Art. 22.
La Regione finanziera' l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento.
La Regione finanziera' altresi' la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.
La Regione finanziera' l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento.
La Regione finanziera' altresi' la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.