Articolo 3 della Legge 2 giugno 1962, n. 400
Articolo 2
Versione
30 giugno 1962
Art. 3.
La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

Entrata in vigore il 30 giugno 1962