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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/10/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 4032/2024, promossa con ricorso depositato in data 20/12/2024 da Parte_1
e , entrambi con avv. SARA PECCHIARI;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Trieste il 20.5.2017 e hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nato il figlio in data 20.9.2020. Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la separazione e poi il divorzio.
In particolare, quanto a quest'ultimo, le parti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Mantenuta la causa nel ruolo e previa autorizzazione del deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale dinnanzi al Giudice Relatore, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
Preso atto dell'intervenuto trasferimento immobiliare in sede di separazione, confermare tutte le conclusioni ivi riportate ed in particolare:
1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste.
pagina 1 di 3 2) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e collocamento Per_1 prevalente presso la madre.
3) Salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà con il padre almeno due giorni infrasettimanali
(preferibilmente il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola alle ore 20) ed i week end alternati (sabato e domenica con pernotto).
4) Il minore, inoltre, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Il minore inoltre trascorrerà con il padre, ogni anno, almeno 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie (comprendenti ad anni alterni il
Natale ed il Capodanno) e 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Pasqua (comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta).
5) A titolo di mantenimento del minore, il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € Parte_1 Parte_2
150,00 mensili (rivalutabili secondo l'indice ISTAT) entro il giorno 20 di ogni mese alle coordinate IBAN già note. Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori come da vigente protocollo. L'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS continuerà ad essere versato sul c/c 000006082207 della Banca Fineco intestato ad entrambi i genitori. I ricorrenti riconoscono e si danno reciprocamente atto del fatto che le somme giacenti sul predetto conto corrente sono di esclusiva pertinenza del minore e potranno essere prelevate e/o utilizzate nel suo esclusivo interesse con il consenso di entrambi;
6) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano a percepire alcunché a titolo di assegno divorzile.
7) Le parti prestano sin d'ora l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore. Si precisa che, salvo l'ipotesi di comprovata urgenza, in caso di espatrio del minore in Russia o in Paesi extra UE l'altro genitore dovrà essere preventivamente avvisato della data di partenza e di rientro del minore e dovrà di volta in volta esprimere il suo consenso.
8) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Comparendo in udienza, le parti hanno confermato le condizioni già concordate, incluso il previsto trasferimento immobiliare, e hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio, in punto separazione personale tra i coniugi, ed è stata pronunciata la sentenza n. 85/25.
Con le note depositate per l'udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio, alle condizioni già indicate nel ricorso, così come precisate nel verbale di udienza di comparizione delle parti: “ciascun genitore provvederà al mantenimento del minore in forma diretta”.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione pagina 2 di 3 in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato (per effetto di acquiescenza).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole – di cui non è necessario l'ascolto, tenuto conto dei contenuti dell'accordo - stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta in modo compiuto a adeguato le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/05/2017, in Trieste, tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 98 parte I - anno 2017).
Così deciso in Trieste, 30/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 4032/2024, promossa con ricorso depositato in data 20/12/2024 da Parte_1
e , entrambi con avv. SARA PECCHIARI;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Trieste il 20.5.2017 e hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nato il figlio in data 20.9.2020. Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la separazione e poi il divorzio.
In particolare, quanto a quest'ultimo, le parti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Mantenuta la causa nel ruolo e previa autorizzazione del deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale dinnanzi al Giudice Relatore, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
Preso atto dell'intervenuto trasferimento immobiliare in sede di separazione, confermare tutte le conclusioni ivi riportate ed in particolare:
1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste.
pagina 1 di 3 2) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e collocamento Per_1 prevalente presso la madre.
3) Salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà con il padre almeno due giorni infrasettimanali
(preferibilmente il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola alle ore 20) ed i week end alternati (sabato e domenica con pernotto).
4) Il minore, inoltre, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Il minore inoltre trascorrerà con il padre, ogni anno, almeno 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie (comprendenti ad anni alterni il
Natale ed il Capodanno) e 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Pasqua (comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta).
5) A titolo di mantenimento del minore, il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € Parte_1 Parte_2
150,00 mensili (rivalutabili secondo l'indice ISTAT) entro il giorno 20 di ogni mese alle coordinate IBAN già note. Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori come da vigente protocollo. L'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS continuerà ad essere versato sul c/c 000006082207 della Banca Fineco intestato ad entrambi i genitori. I ricorrenti riconoscono e si danno reciprocamente atto del fatto che le somme giacenti sul predetto conto corrente sono di esclusiva pertinenza del minore e potranno essere prelevate e/o utilizzate nel suo esclusivo interesse con il consenso di entrambi;
6) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano a percepire alcunché a titolo di assegno divorzile.
7) Le parti prestano sin d'ora l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore. Si precisa che, salvo l'ipotesi di comprovata urgenza, in caso di espatrio del minore in Russia o in Paesi extra UE l'altro genitore dovrà essere preventivamente avvisato della data di partenza e di rientro del minore e dovrà di volta in volta esprimere il suo consenso.
8) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Comparendo in udienza, le parti hanno confermato le condizioni già concordate, incluso il previsto trasferimento immobiliare, e hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio, in punto separazione personale tra i coniugi, ed è stata pronunciata la sentenza n. 85/25.
Con le note depositate per l'udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio, alle condizioni già indicate nel ricorso, così come precisate nel verbale di udienza di comparizione delle parti: “ciascun genitore provvederà al mantenimento del minore in forma diretta”.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione pagina 2 di 3 in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato (per effetto di acquiescenza).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole – di cui non è necessario l'ascolto, tenuto conto dei contenuti dell'accordo - stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta in modo compiuto a adeguato le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/05/2017, in Trieste, tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 98 parte I - anno 2017).
Così deciso in Trieste, 30/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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