Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01848/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2023, proposto da Febronia Auteri, rappresentata e difesa dall’avvocato Sebastiano Sallemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Lo Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 47220 del 30/11/2022, con il quale il Comune di Vittoria, Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili distinti in Catasto al Fg. N. 85, part. N. 561 (sez. A, Catasto Fabbricati), Fg n. 85, part. N. 561 (Catasto Terreni), Fg. N. 85 part. N. 587 (Catasto Terreni);
- di tutti gli atti precedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche non conosciuti e non menzionati ed anche di carattere istruttorio, ivi compreso, ove occorra, ogni ulteriore provvedimento teso a determinare una lesione del diritto di proprietà della ricorrente;
- per il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, da determinarsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Diego Spampinato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il 30 gennaio 2023 e depositato lo stesso 30 gennaio 2023, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. L’ILLEGITTIMITA’ DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE N. 9/2020. GRAVISSIMO DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. OMESSA DESCRIZIONE DELLE OPERE ASSERITAMENTE ABUSIVE – OMESSO ACCERTAMENTO TECNICO E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 27 E 31 DEL DPR N. 380/01. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – OGGETTIVA IMPOSSIBILITÀ DI OTTEMPERARE ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE – SVIAMENTO DI POTERE E GRAVE INCERTEZZA PROCEDIMENTALE – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL DPR 380/01 SULLA REGOLARITÀ DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELL’INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA E GRAVE INCERTEZZA PROCEDIMENTALE – VIOLAZIONE DEL DPR 380/01 SOTTO ALTRO PROFILO. Al momento della notifica del presente gravame non si sarebbe ancora formato il giudicato sull’atto presupposto rispetto all’acquisizione al patrimonio comunale delle opere in questione, ossia l’ordinanza di demolizione n. 9/2020 del Comune di Vittoria; conseguentemente, ne discenderebbe l’illegittimità derivata dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’ente.
2. I VIZI PROPRI DELL’ATTO IMPUGNATO. OMESSA DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ACQUISIRE ED OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLA “ULTERIORE SUPERFICIE” EX ART. 31 DEL DPR 380/2001. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE E PERPLESSITA’ PROCEDIMENTALE. VIOLAZIONE DELL’ART. 31 DEL DPR 380/2001. Il provvedimento di acquisizione sarebbe illegittimo anche per vizi propri, in quanto dal suo esame, come per l’ordine di demolizione, non sarebbe dato evincere se l’abuso contestato riguardi la totalità degli immobili insistenti nell’area indicata nel provvedimento o solamente una parte di essi, essendovi fra l’altro una parziale discordanza fra le particelle catastali delle opere asseritamente abusive indicate nell’ordine di demolizione (fg. 85, part. 10, 561, 586 e 587) e quelle indicate nel provvedimento di acquisizione (fg, 85, part. 561 e 587), non risultando comprensibile quale sia l’area realmente acquisita dall’ente, ed avendo il Comune disposto l’acquisizione di un’ulteriore superficie non determinata in alcun modo.
3. ULTERIORI VIZI PROPRI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA FATTISPECIE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL DPR 380/2001 E DELL’ART. 30 DEL DPR 380/2001. GRAVE PERPLESSITA’ PROCEDIMENTALE. Il Comune di Vittoria avrebbe acquisito per due volte la stessa area, con l’ordinanza n. 9 del 20/09/2021 ai sensi dell’art. 30 cc. 1, 6 e 7 del DPR 380/2001, avrebbe infatti disposto la sospensione delle opere e l’acquisizione della lottizzazione abusiva, con divieto di disporre dei suoli e delle opere con atto tra vivi, disponendo altresì la trascrizione dell’ordinanza nei registri immobiliari.
Il Comune intimato si è costituito, spiegando difese così sintetizzabili:
a) ha eccepito l’inammissibilità / improcedibilità del ricorso, per essere stata emessa la sentenza CGARS 326/2023, in appello avverso la sentenza TAR CT 1522/2022, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la presupposta ordinanza di demolizione n. 9 del 12 novembre 2020;
b) ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per essere stata emessa la delibera di GM 325 del giorno 11 agosto 2023, il ricorso avverso la quale è stato rigettato con sentenza TAR CT 655/2024;
c) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere stato l’intero comparto immobiliare oggetto di un provvedimento di lottizzazione abusiva;
d) ha controdedotto nel merito.
Il 22 gennaio 2025, due dei quattro difensori indicati in ricorso (avvocati Comandé e Ciulla) hanno depositato rinuncia al mandato.
Il 30 gennaio 2025, un terzo di tali quattro difensori (avv. Fidone) ha depositato rinuncia al mandato.
Con atto depositato nel fascicolo processuale digitale alle ore 8.47 del 13 marzo 2025, data fissata per l’udienza di trattazione del ricorso nel merito, il quarto difensore (avv. Sallemi) ha rinunciato al mandato.
All’udienza pubblica del 13 marzo 2025 il ricorso è stato trattato e trattenuto in decisione.
Preliminarmente, nel solco della giurisprudenza di questo TAR Sicilia – TA, il Collegio ritiene che la rinuncia al mandato dell’ultimo difensore rimasto, depositata nel fascicolo digitale appena 13 minuti prima dell’orario di inizio dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso nel merito, non determini l’interruzione del giudizio, al riguardo richiamando l’orientamento secondo cui «…nel processo amministrativo la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo avvocato, non ha effetto interruttivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 301, comma 3, cod. proc. civ. e 79 cod. proc. amm. - giacché in ossequio al principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 cod. proc. civ. - il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell’interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell’interesse di quest’ultimo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2022, n. 11225 ed ivi precedenti giurisprudenziali)…» (TAR Sicilia – TA, Sez. I, 10 marzo 2023, n.781).
A seguire, in ragione delle eccezioni di controparte, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Con ordinanza n. 9 del 20 settembre 2021 e con delibera di GM n. 325 del giorno 11 agosto 2023, gli immobili di cui si tratta sono stati (fra altri) acquisiti al patrimonio comunale e destinati alla realizzazione di un centro interculturale, sportivo e di aggregazione sociale, ciò determinando un assetto della vicenda che fa venire meno l’interesse di parte ricorrente alla odierna decisione.
L’ordinanza n. 9/2021 è stata impugnata dinanzi a questo TAR Sicilia – TA che, con le sentenze n. 1521 e 1522 del 2022, confermate dal CGARS con le sentenze 326 e 327 del 2023, ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi.
Il ricorso proposto avverso la delibera di GM 325/20233 è stato rigettato con sentenza di questo TAR Sicilia – TA 22 febbraio 2024, n. 655, e la domanda di sospensione cautelare della sentenza contenuta in seno all’appello proposto è stata respinta con ordinanza CGARS 25 marzo 2024, n. 103.
Ne deriva che dall’accoglimento dei ricorsi in esame nessuna utilità pratica potrebbe derivare a parte ricorrente, essendosi irreversibilmente stabilizzato l’assetto di interessi che essa intendeva contrastare, a seguito del consolidarsi degli effetti dei provvedimenti con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale degli stessi immobili dei quali qui si controverte.
Non vi è dunque ragione per discostarsi dall’orientamento secondo cui «…i provvedimenti sopravvenuti determinano l’improcedibilità del ricorso qualora attuino un assetto di interesse inoppugnabile, ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente”. In questa direzione, la dichiarazione di improcedibilità consegue “ad una sopravvenienza (fattuale o giuridica) tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento…» (TAR Sicilia – TA, 24 febbraio 2025, n. 698).
Le spese di lite possono essere compensate fra le parti attesa la complessità della vicenda sottesa alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di TA (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO