, tenuto conto del fatto che di tali aspetti dinamico relazionali il consulente aveva tenuto conto nella individuazione del 12% di danno biologico.
E infatti a p.11 della consulenza così il ctu scriveva: Le lesioni residuate hanno incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Attese le menzionate considerazioni, tenuto conto anche della specificità lavorativa svolta sull'ambulanza dall'attore, si ritiene infine adeguata la seguente valutazione del danno conseguente…
Coerente appare anche l'invalidità temporanea assoluta quantificata in giorni 30, considerato che il consulente riferiva che (p.17 ctu in atti) la frattura di astragalo comporta un lungo periodo di inabilità con necessità del divieto di carico assoluto per almeno tre mesi, preceduto da immobilizzazione in gesso per un mese. Risulta evidente che in questo contesto è difficile per chiunque attendere gli atti della vita quotidiana come lavarsi, vestirsi, fare la spesa ecc. senza l'assistenza di qualcuno.
Agli importi indicati vanno aggiunte le spese mediche già sostenute per euro 939,99 e quelle preventivate per la cura dei denti mobilizzati per euro 2.000,00.
Null'altro spetta al sig. a titolo di danno patrimoniale, considerato che l'originaria domanda Parte_1 sul punto riguardava esclusivamente le spese mediche e che la richiesta di un danno da perdita della capacità lavorativa specifica costituisce un'inammissibile domanda nuova formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, riproposta in appello e comunque in alcun modo documentata dal richiedente.
Infatti, sul punto, occorre precisare che “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica, quantunque di elevata entità, non determina ipso facto la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. 5786/2017).
Ad analoghe considerazioni si perverrebbe ove volesse ritenersi che il danneggiato abbia voluto fare riferimento ad una perdita di capacità lavorativa generica quale voce di danno non patrimoniale;
la riduzione della capacità lavorativa generica - intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa dell'uomo e costituita dalla capacità di agire operosamente, a prescindere dai risultati - rientra nella categoria di danno biologico e come tale viene risarcita, non potendo formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale.
Infine, come già detto, in assenza di allegazione e prova di elementi della sofferenza psichica, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non è consentito incrementare la somma in sede di personalizzazione della liquidazione, considerato che, come detto, la liquidazione del danno biologico permanente comprende in ogni caso il ristoro dell'incidenza negativa della menomazione sulle regolari attività quotidiane e sui comuni aspetti dinamico-relazionali della vita.
5.Ciò posto, deve nondimeno osservarsi che il risarcimento del danno del trasportato può essere limitato in caso di suo comportamento colposo. Infatti, se la condotta del trasportato incide sul nesso causale concorrendo a cagionare il danno, a sensi dell'art. 1227 c.c., il risarcimento verrà diminuito in proporzione alla gravità della colpa come può accadere laddove esso trasportato non utilizzi al momento del sinistro le cinture di sicurezza (Cass. n. 4993/2004).
E infatti a norma dell'art. 172 del c.d. cod. strada. i passeggeri hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.
In proposito si osservi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alcune delle lesioni riportate dal sig. appaiono poco compatibili con l'uso di tali presidi di sicurezza. Parte_1
Il riferimento è, in particolare, al trauma al setto nasale, alla regione palpebrale sx e alla ferita con distacco gengivale labbro inferiore che deve ragionevolmente presumersi avrebbero potuto essere evitate in presenza di un ancoraggio al sedile attraverso le cinture di sicurezza.
Ritiene l'odierno collegio giudicante che debba conseguentemente riconoscersi che il mancato uso delle cinture di sicurezza abbia concorso in misura pari al 30% nella causazione dei danni riportati dal sig. Parte_1
Considerato nondimeno che è obbligo del conducente del veicolo, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, verificare che i trasportati si adeguino alle norme del codice stradale, eventualmente rifiutando il trasporto in caso di passeggero renitente, deve ritenersi che se la messa in circolazione del veicolo avviene senza che il trasportato abbia allacciato la cintura di sicurezza, si verifica un caso di cooperazione nel fatto colposo tra conducente e trasportato.
Deve conseguentemente, ad avviso della Corte, ritenersi che il mancato uso della cintura vada ascritto per il 20% alla trasportata e per il residuo 10% al conducente, sicchè l'assicurazione del mezzo su cui l'appellante era trasportata dovrà rispondere ex art. 141 cos. ass. dell'80% delle conseguenze lesive del sinistro.
Operando tale decurtazione, spetta al danneggiato per il sinistro l'importo complessivo di euro
29366,40 (pari all'80% di euro 36708,00) a titolo di danno non patrimoniale e di euro 2351,99 (pari all'80% di euro 2939,99) a titolo di danno patrimoniale.
Da tali importi, trovandosi in presenza di danno differenziale, andranno, infine, decurtate le somme già corrisposte dall' e dalla a titolo di acconto e così complessivi euro CP_5 Controparte_1
10803,00 a titolo di danno non patrimoniale e euro 763,98 a titolo di danno patrimoniale (di cui euro
5820,20 corrisposte dall' a titolo di danno non patrimoniale;
euro 61,98 a titolo di spese mediche CP_5
CP_
euro 4983,00 a titolo di danno non patrimoniale corrisposto dalla e euro 702,00 a titolo di CP_5
CP_ spese mediche pagate dalla .
Le somme ancora da corrispondere ammontano dunque a complessivi euro 18563,40 a titolo di danno non patrimoniale e 1588,01 a titolo di danno patrimoniale.
6.Gli importi appena liquidati, costituendo debito di valore, vanno, poi, maggiorati del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente,
Cass. del 17 febbraio 1995, n. 1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito, per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
7.Considerato il riconoscimento del concorso di responsabilità da parte del terzo trasportato e il mancato riconoscimento di alcune voci di danno pure richieste, le spese del primo e del secondo grado vanno compensate per un quarto, ponendo i restanti tre quarti a carico degli appellati/convenuti soccombenti.
Le stesse sono calcolate applicando il DM 147/2022 come aggiornato dal DM 55/2014, in relazione al valore liquidato (fino ad euro 26000,00 valori minimi) in entrambi i gradi di giudizio.
Esse vanno liquidate in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario e poste a carico delle parti appellate in solido per un totale di euro 1905,00 per il giudizio di primo grado (tre quarti di euro
2540,00 di cui fase di studio della controversia € 460,00; fase introduttiva del giudizio € 389,00; fase istruttoria e/o trattazione € 840,00; fase decisionale € 851,00,) ed euro 2179,50 per il giudizio di secondo grado (tre quarti di 2.906,00 di cui fase di studio della controversia € 567,00, valore minimo;
fase introduttiva del giudizio € 461,00,; fase istruttoria e/o trattazione € 922,00; fase decisionale €
956,00);
Entrambe le somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n.213/2020 del Tribunale di Palmi emessa il 03.03.2020 e pubblicata in pari data, nel procedimento n.277/2020 R.G.A.C. così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'appellante CP_2
2. accoglie l'appello proposto e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
3. accerta il diritto di al risarcimento del danno ex art. 141 D. Lgs. Parte_1
209/2005 in relazione al sinistro occorso in data 01.01.16; 4. accerta il concorso di responsabilità del terzo trasportato ex art. 1127 c.c. per come indicato in parte motiva;
5. condanna i convenuti/appellati e in solido al pagamento ad CP_6 CP_2
di euro 18563,40 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1588,01 a Parte_1 titolo di danno patrimoniale in termini di danno differenziale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
6. compensa per un quarto le spese di lite e condanna gli appellati in solido al pagamento in favore di delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano Parte_1 euro 1905,00 per il giudizio di primo grado e in euro 2179,50 per il secondo grado, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.10.25.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia Il Presidente
Dott. Natalino Sapone