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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
7/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____ IL TRIBUNALE DI MANTOVA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est. dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice
nel giudizio n. 7/2025 p.u. per la dichiarazione di liquidazione giudiziale promosso da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , AN (C.F.:
[...] C.F._2 Pt_3 Parte_4
); C.F._3
RICORRENTI nei confronti di
(C.F: Controparte_1
; P.IVA_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale.
letto il ricorso promosso da , , Parte_1 Parte_2
Parte_5
per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di
Controparte_1
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 41 CCI;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile dalla natura (di lavoro) del credito delle istanti, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci e dagli accertamenti della Guardia di Finanza in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte nonché dalla messa in stato di liquidazione della società;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI poiché la debitrice ha il centro degli interessi principali in Viadana, viale Europa, 65/L; valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. l primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi di giocattoli e prodotti editoriali e altro, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;
ritenuto di indicare come curatore il dott. che ha i requisiti Persona_1 di cui all'art. 358 CCI, tenuto altresì conto dei criteri di cui al co. 3 di tale norma;
considerato che
essendo la società debitrice una società in accomandita semplice, la sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale della società produce anche quella del socio accomandatario illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 256 CCI;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI., Dichiara la liquidazione giudiziale di
[...]
liquidazione (C.F: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Viadana, viale Europa, 65/L in persona del liquidatore Controparte_2
(nato a [...] il [...] e residente a [...] int. 1) nonché personalmente di (nato a [...] il 22-1- CP_1
1963, residente a [...]; C.F.:
quale socio accomandatario;
C.F._4 Nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
Nomina Curatore il dott. (C.F.: ) con studio Persona_1 C.F._5 in Mantova;
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e gli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;
Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni -utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 17-6-2025 ore 11,10. Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose mobili in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI. Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Mantova, 13/03/2025
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi
Il Funzionario Giudiziario