Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 26/06/2023, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 03842/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02780/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2780 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Orefice, Maria Bertha Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, Comando Legione Carabinieri Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
A) del decreto prot. uscita n. 0165298 del 12.06.2020, successivamente notificato, con cui il Prefetto della Provincia di Napoli ha fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;
A-bis) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche implicito, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con particolare riferimento: a) alla nota n. 67/182-1, prot. ingr. 0160016 dell'8/6/2020, mai comunicata e di cui si ignora il contenuto, con la quale la Stazione Carabinieri di Casalnuovo di Napoli avrebbe proposto l'adozione del decreto di divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente;
B) del Decreto prot. 345/2020/Cat.6f/Sez. Amm/Acerra del 07.07.2020, successivamente comunicato, con cui il Questore della Provincia di Napoli ha disposto la revoca della licenza di polizia afferente il porto d'armi uso caccia nr. 41275-O rilasciato al ricorrente dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acerra in data 02.09.2014;
B-bis) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con particolare riferimento:
a) alla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca del porto d'armi uso caccia nr. 41275-O rilasciato al ricorrente dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acerra in data 02.09.2014, datata 19.06.2020 e successivamente comunicata;
b) all'atto citato nella comunicazione di avvio del procedimento datata 19.06.2020, non meglio identificato e di cui si ignora l'esatto contenuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, Comando Legione Carabinieri Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 22 giugno 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui: a) il decreto prot. n. 0165298 del 12.06.2020, con cui il Prefetto della Provincia di Napoli gli ha fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente; b) il decreto prot. 345/2020/Cat.6f/Sez.Amm/Acerra del 07.07.2020, con cui il Questore della Provincia di Napoli ha disposto la revoca della licenza di polizia afferente il porto d’armi uso caccia nr. 41275-O rilasciato in data 02.09.2014.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 11-39 r.d. n. 773/31 (di seguito: TULPS); violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost; eccesso di potere; 2) difetto di motivazione; difetto di istruttoria; sviamento.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto depositato in data 1.9.2020.
All’udienza di smaltimento del 22.6.2023, tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati, per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione ai presupposti fattuali – condanna e/o sottoposizione del ricorrente a procedimenti penali per reati di omicidio colposo e lesioni colpose – posti a fondamento del divieto di detenzione di armi e della revoca della licenza di polizia afferente il porto d’armi per uso caccia.
Le censure sono fondate.
2.1. È ben vero che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ L’Amministrazione gode ... ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. 773/31, di ampia discrezionalità nel formulare il proprio giudizio di non affidabilità del soggetto richiedente o già titolare della licenza di porto d’armi, potendo legittimamente valorizzare, ai fini del diniego o della revoca, anche il verificarsi di situazioni non penalmente rilevanti, ma ciononostante indicative di una condotta non specchiata: l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico, infatti, impone all’Autorità di attivarsi proprio al fine di prevenire la commissione di illeciti, ma pur sempre sulla base di elementi seri ed oggettivamente apprezzabili ” (così, Cons. St., sez. III, n. 6457/2019; Id, n. 6192/2018; Id, n. 2974/2018; Id, n. 4899/2018).
2.2. Inoltre, non è necessario al riguardo: “ né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018) ” (Cons. St., Sez. III, n. 1305 del 2020).
2.3. Se ciò è vero, non va tuttavia trascurato che: “ La natura cautelare e la finalità preventivo-anticipatoria di tali provvedimenti richiedono all’Amministrazione di effettuare una valutazione prognostica sulla personalità del soggetto, dando adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento finale di tutte le circostanze dalle quali, nel caso di specie, abbia tratto elementi di segno sfavorevole all’accoglimento delle istanze del privato. In particolare, dalla lettura dei provvedimenti dovranno emergere con chiarezza “le ragioni per le quali la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita ha condotto l’autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e l’uso delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne. Non potrà, invece, ritenersi sufficiente una motivazione scarna, apodittica, fondata su un singolo elemento non corroborato da ulteriori indizi ” (Cons. St., sez. III, n. 1305 del 2020).
3. Così definite le coordinate giuridiche di riferimento, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla lettura degli atti impugnati che l’Amministrazione ha posto a fondamento degli stessi la condanna del ricorrente – medico svolgente attività di chirurgia d’urgenza e Pronto Soccorso – per reato di omicidio colposo, nonché la sua sottoposizione a procedimento penale per reato di cooperazione nel delitto colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose.
Senonché, trattasi di reati di per sé non sintomatici ai fini del giudizio prognostico sul non corretto uso delle armi da parte del ricorrente. Per tali ragioni, incombeva sull’Amministrazione un onere di motivazione rafforzata, dovendo quest’ultima partitamente indicare le ragioni per le quali la condanna e/o sottoposizione del ricorrente a procedimenti penali per reati colposi legati alla propria professione (chirurgo d’urgenza), non connessi all’uso delle armi né automaticamente deponente per una prognosi di pericolosità nell’uso delle stesse, potesse condurre ad giudizio negativo in ordine alla capacità del ricorrente di abusare delle armi in suo possesso.
4. Tuttavia, nel corpo degli impugnati provvedimenti manca una valutazione siffatta, avendo l’Amministrazione formulato un giudizio di non affidabilità del ricorrente alla luce dei soli elementi fattuali rappresentati dalla sua condanna e/o sottoposizione a procedimenti penali per reati di natura colposa legati all’esercizio della sua professione. Reati, si ribadisce, che di per sé non autorizzano in termini assiomatici un giudizio di pericolosità e/o di possibile abuso delle armi in possesso del ricorrente.
5. Per tali ragioni, è evidente il dedotto deficit istruttorio e motivazionale, avendo l’Amministrazione posto a fondamento degli atti impugnati elementi di per sé soli inidonei ad avallare un giudizio negativo in capo al ricorrente, quanto al corretto uso delle armi in suo possesso.
6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto gli atti impugnati.
Condanna solidalmente le Amministrazioni resistenti al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.