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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/12/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 6531/2016 R.G. tra
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ottavio Vaccaro e dall'avv. Luciano Cannata giusta procura in atti, attrice e
1. , c.f.: , e Parte_2 C.F._2
2. , c.f.: , entrambi rappre- Parte_3 C.F._3
sentati e difesi dall'avv. Antonio Di Lello Finuoli per procura in atti, convenuti avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio i coniugi deducendo Parte_1 Controparte_1
di aver stipulato con questi, in data 8 aprile 1999, un contratto preliminare con cui prometteva in vendita un fondo rustico di sua proprietà sito in Graniti
(Messina), foglio 11, particelle 32, 33, 34, 35, 141 e 146, di cui una parte col- tivata ad uliveto, al prezzo convenuto di lire 200.000.000, di cui lire
10.000.000 da versarsi entro il 31 maggio 1999, lire 20.000.000 entro il 15
1 luglio 1999, ed il saldo del prezzo alla stipula dell'atto definitivo insieme al trasferimento del possesso dell'immobile promesso in vendita. La rap- Pt_1
presentava che le parti, a dispetto della pattuizione, venivano immediatamen- te immesse nel possesso, che il contratto preliminare veniva sottoposto a condizione risolutiva, qualora entro un anno i promissari acquirenti non fos- sero riusciti ad ottenere il finanziamento per l'acquisto del terreno, ed in tal caso la promittente venditrice avrebbe potuto trattenere la somma di lire
10.000.000 a titolo di risarcimento del danno e di penale. Stante il mancato adempimento e il perdurare dell'occupazione, la chiedeva che fosse Pt_1
dichiarato scaduto il preliminare di compravendita;
che fosse ordinato il rila- scio dell'immobile; che, in via subordinata, fosse accertato l'inadempimento degli obblighi nascenti dal preliminare e accolta la domanda di rivendica;
che i convenuti fossero condannati al pagamento di tutti i frutti civili maturati per l'illegittimo possesso del terreno (domanda rinunciata in corso di causa); che fosse accertato il suo diritto a trattenere la somma di lire 10.000.000 a titolo di penale.
Si costituivano in giudizio i coniugi , i quali preliminarmen- Parte_4
te eccepivano l'improcedibilità dell'azione instaurata dalla stante Pt_1
l'errato esperimento della mediazione. Nel merito, i coniugi rappresentavano di aver versato importi pari a lire 217.608.440 e depositavano, a tal fine, as- segni e cambiali attestanti la ricezione di tali somme da parte della . Ri- Pt_1
levavano che, pur avendo tardato nell'adempimento del preliminare, la Pt_1
e di lei coniuge, avevano incassato le somme siccome do- Persona_1
cumentato con le depositate ricevute di pagamento. Chiedevano, pertanto, che fossero respinte tutte le domande di parte attrice;
che, in via riconvenzio-
2 nale, ritenuto che gli stessi avevano adempiuto agli obblighi previsti nel con- tratto preliminare, fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. produttiva dei medesimi effetti del contratto non concluso;
e che, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, fosse ordinata la restituzione delle somme versate per un importo pari a lire 190.000.000, fatta eccezione per lire 10.000.000 a titolo di penale.
All'udienza di comparizione del 15 marzo 2017, parte attrice contestava l'asserito avvenuto pagamento, da parte dei convenuti, delle somme previste nel preliminare, disconoscendo le copie dei titoli dagli stessi prodotte, anche in virtù del decesso del di lei coniuge, avv. . Integrata la Persona_1
condizione di procedibilità, con le memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc, parte attrice depositava produzione documentale comprovante il pagamento di im- poste e tasse in relazione all'immobile oggetto del preliminare, chiedendone il rimborso, ed i convenuti all'udienza del giorno 8 febbraio 2019 esibivano – come indicato nelle memorie del 3 dicembre 2018 - tre cambiali in originale, per complessivi euro 20.000,00, emesse il 1° agosto 2005 da Lisitano Seba- stiano in favore di con scadenza una al 1° gennaio 2008 e Persona_1
due al 1° luglio 2008 e con firma dello stesso per l'incasso sul retro. Ritenuta non necessaria l'assunzione dei mezzi istruttori chiesti dai convenuti, all'udienza del 1° aprile 2025 – sostituita dal deposito di note scritte - la cau- sa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Occorre innanzitutto rilevare l'inammissibilità della nuova domanda formula- ta da parte attrice nelle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc, costituente muta- tio libelli, ravvisabile quando si avanzi una pretesa diversa o ulteriore rispetto a quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio
3 oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo.
Nel merito giova evidenziare che il contratto preliminare è fonte di obbliga- zione al pari di ogni altro contratto e il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che l'inattività delle parti, ove si protragga per oltre dieci anni dalla scadenza del termine, sia pur non essenziale, ivi fissato, determini, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 cc,
l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione, salvi gli effetti di eventuali atti interruttivi (Cass. civ., n. 7180/2018). Nel caso di specie il contratto pre- liminare è stato sottoscritto in data 8 aprile 1999; la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla stipula del definitivo o all'adempimento di cui all'art. 2932 cc deve dunque farsi coincidere non con la data di conclusione del preliminare, bensì con il termine convenzionalmente pattuito per la stipu- la del definitivo (cfr. anche Cass. civ., n. 31369/2022). Tuttavia la produzione documentale in atti – utile e rilevante ai fini del decidere per quanto appresso si dirà – esclude il maturare del suddetto termine, stante l'emissione di titoli da parte di e la contestuale apprensione da parte del Vac- Parte_5
caro (anche per conto di ) già nel mese di novembre 2001 e Parte_1
successivamente dicembre 2001, dicembre 2003 ed agosto 2005 (in quest'ultima data, in particolare, il si riceveva per poi portare Per_1
all'incasso, come da sottoscrizione dello stesso sul retro, tre cambiali rilascia- te dal con scadenze successive). A ciò si aggiunga che, ancora nel Pt_2
4 mese di settembre 2014 (vedi telegramma datato 1° settembre 2014 indirizza- to ai convenuti per concordare successivi adempimenti in relazione al terreno in esame), era lo stesso coniuge dell'attrice, a manifestare Persona_1
interesse – che dunque non era venuto meno nonostante il considerevole las- so di tempo trascorso dalla stipula del preliminare - al trasferimento del bene promesso in vendita.
Superato dunque l'eccepito effetto estintivo del tempo trascorso dalla stipula del preliminare, occorre accertare se e quanto sia stato corrisposto da parte dei convenuti a titolo di prezzo del bene promesso in vendita in favore dell'attrice, la quale, alla prima udienza, ha tempestivamente disconosciuto le copie dei titoli a tal fine prodotte dai convenuti. Ebbene, premesso che alcuni di essi sono stati successivamente esibiti in originale, giova in questa sede ri- chiamare il consolidato principio secondo cui “… il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria solo il docu- mento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non anche la scrittura privata proveniente da un terzo che, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta” (Cass. civ., n. 9329/2024). E' ben vero che, ai sensi del se- condo comma dell'art. 214 cpc, gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore;
in tal caso il disconoscimento postula che la controparte è obbligata a formulare istanza di verificazione, pena l'inutilizzabilità del documento. Il richiamato principio postula altresì che la parte invochi e dimostri la propria qualità di erede o avente causa del sottoscrittore;
in altri termini, il soggetto che intenda esercitare il diritto riconosciuto dal richiamato art. 214, c. 2, cpc, deve allega- re e fornire la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documen-
5 tazione, della propria qualità di erede o avente causa. Ciò non è avvenuto nel caso di specie;
piuttosto, parte attrice non allega la propria qualità di erede neppure al momento del disconoscimento delle copie dei titoli depositate dai convenuti, ed anzi nelle note scritte depositate il 31 ottobre 2022 in sostitu- zione dell'udienza del 10 novembre 2022, eccepisce “la inammissibilità di tutta la documentazione ex adverso prodotta in fotocopia;
ferma ed impre- giudicata la non opponibilità di scritture sottoscritte da terzi, in danno della attrice”. Ed ancora, nelle memorie conclusive depositate il 6 dicembre 2023 per l'udienza del 21 dicembre 2023, il 22 agosto 2024 per l'udienza del 12 settembre 2024, il 3 marzo 2025 per l'udienza del 1° aprile 2025 ed il 1° lu- glio 2025, si legge: “Né i tre effetti cambiari rilasciati in favore del sig.
[...]
, possono avere valenza alcuna in quanto rilasciati in favore di Parte_6
terzi e non della attrice”. La stessa parte attrice, pertanto, attribuisce sia i ti- toli prodotti in copia che gli effetti cambiari alla sottoscrizione di “terzi”; non si applica dunque la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., con la conseguenza che tali scritture hanno valore di prova atipica di valore indiziario, liberamente valutabili dal giudice, che possono contribuire a fondarne il convincimento in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. civ., SS.UU., n. 15169/2010;
Cass. civ., n. 38805/2021; Idem, n. 21554/2020).
Sul punto va richiamato l'orientamento della S.C., cui questo Tribunale ritie- ne di aderire, secondo cui “… sorta controversia sull'autenticità di tali do- cumenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applica- zione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.” (Cass. civ., n.
6650/2020). Ma neppure tale prova è stata fornita dall'attrice, che si è limita-
6 ta a rendere la dichiarazione di cui all'art. 214, c. 2, cpc, come detto inappli- cabile al caso di specie.
I versamenti di danaro documentati dai convenuti ammontano a complessivi euro 112.385,38, corrispondenti a lire 217.608.440; occorre tuttavia effettua- re alcune considerazioni in ordine all'efficacia dei pagamenti risultanti dai ti- toli emessi da in favore di coniuge Parte_2 Persona_1
dell'attrice.
La disciplina di cui all'art. 1189 c.c. è applicabile non soltanto all'ipotesi del pagamento al creditore apparente, ma anche a quella del pagamento all'appa- rente rappresentante, sempreché, anche in quest'ultima ipotesi, il debitore sia stato indotto ad effettuare il pagamento nelle mani del terzo per aver confida- to senza sua colpa nella situazione apparente. La ratio che ispira la norma è difatti riconducibile all'esigenza di tutelare l'affidamento del solvens che, agendo secondo buona fede, è convinto di pagare nelle mani del vero credito- re. In altri termini, l'ordinamento appresta una forma di protezione nei con- fronti del soggetto che è stato indotto in errore da circostanze obiettive tali da far supporre come reale una legittimazione in realtà astrattamente anche ine- sistente. In particolare, la giurisprudenza ha precisato che la buona fede del debitore si presume ai sensi dell'art. 1147 c.c., sicché incombe al creditore, che contesti l'efficacia del pagamento, provare che il debitore ha agito con colpa (Cass., n. 3287/1999). Incombe altresì sul creditore, il quale eccepisca che il pagamento eseguito è da imputare ad un debito diverso da quello de- dotto in giudizio, l'onere di provare l'esistenza del diverso rapporto intercorso tra il convenuto debitore ed il terzo a cui il pagamento è stato effettuato (cfr., tra le altre, Cass. n. 26052/2008). E nel caso di specie è documentato come
7 fosse stato proprio l'avv. : a dichiarare di ricevere gli assegni emessi Per_1
da nel mese di novembre 2001 per conto della signora Parte_5
(cfr. ricevuta sottoscritta da;
a dichiarare Parte_1 Persona_1
di ricevere dai signori un assegno quale ulteriore acconto Controparte_1
per la compravendita del terreno in esame (cfr. ricevuta sottoscritta dal Vac- caro il 22 dicembre 2003); a dichiarare di ricevere dai convenuti la somma di euro 60.736,55 a saldo della compravendita del terreno oggetto di causa (cfr. ricevuta del 1° agosto 2005); ad invitare i convenuti a contattare il proprio studio legale “per concordare successivi adempimenti”, facendo dunque tra- sparire una continuità nel tempo di contatti dallo stesso intrattenuti con i co- niugi , in rappresentanza della coniuge ri- Parte_4 Parte_1
guardo l'immobile oggetto del preliminare.
Non è dunque ravvisabile alcun inadempimento dei convenuti scaturente dall'omesso pagamento delle somme previste nel contratto preliminare. Ne consegue che le domande dell'attrice non possono trovare accoglimento.
Di contro, ritiene il Tribunale che vada accolta la domanda riconvenzionale azionata dai convenuti.
Come noto, il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. al fine di ottenere l'esecu- zione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile, non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma an- che in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali tale obbli- go possa sorgere ex lege. Inoltre, qualora le parti di un preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del prezzo debba essere ef-
8 fettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui all'art. 2932, c. 2, c.c., è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, poiché essa necessariamente implica tale offerta;
in tal caso la sentenza che produce gli effetti del contrat- to non concluso – dal momento del suo passaggio in giudicato - condiziona l'effetto traslativo al pagamento del prezzo eventualmente ancora dovuto
(Cass. civ., n. 19402/25).
Ebbene, nel caso in esame il bene immobile oggetto del contratto preliminare intercorso tra le parti appare identificato ed esattamente individuato ai fini di pervenire ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto. Risulta inoltre, dalla documentazione versata in atti, l'integrale pagamento del prezzo del bene oggetto del contratto preliminare da parte dei convenuti, effettuato nei con- fronti del rappresentante dell'attrice (cfr. ricevuta “a saldo”, su richiamata), come esso stesso qualificatosi per iscritto. La buona fede del solvens implica pertanto l'efficacia dei pagamenti effettuati dal nelle mani di Pt_2 [...]
Parte_7
Va quindi pronunciato il trasferimento come da dispositivo in favore dei con- venuti del fondo rustico sito nel Comune di Graniti (Messina), censito in ca- tasto al foglio 11, particelle 32, 33, 34, 35, 141 e 146, avente la superficie di
Ha 1.75.36.
Avuto riguardo alla peculiarità della controversia ed alla oggettiva difficoltà di valutazione degli elementi posti a fondamento delle domande, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n. 6531/2016 R.G., così decide:
1. Respinge la domanda di Parte_1
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., di- spone il trasferimento in favore di e Parte_3 Parte_8
[...
del fondo rustico sito nel Comune di Graniti (Messina), censito in catasto al foglio 11, particelle 32, 33, 34, 35, 141 e 146, superficie Ha
1.75.36;
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina di trascri- vere la presente sentenza ex art. 2643, primo comma, n. 14, c.c., con esonero da ogni responsabilità;
4. Respinge ogni altra domanda;
5. Compensa le spese di lite.
Messina, 10 dicembre 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 6531/2016 R.G. tra
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ottavio Vaccaro e dall'avv. Luciano Cannata giusta procura in atti, attrice e
1. , c.f.: , e Parte_2 C.F._2
2. , c.f.: , entrambi rappre- Parte_3 C.F._3
sentati e difesi dall'avv. Antonio Di Lello Finuoli per procura in atti, convenuti avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio i coniugi deducendo Parte_1 Controparte_1
di aver stipulato con questi, in data 8 aprile 1999, un contratto preliminare con cui prometteva in vendita un fondo rustico di sua proprietà sito in Graniti
(Messina), foglio 11, particelle 32, 33, 34, 35, 141 e 146, di cui una parte col- tivata ad uliveto, al prezzo convenuto di lire 200.000.000, di cui lire
10.000.000 da versarsi entro il 31 maggio 1999, lire 20.000.000 entro il 15
1 luglio 1999, ed il saldo del prezzo alla stipula dell'atto definitivo insieme al trasferimento del possesso dell'immobile promesso in vendita. La rap- Pt_1
presentava che le parti, a dispetto della pattuizione, venivano immediatamen- te immesse nel possesso, che il contratto preliminare veniva sottoposto a condizione risolutiva, qualora entro un anno i promissari acquirenti non fos- sero riusciti ad ottenere il finanziamento per l'acquisto del terreno, ed in tal caso la promittente venditrice avrebbe potuto trattenere la somma di lire
10.000.000 a titolo di risarcimento del danno e di penale. Stante il mancato adempimento e il perdurare dell'occupazione, la chiedeva che fosse Pt_1
dichiarato scaduto il preliminare di compravendita;
che fosse ordinato il rila- scio dell'immobile; che, in via subordinata, fosse accertato l'inadempimento degli obblighi nascenti dal preliminare e accolta la domanda di rivendica;
che i convenuti fossero condannati al pagamento di tutti i frutti civili maturati per l'illegittimo possesso del terreno (domanda rinunciata in corso di causa); che fosse accertato il suo diritto a trattenere la somma di lire 10.000.000 a titolo di penale.
Si costituivano in giudizio i coniugi , i quali preliminarmen- Parte_4
te eccepivano l'improcedibilità dell'azione instaurata dalla stante Pt_1
l'errato esperimento della mediazione. Nel merito, i coniugi rappresentavano di aver versato importi pari a lire 217.608.440 e depositavano, a tal fine, as- segni e cambiali attestanti la ricezione di tali somme da parte della . Ri- Pt_1
levavano che, pur avendo tardato nell'adempimento del preliminare, la Pt_1
e di lei coniuge, avevano incassato le somme siccome do- Persona_1
cumentato con le depositate ricevute di pagamento. Chiedevano, pertanto, che fossero respinte tutte le domande di parte attrice;
che, in via riconvenzio-
2 nale, ritenuto che gli stessi avevano adempiuto agli obblighi previsti nel con- tratto preliminare, fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. produttiva dei medesimi effetti del contratto non concluso;
e che, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, fosse ordinata la restituzione delle somme versate per un importo pari a lire 190.000.000, fatta eccezione per lire 10.000.000 a titolo di penale.
All'udienza di comparizione del 15 marzo 2017, parte attrice contestava l'asserito avvenuto pagamento, da parte dei convenuti, delle somme previste nel preliminare, disconoscendo le copie dei titoli dagli stessi prodotte, anche in virtù del decesso del di lei coniuge, avv. . Integrata la Persona_1
condizione di procedibilità, con le memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc, parte attrice depositava produzione documentale comprovante il pagamento di im- poste e tasse in relazione all'immobile oggetto del preliminare, chiedendone il rimborso, ed i convenuti all'udienza del giorno 8 febbraio 2019 esibivano – come indicato nelle memorie del 3 dicembre 2018 - tre cambiali in originale, per complessivi euro 20.000,00, emesse il 1° agosto 2005 da Lisitano Seba- stiano in favore di con scadenza una al 1° gennaio 2008 e Persona_1
due al 1° luglio 2008 e con firma dello stesso per l'incasso sul retro. Ritenuta non necessaria l'assunzione dei mezzi istruttori chiesti dai convenuti, all'udienza del 1° aprile 2025 – sostituita dal deposito di note scritte - la cau- sa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Occorre innanzitutto rilevare l'inammissibilità della nuova domanda formula- ta da parte attrice nelle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc, costituente muta- tio libelli, ravvisabile quando si avanzi una pretesa diversa o ulteriore rispetto a quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio
3 oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo.
Nel merito giova evidenziare che il contratto preliminare è fonte di obbliga- zione al pari di ogni altro contratto e il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che l'inattività delle parti, ove si protragga per oltre dieci anni dalla scadenza del termine, sia pur non essenziale, ivi fissato, determini, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 cc,
l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione, salvi gli effetti di eventuali atti interruttivi (Cass. civ., n. 7180/2018). Nel caso di specie il contratto pre- liminare è stato sottoscritto in data 8 aprile 1999; la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla stipula del definitivo o all'adempimento di cui all'art. 2932 cc deve dunque farsi coincidere non con la data di conclusione del preliminare, bensì con il termine convenzionalmente pattuito per la stipu- la del definitivo (cfr. anche Cass. civ., n. 31369/2022). Tuttavia la produzione documentale in atti – utile e rilevante ai fini del decidere per quanto appresso si dirà – esclude il maturare del suddetto termine, stante l'emissione di titoli da parte di e la contestuale apprensione da parte del Vac- Parte_5
caro (anche per conto di ) già nel mese di novembre 2001 e Parte_1
successivamente dicembre 2001, dicembre 2003 ed agosto 2005 (in quest'ultima data, in particolare, il si riceveva per poi portare Per_1
all'incasso, come da sottoscrizione dello stesso sul retro, tre cambiali rilascia- te dal con scadenze successive). A ciò si aggiunga che, ancora nel Pt_2
4 mese di settembre 2014 (vedi telegramma datato 1° settembre 2014 indirizza- to ai convenuti per concordare successivi adempimenti in relazione al terreno in esame), era lo stesso coniuge dell'attrice, a manifestare Persona_1
interesse – che dunque non era venuto meno nonostante il considerevole las- so di tempo trascorso dalla stipula del preliminare - al trasferimento del bene promesso in vendita.
Superato dunque l'eccepito effetto estintivo del tempo trascorso dalla stipula del preliminare, occorre accertare se e quanto sia stato corrisposto da parte dei convenuti a titolo di prezzo del bene promesso in vendita in favore dell'attrice, la quale, alla prima udienza, ha tempestivamente disconosciuto le copie dei titoli a tal fine prodotte dai convenuti. Ebbene, premesso che alcuni di essi sono stati successivamente esibiti in originale, giova in questa sede ri- chiamare il consolidato principio secondo cui “… il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria solo il docu- mento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non anche la scrittura privata proveniente da un terzo che, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta” (Cass. civ., n. 9329/2024). E' ben vero che, ai sensi del se- condo comma dell'art. 214 cpc, gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore;
in tal caso il disconoscimento postula che la controparte è obbligata a formulare istanza di verificazione, pena l'inutilizzabilità del documento. Il richiamato principio postula altresì che la parte invochi e dimostri la propria qualità di erede o avente causa del sottoscrittore;
in altri termini, il soggetto che intenda esercitare il diritto riconosciuto dal richiamato art. 214, c. 2, cpc, deve allega- re e fornire la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documen-
5 tazione, della propria qualità di erede o avente causa. Ciò non è avvenuto nel caso di specie;
piuttosto, parte attrice non allega la propria qualità di erede neppure al momento del disconoscimento delle copie dei titoli depositate dai convenuti, ed anzi nelle note scritte depositate il 31 ottobre 2022 in sostitu- zione dell'udienza del 10 novembre 2022, eccepisce “la inammissibilità di tutta la documentazione ex adverso prodotta in fotocopia;
ferma ed impre- giudicata la non opponibilità di scritture sottoscritte da terzi, in danno della attrice”. Ed ancora, nelle memorie conclusive depositate il 6 dicembre 2023 per l'udienza del 21 dicembre 2023, il 22 agosto 2024 per l'udienza del 12 settembre 2024, il 3 marzo 2025 per l'udienza del 1° aprile 2025 ed il 1° lu- glio 2025, si legge: “Né i tre effetti cambiari rilasciati in favore del sig.
[...]
, possono avere valenza alcuna in quanto rilasciati in favore di Parte_6
terzi e non della attrice”. La stessa parte attrice, pertanto, attribuisce sia i ti- toli prodotti in copia che gli effetti cambiari alla sottoscrizione di “terzi”; non si applica dunque la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., con la conseguenza che tali scritture hanno valore di prova atipica di valore indiziario, liberamente valutabili dal giudice, che possono contribuire a fondarne il convincimento in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. civ., SS.UU., n. 15169/2010;
Cass. civ., n. 38805/2021; Idem, n. 21554/2020).
Sul punto va richiamato l'orientamento della S.C., cui questo Tribunale ritie- ne di aderire, secondo cui “… sorta controversia sull'autenticità di tali do- cumenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applica- zione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.” (Cass. civ., n.
6650/2020). Ma neppure tale prova è stata fornita dall'attrice, che si è limita-
6 ta a rendere la dichiarazione di cui all'art. 214, c. 2, cpc, come detto inappli- cabile al caso di specie.
I versamenti di danaro documentati dai convenuti ammontano a complessivi euro 112.385,38, corrispondenti a lire 217.608.440; occorre tuttavia effettua- re alcune considerazioni in ordine all'efficacia dei pagamenti risultanti dai ti- toli emessi da in favore di coniuge Parte_2 Persona_1
dell'attrice.
La disciplina di cui all'art. 1189 c.c. è applicabile non soltanto all'ipotesi del pagamento al creditore apparente, ma anche a quella del pagamento all'appa- rente rappresentante, sempreché, anche in quest'ultima ipotesi, il debitore sia stato indotto ad effettuare il pagamento nelle mani del terzo per aver confida- to senza sua colpa nella situazione apparente. La ratio che ispira la norma è difatti riconducibile all'esigenza di tutelare l'affidamento del solvens che, agendo secondo buona fede, è convinto di pagare nelle mani del vero credito- re. In altri termini, l'ordinamento appresta una forma di protezione nei con- fronti del soggetto che è stato indotto in errore da circostanze obiettive tali da far supporre come reale una legittimazione in realtà astrattamente anche ine- sistente. In particolare, la giurisprudenza ha precisato che la buona fede del debitore si presume ai sensi dell'art. 1147 c.c., sicché incombe al creditore, che contesti l'efficacia del pagamento, provare che il debitore ha agito con colpa (Cass., n. 3287/1999). Incombe altresì sul creditore, il quale eccepisca che il pagamento eseguito è da imputare ad un debito diverso da quello de- dotto in giudizio, l'onere di provare l'esistenza del diverso rapporto intercorso tra il convenuto debitore ed il terzo a cui il pagamento è stato effettuato (cfr., tra le altre, Cass. n. 26052/2008). E nel caso di specie è documentato come
7 fosse stato proprio l'avv. : a dichiarare di ricevere gli assegni emessi Per_1
da nel mese di novembre 2001 per conto della signora Parte_5
(cfr. ricevuta sottoscritta da;
a dichiarare Parte_1 Persona_1
di ricevere dai signori un assegno quale ulteriore acconto Controparte_1
per la compravendita del terreno in esame (cfr. ricevuta sottoscritta dal Vac- caro il 22 dicembre 2003); a dichiarare di ricevere dai convenuti la somma di euro 60.736,55 a saldo della compravendita del terreno oggetto di causa (cfr. ricevuta del 1° agosto 2005); ad invitare i convenuti a contattare il proprio studio legale “per concordare successivi adempimenti”, facendo dunque tra- sparire una continuità nel tempo di contatti dallo stesso intrattenuti con i co- niugi , in rappresentanza della coniuge ri- Parte_4 Parte_1
guardo l'immobile oggetto del preliminare.
Non è dunque ravvisabile alcun inadempimento dei convenuti scaturente dall'omesso pagamento delle somme previste nel contratto preliminare. Ne consegue che le domande dell'attrice non possono trovare accoglimento.
Di contro, ritiene il Tribunale che vada accolta la domanda riconvenzionale azionata dai convenuti.
Come noto, il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. al fine di ottenere l'esecu- zione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile, non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma an- che in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali tale obbli- go possa sorgere ex lege. Inoltre, qualora le parti di un preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del prezzo debba essere ef-
8 fettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui all'art. 2932, c. 2, c.c., è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, poiché essa necessariamente implica tale offerta;
in tal caso la sentenza che produce gli effetti del contrat- to non concluso – dal momento del suo passaggio in giudicato - condiziona l'effetto traslativo al pagamento del prezzo eventualmente ancora dovuto
(Cass. civ., n. 19402/25).
Ebbene, nel caso in esame il bene immobile oggetto del contratto preliminare intercorso tra le parti appare identificato ed esattamente individuato ai fini di pervenire ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto. Risulta inoltre, dalla documentazione versata in atti, l'integrale pagamento del prezzo del bene oggetto del contratto preliminare da parte dei convenuti, effettuato nei con- fronti del rappresentante dell'attrice (cfr. ricevuta “a saldo”, su richiamata), come esso stesso qualificatosi per iscritto. La buona fede del solvens implica pertanto l'efficacia dei pagamenti effettuati dal nelle mani di Pt_2 [...]
Parte_7
Va quindi pronunciato il trasferimento come da dispositivo in favore dei con- venuti del fondo rustico sito nel Comune di Graniti (Messina), censito in ca- tasto al foglio 11, particelle 32, 33, 34, 35, 141 e 146, avente la superficie di
Ha 1.75.36.
Avuto riguardo alla peculiarità della controversia ed alla oggettiva difficoltà di valutazione degli elementi posti a fondamento delle domande, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n. 6531/2016 R.G., così decide:
1. Respinge la domanda di Parte_1
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., di- spone il trasferimento in favore di e Parte_3 Parte_8
[...
del fondo rustico sito nel Comune di Graniti (Messina), censito in catasto al foglio 11, particelle 32, 33, 34, 35, 141 e 146, superficie Ha
1.75.36;
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina di trascri- vere la presente sentenza ex art. 2643, primo comma, n. 14, c.c., con esonero da ogni responsabilità;
4. Respinge ogni altra domanda;
5. Compensa le spese di lite.
Messina, 10 dicembre 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
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