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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/07/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 609/2022 r.g.a., promosso
DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, p.i. Parte_1
, e nata a [...] il [...], c.f. P.IVA_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario CodiceFiscale_1
Garozzo;
Appellanti
CONTRO
(P. iva: Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2
sede in Messina, C.da Scoppo Viale Boccetta, rappresentato e difeso dall'avv. Geltrude Bonura;
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 178/2022 emessa dal
Tribunale di Messina in data 1.2.2022.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Lo svolgimento del giudizio di primo grado può sintetizzarsi secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata e qui di seguito
1 trascritto: “con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2016
e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2
chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 3 dicembre 2014, alle ore 14,30 circa;
gli attori esponevano che la
mentre stava percorrendo l'autostrada A18 ME – CT in Pt_2
direzione Catania, in territorio del Comune di Roccalumera, aveva perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, di proprietà della
a causa della presenza di acqua stagnante sulla Parte_1
carreggiata, dipendente dalla otturazione delle caditoie e della mancata pulizia dei canali di scolo delle acque piovane;
il veicolo aveva quindi urtato contro il guard rail. La aveva riportato Pt_2
lesioni e il veicolo aveva subito danni pari ad € 12.000,00. Il
, costituendosi in giudizio, Controparte_1
contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto;
evidenziava che al momento del sinistro vi era una forte pioggia e che la responsabilità dell'incidente era da ascriversi alla condotta di guida imprudente e non adeguata alle condizioni metereologiche tenuta dalla Alla società attrice, infatti, gli agenti della Pt_2
Polizia Stradale intervenuti sui luoghi avevano contestato la violazione degli artt. 141 e 15 C.d.S2”.
All'esito dell'istruttoria svolta, il Tribunale così provvedeva:
“accoglie parzialmente la domanda svolta da e, Parte_2
per l'effetto, condanna il al pagamento, a favore CP_1
dell'attrice, della somma di € 1.002,38 a titolo di danno biologico, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro
e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo, nonché di € 13,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dal 4 dicembre 2014 ad oggi, a titolo di
2 rimborso spese mediche;
rigetta le domande svolte da Parte_1
compensa interamente le spese di giudizio tra le parti”.
[...]
Ai fini che rilevano in questa sede, il primo giudice, richiamati i principi in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., ricostruiva la dinamica del sinistro sulla base del prontuario redatto dagli agenti di P.S. intervenuti sui luoghi subito dopo il sinistro, accertando la concorrente responsabilità, in ragione del 50% Cont ciascuno, del per l'omessa manutenzione delle canalette di scolo che aveva causato la presenza di una quantità anomala di acqua sul manto stradale, e della che, tenuto conto del forte acquazzone Pt_2
al momento dell'incidente, avrebbe dovuto adeguare la propria velocità alle condizioni metereologiche.
Il giudice accertava, quindi, una invalidità temporanea della Pt_2
pari a giorni 7 nella percentuale del 75%, a giorni 20 nella percentuale del 50% ed in giorni 20 nella percentuale del 25%, liquidando, quindi, la somma di € 1.002,38 a titolo di danno biologico e di € 13,50 per spese mediche sostenute, stante la concorrente responsabilità della danneggiata. Rigettava la domanda della volta al Pt_2
riconoscimento del danno morale e rigettava, altresì, la domanda risarcitoria per i danni al mezzo avanzata dalla sulla scorta Parte_1
della seguente motivazione: “la vettura ha subito certamente danni a seguito del sinistro stradale ma la società attrice ha di fatto impedito alcuna quantificazione in giudizio dei danni riportati;
non è stato allegato in atti alcun preventivo che consentisse di quantificare i danni riportati dalla vettura e verificare se il costo delle riparazioni rendesse antieconomica la riparazione. L'attrice, dopo aver chiesto
c.t.u. tecnica sul mezzo, ha poi prodotto in giudizio il certificato di rottamazione del veicolo, rottamazione peraltro avvenuta inspiegabilmente dopo oltre due anni dal sinistro in questione, con
3 conseguente impossibilità di accertare alcun danno;
né potrebbe soccorrere una liquidazione equitativa da parte del giudice mancando i presupposti necessari per tale liquidazione, quali
l'impossibilità, o comunque l'obiettiva difficoltà, da parte del danneggiato di provare l'esatto ammontare dei danni, difficoltà nella specie non ravvisabile in alcun modo”.
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello la e Parte_1
la Pt_2
Cont Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza emessa in data 18.7.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La con l'atto d'impugnazione si duole del rigetto della Parte_1
domanda risarcitoria per danni al mezzo avanzata in primo grado.
Deduce all'uopo che il primo giudice avrebbe dovuto dare ingresso ad una CTU, tanto più che era stata provata la rottamazione dell'auto, mediante la produzione del certificato di rottamazione, e che erano stati prodotti il libretto di circolazione del mezzo e le foto dell'auto incidentata.
Invoca, inoltre, il principio di non contestazione rispetto all'importo reclamato, pari al valore del mezzo al momento del sinistro (€
12.000,00), dedotto in primo grado.
La impugna, altresì, il capo di decisione con cui il primo Parte_1
giudice ha rigettato la domanda risarcitoria per fermo tecnico.
Sul punto deduce che “il c.d. danno da fermo tecnico, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola
4 circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso è destinato”. La società appellante chiede il riconoscimento di un danno da lucro cessante conseguente al fermo tecnico del veicolo (per €
120.000), deducendo che il mezzo era un bene strumentale della società . Parte_1
2.1 Gli appellanti deducono, poi, che la responsabilità del CAS era totale e non parziale e che il danno riportato dalla doveva Pt_2
essere liquidato in complessivi € 2.426,00 di cui € 506,51 per danno morale ed € 400,00 per spese mediche.
3. Preliminarmente va dedotta la inammissibilità dell'impugnazione laddove gli appellanti prospettano una diversa liquidazione del danno biologico patito dalla il riconoscimento del danno morale, Pt_2
una diversa quantificazione delle spese mediche dovute alla Pt_2
Cont stessa e una responsabilità esclusiva del in ordine alla causazione del sinistro.
Si rammenta che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione
36841/2022).
5 Ora, l'impugnazione con riferimento ai profili predetti (diversa liquidazione del danno biologico patito dalla riconoscimento Pt_2
del danno morale, diversa quantificazione delle spese mediche dovute Cont alla stessa e la responsabilità esclusiva del in ordine alla Pt_2
causazione del sinistro) non contiene alcuna argomentazione volta a contrastare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione sui punti ora indicati.
Quanto alla domanda risarcitoria per fermo tecnico del veicolo, va ribadito che secondo l'orientamento della Suprema Corte, al quale questa Corte intende adeguarsi, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo;
il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto (Cassazione 7358/2023).
Ora, il danno qualificato come lucro cessante per i mancati proventi derivanti dalla rinuncia formata del veicolo non è stato provato, ma è solo stato affermato dall'appellante, il quale non ha nemmeno indicato da quali elementi di prova poter trarre elementi per la dimostrazione e la quantificazione del danno.
L'appellante non ha nemmeno dedotto di avere sostenuto spese per procurarsi un veicolo sostitutivo del mezzo incidentato o di avere dovuto sostenere altri esborsi durante la sosta forzata del veicolo.
Il profilo d'appello ora esaminato va, quindi, respinto.
Quanto ai danni al mezzo, reclamati in ragione di € 12.000,00, vale a dire in ragione del valore del veicolo al momento del sinistro, la Corte ritiene che le fotografie del veicolo incidentato e il prontuario redatto dalla Polizia Stradale, ove venivano descritti i danni riportati dal veicolo nell'incidente de quo (“paraurti anteriore distrutto,
6 mascherina rotta, cofano motore introfless., proiettori ant. rotti, radiatore spaccato, parafango anteriore sx introflesso, porta ant. sin. introflessa e striata, parafango posteriore introflesso e striato, cerchio piegato ant. sin. e pneumatico squarciato, cofano posteriore introflesso, paraurti posteriore lesionato e pendolante, parafango ant. dx. rialzato, cerchio posteriore sin. rotto, airbag interni attivati, danno meccanici da accertare”), forniscano la prova dei danni riportati dal mezzo.
La rottamazione del veicolo non consente però di stabilire (anche a mezzo di ctu) con esattezza l'ammontare del danno per equivalente subito dalla , proprietaria del mezzo, la quale ha chiesto il Parte_1
riconoscimento della somma di € 12.000,00.
Purtuttavia, l'entità dei danni subiti dal veicolo, come sopra descritti, che attengono alla carrozzeria del mezzo (non potendosi fare alcuna stima sulle parti meccaniche e sul motore) è tale da poter affermare, con criterio prudenziale, come il veicolo abbia subito un deprezzamento, quanto meno, di € 5.000,00 all'epoca del sinistro, avuto riguardo anche alla data di immatricolazione del mezzo (anno
20071), somma questa da ridurre del 50% per il concorso di colpa della conducente.
In ordine alla liquidazione equitativa del danno a veicolo incidentato, va richiamata la motivazione di Cassazione 10815/2019, in cui la
Suprema Corte ha ritenuto ammissibile una valutazione equitativa del danno per equivalente sulla scorta delle indicazione delle forze dell'ordine intervenuti sul luogo del sinistro e della descrizione delle componenti danneggiate, e della data di immatricolazione del mezzo, in una fattispecie in cui, certa la sussistenza del danno, il giudice di merito ha, appunto fatto riferimenti ai detti elementi, nella liquidazione del danno (nella motivazione è stato evidenziato che “in caso di liquidazione equitativa del danno, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è sufficiente che il giudice indichi anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli
è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum"
[Cass. sez. 3, ord. 31 gennaio 2018 n. 2327], non essendo egli tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata [Cass, sez 3, sent. 10 novembre 2015 n. 22885]. D'altra parte, nella medesima prospettiva, che è nuovamente quella di una riduzione in termini minimali, anche in tale ambito, dell'onere motivazionale del giudice, si è sottolineato che la liquidazione equitativa del danno risulta insindacabile in sede di legittimità, salvo che i criteri adottati siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto [da ultimo, Cass. sez. 3, ord. 25 maggio 2017
n. 13153; nello stesso senso già Cass., sez. 3, sent. 8 novembre 2007
n. 23304]”. Cont In parziale riforma dell'impugnata sentenza il va condannato al pagamento della somma di € 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (3.12.2014) fini alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali sulla sorte capitale via via
8 rivalutata anno per anno dal 3.12.2014 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in favore della Parte_1
Sull'importo così ottenuto al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
L'esito complessivo del giudizio che ha visto l'accoglimento solo in minima parte dell'appello della non giustifica una CP_3
diversa regolamentazione delle spese del primo grado.
Anche le spese del secondo grado di giudizio vanno compensate integralmente, stante l'accoglimento del solo motivo d'appello relativo al danno riportato dal veicolo della . Parte_1
Per la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
va dichiarato che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 Parte_2
comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte della di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di Pt_2
contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da e da avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
178/2022 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti del
, così decide: Controparte_1
dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_2
accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in CP_4
parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore della della somma di Parte_1
di € 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva, a titolo di
9 risarcimento dei danni al veicolo coinvolto nel sinistro oggetto di causa;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte di di Parte_2
un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Messina 24.6.2026.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. certificato di rottamazione del mezzo.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 609/2022 r.g.a., promosso
DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, p.i. Parte_1
, e nata a [...] il [...], c.f. P.IVA_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario CodiceFiscale_1
Garozzo;
Appellanti
CONTRO
(P. iva: Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2
sede in Messina, C.da Scoppo Viale Boccetta, rappresentato e difeso dall'avv. Geltrude Bonura;
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 178/2022 emessa dal
Tribunale di Messina in data 1.2.2022.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Lo svolgimento del giudizio di primo grado può sintetizzarsi secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata e qui di seguito
1 trascritto: “con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2016
e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2
chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 3 dicembre 2014, alle ore 14,30 circa;
gli attori esponevano che la
mentre stava percorrendo l'autostrada A18 ME – CT in Pt_2
direzione Catania, in territorio del Comune di Roccalumera, aveva perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, di proprietà della
a causa della presenza di acqua stagnante sulla Parte_1
carreggiata, dipendente dalla otturazione delle caditoie e della mancata pulizia dei canali di scolo delle acque piovane;
il veicolo aveva quindi urtato contro il guard rail. La aveva riportato Pt_2
lesioni e il veicolo aveva subito danni pari ad € 12.000,00. Il
, costituendosi in giudizio, Controparte_1
contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto;
evidenziava che al momento del sinistro vi era una forte pioggia e che la responsabilità dell'incidente era da ascriversi alla condotta di guida imprudente e non adeguata alle condizioni metereologiche tenuta dalla Alla società attrice, infatti, gli agenti della Pt_2
Polizia Stradale intervenuti sui luoghi avevano contestato la violazione degli artt. 141 e 15 C.d.S2”.
All'esito dell'istruttoria svolta, il Tribunale così provvedeva:
“accoglie parzialmente la domanda svolta da e, Parte_2
per l'effetto, condanna il al pagamento, a favore CP_1
dell'attrice, della somma di € 1.002,38 a titolo di danno biologico, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro
e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo, nonché di € 13,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dal 4 dicembre 2014 ad oggi, a titolo di
2 rimborso spese mediche;
rigetta le domande svolte da Parte_1
compensa interamente le spese di giudizio tra le parti”.
[...]
Ai fini che rilevano in questa sede, il primo giudice, richiamati i principi in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., ricostruiva la dinamica del sinistro sulla base del prontuario redatto dagli agenti di P.S. intervenuti sui luoghi subito dopo il sinistro, accertando la concorrente responsabilità, in ragione del 50% Cont ciascuno, del per l'omessa manutenzione delle canalette di scolo che aveva causato la presenza di una quantità anomala di acqua sul manto stradale, e della che, tenuto conto del forte acquazzone Pt_2
al momento dell'incidente, avrebbe dovuto adeguare la propria velocità alle condizioni metereologiche.
Il giudice accertava, quindi, una invalidità temporanea della Pt_2
pari a giorni 7 nella percentuale del 75%, a giorni 20 nella percentuale del 50% ed in giorni 20 nella percentuale del 25%, liquidando, quindi, la somma di € 1.002,38 a titolo di danno biologico e di € 13,50 per spese mediche sostenute, stante la concorrente responsabilità della danneggiata. Rigettava la domanda della volta al Pt_2
riconoscimento del danno morale e rigettava, altresì, la domanda risarcitoria per i danni al mezzo avanzata dalla sulla scorta Parte_1
della seguente motivazione: “la vettura ha subito certamente danni a seguito del sinistro stradale ma la società attrice ha di fatto impedito alcuna quantificazione in giudizio dei danni riportati;
non è stato allegato in atti alcun preventivo che consentisse di quantificare i danni riportati dalla vettura e verificare se il costo delle riparazioni rendesse antieconomica la riparazione. L'attrice, dopo aver chiesto
c.t.u. tecnica sul mezzo, ha poi prodotto in giudizio il certificato di rottamazione del veicolo, rottamazione peraltro avvenuta inspiegabilmente dopo oltre due anni dal sinistro in questione, con
3 conseguente impossibilità di accertare alcun danno;
né potrebbe soccorrere una liquidazione equitativa da parte del giudice mancando i presupposti necessari per tale liquidazione, quali
l'impossibilità, o comunque l'obiettiva difficoltà, da parte del danneggiato di provare l'esatto ammontare dei danni, difficoltà nella specie non ravvisabile in alcun modo”.
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello la e Parte_1
la Pt_2
Cont Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza emessa in data 18.7.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La con l'atto d'impugnazione si duole del rigetto della Parte_1
domanda risarcitoria per danni al mezzo avanzata in primo grado.
Deduce all'uopo che il primo giudice avrebbe dovuto dare ingresso ad una CTU, tanto più che era stata provata la rottamazione dell'auto, mediante la produzione del certificato di rottamazione, e che erano stati prodotti il libretto di circolazione del mezzo e le foto dell'auto incidentata.
Invoca, inoltre, il principio di non contestazione rispetto all'importo reclamato, pari al valore del mezzo al momento del sinistro (€
12.000,00), dedotto in primo grado.
La impugna, altresì, il capo di decisione con cui il primo Parte_1
giudice ha rigettato la domanda risarcitoria per fermo tecnico.
Sul punto deduce che “il c.d. danno da fermo tecnico, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola
4 circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso è destinato”. La società appellante chiede il riconoscimento di un danno da lucro cessante conseguente al fermo tecnico del veicolo (per €
120.000), deducendo che il mezzo era un bene strumentale della società . Parte_1
2.1 Gli appellanti deducono, poi, che la responsabilità del CAS era totale e non parziale e che il danno riportato dalla doveva Pt_2
essere liquidato in complessivi € 2.426,00 di cui € 506,51 per danno morale ed € 400,00 per spese mediche.
3. Preliminarmente va dedotta la inammissibilità dell'impugnazione laddove gli appellanti prospettano una diversa liquidazione del danno biologico patito dalla il riconoscimento del danno morale, Pt_2
una diversa quantificazione delle spese mediche dovute alla Pt_2
Cont stessa e una responsabilità esclusiva del in ordine alla causazione del sinistro.
Si rammenta che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione
36841/2022).
5 Ora, l'impugnazione con riferimento ai profili predetti (diversa liquidazione del danno biologico patito dalla riconoscimento Pt_2
del danno morale, diversa quantificazione delle spese mediche dovute Cont alla stessa e la responsabilità esclusiva del in ordine alla Pt_2
causazione del sinistro) non contiene alcuna argomentazione volta a contrastare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione sui punti ora indicati.
Quanto alla domanda risarcitoria per fermo tecnico del veicolo, va ribadito che secondo l'orientamento della Suprema Corte, al quale questa Corte intende adeguarsi, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo;
il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto (Cassazione 7358/2023).
Ora, il danno qualificato come lucro cessante per i mancati proventi derivanti dalla rinuncia formata del veicolo non è stato provato, ma è solo stato affermato dall'appellante, il quale non ha nemmeno indicato da quali elementi di prova poter trarre elementi per la dimostrazione e la quantificazione del danno.
L'appellante non ha nemmeno dedotto di avere sostenuto spese per procurarsi un veicolo sostitutivo del mezzo incidentato o di avere dovuto sostenere altri esborsi durante la sosta forzata del veicolo.
Il profilo d'appello ora esaminato va, quindi, respinto.
Quanto ai danni al mezzo, reclamati in ragione di € 12.000,00, vale a dire in ragione del valore del veicolo al momento del sinistro, la Corte ritiene che le fotografie del veicolo incidentato e il prontuario redatto dalla Polizia Stradale, ove venivano descritti i danni riportati dal veicolo nell'incidente de quo (“paraurti anteriore distrutto,
6 mascherina rotta, cofano motore introfless., proiettori ant. rotti, radiatore spaccato, parafango anteriore sx introflesso, porta ant. sin. introflessa e striata, parafango posteriore introflesso e striato, cerchio piegato ant. sin. e pneumatico squarciato, cofano posteriore introflesso, paraurti posteriore lesionato e pendolante, parafango ant. dx. rialzato, cerchio posteriore sin. rotto, airbag interni attivati, danno meccanici da accertare”), forniscano la prova dei danni riportati dal mezzo.
La rottamazione del veicolo non consente però di stabilire (anche a mezzo di ctu) con esattezza l'ammontare del danno per equivalente subito dalla , proprietaria del mezzo, la quale ha chiesto il Parte_1
riconoscimento della somma di € 12.000,00.
Purtuttavia, l'entità dei danni subiti dal veicolo, come sopra descritti, che attengono alla carrozzeria del mezzo (non potendosi fare alcuna stima sulle parti meccaniche e sul motore) è tale da poter affermare, con criterio prudenziale, come il veicolo abbia subito un deprezzamento, quanto meno, di € 5.000,00 all'epoca del sinistro, avuto riguardo anche alla data di immatricolazione del mezzo (anno
20071), somma questa da ridurre del 50% per il concorso di colpa della conducente.
In ordine alla liquidazione equitativa del danno a veicolo incidentato, va richiamata la motivazione di Cassazione 10815/2019, in cui la
Suprema Corte ha ritenuto ammissibile una valutazione equitativa del danno per equivalente sulla scorta delle indicazione delle forze dell'ordine intervenuti sul luogo del sinistro e della descrizione delle componenti danneggiate, e della data di immatricolazione del mezzo, in una fattispecie in cui, certa la sussistenza del danno, il giudice di merito ha, appunto fatto riferimenti ai detti elementi, nella liquidazione del danno (nella motivazione è stato evidenziato che “in caso di liquidazione equitativa del danno, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è sufficiente che il giudice indichi anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli
è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum"
[Cass. sez. 3, ord. 31 gennaio 2018 n. 2327], non essendo egli tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata [Cass, sez 3, sent. 10 novembre 2015 n. 22885]. D'altra parte, nella medesima prospettiva, che è nuovamente quella di una riduzione in termini minimali, anche in tale ambito, dell'onere motivazionale del giudice, si è sottolineato che la liquidazione equitativa del danno risulta insindacabile in sede di legittimità, salvo che i criteri adottati siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto [da ultimo, Cass. sez. 3, ord. 25 maggio 2017
n. 13153; nello stesso senso già Cass., sez. 3, sent. 8 novembre 2007
n. 23304]”. Cont In parziale riforma dell'impugnata sentenza il va condannato al pagamento della somma di € 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (3.12.2014) fini alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali sulla sorte capitale via via
8 rivalutata anno per anno dal 3.12.2014 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in favore della Parte_1
Sull'importo così ottenuto al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
L'esito complessivo del giudizio che ha visto l'accoglimento solo in minima parte dell'appello della non giustifica una CP_3
diversa regolamentazione delle spese del primo grado.
Anche le spese del secondo grado di giudizio vanno compensate integralmente, stante l'accoglimento del solo motivo d'appello relativo al danno riportato dal veicolo della . Parte_1
Per la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
va dichiarato che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 Parte_2
comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte della di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di Pt_2
contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da e da avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
178/2022 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti del
, così decide: Controparte_1
dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_2
accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in CP_4
parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore della della somma di Parte_1
di € 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva, a titolo di
9 risarcimento dei danni al veicolo coinvolto nel sinistro oggetto di causa;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte di di Parte_2
un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Messina 24.6.2026.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. certificato di rottamazione del mezzo.
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