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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
1080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari
Rilevato che sono state depositate note di trattazione scritta che sono state depositate le note di trattazione scritta
SENTENZA nella causa proposta da
1) (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
2) (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Rappresentate e e difese dagli Avv.ti Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova e
Domenico Naso del foro di Roma ricorrenti contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall'
[...]
, in persona del Dirigente dott. Controparte_2 [...]
e dai Funzionari dott.ssa e dott. CP_3 Controparte_4 CP_5
resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B)
Condannare il (GI ) a Controparte_6 Controparte_1 mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 500,00 ad Parte_1
per l'anno scolastico 2023/24; € 1.500,00 a per gli anni scolastici
[...] Parte_3
2020/21, 2021/22, 2022/23; € 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; per Parte_2
la somma totale di € 2.500,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
IN VIA SUBORDINATA:
A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
B) Condannare il (GI ) al Controparte_6 Controparte_1
pagamento in favore delle ricorrenti, come di seguito specificato:
€ 500,00 ad per l'anno scolastico 2023/24; € 1.500,00 a Parte_1
per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23; € 500,00 a Parte_3 Parte_2 per l'anno scolastico 2022/23; per la somma totale di € 2.500,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Per la parte resistente: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) sempre in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio con riferimento alla ricorrente Pt_3
, alternativamente: a) in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio
[...]
Calabria, quale foro competente per il Comune di Villa San Giovanni, presso la cui Scuola
Statale di I Grado “Caminiti” la ricorrente ha svolto il suo ultimo incarico allorquando è stato proposto il presente ricorso (art. 413, comma 5, c.p.c.); b) in favore del Giudice del
Pag. 2 di 8 Lavoro del Tribunale di Roma, quale foro competente per la città dove ha sede il
[...]
; c) in via più residuale e del tutto eccezionale, qualora fosse Controparte_6
ritenuto non applicabile nessuno dei criteri di collegamento territoriale sopra delineati, in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi, quale foro competente per il Comune di Molochio ove la ricorrente ha dichiarato la propria residenza all'atto di proposizione del presente ricorso (art. 18, comma 2°, c.p.c.) nonchè quale foro competente per il Comune di
Palmi presso il cui N. Pizi” la ricorrente attualmente presta servizio. 3) Controparte_7
Nel merito, ferme le eccezioni sollevate, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 4) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede rigettarsi, in ogni caso, la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, non avendo la Parte_3
ricorrente assunto in quegli anni scolastici nessun incarico annuale o al 30 giugno ma soltanto incarichi per supplenze brevi e saltuarie come sopra dedotto e specificato e comunque per non aver la ricorrente svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero per aver svolto un servizio soltanto parziale. 5) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno convenuto il Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
per ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta del Controparte_6
docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107 / 2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1
qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, hanno esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il
Pag. 3 di 8 Ministero agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha loro riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, hanno chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei seguenti importi:
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; Parte_1
- € 1.500,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_3
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23. Parte_2
Si è costituito il che ha eccepito preliminarmente la Controparte_6
carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e sulla nota n. 15219 CP_8 del 15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari.
Sempre in via preliminare è stata eccepita, in relazione alla ricorrente , l'incompetenza Pt_3
per territorio di questo Tribunale in favore di quello di Reggio Calabria, in quanto alla data di proposizione del ricorso quest'ultima aveva svolto il suo ultimo incarico presso una scuola di Villa San Giovanni. (RC)
Nel merito, il ha chiesto il rigetto del ricorso poiché la Carta docente è stata CP_6
istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
La causa viene decisa all'esito delle trattazione scritta.
Pag. 4 di 8 È stata stralciata la posizione della ricorrente a seguito dell'eccezione di Parte_3
incompetenza scolta dal Ministero.
-Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi euro unitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
-Nel merito il ricorso va accolto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta (docc. 1 e 1 bis), le ricorrenti hanno prestato servizio nei seguenti periodi:
- DI IE ES Domenica: 2023/24 dal 01.09.23 al 30.06.24.
- : 2022/23 dal 23.09.22 al 30.06.23. Parte_2
Si rileva che le ricorrenti sono interne al sistema scolastico con contratti in essere per l'a.s.
2024/25. (come da stato matricolare depositato dal ) CP_6
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_9
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
Pag. 5 di 8 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_6 CP_6
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ,in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della CP_6
Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sent. n. 29961/2023):
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.124 del 1999
Pag. 6 di 8 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_6
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche in vari anni scolastici.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere alle CP_6
ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici per ciascuno indicati per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alle ricorrenti vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la Sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma
35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Pag. 7 di 8 L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per
l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari considerato l'aumento percentuale per il numero di ricorrenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1080/2024:
1) Condanna il a rendere disponibile la carta docente, Controparte_6
di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo alle seguenti ricorrenti, per un importo pari a:
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; Parte_1
- €500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; oltre interessi sino al soddisfo. Parte_2
2) Condanna il a rifondere a Controparte_6 Parte_4
e con distrazione in favore dei procuratori antistatari le spese del
[...] Parte_2
giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 600,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari
Rilevato che sono state depositate note di trattazione scritta che sono state depositate le note di trattazione scritta
SENTENZA nella causa proposta da
1) (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
2) (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Rappresentate e e difese dagli Avv.ti Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova e
Domenico Naso del foro di Roma ricorrenti contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall'
[...]
, in persona del Dirigente dott. Controparte_2 [...]
e dai Funzionari dott.ssa e dott. CP_3 Controparte_4 CP_5
resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B)
Condannare il (GI ) a Controparte_6 Controparte_1 mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 500,00 ad Parte_1
per l'anno scolastico 2023/24; € 1.500,00 a per gli anni scolastici
[...] Parte_3
2020/21, 2021/22, 2022/23; € 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; per Parte_2
la somma totale di € 2.500,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
IN VIA SUBORDINATA:
A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
B) Condannare il (GI ) al Controparte_6 Controparte_1
pagamento in favore delle ricorrenti, come di seguito specificato:
€ 500,00 ad per l'anno scolastico 2023/24; € 1.500,00 a Parte_1
per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23; € 500,00 a Parte_3 Parte_2 per l'anno scolastico 2022/23; per la somma totale di € 2.500,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Per la parte resistente: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) sempre in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio con riferimento alla ricorrente Pt_3
, alternativamente: a) in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio
[...]
Calabria, quale foro competente per il Comune di Villa San Giovanni, presso la cui Scuola
Statale di I Grado “Caminiti” la ricorrente ha svolto il suo ultimo incarico allorquando è stato proposto il presente ricorso (art. 413, comma 5, c.p.c.); b) in favore del Giudice del
Pag. 2 di 8 Lavoro del Tribunale di Roma, quale foro competente per la città dove ha sede il
[...]
; c) in via più residuale e del tutto eccezionale, qualora fosse Controparte_6
ritenuto non applicabile nessuno dei criteri di collegamento territoriale sopra delineati, in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi, quale foro competente per il Comune di Molochio ove la ricorrente ha dichiarato la propria residenza all'atto di proposizione del presente ricorso (art. 18, comma 2°, c.p.c.) nonchè quale foro competente per il Comune di
Palmi presso il cui N. Pizi” la ricorrente attualmente presta servizio. 3) Controparte_7
Nel merito, ferme le eccezioni sollevate, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 4) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede rigettarsi, in ogni caso, la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, non avendo la Parte_3
ricorrente assunto in quegli anni scolastici nessun incarico annuale o al 30 giugno ma soltanto incarichi per supplenze brevi e saltuarie come sopra dedotto e specificato e comunque per non aver la ricorrente svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero per aver svolto un servizio soltanto parziale. 5) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno convenuto il Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
per ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta del Controparte_6
docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107 / 2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1
qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, hanno esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il
Pag. 3 di 8 Ministero agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha loro riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, hanno chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei seguenti importi:
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; Parte_1
- € 1.500,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_3
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23. Parte_2
Si è costituito il che ha eccepito preliminarmente la Controparte_6
carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e sulla nota n. 15219 CP_8 del 15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari.
Sempre in via preliminare è stata eccepita, in relazione alla ricorrente , l'incompetenza Pt_3
per territorio di questo Tribunale in favore di quello di Reggio Calabria, in quanto alla data di proposizione del ricorso quest'ultima aveva svolto il suo ultimo incarico presso una scuola di Villa San Giovanni. (RC)
Nel merito, il ha chiesto il rigetto del ricorso poiché la Carta docente è stata CP_6
istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
La causa viene decisa all'esito delle trattazione scritta.
Pag. 4 di 8 È stata stralciata la posizione della ricorrente a seguito dell'eccezione di Parte_3
incompetenza scolta dal Ministero.
-Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi euro unitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
-Nel merito il ricorso va accolto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta (docc. 1 e 1 bis), le ricorrenti hanno prestato servizio nei seguenti periodi:
- DI IE ES Domenica: 2023/24 dal 01.09.23 al 30.06.24.
- : 2022/23 dal 23.09.22 al 30.06.23. Parte_2
Si rileva che le ricorrenti sono interne al sistema scolastico con contratti in essere per l'a.s.
2024/25. (come da stato matricolare depositato dal ) CP_6
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_9
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
Pag. 5 di 8 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_6 CP_6
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ,in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della CP_6
Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sent. n. 29961/2023):
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.124 del 1999
Pag. 6 di 8 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_6
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche in vari anni scolastici.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere alle CP_6
ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici per ciascuno indicati per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alle ricorrenti vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la Sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma
35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Pag. 7 di 8 L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per
l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari considerato l'aumento percentuale per il numero di ricorrenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1080/2024:
1) Condanna il a rendere disponibile la carta docente, Controparte_6
di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo alle seguenti ricorrenti, per un importo pari a:
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; Parte_1
- €500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; oltre interessi sino al soddisfo. Parte_2
2) Condanna il a rifondere a Controparte_6 Parte_4
e con distrazione in favore dei procuratori antistatari le spese del
[...] Parte_2
giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 600,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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