Articolo 22 della Legge 11 giugno 1962, n. 588
Articolo 21Articolo 23
Versione
18 luglio 1962
Art. 22.
La Regione finanziera' l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento.
La Regione finanziera' altresi' la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.
Entrata in vigore il 18 luglio 1962