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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 4275/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di “Altri contratti atipici”, promossa
DA 2
con sede in Milano, Largo Augusto n. 1/A, P.I. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nedo Corti, giusta procura in P.IVA_1 atti
ATTRICE
CONTRO
, con sede in Vittoria (RG), via Bixio n. 34, C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Di Paola, giusta P.IVA_2 procura in atti
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 19/12/2022, agiva in giudizio nei confronti del Parte_1 Controparte_1 deducendo, in particolare:
- che con le scritture private autenticate ivi indicate e notificate all'Ente (vd. all. nn. 2, 3, 4 e 5 dell'atto di citazione) aveva acquistato da CP_2 una serie di crediti originariamente da quest'ultima vantati nei
[...] 3
confronti dell'Ente medesimo, in virtù dell'attività di somministrazione di energia elettrica e di gas ad esso resa;
- che tali crediti erano rappresentati dalle fatture ugualmente ivi indicate ed allegate (vd. all. n. 6 dell'atto di citazione);
- che tale attività di somministrazione era stata resa da parte di CP_2
“in regime di Salvaguardia per la Regione Sicilia” (vd. all. nn. 7, 8, 9,
[...]
10, 11 e 12 dell'atto di citazione), nonché, relativamente a quella relativa al gas naturale, “come Fornitore di Ultima Istanza (FUI)” (vd. all. nn. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dell'atto di citazione). Ciò dedotto, e stante l'inadempimento del convenuto, _1 [...] ne chiedeva la condanna a pagare, in suo favore, “la somma Parte_1 per capitale ad euro 4.571.608,56 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 12-12- 2022 ad euro 1.005.505,89 oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12”.
Si costituiva il , il quale, nel contestare la domanda Controparte_1 dell'attrice, eccepiva, in particolare:
- che “le fatture poste a fondamento della domanda di accertamento del credito e di condanna al pagamento della relativa somma non sono tutte relative a forniture asseritamente prestate nel regime di “salvaguardia” o di
“ultima istanza””, atteso che le stesse “In larga parte recano la dicitura
“mercato libero dell'energia” ben visibile nell'intestazione della bolletta in alto a sinistra”;
- che “Con riferimento alle somme richieste a titolo di forniture in
“salvaguardia” o in “ultima istanza”, controparte si ferma alla labiale affermazione dell'avvenuta somministrazione in detti regimi ma non dà minimamente prova di tale circostanza che si contesta”;
- che “Parimenti […] vi è contestazione sull'an e sul quantum e si eccepisce che essi non possono essere utilmente provati per il tramite di documenti che peraltro non hanno neppure i crismi delle bollette trattandosi di sedicenti
“duplicati””, che “Numerosissime “bollette ” riportano consumi stimati e non rilevati”, e che “Controparte non è neppure in grado, poi, di indicare quali siano le tariffe applicabili per ciascun periodo oggetto di “fatturazione””; 4
- che “Il preteso diritto di credito è prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 4 L. n. 205/2017 o comunque ai sensi dell'art. 2948 c.c.”;
- che “si contesta infine la domanda di condanna al pagamento degli interessi di mora e anatocistici ex 1283 c.c. atteso che essi non possono essere calcolati sulla base del Dl.gs. n. 231/2002, dovendo piuttosto applicarsi il tasso previsto specificamente per gli utenti in salvaguardia e in ultima istanza.”.
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e deve pertanto essere accolta, per le motivazioni di seguito illustrate.
Ed invero “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.” (cfr Cass. Sez. Un., 30/10/2001 n. 13533). Orbene, deve ritenersi che l'attrice abbia fornito la prova della fonte, in questo caso “legale”, del credito azionato, altresì allegando l'inadempimento dell'Ente locale convenuto, mentre quest'ultimo non ha dimostrato il relativo fatto estintivo. L'attrice, infatti, ha dedotto che ovvero l'originaria Controparte_2 titolare dei crediti azionati, aveva fornito l'attività di somministrazione da cui erano sorti i suddetti crediti “in regime di Salvaguardia per la Regione Sicilia” con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nonché
“come Fornitore di Ultima Istanza (FUI)” con riferimento alla somministrazione di gas naturale.
E' stato condivisibilmente ritenuto che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia, in altri termini, non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di 5
contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente.
[…] Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione.” (Corte App. Messina 18/03/2023 n. 765).
E' stato altresì precisato che “quando un Ente esercente un'attività di pubblico servizio (quale certamente è il rimane privo di un _1 contratto di somministrazione del gas, pur continuando a prelevarlo dalla rete, non potendo l'utenza essere disalimentata (per evidenti ragioni di interesse pubblico), la fornitura di gas viene mantenuta in essere attraverso il servizio di ultima istanza che viene assegnato a uno specifico “fornitore di ultima istanza” (FUI), selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara, come avvenuto nel caso di specie per ER MM […]. Non vi è quindi alcun contratto che regola questa fornitura, ma essa è attivata automaticamente proprio per effetto della normativa citata e proprio nei casi in cui il contratto di fornitura per qualche ragione è venuto meno.” (Tribunale Alessandria sez. I, 04/07/2023 n. 607).
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che l'attrice ha assolto al proprio onere probatorio, atteso che la medesima, già in allegato al proprio atto di citazione, oltre a produrre le fatture azionate e ivi indicate, tutte relative agli anni 2019, 2020 e 2021 (vd. all. n. 6), ha altresì depositato, fra l'altro:
- quanto ai crediti sorti per effetto della somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia, l'esito della “Procedura concorsuale per l'individuazione degli esercizi il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo
1, comma 4 della Legge 125/07, per gli anni 2019 e 2020”, in uno alle allegate “CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA Servizio di Salvaguardia Periodo di applicazione: 1 gennaio 2019 / 31 dicembre 2020” (vd. all. n. 10), nonché l'esito della “Procedura concorsuale per l'individuazione degli esercizi il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della Legge 125/07, per gli anni 2021 e 2022”, in uno alle allegate “CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA Servizio di Salvaguardia Periodo di applicazione: 1 gennaio 2021 / 31 dicembre 2022” (vd. all. n. 11); 6
- relativamente ai crediti sorti per effetto della somministrazione di gas naturale in regime di ultima istanza, l'ulteriore documentazione riportante gli “Esiti della procedura concorsuale per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturali per il periodo 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019” (all. n. 14), “per il periodo 1 ottobre 2019
– 30 settembre 2020” (all. n. 15), “per il periodo 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021” (all. n. 16), e “per il periodo 1 ottobre 2021 – 30 settembre
2023” (all. n. 17). Dalla documentazione in questione risulta, dunque, che, con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021 (cui risalgono le fatture azionate e meglio elencate in seno all'atto di citazione), era stata individuata quale Controparte_2
“esercente assegnatario del servizio di salvaguardia”, nonché “fornitore di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale”, per la Regione Sicilia, per cui deve intendersi raggiunta la prova della fonte legale dei diritti di credito azionati. Non può, di contro, parimenti concludersi nel senso che, rispetto a tale credito, l'Ente locale convenuto abbia fornito la prova di alcun fatto estintivo. Al riguardo infatti, non corrisponde al vero che le fatture surriferite “non sono tutte relative a forniture asseritamente prestate nel regime di
“salvaguardia” o di “ultima istanza””, sul presupposto che le stesse “In larga parte recano la dicitura “mercato libero dell'energia” ben visibile nell'intestazione della bolletta in alto a sinistra”. Come si evince dalle stesse fatture cui fà riferimento l'Ente convenuto, infatti, oltre alla dizione “Mercato libero dell'energia”, compare quella
“Denominazione contratto Salvaguardia Sicilia”. Del tutto inconducente appare l'ulteriore rilievo per cui l'attrice “si ferma alla labiale affermazione dell'avvenuta somministrazione in detti regimi [di salvaguardia e di ultima istanza] ma non dà minimamente prova di tale circostanza che si contesta”, stante l'intervenuto assolvimento, come già detto in precedenza, da parte della medesima, dell'onere di provare la fonte, in tal caso legale, dei crediti azionati. Altrettanto inconferente è la contestazione relativa al fatto che i crediti azionati non possono essere utilmente provati per il tramite di documenti che peraltro non hanno neppure i crismi delle bollette trattandosi di sedicenti
“duplicati””, che “Numerosissime “bollette” riportano consumi stimati e non rilevati”, e che “Controparte non è neppure in grado, poi, di indicare quali siano le tariffe applicabili per ciascun periodo oggetto di “fatturazione”. 7
A prescindere dall'indeterminatezza e genericità della contestazione in esame, la stessa risulta comunque irrilevante, posto che l'attrice ha, fra l'altro, prodotto “l'estratto conto notarile […] dal quale si evince che le fatture sono annotate nelle scritture contabili” (vd. all. n. 25 della prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.), e atteso altresì che “In forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare
l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia).” (Cass., sez. III, 24/09/2024 n. 25542).
Infine, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente convenuto “ai sensi dell'art. 1, comma 4 L. n. 205/2017 o comunque ai sensi dell'art. 2948 c.c.”. Ed invero, è un principio pacifico quello secondo cui il debitore/opponente non può limitarsi ad eccepire genericamente l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di controparte, ma deve allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine (cfr. Trib. Spoleto sentenza n. 559/2023).
Sebbene in punto di prescrizione estintiva l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto giuridico ad essa ricollegato, è pur vero che ai sensi degli artt. 167, comma 1, cpc e 2697 cc, comma 2, si impone la specifica e tempestiva presa di posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, per cui chi solleva un'eccezione deve necessariamente allegare e provare i fatti su cui l'eccezione stessa si fonda.
Trattandosi di eccezione in senso stretto, essa deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del Giudice.
Chi contesta l'intervenuta prescrizione ha dunque l'onere di allegare le circostanze poste a fondamento dell'eccezione di prescrizione, non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto ma essendo necessario, altresì, fornire la prova del momento a far data dal quale il creditore poteva esigere tale credito. 8
L'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto, come tale rientrante nella sola disponibilità della parte, per cui “deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (cfr. Cass. n. 5413/2021).
I rapporti tra le parti, infatti, sono caratterizzati da una “dialettica tra postulazione della esistenza del diritto ed eccezione di inesistenza per consumazione del tempo di esercizio di quello stesso diritto”, il che comporta necessariamente, da un lato, che “il diritto risulti esattamente individuato nella sua consistenza … in base all'atto introduttivo del giudizio”, dall'altro
“che la eccezione estintiva venga formulata in relazione ad un determinato momento iniziale dal quale il diritto … doveva reputarsi esercitabile”. Pertanto “il debitore, che eccepisce la prescrizione, ha l'onere di provare la stessa (quale fatto estintivo del diritto azionato) e quindi anche la data di decorrenza (Cass. 13/12/2002, n. 17832; Cass. 05/02/2000, n. 1300; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 19/03/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14662 del 18/07/2016)”.
Nella specie, l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte convenuta non può ritenersi suscettibile di accoglimento in quanto formulata in maniera eccessivamente generica, non essendo stati specificamente indicati gli elementi costitutivi della relativa fattispecie estintiva dedotta, in particolare non essendo stato individuato il dies a quo della medesima relativamente alle varie fatture, e ai diversi anni di riferimento, e quindi non essendo evincibile se e quali tra i crediti azionati si sarebbero estinti per l'intervenuta prescrizione biennale.
Alla luce delle considerazioni suespresse, deve ritenersi fondata la domanda di condanna dell'Ente locale convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di €. 4.571.608,56, quale sorte capitale.
Devono altresì ritenersi dovuti gli “interessi moratori […] nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231 […] ammontanti alla data del 12- 12-2022 ad euro 1.005.505,89, oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12”. 9
Ed infatti, “La direttiva 2000/35/Ce (556), recepita in Italia con il d.lg. 9 ottobre 2002 n. 231, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica anche alla p.a.; anzi, per essa vale il richiamo specifico dell'art. 2 del citato d.lg., che definisce la nozione di p.a., ritenendo anch'essa imprenditore forte, ai sensi e per i fini del medesimo decreto.” (CdS, sez. IV, 02/02/2010 n. 469).
“Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.” (Cassazione civile sez. III, 31/05/2019, n.14911). Considerata dunque la pacifica applicazione della citata normativa anche all'Ente locale convenuto, la prova del ritardato pagamento è emersa dagli atti, e in ogni caso tale circostanza è rimasta incontestata fra le parti. Ai fini della decorrenza e della debenza degli interessi in questione, inoltre, non sono necessarie né una formale costituzione in mora né una specifica domanda giudiziale, per cui il predetto Ente locale va altresì condannato, così come richiesto dall'attrice, al pagamento degli interessi moratori di all'art. 5, D.Lgs. n. 231/2002, ammontanti alla data del 12/12/2022 ad
€.1.005.505,89, oltre a quelli successivamente maturati e maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002.
Ne consegue che il andrà condannato a pagare, in Controparte_1 favore di la somma di €. 4.571.608,56 per la sorte Parte_1 capitale complessiva di cui alle fatture insolute, gli interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 - ammontanti alla data del 12/12/2022 ad €. 1.005.505,89, oltre a quelli successivamente maturati e maturandi sino al saldo -, e gli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da sei mesi - ai sensi dell'art. 1283 c.c., e determinati nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 -.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto sia del valore della causa che dell'attività in concreto svolta e della durata del giudizio de quo.
10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4275/2022 R.G.
Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di €. 4.571.608,56 per la sorte capitale complessiva di cui
[...] alle fatture insolute, degli interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lgs. n.
231/2002 - ammontanti alla data del 12/12/2022 ad €. 1.005.505,89, oltre a quelli successivamente maturati e maturandi sino al saldo -, e degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da sei mesi - ai sensi dell'art. 1283 c.c., e determinati nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 -.
Condanna il al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in €. 6.000,00 a titolo di compensi
[...] professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 25/02/2025.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo