Art. 1. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon Vicinato stipulato in Roma, fra l'Italia, e la Repubblica di San Marino, il 2 aprile 1942.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Venezia, addi' 21 giugno 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - CIANO - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI - PAVOLINI - RICCIARDI
Visto il Guardasigilli: GRANDI
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon Vicinato stipulato in Roma, fra l'Italia, e la Repubblica di San Marino, il 2 aprile 1942.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Venezia, addi' 21 giugno 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - CIANO - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI - PAVOLINI - RICCIARDI
Visto il Guardasigilli: GRANDI