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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5719 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4888/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA HE IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4888/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. ARCHETTI PAOLO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. TERPIN SARA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
è concordato un assegno divorzile in favore della ricorrente nella misura di € 300,00 mensili, a spese compensate;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.5.2025, proponeva domanda di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio con celebrato in Iseo (Bs) il 13/03/1982, premettendo che, CP_1 dopo la comparizione delle parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castegnato il
9.8.2021, era stata pronunciata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
pagina 1 di 2 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini conclusionali ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti all'Ufficiale dello stato civile nel giudizio di separazione (2021), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 celebrato in Iseo (Bs) il 13/03/1982, iscritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del predetto Comune, anno 1982, n. 6, parte II, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Parte_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente est.
LE OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA HE IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4888/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. ARCHETTI PAOLO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. TERPIN SARA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
è concordato un assegno divorzile in favore della ricorrente nella misura di € 300,00 mensili, a spese compensate;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.5.2025, proponeva domanda di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio con celebrato in Iseo (Bs) il 13/03/1982, premettendo che, CP_1 dopo la comparizione delle parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castegnato il
9.8.2021, era stata pronunciata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
pagina 1 di 2 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini conclusionali ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti all'Ufficiale dello stato civile nel giudizio di separazione (2021), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 celebrato in Iseo (Bs) il 13/03/1982, iscritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del predetto Comune, anno 1982, n. 6, parte II, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Parte_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente est.
LE OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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