Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza dell'11/06/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 1451/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. CASABURO Parte_1
LUCIA;
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ELISA CP_1
NANNUCCI;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 28/02/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità nonché i benefici di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “ pregressa frattura epifisi radiale distale polso sx, artrosi comparti radio-carpici e intercapici, sindrome da conflitto spalla sx con artrosi acromion claverae e edea intra-articolare, lesione menicale mediale e ginocchio sx, meniscosi laterale, degenerazione mucoide del LCA, cisti sinoviale plurioculata della camera anteriore del ginocchio sx, tendinosi aponeurosi quadrici pitale con falda retro rotulea a sx, ipertensione arteriosa, otite, catarrale cronica bilaterale, ernia del disco L4-L5, obesità, reflusso esofageo, osteo-artrosi generalizzata e dalle altre patologie risultanti dalla documentazione medica allegata”.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Tanto premesso, occorre esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Nel merito va preliminarmente rimarcato come, in fase di ATP, a fronte dell'eccezione dell in ordine alla carenza di interesse ad agire rispetto CP_1 all'assegno di invalidità civile, il GOP dott. conferiva incarico al CTU Per_1 limitatamente alla pensione di inabilità ed alla condizione ex art. 3 comma 3 L 104/92, ritenendo l'eccezione di parte resistente fondata. A fronte di ciò, parte ricorrente in sede di opposizione pur avendo insistito anche per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile nulla ha dedotto e documentato in ordine alla sussistenza del requisito reddituale per beneficare di tale prestazione, né ha censurato la valutazione di inammissibilità espressa in parte qua dal giudice di prime cure, limitandosi a censurare la valutazione medico-legale espressa dal CTU, per cui il thema decidendum dell'odierno giudizio è da intendersi limitato alle sole prestazioni della pensione di inabilità e della condizione di disabilità di cui alla L
104/1992. Tanto premesso, osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, valutando correttamente le patologie riscontrate. Ed invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dott.ssa , motivando le Per_2 proprie conclusioni sulla base della documentazione agli atti, nonché alla luce di un attento esame obiettivo, riteneva il ricorrente invalido nella misura del 56%. Parte ricorrente, con atto di opposizione ad ATP, contestava la perizia nella parte in cui veniva attribuito il codice 7010 con la percentuale del 30% di invalidità alla patologia osteoarticolare, da inquadrare a suo dire nel codice 7001 con una percentuale fissa del 75%; la stessa inoltre denunciava l'omessa valutazione del diabete mellito tipo II, patologia documentata nel certificato del 03/10/2022. All'udienza del 19/02/2025, il Giudice rilevato tra l'altro che il giudizio di ATP aveva ad oggetto altresì il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma Per_ 3 L 104/92 sulla quale il ctu aveva omesso di esprimersi, invitava la dott.ssa ad una integrazione di perizia sul punto ed al contempo a prendere visione della documentazione sanitaria attestante il diabete mellito di tipo 2.
Con integrazione di perizia depositata in data 30/05/2022 il CTU, tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, della loro incidenza sulla capacità di lavoro e sulla scorta della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui al D.M. Sanità 5 febbraio 1992, in ragione del buon controllo metabolico del diabete mellito a cui riconosceva un tasso di invalidità del 10%, riteneva il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 62% (sessantadue per cento), fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa di invalidità del 02-11- 2021 nonché soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1, art. 3 della L 104/92. In merito alla patologia a carico dell'apparato osteoarticolare che parte ricorrente vorrebbe ricondurre al codice 7001 con percentuale fissa del 75%, deve rilevarsi che il consulente ha assegnato alla stessa in via analogica il codice 7010 della tabella, con riconoscimento di una percentuale del 30% avendo diagnosticato un'artrosi con prevalente interessamento del rachide e delle ginocchia (cfr. risultanze esame obiettivo: “assenza di contratture della muscolatura paravertebrale e di spi-nalgia pressoria sulle apofisi spinose. Riferita dolente la flessione del tronco sul bacino. Lasègue negativa bilateralmente. Arti superiori: apprezzabili asimmetrie dei cingoli scapolari e di altera-zioni del trofismo e del tono muscolare tra i due lati. Forza muscolare con-tro resistenza normale e simmetrica a carico di braccia ed avambracci. Escursioni articolari delle spalle, ( tendinosi in corso da sindrome da con-flitto, manifestazioni artrosiche diffuse. Escursione articolare dei gomiti nei limiti manifestazioni artrosiche ai comparti radio-carpici dei polsi . Presa a pinza normovalide ad entrambe le mani. Arti inferiori: meniscosi laterale. Tendinosi, Normale tono e trofismo mu-scolare. Forza muscolare contro resistenza normale e simmetrica a carico di cosce e gambe. Escursioni articolari delle coxo-femorali, delle ginocchia e delle tibio- tarsiche limitazione funzionale”). Alla luce di ciò appare del tutto condivisibile il richiamo in via analogica da parte del consulente al codice 7010 (anchilosi rachide lombare) non essendo emersa una condizione di anchilosi di rachide totale, quale è richiesta dal codice 7001 invocato dalla parte in maniera non pertinente. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e all'integrazione di perizia depositata in data 30/05/2025 e condivisibilmente con esse, va accertato che parte ricorrente non ha diritto alla pensione di inabilità ed ai benefici di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92. Il ricorso va in conclusione rigettato. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, si dichiarano irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell come CP_1 da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone le spese di CTU a carico dell CP_1
Si comunichi. Così deciso in Nola, 11/06/2025
IL GIUDICE Dott. Francesca Fucci