Articolo 1 della Legge 21 giugno 1942, n. 1064
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9 ottobre 1942
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon Vicinato stipulato in Roma, fra l'Italia, e la Repubblica di San Marino, il 2 aprile 1942.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addi' 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI - PAVOLINI - RICCIARDI

Visto il Guardasigilli: GRANDI


Entrata in vigore il 9 ottobre 1942