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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11428 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10815/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento contratto di appalto TRA
– PI: E PER ESSA LA PROCURATRICE Parte_1 P.IVA_1
SPECIALE – PI: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Sorrentino, come da procura in atti;
ATTRICE E
Controparte_2
- CF: , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
CONVENUTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 2.05.2023, la rappresentata dalla mandataria Controparte_3 Controparte_1 esponeva che con ricorso monitorio depositato presso il Tribunale di Benevento, aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 21/20121 che aveva notificato alla per ottenere il pagamento di Controparte_4 euro 200.863,00 oltre accessori, al quale la aveva Controparte_4 fatto opposizione eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale, il rifiuto della cessione dei crediti e conseguente difetto di legittimazione attiva della la mancata Controparte_3 effettuazione delle verifiche inerenti le effettive prestazioni rese e la correttezza degli importi fatturati, la non debenza degli interessi moratori in ragione dell'asserita imputabilità al cedente originario del ritardo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 nell'effettuazione dei controlli sulle prestazioni. In quel giudizio di opposizione iscritto con n.r.g. 1256/2021 davanti al Tribunale di Benevento, ebbe a costituirsi l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l'opposta deduceva: l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale in ragione della previsione del foro convenzionale esclusivo nel contratto d'appalto; l'irrilevanza del rifiuto della cessione in ragione dell'applicabilità esclusiva della l.130/99 (c.d. legge sulla cartolarizzazione dei crediti) che costituisce lex specialis anche in rapporto al codice degli appalti;
la responsabilità esclusiva della per l'abnorme ritardo nei pagamenti che CP_4 risultavano ancora inevasi. Con sentenza n. 282/2023 il Tribunale di Benevento, dichiara l'incompetenza territoriale del tribunale sannita in favore del Tribunale di Napoli, revocando il decreto ingiuntivo. Riassunto il presente giudizio la , quale cessionaria dei CP_3 crediti maturati nei confronti della Controparte_5
dalla ha chiesto la
[...] Parte_2 condanna del al Controparte_5 pagamento in suo favore della somma di euro 200.863,00, o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex d.lgs.231/02 dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo. Costituitosi in giudizio, il Controparte_5
, deduceva che la , in data 05.02.2020, ebbe a comunicare
[...] CP_4 alla e alla nonché al Controparte_3 Pt_2 Parte_2 notaio dr.ssa ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. Persona_1
50/2016 il rifiuto della cessione dei crediti del 16.01.2020, per i motivi tutti riportati nel provvedimento n. 8875/2020, con la conseguente inefficacia e inopponibilità del contratto di cessione. Ciononostante, la società cessionaria, con nota del 05.02.2020, aveva ribadito che il contratto di cessione si era perfezionato nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dalla vigente disciplina. A tale argomentazione, parte convenuta aveva replicato con nota n. 11552 del 14.02.2020, sottolineando ancora una volta che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata alla preventiva adesione della P.A., nel senso che affinché la cessione sia opponibile alla P.A. è necessario che la P.A. esprima il proprio consenso espresso. In data 19 maggio 2020 venne nuovamente trasmesso il decreto di rifiuto della cessione dei crediti, ma la cessionaria, con nota del 19.05.2020, aveva risposto che la cessione dei crediti si era perfezionata e che non erano richiesti ulteriori adempimenti per far valere il credito ceduto. La convenuta argomentava che l'art. 106, comma
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 13, d.lgs. 50/2016, come il previgente art. 117 del D. Lgs n. 163/2006, statuiva che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Evidenziava che le norme pubblicistiche applicabili alla cessione dei crediti non consentono in modo esplicito la possibilità di cartolarizzare i crediti vantati nei confronti della PA e non compiono, a differenza di quanto avviene per la disciplina dei crediti di impresa prevista nella L. 52/91, alcun richiamo alla L. 130/99, istitutiva dell'istituto della cartolarizzazione, che non trova applicazione alle sole cartolarizzazioni tra soggetti privati. Di conseguenza, quando il debitore ceduto sia una P.A., l'ordinamento pubblicistico ha valore di lex specialis e, pertanto, deroga alle norme della L. 130/99 con esso incompatibili. Nel merito della sussistenza del credito ceduto, la convenuta rilevava che a norma del decreto ministeriale del 18.10.2017 l'emissione della fattura relativa ai servizi resi doveva essere corredata della dettagliata documentazione giustificativa della spesa, per cui, in mancanza della documentazione, non può essere effettuato alcun pagamento. Allegava che il ritardo dei pagamenti lamentato dalla parte attrice, era stata conseguenza della perenzione delle somme, dell'aggravarsi dell'attività amministrativa e dalla essere stata la fatturazione diversa rispetto a quanto effettivamente dovuto. Per tali ragioni, in ossequio al disposto di cui all'art. 3 del D. Lgs. 231/2002, vi è una esclusione del diritto agli interessi, atteso che “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Per quanto attiene al rapporto contrattuale della e la cooperativa CP_4 Parte_2 evidenziava che con la stessa era stata stipulata la convenzione n.
[...]
7708 del 28.02.2017 e successivo atto aggiuntivo n. 24160 del 29.06.2017 per il servizio di accoglienza e di assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. La quantificazione effettiva del credito vantato dalla predetta cooperativa, come per tutti gli operatori economici affidatari del servizio di accoglienza, e dell'adozione del provvedimento di liquidazione delle fatture presentate, veniva effettuata in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 18.10.2017, adottato ai sensi dell'art. 13 ter del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 che prevedono una serie di controlli preliminari in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 merito alla regolarità dei servizi offerti da parte dei gestori dei centri di accoglienza. A tal proposito, in esecuzione dell'atto di indirizzo n. 41498 del 28.11.2018 del Prefetto p.t. circa l'attività da svolgere in materia di verifica delle prestazioni rese dai gestori dei centri di accoglienza e liquidazione del corrispettivo, con provvedimento n. 43420 del 06.12.2018 veniva costituito il Gruppo di lavoro, tra il personale dipendente, con il compito di provvedere alla verifica delle presenze degli ospiti, all'acquisizione del registro di consegna dei pocket money debitamente sottoscritto dagli interessati, all'analisi dei sopralluoghi degli organismi ispettivi, all'esame della documentazione giustificativa dei servizi resi, nonché alla predisposizione dell'attestazione sul corretto adempimento delle previsioni contrattuali o, in caso di riscontrate difformità o carenze nell'erogazione del servizio, alla predisposizione del provvedimento di applicazione delle sanzioni o di risoluzione del contratto. Da ciò consegue che l'importo da liquidarsi era subordinato all'esito favorevole delle previste verifiche amministrativo- contabili che potrebbero determinare l'applicazione di penali e/o eventuali decurtazioni oltre quelle già applicate, con conseguente variazione del valore del corrispettivo, e che preliminarmente a tale attività si ritiene legittimo ritenere che il credito vantato non sia certo, liquido ed esigibile. Nel caso di cui trattasi, occorre sottolineare che erano ancora in corso le verifiche di carattere amministrativo-contabile di cui al citato decreto interministeriale 18.10.2017. Di contro a quanto preteso dalla fermo il Controparte_3 rifiuto della cessione del credito avvenuta con atto del 16.01.2020, la somma residua dovuta al più nei confronti della ammontava Parte_2
a complessivi euro 150.540,36, al netto delle penali applicate alla predetta società, per le quali la stessa aveva emesso le relative note di credito, come comprovato dalla documentazione che produceva in giudizio. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, la causa veniva rimessa in decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa. La domanda non è fondata e va pertanto rigettata. Invero la cessione del credito è inopponibile alla convenuta, in quanto tempestivamente la si oppose alla stessa, Controparte_4 comunicando il proprio rifiuto, anche spiegando che il credito non era né certo, né liquido, né esigibile.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 Risulta documentalmente provato che la , in data 05.02.2020, CP_4 ebbe a comunicare alla e alla Controparte_3 Parte_2
nonché al notaio dr.ssa che aveva notificato ad
[...] Persona_1 essa l'atto di cessione del credito, il rifiuto della cessione dei crediti del 16.01.2020, per i motivi tutti riportati nel provvedimento n. 8875/2020, con la conseguente inefficacia e inopponibilità del contratto di cessione.ai sensi dell'art.106, comma 13, d.lgs. 50/2016, che, come il previgente art. 117 del D. Lgs n. 163/2006, statuiva che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le norme pubblicistiche applicabili alla cessione dei crediti non consentono in modo esplicito la possibilità di cartolarizzare i crediti vantati nei confronti della PA e non compiono, a differenza di quanto avviene per la disciplina dei crediti di impresa prevista nella L. 52/91, alcun richiamo alla L. 130/99, istitutiva dell'istituto della cartolarizzazione, che non trova applicazione alle sole cartolarizzazioni tra soggetti privati. Di conseguenza, quando il debitore ceduto sia una P.A., l'ordinamento pubblicistico ha valore di lex specialis e, pertanto, deroga alle norme della L. 130/99 con esso incompatibili. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici). Giova ricordare che la norma in commento, applicabile ratione temporis, sancisce l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, in quanto enti pubblici, qualora questi non le “rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Orbene il rifiuto di cessione fu comunicato all'attrice. La disciplina sulla cessione dei crediti dettata dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 affondava le proprie radici e la ratio ispiratrice nella normativa sulla contabilità dello Stato e si colloca, in particolare, nella linea del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (cfr., specificatamente, gli artt. 69 e 70) e della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (cfr, nello specifico, l'art. 9, dell'allegato E, espressamente richiamato dall'art. 70, R.D. n. 2440/1923), i quali stabilivano i requisiti di forma e di efficacia delle cessioni dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per essere opponibili alle stesse e sancivano - per quanto qui di interesse - il principio del divieto di cessione in assenza di adesione dell'amministrazione pubblica, con espresso riferimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 ai soli contratti in corso. Ricordata la finalità della relativa disciplina (cfr., in particolare, art. 9, L. 2248/1865, All. E), consistente nella conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione pubblica, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto, evitando che durante il suo svolgimento possano venirgli meno i mezzi finanziari, compromettendo la regolare prosecuzione dello stesso –, si nota come il Codice dei Contratti Pubblici abbia confermato il principio di tutela dell'amministrazione pubblica in tema di cessione dei crediti, anche se in termini parzialmente differenti: l'accettazione formale, che prima fungeva da condizione sospensiva della cessione, fu sostituita dal rifiuto espresso, che diventa una condizione di inefficacia della cessione il cui avveramento dipende esclusivamente dal debitore ceduto. La nuova disposizione, inoltre, si applica a più figure contrattuali, quali gli appalti di lavori, servizi e forniture, i concorsi di progettazione e le concessioni. E' chiaro che la ratio della disciplina dettata dal legislatore nell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, all'epoca della cessione applicabile, va, comunque, inquadrata alla luce di quella delle previgenti menzionate disposizioni, che trovavano applicazione, come espressamente risulta dal tenore letterale delle norme, esclusivamente rispetto ai “contratti in corso” – come nel caso in esame - al solo precipuo fine, a tutela dell'amministrazione, appaltante/ceduta, di evitare che l'appaltatore/cedente, per effetto della cessione di quanto dovutogli a causa dell'appalto, venisse a trovarsi in condizioni economiche tali da compromettere, poi, l'esecuzione o la prosecuzione della propria prestazione contrattuale. Il fatto che la cessione del credito stipulata tra e Parte_2 la si inquadri in un'operazione di cartolarizzazione Controparte_3 disciplinata dalla legge 130 del 30.04.1999, di cui le parti hanno strettamente osservato le prescrizioni formali ai fini dell'efficacia ed opponibilità della cessione stessa ai debitori, non porta ad escludere l'applicazione della vecchia norma del codice degli appalti su citata. Nulla rileva che nel testo della legge 130/99 non si rinvenga alcuna disposizione che ne limiti l'applicazione alle cartolarizzazioni tra privati né si preveda alcun aggravio (o peculiari modalità) di oneri formali quando l'operazione di cessione abbia ad oggetto crediti verso pubbliche amministrazioni. La normativa che ha dato ingresso in Italia alle operazioni di cartolarizzazione risulta, infatti, introdotta solo per facilitare le cessioni dei crediti tipicamente bancari, evitando che ogni singola cessione debba essere notificata al debitore ceduto, sostituendosi alle singole notifiche, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un avviso pubblico
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 dell'atto di cessione dei crediti in blocco. Non va condivisa, quindi, la tesi attorea secondo cui la legge 130/99 abbia natura di lex specialis rispetto all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 (Vecchio Codice degli Appalti), anzi è il contrario, sia perché tale norma è successiva alla L. 130/99, sia perché non fa alcuna salvezza della normativa da essa prevista. Lex specialis è il Codice degli Appalti, sia il vecchio che il nuovo (art.106, comma 13, d.lgs. 50/2016) che il nuovissimo (D.Lgs. 36/2023), che si sono sempre posti come una disciplina speciale delle cessioni dei crediti se relativi a Pubbliche Amministrazioni, distaccandosi sia dalla normativa codicistica, sia dalla normativa bancaria. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 - tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, se dovute. Così deciso in data 5.12.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
– PI: E PER ESSA LA PROCURATRICE Parte_1 P.IVA_1
SPECIALE – PI: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Sorrentino, come da procura in atti;
ATTRICE E
Controparte_2
- CF: , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
CONVENUTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 2.05.2023, la rappresentata dalla mandataria Controparte_3 Controparte_1 esponeva che con ricorso monitorio depositato presso il Tribunale di Benevento, aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 21/20121 che aveva notificato alla per ottenere il pagamento di Controparte_4 euro 200.863,00 oltre accessori, al quale la aveva Controparte_4 fatto opposizione eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale, il rifiuto della cessione dei crediti e conseguente difetto di legittimazione attiva della la mancata Controparte_3 effettuazione delle verifiche inerenti le effettive prestazioni rese e la correttezza degli importi fatturati, la non debenza degli interessi moratori in ragione dell'asserita imputabilità al cedente originario del ritardo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 nell'effettuazione dei controlli sulle prestazioni. In quel giudizio di opposizione iscritto con n.r.g. 1256/2021 davanti al Tribunale di Benevento, ebbe a costituirsi l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l'opposta deduceva: l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale in ragione della previsione del foro convenzionale esclusivo nel contratto d'appalto; l'irrilevanza del rifiuto della cessione in ragione dell'applicabilità esclusiva della l.130/99 (c.d. legge sulla cartolarizzazione dei crediti) che costituisce lex specialis anche in rapporto al codice degli appalti;
la responsabilità esclusiva della per l'abnorme ritardo nei pagamenti che CP_4 risultavano ancora inevasi. Con sentenza n. 282/2023 il Tribunale di Benevento, dichiara l'incompetenza territoriale del tribunale sannita in favore del Tribunale di Napoli, revocando il decreto ingiuntivo. Riassunto il presente giudizio la , quale cessionaria dei CP_3 crediti maturati nei confronti della Controparte_5
dalla ha chiesto la
[...] Parte_2 condanna del al Controparte_5 pagamento in suo favore della somma di euro 200.863,00, o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex d.lgs.231/02 dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo. Costituitosi in giudizio, il Controparte_5
, deduceva che la , in data 05.02.2020, ebbe a comunicare
[...] CP_4 alla e alla nonché al Controparte_3 Pt_2 Parte_2 notaio dr.ssa ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. Persona_1
50/2016 il rifiuto della cessione dei crediti del 16.01.2020, per i motivi tutti riportati nel provvedimento n. 8875/2020, con la conseguente inefficacia e inopponibilità del contratto di cessione. Ciononostante, la società cessionaria, con nota del 05.02.2020, aveva ribadito che il contratto di cessione si era perfezionato nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dalla vigente disciplina. A tale argomentazione, parte convenuta aveva replicato con nota n. 11552 del 14.02.2020, sottolineando ancora una volta che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata alla preventiva adesione della P.A., nel senso che affinché la cessione sia opponibile alla P.A. è necessario che la P.A. esprima il proprio consenso espresso. In data 19 maggio 2020 venne nuovamente trasmesso il decreto di rifiuto della cessione dei crediti, ma la cessionaria, con nota del 19.05.2020, aveva risposto che la cessione dei crediti si era perfezionata e che non erano richiesti ulteriori adempimenti per far valere il credito ceduto. La convenuta argomentava che l'art. 106, comma
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 13, d.lgs. 50/2016, come il previgente art. 117 del D. Lgs n. 163/2006, statuiva che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Evidenziava che le norme pubblicistiche applicabili alla cessione dei crediti non consentono in modo esplicito la possibilità di cartolarizzare i crediti vantati nei confronti della PA e non compiono, a differenza di quanto avviene per la disciplina dei crediti di impresa prevista nella L. 52/91, alcun richiamo alla L. 130/99, istitutiva dell'istituto della cartolarizzazione, che non trova applicazione alle sole cartolarizzazioni tra soggetti privati. Di conseguenza, quando il debitore ceduto sia una P.A., l'ordinamento pubblicistico ha valore di lex specialis e, pertanto, deroga alle norme della L. 130/99 con esso incompatibili. Nel merito della sussistenza del credito ceduto, la convenuta rilevava che a norma del decreto ministeriale del 18.10.2017 l'emissione della fattura relativa ai servizi resi doveva essere corredata della dettagliata documentazione giustificativa della spesa, per cui, in mancanza della documentazione, non può essere effettuato alcun pagamento. Allegava che il ritardo dei pagamenti lamentato dalla parte attrice, era stata conseguenza della perenzione delle somme, dell'aggravarsi dell'attività amministrativa e dalla essere stata la fatturazione diversa rispetto a quanto effettivamente dovuto. Per tali ragioni, in ossequio al disposto di cui all'art. 3 del D. Lgs. 231/2002, vi è una esclusione del diritto agli interessi, atteso che “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Per quanto attiene al rapporto contrattuale della e la cooperativa CP_4 Parte_2 evidenziava che con la stessa era stata stipulata la convenzione n.
[...]
7708 del 28.02.2017 e successivo atto aggiuntivo n. 24160 del 29.06.2017 per il servizio di accoglienza e di assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. La quantificazione effettiva del credito vantato dalla predetta cooperativa, come per tutti gli operatori economici affidatari del servizio di accoglienza, e dell'adozione del provvedimento di liquidazione delle fatture presentate, veniva effettuata in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 18.10.2017, adottato ai sensi dell'art. 13 ter del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 che prevedono una serie di controlli preliminari in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 merito alla regolarità dei servizi offerti da parte dei gestori dei centri di accoglienza. A tal proposito, in esecuzione dell'atto di indirizzo n. 41498 del 28.11.2018 del Prefetto p.t. circa l'attività da svolgere in materia di verifica delle prestazioni rese dai gestori dei centri di accoglienza e liquidazione del corrispettivo, con provvedimento n. 43420 del 06.12.2018 veniva costituito il Gruppo di lavoro, tra il personale dipendente, con il compito di provvedere alla verifica delle presenze degli ospiti, all'acquisizione del registro di consegna dei pocket money debitamente sottoscritto dagli interessati, all'analisi dei sopralluoghi degli organismi ispettivi, all'esame della documentazione giustificativa dei servizi resi, nonché alla predisposizione dell'attestazione sul corretto adempimento delle previsioni contrattuali o, in caso di riscontrate difformità o carenze nell'erogazione del servizio, alla predisposizione del provvedimento di applicazione delle sanzioni o di risoluzione del contratto. Da ciò consegue che l'importo da liquidarsi era subordinato all'esito favorevole delle previste verifiche amministrativo- contabili che potrebbero determinare l'applicazione di penali e/o eventuali decurtazioni oltre quelle già applicate, con conseguente variazione del valore del corrispettivo, e che preliminarmente a tale attività si ritiene legittimo ritenere che il credito vantato non sia certo, liquido ed esigibile. Nel caso di cui trattasi, occorre sottolineare che erano ancora in corso le verifiche di carattere amministrativo-contabile di cui al citato decreto interministeriale 18.10.2017. Di contro a quanto preteso dalla fermo il Controparte_3 rifiuto della cessione del credito avvenuta con atto del 16.01.2020, la somma residua dovuta al più nei confronti della ammontava Parte_2
a complessivi euro 150.540,36, al netto delle penali applicate alla predetta società, per le quali la stessa aveva emesso le relative note di credito, come comprovato dalla documentazione che produceva in giudizio. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, la causa veniva rimessa in decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa. La domanda non è fondata e va pertanto rigettata. Invero la cessione del credito è inopponibile alla convenuta, in quanto tempestivamente la si oppose alla stessa, Controparte_4 comunicando il proprio rifiuto, anche spiegando che il credito non era né certo, né liquido, né esigibile.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 Risulta documentalmente provato che la , in data 05.02.2020, CP_4 ebbe a comunicare alla e alla Controparte_3 Parte_2
nonché al notaio dr.ssa che aveva notificato ad
[...] Persona_1 essa l'atto di cessione del credito, il rifiuto della cessione dei crediti del 16.01.2020, per i motivi tutti riportati nel provvedimento n. 8875/2020, con la conseguente inefficacia e inopponibilità del contratto di cessione.ai sensi dell'art.106, comma 13, d.lgs. 50/2016, che, come il previgente art. 117 del D. Lgs n. 163/2006, statuiva che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le norme pubblicistiche applicabili alla cessione dei crediti non consentono in modo esplicito la possibilità di cartolarizzare i crediti vantati nei confronti della PA e non compiono, a differenza di quanto avviene per la disciplina dei crediti di impresa prevista nella L. 52/91, alcun richiamo alla L. 130/99, istitutiva dell'istituto della cartolarizzazione, che non trova applicazione alle sole cartolarizzazioni tra soggetti privati. Di conseguenza, quando il debitore ceduto sia una P.A., l'ordinamento pubblicistico ha valore di lex specialis e, pertanto, deroga alle norme della L. 130/99 con esso incompatibili. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici). Giova ricordare che la norma in commento, applicabile ratione temporis, sancisce l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, in quanto enti pubblici, qualora questi non le “rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Orbene il rifiuto di cessione fu comunicato all'attrice. La disciplina sulla cessione dei crediti dettata dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 affondava le proprie radici e la ratio ispiratrice nella normativa sulla contabilità dello Stato e si colloca, in particolare, nella linea del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (cfr., specificatamente, gli artt. 69 e 70) e della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (cfr, nello specifico, l'art. 9, dell'allegato E, espressamente richiamato dall'art. 70, R.D. n. 2440/1923), i quali stabilivano i requisiti di forma e di efficacia delle cessioni dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per essere opponibili alle stesse e sancivano - per quanto qui di interesse - il principio del divieto di cessione in assenza di adesione dell'amministrazione pubblica, con espresso riferimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 ai soli contratti in corso. Ricordata la finalità della relativa disciplina (cfr., in particolare, art. 9, L. 2248/1865, All. E), consistente nella conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione pubblica, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto, evitando che durante il suo svolgimento possano venirgli meno i mezzi finanziari, compromettendo la regolare prosecuzione dello stesso –, si nota come il Codice dei Contratti Pubblici abbia confermato il principio di tutela dell'amministrazione pubblica in tema di cessione dei crediti, anche se in termini parzialmente differenti: l'accettazione formale, che prima fungeva da condizione sospensiva della cessione, fu sostituita dal rifiuto espresso, che diventa una condizione di inefficacia della cessione il cui avveramento dipende esclusivamente dal debitore ceduto. La nuova disposizione, inoltre, si applica a più figure contrattuali, quali gli appalti di lavori, servizi e forniture, i concorsi di progettazione e le concessioni. E' chiaro che la ratio della disciplina dettata dal legislatore nell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, all'epoca della cessione applicabile, va, comunque, inquadrata alla luce di quella delle previgenti menzionate disposizioni, che trovavano applicazione, come espressamente risulta dal tenore letterale delle norme, esclusivamente rispetto ai “contratti in corso” – come nel caso in esame - al solo precipuo fine, a tutela dell'amministrazione, appaltante/ceduta, di evitare che l'appaltatore/cedente, per effetto della cessione di quanto dovutogli a causa dell'appalto, venisse a trovarsi in condizioni economiche tali da compromettere, poi, l'esecuzione o la prosecuzione della propria prestazione contrattuale. Il fatto che la cessione del credito stipulata tra e Parte_2 la si inquadri in un'operazione di cartolarizzazione Controparte_3 disciplinata dalla legge 130 del 30.04.1999, di cui le parti hanno strettamente osservato le prescrizioni formali ai fini dell'efficacia ed opponibilità della cessione stessa ai debitori, non porta ad escludere l'applicazione della vecchia norma del codice degli appalti su citata. Nulla rileva che nel testo della legge 130/99 non si rinvenga alcuna disposizione che ne limiti l'applicazione alle cartolarizzazioni tra privati né si preveda alcun aggravio (o peculiari modalità) di oneri formali quando l'operazione di cessione abbia ad oggetto crediti verso pubbliche amministrazioni. La normativa che ha dato ingresso in Italia alle operazioni di cartolarizzazione risulta, infatti, introdotta solo per facilitare le cessioni dei crediti tipicamente bancari, evitando che ogni singola cessione debba essere notificata al debitore ceduto, sostituendosi alle singole notifiche, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un avviso pubblico
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 dell'atto di cessione dei crediti in blocco. Non va condivisa, quindi, la tesi attorea secondo cui la legge 130/99 abbia natura di lex specialis rispetto all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 (Vecchio Codice degli Appalti), anzi è il contrario, sia perché tale norma è successiva alla L. 130/99, sia perché non fa alcuna salvezza della normativa da essa prevista. Lex specialis è il Codice degli Appalti, sia il vecchio che il nuovo (art.106, comma 13, d.lgs. 50/2016) che il nuovissimo (D.Lgs. 36/2023), che si sono sempre posti come una disciplina speciale delle cessioni dei crediti se relativi a Pubbliche Amministrazioni, distaccandosi sia dalla normativa codicistica, sia dalla normativa bancaria. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 - tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, se dovute. Così deciso in data 5.12.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
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