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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1007/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.04.2025 per la causa promossa da , rappresentata e difesa dall'Avv. Travia Parte_1
Giovanni Domenico, contro e , appellati Controparte_1 Controparte_2
contumaci, si dà atto che solo parte appellante ha depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note l'appellante ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1007/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1007/2023 R.G. tra:
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Reggio Calabria, Via Demetrio Tripepi n° 64, presso lo studio dell'Avv. Travia
Giovanni Domenico, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
( ); Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali. Appello avverso la sentenza n. 133/2023 R.S., pubblicata il
07/02/2023, del Giudice di Pace di Palmi nel giudizio N.R.G. 1200/2022.
Conclusioni: parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.04.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione Controparte_2
innanzi al Giudice di Pace di Palmi avverso la cartella di pagamento n. 09720200168939442000, notificata il 14.02.2022, relativa ad una sanzione amministrativa del D.P.R. 753/1980 (verbale n.
LA4192283 – anno 2015). Eccepiva la prescrizione della suddetta cartella di pagamento, poiché dopo la data di notifica del verbale (24.01.2015), risultava la notifica dell'ingiunzione di pagamento in data
12.11.2016 e, solo successivamente, la notifica della cartella di pagamento in data 14.02.2022.
Si costituiva in primo grado , la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Parte_1
passiva rispetto alla domanda attorea, evidenziando di aver provveduto alla formazione del ruolo in data 4.06.2020 e di averlo trasmesso ad la quale aveva termine fino al 29.11.2021 per CP_3 effettuare la notifica della cartella di pagamento;
formulava domanda riconvenzionale nei confronti dell' , chiedendo il risarcimento del danno, per violazione del Controparte_1
contratto di mandato intercorrente tra l'ente impositore e l'agente della riscossione, poiché quest'ultima era tenuta, in forza dell'incarico ricevuto con la trasmissione del ruolo, a interrompere il decorso del termine prescrizionale al fine di consentire il recupero della somma di € 1.001,15 portata dalla cartella n. 0972020016893944200.
All'udienza del 28.06.2022 il Giudice di Pace di Palmi disponeva la notifica della comparsa di
, contenente la domanda riconvenzionale, nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, non costituitasi.
[...]
La causa veniva assunta in decisione ed il Giudice di Pace di Palmi, con sentenza n. 133/2023 R.S., pubblicata il 07/02/2023, nel dichiarare la contumacia dell' , ne Controparte_1 evidenziava la responsabilità per aver causato l'intervenuta prescrizione del credito sotteso all'atto opposto;
conseguentemente, annullava la cartella n. 0972020016893944200 e condannava CP_3
alla refusione delle spese di lite in favore di . Controparte_2
Con atto di citazione in appello notificato il 20.07.2023, impugnava la sentenza n. Parte_1
133/2023 R.S., pubblicata il 07/02/2023, del Giudice di Pace di Palmi, fondando l'impugnazione sull'unico motivo di censura dovuto all'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulla domanda risarcitoria formulata da nei confronti di;
chiedeva, Parte_1 Controparte_1
pertanto, che venisse accolta la domanda riconvenzionale già formulata in primo grado, con condanna di al pagamento di € 1.001,15 oltre interessi, in favore di a titolo di CP_3 Parte_1
risarcimento del danno.
In data 7.12.2023 la causa veniva assegnata allo scrivente giudice, e all'udienza del 12.04.2024 veniva disposta la rinnovazione della citazione in appello nei confronti di e i Controparte_2 CP_3
quali venivano dichiarati contumaci alla successiva udienza del 15.11.2024.
La causa veniva, pertanto, rinviata per la decisione.
2. Ciò posto l'appello è infondato.
Sul punto va richiamata la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, per cui:
-“Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni avanzata da un nei confronti della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per la mancata riscossione dei relativi tributi. Poiché, infatti, la gestione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione, a carico della società concessionaria, di versare all'ente locale le somme a tal titolo incassate ha natura pubblicistica, il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, non rilevando, in contrario, né la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo (nella specie concessione- contratto) con il quale si è costituto ed attuato il rapporto” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
16/12/2009, n.26280);
- “La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto".(cfr. Cassazione civile sez. un., 12/01/2022, n.760).
Pertanto, alla luce della superiore giurisprudenza prevista, poiché la vicenda in esame ha ad oggetto la riscossione di una sanzione amministrativa prevista dalla legge, il rapporto tra società concessionaria del servizio ed ente di riscossione, qualificandosi quale rapporto di servizio, ha natura pubblicistica, radicandosi pertanto, ai sensi dell'art. 1 L. 20/94, la giurisdizione della Corte dei Conti in punto di richiesta di risarcimento del danno formulata dalla società di diritto pubblico Parte_1 nei confronti dell'agente per la riscossione.
[...]
In merito, deve ritenersi che lo schema societario utilizzato da , ovvero la forma della Parte_1
società per azioni, la quale agisce secondo le norme di diritto privato (secondo le previsioni di cui all'art. 1 c. 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175) non assume rilevanza rispetto al rapporto di servizio legante i due soggetti.
E qui, occorre richiamare la natura cosiddetta “a geometria variabile” delle amministrazioni, secondo un'espressione fortunata della migliore dottrina amministrativista, con cui si vuole esprimere soprattutto il principio di cosiddetta neutralità delle forme rispetto al dato della concreta funzione esercitata dall'ente di riferimento, onde quest'ultimo sfugge da categorizzazioni astratte ma va nel perimetro delle PP.AA. o tra i soggetti privati, in ragione delle finalità e del settore, in quel momento esercitato, dal soggetto de quo.
Tant'è che, ad esempio, la stessa , partecipata per intero da , Parte_1 Controparte_5
presenta pacificamente la natura di organismo di diritto pubblico nel settore delle procedure ad evidenza pubblica (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 03/10/2019),
n.11522 la quale ha affermato che “Appare ancora condivisibile, in particolare, il consolidato indirizzo, secondo cui la società succeduta all' Controparte_6 Controparte_7
, ha acquisito la qualità di concessionario ex lege del servizio ferroviario, costituente serv izio
[...]
pubblico essenziale di interesse nazionale e riferibile allo Stato, con capitale sociale detenuto al
100% dal Ministero dell'Economia e qualificazione della società stessa come organismo di diritto pubblico (cfr. in tal senso,len. n. 9 del 2004 e giurisprudenza ivi citata). Quanto a - pure Parte_1
costituita in società per azioni, inserita nella holding di e da Controparte_6
quest'ultima interamente controllata - la natura giuridica della stessa quale organismo di diritto pubblico o di impresa pubblica non può che ricondursi, prioritariamente, alle finalità perseguite dal nuovo soggetto, richiedendosi che lo stesso - per concretizzare i requisiti, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d del d.lgs. n. 50 del 2016 - sia stato istituito per "soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale". La qualificazione giuridica in questione, d'altra parte, non sarebbe priva di conseguenze pratiche, essendo il predetto organismo - definito quale "amministrazione aggiudicatrice" - sempre tenuto a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica, in base alla parte prima o seconda del codice, ovvero seguendo le regole dei settori ordinari per i contratti estranei ai settori speciali (cfr. in tal senso Corte di Giustizia, sez. IV, causa C-393/06, ing. sentenza 10 aprile 2008, nonché art. 133, comma 1, lettera e, punto 1, Per_1
del d.lgs. n. 104 del 2010 - cod. proc. amm.).
Tenuto conto dell'obbligatoria separazione (più avanti meglio specificata) fra gestione dell'infrastruttura e servizio di trasporto tramite vettori, l'affidamento di quest'ultimo a , Parte_1
quale sostanziale emanazione della società (di seguito: F.S.), Controparte_6
rende in effetti difficilmente ipotizzabile la sottrazione del medesimo alle finalità istitutive prioritarie
- di carattere non industriale o commerciale - di mobilità da assicurare ai cittadini (anche su tratte che, ipoteticamente, il privato imprenditore o l'impresa pubblica potrebbero ritenere non percorribili, poiché non abbastanza remunerative). Sembra preferibile, pertanto, una valutazione che accomuni alla natura giuridica di F.S., quale ente geneticamente preposto ad un servizio Parte_1
pubblico essenziale di trasporto.”
Effettuate tali considerazioni, la gestione e la riscossione della sanzione amministrativa ex art. 23 del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, non attiene ad un'obbligazione privatistica, ma costituisce il portato di una sanzione amministrativa disposta direttamente dalla legge, onde la sua gestione e riscossione ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione, a carico della società concessionaria, di versare all'ente preposto, nel caso di specie, si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo (preposto alla riscossione di tali sanzioni amministrative), non rilevando, in contrario, né la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo con il quale si è costituto ed attuato il rapporto (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/12/2009, n.26280).
In conclusione, risultano quindi inconferenti rispetto al caso specifico le deduzioni di circa la propria natura privatistica in quanto, oggetto di gestione e riscossione è proprio una sanzione amministrativa prevista dalla legge e, quindi, in quanto tale avente la natura di obbligazione pubblicistica. Pertanto, si ritiene, con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da parte di Parte_1
insussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
3.Nulla sulle spese attesa la contumacia degli appellati.
Stante il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/12/2021, n.38943 sulla natura ex lege di tale obbligazione laddove vi sia rigetto dell'impugnazione, anche nel caso in cui il
Giudice proceda alla compensazione delle spese).
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe d'appello avverso la sentenza n. 133/2023 R.S., pubblicata il 07/02/2023, del Giudice di Pace di Palmi, promossa da nei confronti di e , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 14.04.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.04.2025 per la causa promossa da , rappresentata e difesa dall'Avv. Travia Parte_1
Giovanni Domenico, contro e , appellati Controparte_1 Controparte_2
contumaci, si dà atto che solo parte appellante ha depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note l'appellante ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1007/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1007/2023 R.G. tra:
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Reggio Calabria, Via Demetrio Tripepi n° 64, presso lo studio dell'Avv. Travia
Giovanni Domenico, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
( ); Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali. Appello avverso la sentenza n. 133/2023 R.S., pubblicata il
07/02/2023, del Giudice di Pace di Palmi nel giudizio N.R.G. 1200/2022.
Conclusioni: parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.04.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione Controparte_2
innanzi al Giudice di Pace di Palmi avverso la cartella di pagamento n. 09720200168939442000, notificata il 14.02.2022, relativa ad una sanzione amministrativa del D.P.R. 753/1980 (verbale n.
LA4192283 – anno 2015). Eccepiva la prescrizione della suddetta cartella di pagamento, poiché dopo la data di notifica del verbale (24.01.2015), risultava la notifica dell'ingiunzione di pagamento in data
12.11.2016 e, solo successivamente, la notifica della cartella di pagamento in data 14.02.2022.
Si costituiva in primo grado , la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Parte_1
passiva rispetto alla domanda attorea, evidenziando di aver provveduto alla formazione del ruolo in data 4.06.2020 e di averlo trasmesso ad la quale aveva termine fino al 29.11.2021 per CP_3 effettuare la notifica della cartella di pagamento;
formulava domanda riconvenzionale nei confronti dell' , chiedendo il risarcimento del danno, per violazione del Controparte_1
contratto di mandato intercorrente tra l'ente impositore e l'agente della riscossione, poiché quest'ultima era tenuta, in forza dell'incarico ricevuto con la trasmissione del ruolo, a interrompere il decorso del termine prescrizionale al fine di consentire il recupero della somma di € 1.001,15 portata dalla cartella n. 0972020016893944200.
All'udienza del 28.06.2022 il Giudice di Pace di Palmi disponeva la notifica della comparsa di
, contenente la domanda riconvenzionale, nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, non costituitasi.
[...]
La causa veniva assunta in decisione ed il Giudice di Pace di Palmi, con sentenza n. 133/2023 R.S., pubblicata il 07/02/2023, nel dichiarare la contumacia dell' , ne Controparte_1 evidenziava la responsabilità per aver causato l'intervenuta prescrizione del credito sotteso all'atto opposto;
conseguentemente, annullava la cartella n. 0972020016893944200 e condannava CP_3
alla refusione delle spese di lite in favore di . Controparte_2
Con atto di citazione in appello notificato il 20.07.2023, impugnava la sentenza n. Parte_1
133/2023 R.S., pubblicata il 07/02/2023, del Giudice di Pace di Palmi, fondando l'impugnazione sull'unico motivo di censura dovuto all'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulla domanda risarcitoria formulata da nei confronti di;
chiedeva, Parte_1 Controparte_1
pertanto, che venisse accolta la domanda riconvenzionale già formulata in primo grado, con condanna di al pagamento di € 1.001,15 oltre interessi, in favore di a titolo di CP_3 Parte_1
risarcimento del danno.
In data 7.12.2023 la causa veniva assegnata allo scrivente giudice, e all'udienza del 12.04.2024 veniva disposta la rinnovazione della citazione in appello nei confronti di e i Controparte_2 CP_3
quali venivano dichiarati contumaci alla successiva udienza del 15.11.2024.
La causa veniva, pertanto, rinviata per la decisione.
2. Ciò posto l'appello è infondato.
Sul punto va richiamata la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, per cui:
-“Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni avanzata da un nei confronti della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per la mancata riscossione dei relativi tributi. Poiché, infatti, la gestione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione, a carico della società concessionaria, di versare all'ente locale le somme a tal titolo incassate ha natura pubblicistica, il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, non rilevando, in contrario, né la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo (nella specie concessione- contratto) con il quale si è costituto ed attuato il rapporto” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
16/12/2009, n.26280);
- “La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto".(cfr. Cassazione civile sez. un., 12/01/2022, n.760).
Pertanto, alla luce della superiore giurisprudenza prevista, poiché la vicenda in esame ha ad oggetto la riscossione di una sanzione amministrativa prevista dalla legge, il rapporto tra società concessionaria del servizio ed ente di riscossione, qualificandosi quale rapporto di servizio, ha natura pubblicistica, radicandosi pertanto, ai sensi dell'art. 1 L. 20/94, la giurisdizione della Corte dei Conti in punto di richiesta di risarcimento del danno formulata dalla società di diritto pubblico Parte_1 nei confronti dell'agente per la riscossione.
[...]
In merito, deve ritenersi che lo schema societario utilizzato da , ovvero la forma della Parte_1
società per azioni, la quale agisce secondo le norme di diritto privato (secondo le previsioni di cui all'art. 1 c. 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175) non assume rilevanza rispetto al rapporto di servizio legante i due soggetti.
E qui, occorre richiamare la natura cosiddetta “a geometria variabile” delle amministrazioni, secondo un'espressione fortunata della migliore dottrina amministrativista, con cui si vuole esprimere soprattutto il principio di cosiddetta neutralità delle forme rispetto al dato della concreta funzione esercitata dall'ente di riferimento, onde quest'ultimo sfugge da categorizzazioni astratte ma va nel perimetro delle PP.AA. o tra i soggetti privati, in ragione delle finalità e del settore, in quel momento esercitato, dal soggetto de quo.
Tant'è che, ad esempio, la stessa , partecipata per intero da , Parte_1 Controparte_5
presenta pacificamente la natura di organismo di diritto pubblico nel settore delle procedure ad evidenza pubblica (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 03/10/2019),
n.11522 la quale ha affermato che “Appare ancora condivisibile, in particolare, il consolidato indirizzo, secondo cui la società succeduta all' Controparte_6 Controparte_7
, ha acquisito la qualità di concessionario ex lege del servizio ferroviario, costituente serv izio
[...]
pubblico essenziale di interesse nazionale e riferibile allo Stato, con capitale sociale detenuto al
100% dal Ministero dell'Economia e qualificazione della società stessa come organismo di diritto pubblico (cfr. in tal senso,len. n. 9 del 2004 e giurisprudenza ivi citata). Quanto a - pure Parte_1
costituita in società per azioni, inserita nella holding di e da Controparte_6
quest'ultima interamente controllata - la natura giuridica della stessa quale organismo di diritto pubblico o di impresa pubblica non può che ricondursi, prioritariamente, alle finalità perseguite dal nuovo soggetto, richiedendosi che lo stesso - per concretizzare i requisiti, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d del d.lgs. n. 50 del 2016 - sia stato istituito per "soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale". La qualificazione giuridica in questione, d'altra parte, non sarebbe priva di conseguenze pratiche, essendo il predetto organismo - definito quale "amministrazione aggiudicatrice" - sempre tenuto a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica, in base alla parte prima o seconda del codice, ovvero seguendo le regole dei settori ordinari per i contratti estranei ai settori speciali (cfr. in tal senso Corte di Giustizia, sez. IV, causa C-393/06, ing. sentenza 10 aprile 2008, nonché art. 133, comma 1, lettera e, punto 1, Per_1
del d.lgs. n. 104 del 2010 - cod. proc. amm.).
Tenuto conto dell'obbligatoria separazione (più avanti meglio specificata) fra gestione dell'infrastruttura e servizio di trasporto tramite vettori, l'affidamento di quest'ultimo a , Parte_1
quale sostanziale emanazione della società (di seguito: F.S.), Controparte_6
rende in effetti difficilmente ipotizzabile la sottrazione del medesimo alle finalità istitutive prioritarie
- di carattere non industriale o commerciale - di mobilità da assicurare ai cittadini (anche su tratte che, ipoteticamente, il privato imprenditore o l'impresa pubblica potrebbero ritenere non percorribili, poiché non abbastanza remunerative). Sembra preferibile, pertanto, una valutazione che accomuni alla natura giuridica di F.S., quale ente geneticamente preposto ad un servizio Parte_1
pubblico essenziale di trasporto.”
Effettuate tali considerazioni, la gestione e la riscossione della sanzione amministrativa ex art. 23 del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, non attiene ad un'obbligazione privatistica, ma costituisce il portato di una sanzione amministrativa disposta direttamente dalla legge, onde la sua gestione e riscossione ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione, a carico della società concessionaria, di versare all'ente preposto, nel caso di specie, si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo (preposto alla riscossione di tali sanzioni amministrative), non rilevando, in contrario, né la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo con il quale si è costituto ed attuato il rapporto (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/12/2009, n.26280).
In conclusione, risultano quindi inconferenti rispetto al caso specifico le deduzioni di circa la propria natura privatistica in quanto, oggetto di gestione e riscossione è proprio una sanzione amministrativa prevista dalla legge e, quindi, in quanto tale avente la natura di obbligazione pubblicistica. Pertanto, si ritiene, con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da parte di Parte_1
insussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
3.Nulla sulle spese attesa la contumacia degli appellati.
Stante il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/12/2021, n.38943 sulla natura ex lege di tale obbligazione laddove vi sia rigetto dell'impugnazione, anche nel caso in cui il
Giudice proceda alla compensazione delle spese).
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe d'appello avverso la sentenza n. 133/2023 R.S., pubblicata il 07/02/2023, del Giudice di Pace di Palmi, promossa da nei confronti di e , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 14.04.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella