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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/10/2025, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11044/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NC ER, in esito all'udienza del 17 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11044/2024 R.G. promosso da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...] elettivamente domiciliata in
Napoli, via L. Giordano n. 15, presso lo studio dell'avv. Guido Marone che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.VA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario CP_2
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 [...]
, oltreché rappresentato Controparte_3 Controparte_4
e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ed ex lege domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina n. 149,
RESISTENTE nonché contro
pagina 1 di 13 (C.F. Controparte_5
– P. VA , in persona del presidente e legale rappresentante pro P.VA_2 P.VA_3 tempore, avente sede legale in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, Avvocatura sede provinciale presso il procuratore avv. Riccardo Vagliasindi che lo rappresenta e CP_5 difende, come da procura in atti;
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: blocco stipendiale 2013
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 la ricorrente - docente di ruolo alle dipendenze del in virtù di un contratto a tempo Controparte_1 indeterminato avente decorrenza giuridica dall'1 settembre 1998 ed economica dal 13 ottobre
1998 - ha lamentato di avere subito il blocco delle posizioni stipendiali nell'anno 2013 e ha chiesto “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato
a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta
l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il Controparte_1
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che
[...] includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 21/27 a decorrere dall'a.s. 2019/2020; d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive dovute Controparte_1 in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del
pagina 2 di 13 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anno 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad VA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto di aver presentato – una volta superato positivamente l'anno di formazione e prova - apposita istanza circa l'integrale ricostruzione della propria carriera sì da beneficiare, a fini giuridici ed economici, del servizio complessivamente prestato (anzianità maturata prima dell'immissione in ruolo inclusa).
Ha, successivamente, lamentato l'omesso computo da parte dell'amministrazione de quo dell'intera annualità 2013 - con conseguente annullamento di qualsivoglia beneficio derivante dalle prestazioni espletate in qualità di docente supplente – a causa del c.d. blocco degli scatti di anzianità introdotto dal legislatore per il contenimento della spesa pubblica in occasione dello stato di emergenza;
oltreché l'erronea interpretazione, adottata dal Ministero, dell'art. 9, commi 1 e 2, D.L. n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 122/2013, comportante la corresponsione di un trattamento economico non corrispondente alle posizioni stipendiali effettivamente maturate.
Ha, altresì, richiamato la normativa e la giurisprudenza in materia, in particolare la sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione n. 16133 dell'11 giugno 2024, la quale ha statuito: « [...] È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli “incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere
pagina 3 di 13 lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni».
Da ultimo ha ribadito che l'unica interpretazione costituzionalmente legittima è quella volta a non consentire un aumento del trattamento retributivo unicamente nel lasso temporale previsto dalla norma di riferimento, fermo restando, per il periodo successivo, la valutazione giuridica dell'anno 2013 ai fini della progressione dell'anzianità e dei relativi incrementi retributivi.
Con separate memorie difensive tempestivamente depositate il 14 febbraio 2025 si è costituito il sia tramite avvocatura dello stato che Controparte_1 tramite proprio funzionario ex art. 417 bis c.p.c. , chiedendo rispettivamente “-ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ex art. 102 c.p.c.; -dichiarare CP_5 prescritte le pretese retributive e contributive nei termini specificati in narrativa;
-dichiarare infondato nel resto il ricorso;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, e limitatamente agli importi per cui non è maturata alcuna prescrizione, tenere conto del divieto normativo di cumulo fra rivalutazione e interessi;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi” e "- Dichiarare inammissibile il ricorso;
- Rigettare il ricorso perché infondato e/o perché carente di prova;
- Disporre la riunione, ex. art. 152 disp att. c.p.c., dei procedimenti 10886/2024, 11044/2024 e 11045/2024; - Vittoria di spese e compensi ex. art.
152 bis disp. att. c.p.c.”.
A seguito dell'ordinanza del 26 febbraio 2025 - con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell' - si è altresì Controparte_6 costituito in giudizio l' con memoria difensiva Controparte_5 depositata in data 8 maggio 2025.
L'istituto ha chiesto “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territoriale, ai sensi degli artt. 413 e 444
CPC, nonché dichiarare la nullità INSANABILE e/o l'inesistenza della notifica dell'avverso ricorso, per come del tutto irritualmente e tardivamente effettuata da parte ricorrente soltanto in data 07.05.2025, in manifesta violazione del termine perentorio disposto dal
Giudice (31.03.2025), nonché in palese violazione del termine minimo (non meno di trenta giorni tra notifica ed udienza), previsto dall'art. 415 C.P.C., che in questa sede formalmente si eccepisce, anche ai sensi dell'art. 14, comma 1° bis del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997 e successive modificazioni, ovvero, in estremo subordine, disporre la
pagina 4 di 13 rimessione in termini dell' resistente, salvo ed impregiudicato ogni diritto di prima CP_5 udienza. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre l'estromissione dell' resistente dal presente CP_5 CP_5 giudizio. In via principale, dichiarare nei confronti dell' ove venga accertata, CP_5
l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. Ancora in via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. Ancora in via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta nei confronti dell' a qualsiasi titolo, nonché l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata CP_5 nei confronti dell' resistente”. CP_5
In esito all'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note dell' e dell'amministrazione convenuta, la causa viene CP_5 decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente ex art. 9, d.l. 78/2010: essa è infondata e deve essere rigettata.
La questione controversa non riguarda le modalità di esercizio del potere di organizzazione dell'amministrazione scolastica, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione.
Oggetto del presente giudizio è, invece, il diritto della docente al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni stipendiali economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della ritenuta illegittimità del blocco delle posizioni stipendiali per l'anno 2013.
Così ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, risulta altresì la competenza territoriale del tribunale adito, prestando servizio la ricorrente nell'ambito del circondario del tribunale come risulta dalla busta paga in atti (allegato 2 fascicolo parte ricorrente).
Ciò premesso, va infine disattesa l'istanza di riunione formulata dall'amministrazione scolastica convenuta, considerato che trattasi di procedimenti concernenti la medesima fattispecie in diritto ma non ricorrendo alcuna connessione soggettiva.
Venendo alle domande formulate dalla parte ricorrente, occorre precisare che la domanda di riconoscimento del servizio prestato a fini previdenziali è connessa alle restanti pagina 5 di 13 domande attoree ma comunque scindibile, afferendo al rapporto contributivo con l'ente di previdenza che resta distinto dal rapporto con il datore di lavoro.
Ciò chiarito, l'eccepita inattività della parte in ordine all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ha effetti unicamente nei confronti della domanda di CP_5 riconoscimento del servizio ai fini previdenziali: essa va dichiarata estinta dal momento che parte ricorrente che – come correttamente eccepito e comprovato dalla difesa dell'istituto – non ha integrato il contraddittorio nei confronti dell' entro il termine perentorio CP_5 concesso a tale scopo (31 marzo 2025), provvedendovi per altro soltanto in data 7 maggio
2025, in dispregio del termine a comparire di cui all'art. 415 c.p.c.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che secondo l'art. 307 c.p.c. “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Ciò premesso, nel merito il ricorso è infondato e va rigettato alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità relativamente al blocco stipendiale per l'anno
2013.
Al riguardo, la suprema Corte ha affermato: “In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l.
13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa
l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero” (Cass. n. 13618/2025).
pagina 6 di 13 Può pertanto richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione di tale pronuncia che ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia.
«Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l.
n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma
23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che
«Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
pagina 7 di 13 2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….».
A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che: «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva Controparte_7 realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale Controparte_7 conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3), al comma 4 ha aggiunto che «Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo
pagina 8 di 13 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo
9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo
1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013,
n. 122».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che
- secondo la Corte territoriale - ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva CP_1 sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse,
pagina 9 di 13 ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale pagina 10 di 13 superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in pagina 11 di 13 via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta
Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la
“supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare CP_1 ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali».
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, deve rilevarsi che nel ricorso non si rinviene alcuna domanda volta al mero riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 e le domande attoree sono volte unicamente al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini delle progressioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, come emerge con chiarezza dalle conclusioni riportate integralmente in premessa.
Alla stregua di quanto sopra delineato, il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale e della rimeditazione dell'orientamento già espresso con pagina 12 di 13 sentenza n. 16133/2024 nei termini già chiariti dalla sentenza sopra citata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 25 novembre 2024 nei confronti del Controparte_8
in persona del pro tempore e dell' , in persona del legale
[...] CP_2 CP_5 rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara estinta ogni domanda nei confronti dell' ; CP_5
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 18 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
NC ER
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NC ER, in esito all'udienza del 17 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11044/2024 R.G. promosso da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...] elettivamente domiciliata in
Napoli, via L. Giordano n. 15, presso lo studio dell'avv. Guido Marone che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.VA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario CP_2
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 [...]
, oltreché rappresentato Controparte_3 Controparte_4
e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ed ex lege domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina n. 149,
RESISTENTE nonché contro
pagina 1 di 13 (C.F. Controparte_5
– P. VA , in persona del presidente e legale rappresentante pro P.VA_2 P.VA_3 tempore, avente sede legale in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, Avvocatura sede provinciale presso il procuratore avv. Riccardo Vagliasindi che lo rappresenta e CP_5 difende, come da procura in atti;
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: blocco stipendiale 2013
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 la ricorrente - docente di ruolo alle dipendenze del in virtù di un contratto a tempo Controparte_1 indeterminato avente decorrenza giuridica dall'1 settembre 1998 ed economica dal 13 ottobre
1998 - ha lamentato di avere subito il blocco delle posizioni stipendiali nell'anno 2013 e ha chiesto “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato
a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta
l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il Controparte_1
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che
[...] includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 21/27 a decorrere dall'a.s. 2019/2020; d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive dovute Controparte_1 in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del
pagina 2 di 13 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anno 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad VA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto di aver presentato – una volta superato positivamente l'anno di formazione e prova - apposita istanza circa l'integrale ricostruzione della propria carriera sì da beneficiare, a fini giuridici ed economici, del servizio complessivamente prestato (anzianità maturata prima dell'immissione in ruolo inclusa).
Ha, successivamente, lamentato l'omesso computo da parte dell'amministrazione de quo dell'intera annualità 2013 - con conseguente annullamento di qualsivoglia beneficio derivante dalle prestazioni espletate in qualità di docente supplente – a causa del c.d. blocco degli scatti di anzianità introdotto dal legislatore per il contenimento della spesa pubblica in occasione dello stato di emergenza;
oltreché l'erronea interpretazione, adottata dal Ministero, dell'art. 9, commi 1 e 2, D.L. n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 122/2013, comportante la corresponsione di un trattamento economico non corrispondente alle posizioni stipendiali effettivamente maturate.
Ha, altresì, richiamato la normativa e la giurisprudenza in materia, in particolare la sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione n. 16133 dell'11 giugno 2024, la quale ha statuito: « [...] È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli “incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere
pagina 3 di 13 lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni».
Da ultimo ha ribadito che l'unica interpretazione costituzionalmente legittima è quella volta a non consentire un aumento del trattamento retributivo unicamente nel lasso temporale previsto dalla norma di riferimento, fermo restando, per il periodo successivo, la valutazione giuridica dell'anno 2013 ai fini della progressione dell'anzianità e dei relativi incrementi retributivi.
Con separate memorie difensive tempestivamente depositate il 14 febbraio 2025 si è costituito il sia tramite avvocatura dello stato che Controparte_1 tramite proprio funzionario ex art. 417 bis c.p.c. , chiedendo rispettivamente “-ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ex art. 102 c.p.c.; -dichiarare CP_5 prescritte le pretese retributive e contributive nei termini specificati in narrativa;
-dichiarare infondato nel resto il ricorso;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, e limitatamente agli importi per cui non è maturata alcuna prescrizione, tenere conto del divieto normativo di cumulo fra rivalutazione e interessi;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi” e "- Dichiarare inammissibile il ricorso;
- Rigettare il ricorso perché infondato e/o perché carente di prova;
- Disporre la riunione, ex. art. 152 disp att. c.p.c., dei procedimenti 10886/2024, 11044/2024 e 11045/2024; - Vittoria di spese e compensi ex. art.
152 bis disp. att. c.p.c.”.
A seguito dell'ordinanza del 26 febbraio 2025 - con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell' - si è altresì Controparte_6 costituito in giudizio l' con memoria difensiva Controparte_5 depositata in data 8 maggio 2025.
L'istituto ha chiesto “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territoriale, ai sensi degli artt. 413 e 444
CPC, nonché dichiarare la nullità INSANABILE e/o l'inesistenza della notifica dell'avverso ricorso, per come del tutto irritualmente e tardivamente effettuata da parte ricorrente soltanto in data 07.05.2025, in manifesta violazione del termine perentorio disposto dal
Giudice (31.03.2025), nonché in palese violazione del termine minimo (non meno di trenta giorni tra notifica ed udienza), previsto dall'art. 415 C.P.C., che in questa sede formalmente si eccepisce, anche ai sensi dell'art. 14, comma 1° bis del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997 e successive modificazioni, ovvero, in estremo subordine, disporre la
pagina 4 di 13 rimessione in termini dell' resistente, salvo ed impregiudicato ogni diritto di prima CP_5 udienza. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre l'estromissione dell' resistente dal presente CP_5 CP_5 giudizio. In via principale, dichiarare nei confronti dell' ove venga accertata, CP_5
l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. Ancora in via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. Ancora in via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta nei confronti dell' a qualsiasi titolo, nonché l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata CP_5 nei confronti dell' resistente”. CP_5
In esito all'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note dell' e dell'amministrazione convenuta, la causa viene CP_5 decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente ex art. 9, d.l. 78/2010: essa è infondata e deve essere rigettata.
La questione controversa non riguarda le modalità di esercizio del potere di organizzazione dell'amministrazione scolastica, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione.
Oggetto del presente giudizio è, invece, il diritto della docente al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni stipendiali economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della ritenuta illegittimità del blocco delle posizioni stipendiali per l'anno 2013.
Così ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, risulta altresì la competenza territoriale del tribunale adito, prestando servizio la ricorrente nell'ambito del circondario del tribunale come risulta dalla busta paga in atti (allegato 2 fascicolo parte ricorrente).
Ciò premesso, va infine disattesa l'istanza di riunione formulata dall'amministrazione scolastica convenuta, considerato che trattasi di procedimenti concernenti la medesima fattispecie in diritto ma non ricorrendo alcuna connessione soggettiva.
Venendo alle domande formulate dalla parte ricorrente, occorre precisare che la domanda di riconoscimento del servizio prestato a fini previdenziali è connessa alle restanti pagina 5 di 13 domande attoree ma comunque scindibile, afferendo al rapporto contributivo con l'ente di previdenza che resta distinto dal rapporto con il datore di lavoro.
Ciò chiarito, l'eccepita inattività della parte in ordine all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ha effetti unicamente nei confronti della domanda di CP_5 riconoscimento del servizio ai fini previdenziali: essa va dichiarata estinta dal momento che parte ricorrente che – come correttamente eccepito e comprovato dalla difesa dell'istituto – non ha integrato il contraddittorio nei confronti dell' entro il termine perentorio CP_5 concesso a tale scopo (31 marzo 2025), provvedendovi per altro soltanto in data 7 maggio
2025, in dispregio del termine a comparire di cui all'art. 415 c.p.c.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che secondo l'art. 307 c.p.c. “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Ciò premesso, nel merito il ricorso è infondato e va rigettato alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità relativamente al blocco stipendiale per l'anno
2013.
Al riguardo, la suprema Corte ha affermato: “In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l.
13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa
l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero” (Cass. n. 13618/2025).
pagina 6 di 13 Può pertanto richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione di tale pronuncia che ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia.
«Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l.
n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma
23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che
«Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
pagina 7 di 13 2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….».
A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che: «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva Controparte_7 realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale Controparte_7 conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3), al comma 4 ha aggiunto che «Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo
pagina 8 di 13 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo
9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo
1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013,
n. 122».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che
- secondo la Corte territoriale - ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva CP_1 sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse,
pagina 9 di 13 ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale pagina 10 di 13 superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in pagina 11 di 13 via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta
Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la
“supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare CP_1 ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali».
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, deve rilevarsi che nel ricorso non si rinviene alcuna domanda volta al mero riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 e le domande attoree sono volte unicamente al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini delle progressioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, come emerge con chiarezza dalle conclusioni riportate integralmente in premessa.
Alla stregua di quanto sopra delineato, il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale e della rimeditazione dell'orientamento già espresso con pagina 12 di 13 sentenza n. 16133/2024 nei termini già chiariti dalla sentenza sopra citata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 25 novembre 2024 nei confronti del Controparte_8
in persona del pro tempore e dell' , in persona del legale
[...] CP_2 CP_5 rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara estinta ogni domanda nei confronti dell' ; CP_5
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 18 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
NC ER
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