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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/11/2025, n. 5385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5385 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1752 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra con sede in Quarto (NA) alla via J. F. Kennedy nn. 17–71 (C.F. Parte_1
), difeso dall'avv. Agnese Carannante, giusta procura in atti P.IVA_1
Appellante
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, difesi dall'avv. Ivan Marotta, giusta procura in atti C.F._2
Appellati
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso ex art. 702 bis cpc, e convenivano, Controparte_1 CP_2 innanzi al tribunale di Napoli, il “ ”, sito in Quarto alla via J.F. Parte_1 Parte_1
Kennedy n. 17-71.
Deducevano: -di essere proprietari di due unità abitative facenti parte del complesso edilizio costituito in condominio sito in Quarto (NA), alla Via Kennedy, n. 17-71 denominato “ ”; Parte_1
-che il affidava alla ditta C.G.A. S.r.l. appalto d'opera per la realizzazione di Parte_1 lavori di manutenzione straordinaria degli edifici - come da delibera condominiale del
08/07/2011 - e che tali opere, iniziate nell'anno 2011, erano ancora in corso;
-che la anzidetta delibera stabiliva le condizioni economiche dell'appalto, la cui durata veniva fissata in massimo 24 mesi ed il cui corrispettivo veniva determinato in euro
740.000,00, da corrispondersi con le seguenti modalità di pagamento: 20% ad inizio lavori,
20% a fine la-vori, 60 % in n. 12 rate mensili a partire dalla fine dei lavori comunicati dal
Direttore dei Lavori;
-che con successiva delibera datata 22.06.2012, il condominio assumeva ulteriori scelte inerenti il decoro architettonico dell'edificio da ristrutturare;
-che i ricorrenti, nella qualità di condomini interessati alla gestione delle attività, richiedevano copia a proprie spese di documentazione tecnico-contabile relativa all'appalto (e dei relativi giustificativi di spesa) e che - malgrado le reiterate richieste - non era mai stato consentito l'accesso ai predetti atti;
-che con atto di significazione stragiudiziale, notificato in data 23/11/2020, i ricorrenti chiedevano “di visionare ed estrarre copia, previa comunicazione di luogo giorni e ore in cui effettuare tali attività, dei seguenti, specifici, documenti e scritture relative al rapporto di appalto in corso relativo ai lavori di manutenzione straordinaria:
- Computo metrico estimativo;
- Capitolato d'appalto;
- Contratto d'appalto;
- Stato di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento;
- Copia bonifici (e/o assegni) emessi in favore della società appaltatrice;
- Corrispondenti fatture emesse dalla società appaltatrice”;
- che l'amministratore pro tempore rimaneva silente, non ottemperando all'obbligo di esibizione su di esso gravante.
Chiedevano la condanna del alla consegna dei documenti richiesti, oltre che Parte_1 alla condanna ai sensi dell'art. 614 bis cpc di una somma equitativamente determinata per ogni giorno di ritardo.
2. Si costituiva il condominio . Parte_1
Deduceva di avere già consegnato, in precedenza, la documentazione richiesta. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda.
3. Con ordinanza ex art. 702 ter cpc, rep. n. 3382, pubblicata il 10.3.2022, il tribunale di Napoli accoglieva la domanda e, per l'effetto, ordinava al sito Parte_1 in Quarto (Na) via J. F. Kennedy nn. 17–71 –in persona dell'amministratore p.t - di consegnare ai condomini ed copia della seguente Controparte_1 CP_2 documentazione: a) computo metrico estimativo;
b) - capitolato d'appalto; c) - contratto d'appalto; d) stato di avanzamento lavori e relativi certi-ficati di pagamento;
e) copia bonifici
(e/o assegni) emessi in favore della società appaltatrice;
f) corrispondenti fatture emesse dalla società appaltatrice”;
b) condannava, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., il sito in Quarto Parte_1
(Na) via J. F. Kennedy nn. 17–71, in persona dell'amministratore p.t, a versare alla parte ricorrente la somma di euro 15,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a partire dal quindicesimo giorno dalla notificazione della presente ordinanza e per non oltre 300 giorni;
c) condannava parte resistente al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in euro 280,00 per spese ed euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al15%, IVA e CPa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ivan Marotta.
In motivazione deduceva:
-che non poteva essere messo in dubbio il diritto, in capo ai condomini, di ricevere, a proprie spese, copia dei documenti afferenti la gestione condominiale;
-che il diritto dei condomini, ed il corrispondente obbligo gravante sull'amministratore, era sancito in diverse norme del codice civile;
- che in primo luogo, e sul piano generale, dando per nota la costante giurisprudenza che qualifica di mandato il rapporto contrattuale che lega l'amministratore al condominio da lui gestito, andava ricordato che l'art.1713 c.c. sancisce l'obbligo gravante sul mandatario di rendere al mandante conto del suo operato;
- che la riforma del condominio dell'anno 2012 aveva stabilito, inoltre, un più preciso e nuovo obbligo di informazione in capo all'amministratore (art.1129 c.c.) che deve comunicare ai condomini sin dall'inizio del suo mandato quando e dove è possibile consultare la documentazione condominiale;
- che l'art. 1130 bis c.c. prevede che i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese”, e l'art. 1129, comma VII, c.c. prevede che ciascun condomino può chiedere di prendere vi-sione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica;
- che il coacervo delle norme appena illustrate tendeva a garantire e a rendere effettivo il diritto del singolo condominio alla piena consapevolezza della gestione della cosa comune, con l'unico limite che il relativo esborso economico, come ovvio, re-sti a carico del richiedente;
- che ulteriore limite ad individuarsi era la strumentalizzazione di tale diritto, facendolo degenerare in una condotta quasi persecutoria dell'amministratore, laddove questo venga compulsato, ad esempio, alla trasmissione più volte della medesima documentazione, dopo aver ritualmente soddisfatto precedente richiesta;
- che tale limite non appariva superato nella fattispecie, posto che la mole di documenti prodotta da parte ricorrente comprovava che, a fronte di situazione effettivamente poco cristalline, e a fronte, pertanto, della richiesta di comunicazione scritta, gli odierni ricorrenti o non avevano ricevuto resoconto, oppure il riscontro era stato solo parziale;
-che la richiesta di documenti proposta in questa sede non poteva dirsi corrispondente a quella deduttivamente consegnata ad nel 2015. CP_2
In primo luogo, aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla CP_2 copia per ricevuta dei documenti in essa indicata, e la parte convenuta non aveva proposto istanza di verificazione;
-che, in ogni caso, a parte il computo metrico, i documenti richiesti in sede giudiziale erano diversi da quelli indicati come consegnati all'odierno resistente;
- che, inoltre, dato il lasso di tempo trascorso dalla presunta consegna di documentazione
(sette anni), era evidente il diritto del di avere notizia circa l'andamento dei lavori Parte_1 protrattisi per così tanto tempo;
- che a distanza di ben sette anni, diversa era la situazione debitoria del condominio, così come erano intervenuti Sal successivi a quella data;
- che il ricorso andava accolto e andava ordinato al resistente, in persona Parte_1 dell'amministratore p.t. di consegnare ai ricorrenti, e a proprie spese, copia dei seguenti documenti:
Computo metrico estimativo;
Capitolato d'appalto;
Contratto d'appalto;
Stato di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento;
Copia bonifici (e/o assegni) emessi in favore della società appaltatrice;
Corrispondenti fatture emesse dalla società appaltatrice;
- che gli istanti avevano chiesto l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c.,
- che, alla luce del valore della controversia, della natura degli interessi coinvolti, dell'assenza di danno, risultava equo fissare una somma di euro 15,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, dal quindicesimo giorno successivo alla data di notificazione della ordinanza;
- che la somma era dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e comunque (onde evitare che le “astreintes”, per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo, potessero assumere un ammontare complessivo manifestamente iniquo) per non oltre 300 giorni.
4. Il condominio ha proposto appello. Parte_1
Censura l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha rilevato che il non ha Parte_1 proposto istanza di verificazione della sottoscrizione, attribuita ad , in calce alla CP_2 ricevuta di consegna della documentazione.
Deduce che il giudice, dopo il deposito delle note scritte in vista dell'udienza del 25.1.2022, si è riservato ed ha poi emesso l'ordinanza; per cui, non vi è stata alcuna possibilità per il di proporre istanza di verificazione. Parte_1
In ogni caso, sarebbe stato sufficiente comparare la firma in calce alla richiesta e di consegna e quella in calce alla ricevuta di consegna per accettare la titolarità di entrambe in capo all' . CP_2
Censura, poi, la parte della ordinanza con cui il tribunale ha ordinato la consegna della documentazione elencata.
Lamenta che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare l'esistenza e il possesso della documentazione in capo al . Parte_1
In particolare, deduce che a) la C.G.A. s.r.l. presentava al due offerte, la prima Parte_1 per il rifacimento delle facciate e dei terrazzi dei due fabbricati condominiali (euro
680,000,00 + IVA) e la seconda per il rifacimento delle quattro scale esterne dei fabbricati
(euro 120.000,00 + IVA), per un importo totale “a corpo” pari ad € 800.000,00 oltre IVA;
su richiesta dell'assemblea, la ditta accordava al condominio uno sconto di euro 60.000,00 e, pertanto, gli importi dei due appalti erano rispettivamente euro 629.000,00 + IVA per il primo appalto ed euro 111.000,00 +IVA per il secondo appalto, per un totale di euro 740.000,00 + CP_ IVA;
non è mai stato concluso un contratto con la;
b) gli estratti conto condominiali e le fatture fino al 2018 non sono più in possesso del , in quanto i precedenti conti Parte_1 corrente sono stati chiusi da almeno cinque anni;
c) non esistono veri SAL, in quanto gli importi dei lavori erano a corpo e non a misura e, pertanto, in assenza di prezzi unitari, era impossibile redigere la contabilità. Il direttore dei lavori, alla fine dell'anno, forniva all'amministratore una quantificazione della percentuale di lavori eseguiti, che veniva regolarmente riportata nei bilanci condominiali con il relativo importo;
d) non vi era motivo di conservare documenti risalenti ad oltre 5 anni, considerato che la ditta era stata pagata ed aveva rilasciato quietanza;
e) non era vero che non avesse ricevuto al CP_1 documentazione: la richiesta di documentazione, depositata nel processo di primo grado, oltre a recare la firma di precisava che avrebbe ritirato la documentazione CP_1 CP_2 richiesta in nome e por conto di tutti i firmatari.
Ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda;
ha anche chiesto, ove ritenuto necessario, di consentire la produzione di documenti o di mezzi di prova che il non aveva potuto produrre nel corso del giudizio di primo grado per Parte_1 cause ad esso non imputabili.
Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
5. Si sono costituiti ed . Controparte_1 CP_2
Eccepiscono l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc.
Deducono: che non corrisponde al vero che non è stato concluso un contratto di appalto. Sostengono che il verbale assembleare del 8.7.2011 integra un principio di prova scritta dell'accordo; che pure fossero stati chiusi i conti, le fatture del 2018 dovrebbero essere in possesso del
; in ogni caso, neanche le fatture relative agli anni 2019-2022 sono state Parte_1 prodotte;
che anche per i lavori a corpo era possibile fornire i SAL, tenendo presenti i corpi d'opera; in ogni caso, le asserite quantificazioni delle percentuali di lavori eseguiti dal D.L., sebbene richieste, non sono mai state prodotte;
che vi era una contraddizione tra l'affermazione che i lavori erano conclusi da tre anni e la asserita non necessità di conservare documenti risalenti a cinque anni;
inoltre, non era stata consegnata la prova degli asseriti regolari pagamenti alla ditta;
che non corrisponde al vero che bbia ricevuto nel 2015 la documentazione. Dalla CP_1 raccomandata a firma di del 16.4.2015 emerge che sarebbe stata cura dei firmatari CP_2 andare allo studio dell'amministratore per ritirare le copie della documentazione richiesta.
Quindi, ciascuno dei firmatari si sarebbe recato presso l'amministratore per esercitare il suo diritto. Per altro, la sottoscrizione del documento del 2015 è fatta dall' in proprio e CP_2 non per delega;
che il avrebbe dovuto dedurre, in primo grado, l'inesistenza dei documenti Parte_1 richiesti, atteso che il è l'unico soggetto a potere sapere dell'esistenza di un Parte_1 documento ed è gravato dall'onere di conservazione;
che il ha allegato in appello fatti nuovi. In primo grado, l'ente aveva fondato le Parte_1 sue difese sulla circostanza di avere già in precedenza consegnato la documentazione, mentre in appello ha dedotto che i lavori erano terminati in tre anni e che la documentazione non era disponibile;
che l'appellante manca di interesse ad appellare la sentenza sul punto della accertata mancata verificazione, atteso che il tribunale ha anche in accertato che la consegna del
2015 aveva ad oggetto documenti diversi;
che la ricevuta di consegna della documentazione prodotta da controparte reca la data
27.05.2015 ed i lavori si sarebbero conclusi, secondo la prima deduzione avversaria, nel
2019. Anche a voler ammettere, per assurdo, quanto rilevato circa la conclusione dei lavori
(che allo stato sono ancora in corso), questi sarebbero stati ultimati – per stessa ammissione di controparte – nell'anno 2019. Quattro anni dopo la (disconosciuta) consegna;
che il capo di condanna ex art. 614 bis cpc non è stato fatto oggetto di gravame;
che la parte appellante ha, in ogni caso, riconosciuto di essere in possesso di estratti conto e fatture per il triennio 2019-2022 e di ricevute di pagamento, per cui potrebbe consegnare questi documenti;
che il comportamento processuale del è definibile temerario. Parte_1
Hanno chiesto di:
- dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi degli artt. 348 bis e ter, per manifesta infondatezza dei motivi di gravame;
- In ogni caso, rilevata la violazione dell'art. 345 c.p.c., rigettare ogni domanda dell'appellante;
- nel merito, attesa l'assoluta genericità, contraddittorietà ed infondatezza dei motivi di appello, rigettare le richieste di riforma confermando integralmente l'impugnata Ordinanza;
- Condannare il appellante alle spese del presente giudizio, anche ai sensi Parte_1 dell'art. 96 co. III c.p.c., con attribuzione al procuratore per anticipo fattone.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L'appello è infondato.
1.1.Ai sensi dell'art. 115, comma primo, cpc, il giudice può decidere la causa anche sulla base dei fatti non contestati.
L'art. 345 cpc, al secondo comma, precede che in appello non possano essere proposte nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio.
1.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda”
(v. Cass. 4747/2023) ed anche che il divieto di "nova" in appello “non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre
a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere
l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (v. Cass. 4854/2014 in riferimento al rito del lavoro) e che “il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio
d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (v. Cass. 2529/2018; 9211/2022).
1.3. Nella specie, in primo grado, il ha fondato le sue difese sulla circostanza Parte_1 che tutti i documenti richiesti stragiudizialmente nel 2020 da d fossero già CP_1 CP_2 stati consegnati dall'amministratore a questi nel 2015 (“Tutta la documentazione richiesta da controparte è stata già consegnata agli stessi, come si evince dall'allegata corrispondenza e dalla dettagliata ricevuta di consegna” v. pg. 2 della memoria di costituzione del 15.1.2022).
Nel giudizio di appello, poi, il sostiene a) che i contratti di appalto siano stati due Parte_1
e non uno;
b) che non esista un contratto di appalto scritto;
c) che gli estratti conto condominiali e le fatture sino al 2018 non sono in possesso dell'amministratore, in quanto i conti sono stati chiusi e che esistono solo gli estratti conto e le fatture relative agli anni 2019-
2022; d) che non esistono i SAL. Il aggiungeva che non vi era motivo di Parte_1 conservare la documentazione richiesta, in quanto risalente ad oltre cinque anni.
1.4. Le difese di primo grado presuppongono che non vi sia contestazione in ordine alla esistenza della documentazione richiesta: altrimenti, il non avrebbe potuto Parte_1 sostenere di averla già interamente consegnata ai condomini richiedenti.
In appello, poi, il invece contesta l'esistenza della documentazione. Parte_1
1.5. Tale contestazione fattuale rappresenta un novum, inammissibile in appello, ex art. 345 cpc, atteso che viola il diritto di difesa della controparte la quale, affidandosi alla non contestazione maturata in primo grado, non ha approntato alcun mezzo istruttorio volto a comprovare l'esistenza della documentazione in questione.
1.6. Pertanto, alla luce delle difese allegate dal in primo grado, deve concludersi Parte_1 che non sia contestata l'esistenza di tutta la documentazione richiesta in questa sede da d . CP_1 CP_2
1.7. Il tribunale ha già evidenziato che i documenti consegnati nel 2015 sono diversi da quelli richiesti con atto stragiudiziale nel 2020.
Tale affermazione deve essere ribadita.
Dalla ricevuta di consegna datata 27.5.2015 non emerge la consegna dei contratti di appalto, dei SAL, dei bonifici effetti in favore della appaltatrice.
Va precisato che la richiesta stragiudiziale che ha preceduto il presente giudizio è del 2020, per cui i condomini chiesero la documentazione aggiornata al novembre 2020: è evidente che la documentazione che l'amministratore potrebbe avere consegnato nel 2015 è un'altra documentazione, non aggiornata agli ultimi 5 anni.
1.8. Alla luce di quanto appena accertato, risulta irrilevante la contestazione in ordine alla sottoscrizione della ricevuta di consegna della documentazione, imputata all' , e la CP_2 circostanza che bbia o meno anch'egli ricevuto la documentazione nel 2015. CP_1
2. Ogni altra questione, anche pregiudiziale, deve considerarsi assorbita.
3.Al rigetto dell'appello fa seguito la conferma della ordinanza di primo grado.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc,
e vengono liquidate in favore del difensore antistatario degli appellati.
5. Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione dei parametri previsti dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
6. Il valore della controversia è indeterminabile, avendo essa ad oggetto la richiesta di documentazione condominiale.
7. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile vanno considerate di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo sempre conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, appare congruo, alla luce della semplicità delle questioni, fare applicazione della tabella prevista per i giudizi innanzi alla corte d'appello per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
8. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione della semplicità delle questioni risolte.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
9. Non va accolta la domanda di condanna del per lite temeraria. Parte_1
9.1. Ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 96 cpc, se il soccombente ha agito con mala fede o colpa grave, il giudice può, anche d'ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
9.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche
a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (v. Cass. SSUU 9912/2018) e che “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede
o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo” (v. Cass. 19948/2023).
9.3. I presupposti della condanna si possono verificare nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi integranti abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (v. Cass. 34429/2024).
9.4. Nella specie, nel comportamento processuale dell'appellante – per quanto le tesi difensive di questa siano state rigettate - non è riscontrabile né la mala fede, né una negligenza grave: per cui non è ravvisato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96, comma primo, cpc.
10. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello proposto dal con sede in Quarto (NA), alla Parte_1 via J.F. Kennedy nn. 17-71 e, per l'affetto, conferma l'ordinanza del tribunale di Napoli rep.
n. 3382, pubblicata il 10.3.2022;
b) condanna il ” al pagamento delle spese di lite, liquidate, in Parte_1 favore del difensore antistatario degli appellati ed , in euro Controparte_1 CP_2
4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1752 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra con sede in Quarto (NA) alla via J. F. Kennedy nn. 17–71 (C.F. Parte_1
), difeso dall'avv. Agnese Carannante, giusta procura in atti P.IVA_1
Appellante
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, difesi dall'avv. Ivan Marotta, giusta procura in atti C.F._2
Appellati
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso ex art. 702 bis cpc, e convenivano, Controparte_1 CP_2 innanzi al tribunale di Napoli, il “ ”, sito in Quarto alla via J.F. Parte_1 Parte_1
Kennedy n. 17-71.
Deducevano: -di essere proprietari di due unità abitative facenti parte del complesso edilizio costituito in condominio sito in Quarto (NA), alla Via Kennedy, n. 17-71 denominato “ ”; Parte_1
-che il affidava alla ditta C.G.A. S.r.l. appalto d'opera per la realizzazione di Parte_1 lavori di manutenzione straordinaria degli edifici - come da delibera condominiale del
08/07/2011 - e che tali opere, iniziate nell'anno 2011, erano ancora in corso;
-che la anzidetta delibera stabiliva le condizioni economiche dell'appalto, la cui durata veniva fissata in massimo 24 mesi ed il cui corrispettivo veniva determinato in euro
740.000,00, da corrispondersi con le seguenti modalità di pagamento: 20% ad inizio lavori,
20% a fine la-vori, 60 % in n. 12 rate mensili a partire dalla fine dei lavori comunicati dal
Direttore dei Lavori;
-che con successiva delibera datata 22.06.2012, il condominio assumeva ulteriori scelte inerenti il decoro architettonico dell'edificio da ristrutturare;
-che i ricorrenti, nella qualità di condomini interessati alla gestione delle attività, richiedevano copia a proprie spese di documentazione tecnico-contabile relativa all'appalto (e dei relativi giustificativi di spesa) e che - malgrado le reiterate richieste - non era mai stato consentito l'accesso ai predetti atti;
-che con atto di significazione stragiudiziale, notificato in data 23/11/2020, i ricorrenti chiedevano “di visionare ed estrarre copia, previa comunicazione di luogo giorni e ore in cui effettuare tali attività, dei seguenti, specifici, documenti e scritture relative al rapporto di appalto in corso relativo ai lavori di manutenzione straordinaria:
- Computo metrico estimativo;
- Capitolato d'appalto;
- Contratto d'appalto;
- Stato di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento;
- Copia bonifici (e/o assegni) emessi in favore della società appaltatrice;
- Corrispondenti fatture emesse dalla società appaltatrice”;
- che l'amministratore pro tempore rimaneva silente, non ottemperando all'obbligo di esibizione su di esso gravante.
Chiedevano la condanna del alla consegna dei documenti richiesti, oltre che Parte_1 alla condanna ai sensi dell'art. 614 bis cpc di una somma equitativamente determinata per ogni giorno di ritardo.
2. Si costituiva il condominio . Parte_1
Deduceva di avere già consegnato, in precedenza, la documentazione richiesta. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda.
3. Con ordinanza ex art. 702 ter cpc, rep. n. 3382, pubblicata il 10.3.2022, il tribunale di Napoli accoglieva la domanda e, per l'effetto, ordinava al sito Parte_1 in Quarto (Na) via J. F. Kennedy nn. 17–71 –in persona dell'amministratore p.t - di consegnare ai condomini ed copia della seguente Controparte_1 CP_2 documentazione: a) computo metrico estimativo;
b) - capitolato d'appalto; c) - contratto d'appalto; d) stato di avanzamento lavori e relativi certi-ficati di pagamento;
e) copia bonifici
(e/o assegni) emessi in favore della società appaltatrice;
f) corrispondenti fatture emesse dalla società appaltatrice”;
b) condannava, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., il sito in Quarto Parte_1
(Na) via J. F. Kennedy nn. 17–71, in persona dell'amministratore p.t, a versare alla parte ricorrente la somma di euro 15,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a partire dal quindicesimo giorno dalla notificazione della presente ordinanza e per non oltre 300 giorni;
c) condannava parte resistente al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in euro 280,00 per spese ed euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al15%, IVA e CPa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ivan Marotta.
In motivazione deduceva:
-che non poteva essere messo in dubbio il diritto, in capo ai condomini, di ricevere, a proprie spese, copia dei documenti afferenti la gestione condominiale;
-che il diritto dei condomini, ed il corrispondente obbligo gravante sull'amministratore, era sancito in diverse norme del codice civile;
- che in primo luogo, e sul piano generale, dando per nota la costante giurisprudenza che qualifica di mandato il rapporto contrattuale che lega l'amministratore al condominio da lui gestito, andava ricordato che l'art.1713 c.c. sancisce l'obbligo gravante sul mandatario di rendere al mandante conto del suo operato;
- che la riforma del condominio dell'anno 2012 aveva stabilito, inoltre, un più preciso e nuovo obbligo di informazione in capo all'amministratore (art.1129 c.c.) che deve comunicare ai condomini sin dall'inizio del suo mandato quando e dove è possibile consultare la documentazione condominiale;
- che l'art. 1130 bis c.c. prevede che i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese”, e l'art. 1129, comma VII, c.c. prevede che ciascun condomino può chiedere di prendere vi-sione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica;
- che il coacervo delle norme appena illustrate tendeva a garantire e a rendere effettivo il diritto del singolo condominio alla piena consapevolezza della gestione della cosa comune, con l'unico limite che il relativo esborso economico, come ovvio, re-sti a carico del richiedente;
- che ulteriore limite ad individuarsi era la strumentalizzazione di tale diritto, facendolo degenerare in una condotta quasi persecutoria dell'amministratore, laddove questo venga compulsato, ad esempio, alla trasmissione più volte della medesima documentazione, dopo aver ritualmente soddisfatto precedente richiesta;
- che tale limite non appariva superato nella fattispecie, posto che la mole di documenti prodotta da parte ricorrente comprovava che, a fronte di situazione effettivamente poco cristalline, e a fronte, pertanto, della richiesta di comunicazione scritta, gli odierni ricorrenti o non avevano ricevuto resoconto, oppure il riscontro era stato solo parziale;
-che la richiesta di documenti proposta in questa sede non poteva dirsi corrispondente a quella deduttivamente consegnata ad nel 2015. CP_2
In primo luogo, aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla CP_2 copia per ricevuta dei documenti in essa indicata, e la parte convenuta non aveva proposto istanza di verificazione;
-che, in ogni caso, a parte il computo metrico, i documenti richiesti in sede giudiziale erano diversi da quelli indicati come consegnati all'odierno resistente;
- che, inoltre, dato il lasso di tempo trascorso dalla presunta consegna di documentazione
(sette anni), era evidente il diritto del di avere notizia circa l'andamento dei lavori Parte_1 protrattisi per così tanto tempo;
- che a distanza di ben sette anni, diversa era la situazione debitoria del condominio, così come erano intervenuti Sal successivi a quella data;
- che il ricorso andava accolto e andava ordinato al resistente, in persona Parte_1 dell'amministratore p.t. di consegnare ai ricorrenti, e a proprie spese, copia dei seguenti documenti:
Computo metrico estimativo;
Capitolato d'appalto;
Contratto d'appalto;
Stato di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento;
Copia bonifici (e/o assegni) emessi in favore della società appaltatrice;
Corrispondenti fatture emesse dalla società appaltatrice;
- che gli istanti avevano chiesto l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c.,
- che, alla luce del valore della controversia, della natura degli interessi coinvolti, dell'assenza di danno, risultava equo fissare una somma di euro 15,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, dal quindicesimo giorno successivo alla data di notificazione della ordinanza;
- che la somma era dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e comunque (onde evitare che le “astreintes”, per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo, potessero assumere un ammontare complessivo manifestamente iniquo) per non oltre 300 giorni.
4. Il condominio ha proposto appello. Parte_1
Censura l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha rilevato che il non ha Parte_1 proposto istanza di verificazione della sottoscrizione, attribuita ad , in calce alla CP_2 ricevuta di consegna della documentazione.
Deduce che il giudice, dopo il deposito delle note scritte in vista dell'udienza del 25.1.2022, si è riservato ed ha poi emesso l'ordinanza; per cui, non vi è stata alcuna possibilità per il di proporre istanza di verificazione. Parte_1
In ogni caso, sarebbe stato sufficiente comparare la firma in calce alla richiesta e di consegna e quella in calce alla ricevuta di consegna per accettare la titolarità di entrambe in capo all' . CP_2
Censura, poi, la parte della ordinanza con cui il tribunale ha ordinato la consegna della documentazione elencata.
Lamenta che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare l'esistenza e il possesso della documentazione in capo al . Parte_1
In particolare, deduce che a) la C.G.A. s.r.l. presentava al due offerte, la prima Parte_1 per il rifacimento delle facciate e dei terrazzi dei due fabbricati condominiali (euro
680,000,00 + IVA) e la seconda per il rifacimento delle quattro scale esterne dei fabbricati
(euro 120.000,00 + IVA), per un importo totale “a corpo” pari ad € 800.000,00 oltre IVA;
su richiesta dell'assemblea, la ditta accordava al condominio uno sconto di euro 60.000,00 e, pertanto, gli importi dei due appalti erano rispettivamente euro 629.000,00 + IVA per il primo appalto ed euro 111.000,00 +IVA per il secondo appalto, per un totale di euro 740.000,00 + CP_ IVA;
non è mai stato concluso un contratto con la;
b) gli estratti conto condominiali e le fatture fino al 2018 non sono più in possesso del , in quanto i precedenti conti Parte_1 corrente sono stati chiusi da almeno cinque anni;
c) non esistono veri SAL, in quanto gli importi dei lavori erano a corpo e non a misura e, pertanto, in assenza di prezzi unitari, era impossibile redigere la contabilità. Il direttore dei lavori, alla fine dell'anno, forniva all'amministratore una quantificazione della percentuale di lavori eseguiti, che veniva regolarmente riportata nei bilanci condominiali con il relativo importo;
d) non vi era motivo di conservare documenti risalenti ad oltre 5 anni, considerato che la ditta era stata pagata ed aveva rilasciato quietanza;
e) non era vero che non avesse ricevuto al CP_1 documentazione: la richiesta di documentazione, depositata nel processo di primo grado, oltre a recare la firma di precisava che avrebbe ritirato la documentazione CP_1 CP_2 richiesta in nome e por conto di tutti i firmatari.
Ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda;
ha anche chiesto, ove ritenuto necessario, di consentire la produzione di documenti o di mezzi di prova che il non aveva potuto produrre nel corso del giudizio di primo grado per Parte_1 cause ad esso non imputabili.
Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
5. Si sono costituiti ed . Controparte_1 CP_2
Eccepiscono l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc.
Deducono: che non corrisponde al vero che non è stato concluso un contratto di appalto. Sostengono che il verbale assembleare del 8.7.2011 integra un principio di prova scritta dell'accordo; che pure fossero stati chiusi i conti, le fatture del 2018 dovrebbero essere in possesso del
; in ogni caso, neanche le fatture relative agli anni 2019-2022 sono state Parte_1 prodotte;
che anche per i lavori a corpo era possibile fornire i SAL, tenendo presenti i corpi d'opera; in ogni caso, le asserite quantificazioni delle percentuali di lavori eseguiti dal D.L., sebbene richieste, non sono mai state prodotte;
che vi era una contraddizione tra l'affermazione che i lavori erano conclusi da tre anni e la asserita non necessità di conservare documenti risalenti a cinque anni;
inoltre, non era stata consegnata la prova degli asseriti regolari pagamenti alla ditta;
che non corrisponde al vero che bbia ricevuto nel 2015 la documentazione. Dalla CP_1 raccomandata a firma di del 16.4.2015 emerge che sarebbe stata cura dei firmatari CP_2 andare allo studio dell'amministratore per ritirare le copie della documentazione richiesta.
Quindi, ciascuno dei firmatari si sarebbe recato presso l'amministratore per esercitare il suo diritto. Per altro, la sottoscrizione del documento del 2015 è fatta dall' in proprio e CP_2 non per delega;
che il avrebbe dovuto dedurre, in primo grado, l'inesistenza dei documenti Parte_1 richiesti, atteso che il è l'unico soggetto a potere sapere dell'esistenza di un Parte_1 documento ed è gravato dall'onere di conservazione;
che il ha allegato in appello fatti nuovi. In primo grado, l'ente aveva fondato le Parte_1 sue difese sulla circostanza di avere già in precedenza consegnato la documentazione, mentre in appello ha dedotto che i lavori erano terminati in tre anni e che la documentazione non era disponibile;
che l'appellante manca di interesse ad appellare la sentenza sul punto della accertata mancata verificazione, atteso che il tribunale ha anche in accertato che la consegna del
2015 aveva ad oggetto documenti diversi;
che la ricevuta di consegna della documentazione prodotta da controparte reca la data
27.05.2015 ed i lavori si sarebbero conclusi, secondo la prima deduzione avversaria, nel
2019. Anche a voler ammettere, per assurdo, quanto rilevato circa la conclusione dei lavori
(che allo stato sono ancora in corso), questi sarebbero stati ultimati – per stessa ammissione di controparte – nell'anno 2019. Quattro anni dopo la (disconosciuta) consegna;
che il capo di condanna ex art. 614 bis cpc non è stato fatto oggetto di gravame;
che la parte appellante ha, in ogni caso, riconosciuto di essere in possesso di estratti conto e fatture per il triennio 2019-2022 e di ricevute di pagamento, per cui potrebbe consegnare questi documenti;
che il comportamento processuale del è definibile temerario. Parte_1
Hanno chiesto di:
- dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi degli artt. 348 bis e ter, per manifesta infondatezza dei motivi di gravame;
- In ogni caso, rilevata la violazione dell'art. 345 c.p.c., rigettare ogni domanda dell'appellante;
- nel merito, attesa l'assoluta genericità, contraddittorietà ed infondatezza dei motivi di appello, rigettare le richieste di riforma confermando integralmente l'impugnata Ordinanza;
- Condannare il appellante alle spese del presente giudizio, anche ai sensi Parte_1 dell'art. 96 co. III c.p.c., con attribuzione al procuratore per anticipo fattone.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L'appello è infondato.
1.1.Ai sensi dell'art. 115, comma primo, cpc, il giudice può decidere la causa anche sulla base dei fatti non contestati.
L'art. 345 cpc, al secondo comma, precede che in appello non possano essere proposte nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio.
1.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda”
(v. Cass. 4747/2023) ed anche che il divieto di "nova" in appello “non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre
a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere
l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (v. Cass. 4854/2014 in riferimento al rito del lavoro) e che “il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio
d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (v. Cass. 2529/2018; 9211/2022).
1.3. Nella specie, in primo grado, il ha fondato le sue difese sulla circostanza Parte_1 che tutti i documenti richiesti stragiudizialmente nel 2020 da d fossero già CP_1 CP_2 stati consegnati dall'amministratore a questi nel 2015 (“Tutta la documentazione richiesta da controparte è stata già consegnata agli stessi, come si evince dall'allegata corrispondenza e dalla dettagliata ricevuta di consegna” v. pg. 2 della memoria di costituzione del 15.1.2022).
Nel giudizio di appello, poi, il sostiene a) che i contratti di appalto siano stati due Parte_1
e non uno;
b) che non esista un contratto di appalto scritto;
c) che gli estratti conto condominiali e le fatture sino al 2018 non sono in possesso dell'amministratore, in quanto i conti sono stati chiusi e che esistono solo gli estratti conto e le fatture relative agli anni 2019-
2022; d) che non esistono i SAL. Il aggiungeva che non vi era motivo di Parte_1 conservare la documentazione richiesta, in quanto risalente ad oltre cinque anni.
1.4. Le difese di primo grado presuppongono che non vi sia contestazione in ordine alla esistenza della documentazione richiesta: altrimenti, il non avrebbe potuto Parte_1 sostenere di averla già interamente consegnata ai condomini richiedenti.
In appello, poi, il invece contesta l'esistenza della documentazione. Parte_1
1.5. Tale contestazione fattuale rappresenta un novum, inammissibile in appello, ex art. 345 cpc, atteso che viola il diritto di difesa della controparte la quale, affidandosi alla non contestazione maturata in primo grado, non ha approntato alcun mezzo istruttorio volto a comprovare l'esistenza della documentazione in questione.
1.6. Pertanto, alla luce delle difese allegate dal in primo grado, deve concludersi Parte_1 che non sia contestata l'esistenza di tutta la documentazione richiesta in questa sede da d . CP_1 CP_2
1.7. Il tribunale ha già evidenziato che i documenti consegnati nel 2015 sono diversi da quelli richiesti con atto stragiudiziale nel 2020.
Tale affermazione deve essere ribadita.
Dalla ricevuta di consegna datata 27.5.2015 non emerge la consegna dei contratti di appalto, dei SAL, dei bonifici effetti in favore della appaltatrice.
Va precisato che la richiesta stragiudiziale che ha preceduto il presente giudizio è del 2020, per cui i condomini chiesero la documentazione aggiornata al novembre 2020: è evidente che la documentazione che l'amministratore potrebbe avere consegnato nel 2015 è un'altra documentazione, non aggiornata agli ultimi 5 anni.
1.8. Alla luce di quanto appena accertato, risulta irrilevante la contestazione in ordine alla sottoscrizione della ricevuta di consegna della documentazione, imputata all' , e la CP_2 circostanza che bbia o meno anch'egli ricevuto la documentazione nel 2015. CP_1
2. Ogni altra questione, anche pregiudiziale, deve considerarsi assorbita.
3.Al rigetto dell'appello fa seguito la conferma della ordinanza di primo grado.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc,
e vengono liquidate in favore del difensore antistatario degli appellati.
5. Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione dei parametri previsti dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
6. Il valore della controversia è indeterminabile, avendo essa ad oggetto la richiesta di documentazione condominiale.
7. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile vanno considerate di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo sempre conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, appare congruo, alla luce della semplicità delle questioni, fare applicazione della tabella prevista per i giudizi innanzi alla corte d'appello per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
8. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione della semplicità delle questioni risolte.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
9. Non va accolta la domanda di condanna del per lite temeraria. Parte_1
9.1. Ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 96 cpc, se il soccombente ha agito con mala fede o colpa grave, il giudice può, anche d'ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
9.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche
a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (v. Cass. SSUU 9912/2018) e che “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede
o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo” (v. Cass. 19948/2023).
9.3. I presupposti della condanna si possono verificare nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi integranti abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (v. Cass. 34429/2024).
9.4. Nella specie, nel comportamento processuale dell'appellante – per quanto le tesi difensive di questa siano state rigettate - non è riscontrabile né la mala fede, né una negligenza grave: per cui non è ravvisato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96, comma primo, cpc.
10. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello proposto dal con sede in Quarto (NA), alla Parte_1 via J.F. Kennedy nn. 17-71 e, per l'affetto, conferma l'ordinanza del tribunale di Napoli rep.
n. 3382, pubblicata il 10.3.2022;
b) condanna il ” al pagamento delle spese di lite, liquidate, in Parte_1 favore del difensore antistatario degli appellati ed , in euro Controparte_1 CP_2
4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini