Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 13/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01064/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01508/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno richiesto a seguito di emersione dal lavoro irregolare dall’odierno ricorrente emesso dal Questore di Firenze in data 23.11.2023 (prot. -OMISSIS-), notificato all’interessato il 26.4.2024, avverso il quale veniva proposto ricorso gerarchico e si formava silenzio-rigetto il 23.8.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- accedeva, con istanza del 19.08.2022, alla procedura di emersione di lavoro irregolare di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
A seguito di rituale procedimento amministrativo e diniego opposto dalla Questura di Firenze con decreto n. -OMISSIS- del 23.11.2023 (notificato il 26.4.2024) a causa della presenza di sentenze di condanna pronunciate a carico del richiedente, quest’ultimo impugnava in via gerarchica il provvedimento (il 25.05.2024). La Prefettura non si esprimeva integrando così la formazione del silenzio rigetto.
Avverso i citati provvedimenti viene quindi notificato il presente ricorso (il 9.10.2024), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale si lamenta, in un unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’interno (il 15.10.2024) che ha depositato nota amministrativa e documenti (il 17.10.2024).
Questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato (ord. n. -OMISSIS-).
Il ricorrente ha depositato memorie (il 1.11.2024 e il 18.04.2025).
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 21 maggio 2025.
2. Il ricorso è infondato.
3. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione del combinato disposto dagli artt. 103, comma 10, del D.L. 34/20 e 4, comma 3, del d.lgs 286/98; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento sul fatto e manifesta ingiustizia.
Il ricorrente sostiene che la condanna su cui si fonda il provvedimento non attiene a reati immediatamente ostativi e che la stessa non sarebbe neanche sintomatica di pericolosità sociale, visto che la misura cautelare originariamente applicata era stata poi revocata e che la misura di sicurezza dell’espulsione irrogata dalla sentenza non era esecutiva, potendone essere dichiarata l’eseguibilità solo a pena espiata e previo accertamento della pericolosità sociale in quel preciso momento (art. 679 c.p.p.).
La doglianza non coglie nel segno.
È pacifico agli atti che il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Firenze con sentenza n. -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.p.r. 309/90, originariamente contestato ai sensi dell’art. 73 comma 1 e poi riqualificato dalla sentenza nell’ipotesi lieve di cui al comma 5.
Il provvedimento impugnato qualifica erroneamente la sentenza come riferita al reato di cui all’art. 73, comma 1.
Il decreto richiama la condanna nonché la circostanza che il ricorrente risulta accompagnarsi a persone gravate da precedenti di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio reiterati nel tempo, qualificando la condotta tenuta dallo stesso come indice di pericolosità e mancanza di un positivo inserimento sociale.
L’amministrazione dà altresì atto dell’esame delle osservazioni procedimentali, che recano le medesime argomentazioni trasfuse poi nel presente ricorso, evidenziando che la decisione di diniego viene assunta escludendo ogni automatismo tra condanna e titolo di soggiorno e dando atto della assenza di legami familiari sul territorio nazionale.
Risulta pertanto palese che i fatti oggetto della condanna sono stati valutati dall’amministrazione a prescindere dalla qualificazione giuridica e dalla rubricazione del reato e sono stati fatti oggetto di una valutazione discrezionale che ha condotto l’amministrazione a dare prevalenza all’allarme sociale che tali reati provocano a livello sociale e di opinione pubblica (come espressamente recato nella parte motiva del provvedimento).
L’amministrazione nelle proprie memorie aggiunge particolari sui fatti di polizia citati nel provvedimento, sempre connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti; insiste e puntualizza il contenuto della motivazione evidenziando altresì che le osservazioni procedimentali non sono state ritenute meritevoli di accoglimento, in considerazione anche del fatto che lo straniero risultava aver iniziato a lavorare solo dal 2021 e che, quindi, avrebbe tratto fino ad allora il suo sostentamento in Italia dall’attività criminosa. Evidenzia infine che in data 23.11.2023 gli veniva notificato il decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno e segnala la presenza di misure di sicurezza a carico del ricorrente confermate anche in sede di riesame dalla Corte d’Appello.
In sostanza l’amministrazione ha fornito in giudizio prova della completezza della istruttoria e del corredo motivazionale recato nel provvedimento a sostegno della valutazione di pericolosità sociale del ricorrente che quindi risulta tutt’altro che apodittico e formale, come invece sostenuto nelle memorie di parte ricorrente.
A fronte di una tale architettura provvedimentale a poco valgono le allegazioni volte e dimostrare l’attività lavorativa svolta dal ricorrente - peraltro versata in un contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato in data 27.08.2024 - tese a dimostrare il suo inserimento sociale.
Quanto precede, in conclusione, induce a ritenere che il provvedimento impugnato non sia affetto dalle censure mosse nel ricorso.
4. Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.
5. Le spese di lite sono compensate, in ragione della peculiarità dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.