Decreto cautelare 16 settembre 2025
Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 03/03/2026, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10410/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10410 del 2025, proposto da
HA AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Volonterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per accertamento e declaratoria previa tutela cautelare monocratica
dell’obbligo di provvedere alla fissazione di un appuntamento volto alla formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, relativamente al silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a seguito della manifestazione della volontà di richiedere il predetto visto; con ordine all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in via cautelare monocratica, di provvedere alla fissazione di un appuntamento all’uopo in un termine utile a consentire al ricorrente di iniziare la regolare frequenza del corso universitario, che prenderà avvio il 22 settembre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il consigliere AC NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente, di cittadinanza pakistana, agisce per l’accertamento della illegittimità dell’inerzia osservata dall’amministrazione con riguardo all’avvio del procedimento di rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di studi;
che, esaurita la fase cautelare, è stata fissata camera di consiglio ai fini della decisione;
che, nel caso di specie, l’azione è stata avviata al fine di poter presentare la domanda, e in ragione del rifiuto a concedere un appuntamento presso l’ambasciata in Pakistan a tale scopo;
che, nelle more del giudizio, l’appuntamento è stato concesso;
che, in ragione della domanda giudiziale proposta, è cessata la materia del contendere, posto che si è ottenuto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere rivolta all’amministrazione (vale a dire, di essere posti in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto, dopo aver formalizzato preiscrizione universitaria);
che, in ragione dell’ingente flusso di domande che l’ambasciata in Pakistan ha dovuto recentemente fronteggiare, e di cui è indice l’ingente contenzioso in tale materia pendente innanzi a questo Tribunale, sussistono ragioni eccezionale per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
AC NA, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC NA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO