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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/09/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SIi
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3864 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Paolo Berto
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Viggiani
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“A) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE:
1. Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Longare (VI), Via Bugano, 108, ove il minore manterrà la propria residenza anagrafica;
2. ogni futuro trasferimento di residenza del figlio minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente;
pagina 1 di 5 3. entrambi i genitori eserciteranno disgiuntamente e in pari misura la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per il minore e comunque quelle relative all'istruzione, all' educazione e alla salute verranno assunte, invece, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
4. ciascun genitore, fin da ora, si impegna a garantire all'altro il pieno ed incondizionato accesso alle credenziali relative alla documentazione sanitaria del figlio minore, ai documenti (anche in originale) attestanti la sua identità, nonché, per quando dovrà iniziare la scuola primaria, alle credenziali del registro elettronico;
5. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio.
B) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: nulla disporsi in punto di assegnazione della casa familiare che rimarrà nella esclusiva disponibilità del
SI , preso atto che, dal mese di aprile 2024., la IGa unitamente al figlio minore CP PT
, ha fatto rientro presso l'immobile di sua esclusiva proprietà e che l'ex casa familiare è di Per_1
proprietà esclusiva del IG , nonché, di quanto le parti hanno previsto al punto A) 1. del CP presente ricorso.
C) DIRITTO DI VISITA DEL FIGLIO MINORE CON IL PADRE:
1. Frequentazione infrasettimanale:
Sino al compimento del quarto anno di età del figlio minore e compatibilmente con i turni lavorativi del ricorrente, il padre potrà vedere e tenere con sé una volta a settimana - in date che andranno Per_1 comunicate per iscritto alla madre entro la fine del mese precedente – dall'uscita dall'asilo nido/scuola materna (e comunque dalle ore 15.00) sino alle ore 19.00 quando lo riaccompagnerà presso l' abitazione della IGa PT
Al compimento del quarto anno di età del figlio minorenne, sempre compatibilmente con i turni lavorativi del ricorrente, il padre potrà vedere e tenere con sé una volta a settimana dall'uscita da scuola Per_1 sino alla mattina seguente quando lo riaccompagnerà a scuola, sempre in date che andranno comunicate per iscritto alla madre entro la fine del mese precedente.
Fin da ora, comunque, il padre si impegna a tenere con sé con pernottamento allorquando la Per_1 madre del minore sarà impegnata fuori sede per meeting lavorativi previo preavviso da parte di questa di almeno 24 ore.
2. Frequentazione nei fine settimana: pagina 2 di 5 Dal mese di settembre 2024, il figlio minore , a settimane alterne, trascorrerà con il padre il Per_1 sabato mattina dalle ore 10.00 quando lo andrà a prelevare dalla madre, ovvero dall'orario di uscita da scuola, fino alla domenica sera prima di cena (indicativamente ore 19.00), quando il padre lo riporterà presso l'abitazione materna;
3. Festività natalizie: durante le vacanze di Natale, a partire dal 24 dicembre, il figlio trascorrerà rispettivamente con mamma e papà sette giorni (con pernottamento) in modo che un anno Per_1 trascorra il Natale con il padre e dal 31 di dicembre al giorno dell'epifania con la madre e l'anno dopo il contrario. Le parti si danno reciprocamente atto che la prima settimana delle vacanze di Natale
2025, comprensiva del Natale e quindi a partire dal giorno 24 dicembre, la trascorrerà con la Per_1 madre;
sino al compimento del quarto anno di età del minore, le parti convengono che , nella Per_1 settima di vacanze di competenza del padre, potrà pernottare presso di lui massimo due volte, anche consecutivamente;
4. Vacanze pasquali: le trascorrerà rispettivamente con mamma e papà tre giorni, alternando Per_1 tra i genitori negli anni il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasquetta;
5. "Ponti" per le festività civili e religiose non alterano il calendario ordinario nel senso che saranno da
“agganciare” al fine settimana che li precede o a cui faranno seguito;
le eventuali vacanze scolastiche di “Carnevale” saranno da concordare tra i genitori adottando sempre il criterio dell'alternanza;
6. La festa della mamma e del papà verranno trascorsi con il rispettivo genitore festeggiato così come per i compleanni di quest'ultimi, mentre il giorno del compleanno del minore verrà trascorso, ove possibile, alla presenza di entrambi i genitori, altrimenti alternando di anno in anno la presenza del bambino dalle ore 09.00 sino alle ore 19.00 con un genitore e dalle ore 19.00 sino alle ore 07.00 del giorno successivo, con l'altro;
7. Vacanze estive: sino al compimento del quarto anno di età di , il padre potrà trascorre con il figlio minore una Per_1 settimana da comunicare all'altro genitore entro l'inizio del mese di giugno;
A partire dal quarto anno di età del minore, durante le vacanze estive, il padre potrà trascorre con il figlio minore fino a 3 settimane, anche non consecutive, i cui periodi andranno concordati con la madre entro la conclusione dell'anno scolastico del minore, tenendo presente dell'identico diritto della IGa a trascorrere il medesimo periodo di ferie con . PT Per_1
B) MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO DEL FIGLIO MINORE:
1. Il sig. verserà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore CP
pagina 3 di 5 la complessiva somma di € 250,00. Detta somma potrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla IGa entro il giorno 15 di ogni mese;
PT
2. le spese straordinarie per il minore, identificate e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di ben conoscere, allegate sub doc 9, saranno suddivise tra i genitori al 50%.
Al riguardo, le parti espressamente convengono che rientreranno nel novero delle spese da suddividere al 50% la retta dell'asilo nido e, successivamente, della scuola per l'infanzia, (tali somme verranno corrisposte in uno con il contributo al mantenimento ordinario di cui al punto 1) nonché l'importo che sarà dovuto per la mensa scolastica di . Per_1
Le spese straordinarie che siano state anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate dall'altro nel mese successivo a quando sono state sostenute dietro la presentazione di giustificativi di spesa. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, le parti pattuiscono che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche a mezzo di messaggio WhatsApp), deve esprimere il proprio motivato dissenso in forma scritta entro i successivi sette giorni. Il silenzio protratto oltre tale termine sarà inteso come consenso alla richiesta dell'altro genitore.
C) ALTRE DISPOSIZIONI:
1. L'assegno unico e ogni altro equipollente beneficio sarà goduto al 100% dalla IGa PT
come già avviene;
2. le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la salute, istruzione o attività sportive del minore saranno detraibili al 50% da ciascun genitore.
Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie, nonché pensioni/indennizzi/sussidi relativi al figlio andranno ripartiti in egual misura tra i genitori. Ove non fosse possibile l'intestazione al 50% delle predette poste, il genitore che ne godrà direttamente sarà tenuto a versare all'altro il 50% dell'utilità economica ricavata;
3. il IG , si impegna a contribuire economicamente all'acquisto di una nuova caldaia per l CP
'abitazione della IGa corrispondendo a quest'ultima la somma di euro 1.500,00 euro da PT
pagarsi in 6 rate mensili con inizio dalla data di omologa degli accordi di cui al ricorso;
4. spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2024 e Parte_1 CP
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore
[...] pagina 4 di 5 (nato il [...]). Persona_2
All'esito dell'udienza del 11.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia regolamentato Persona_2 in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 23/9/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SIi
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3864 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Paolo Berto
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Viggiani
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“A) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE:
1. Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Longare (VI), Via Bugano, 108, ove il minore manterrà la propria residenza anagrafica;
2. ogni futuro trasferimento di residenza del figlio minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente;
pagina 1 di 5 3. entrambi i genitori eserciteranno disgiuntamente e in pari misura la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per il minore e comunque quelle relative all'istruzione, all' educazione e alla salute verranno assunte, invece, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
4. ciascun genitore, fin da ora, si impegna a garantire all'altro il pieno ed incondizionato accesso alle credenziali relative alla documentazione sanitaria del figlio minore, ai documenti (anche in originale) attestanti la sua identità, nonché, per quando dovrà iniziare la scuola primaria, alle credenziali del registro elettronico;
5. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio.
B) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: nulla disporsi in punto di assegnazione della casa familiare che rimarrà nella esclusiva disponibilità del
SI , preso atto che, dal mese di aprile 2024., la IGa unitamente al figlio minore CP PT
, ha fatto rientro presso l'immobile di sua esclusiva proprietà e che l'ex casa familiare è di Per_1
proprietà esclusiva del IG , nonché, di quanto le parti hanno previsto al punto A) 1. del CP presente ricorso.
C) DIRITTO DI VISITA DEL FIGLIO MINORE CON IL PADRE:
1. Frequentazione infrasettimanale:
Sino al compimento del quarto anno di età del figlio minore e compatibilmente con i turni lavorativi del ricorrente, il padre potrà vedere e tenere con sé una volta a settimana - in date che andranno Per_1 comunicate per iscritto alla madre entro la fine del mese precedente – dall'uscita dall'asilo nido/scuola materna (e comunque dalle ore 15.00) sino alle ore 19.00 quando lo riaccompagnerà presso l' abitazione della IGa PT
Al compimento del quarto anno di età del figlio minorenne, sempre compatibilmente con i turni lavorativi del ricorrente, il padre potrà vedere e tenere con sé una volta a settimana dall'uscita da scuola Per_1 sino alla mattina seguente quando lo riaccompagnerà a scuola, sempre in date che andranno comunicate per iscritto alla madre entro la fine del mese precedente.
Fin da ora, comunque, il padre si impegna a tenere con sé con pernottamento allorquando la Per_1 madre del minore sarà impegnata fuori sede per meeting lavorativi previo preavviso da parte di questa di almeno 24 ore.
2. Frequentazione nei fine settimana: pagina 2 di 5 Dal mese di settembre 2024, il figlio minore , a settimane alterne, trascorrerà con il padre il Per_1 sabato mattina dalle ore 10.00 quando lo andrà a prelevare dalla madre, ovvero dall'orario di uscita da scuola, fino alla domenica sera prima di cena (indicativamente ore 19.00), quando il padre lo riporterà presso l'abitazione materna;
3. Festività natalizie: durante le vacanze di Natale, a partire dal 24 dicembre, il figlio trascorrerà rispettivamente con mamma e papà sette giorni (con pernottamento) in modo che un anno Per_1 trascorra il Natale con il padre e dal 31 di dicembre al giorno dell'epifania con la madre e l'anno dopo il contrario. Le parti si danno reciprocamente atto che la prima settimana delle vacanze di Natale
2025, comprensiva del Natale e quindi a partire dal giorno 24 dicembre, la trascorrerà con la Per_1 madre;
sino al compimento del quarto anno di età del minore, le parti convengono che , nella Per_1 settima di vacanze di competenza del padre, potrà pernottare presso di lui massimo due volte, anche consecutivamente;
4. Vacanze pasquali: le trascorrerà rispettivamente con mamma e papà tre giorni, alternando Per_1 tra i genitori negli anni il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasquetta;
5. "Ponti" per le festività civili e religiose non alterano il calendario ordinario nel senso che saranno da
“agganciare” al fine settimana che li precede o a cui faranno seguito;
le eventuali vacanze scolastiche di “Carnevale” saranno da concordare tra i genitori adottando sempre il criterio dell'alternanza;
6. La festa della mamma e del papà verranno trascorsi con il rispettivo genitore festeggiato così come per i compleanni di quest'ultimi, mentre il giorno del compleanno del minore verrà trascorso, ove possibile, alla presenza di entrambi i genitori, altrimenti alternando di anno in anno la presenza del bambino dalle ore 09.00 sino alle ore 19.00 con un genitore e dalle ore 19.00 sino alle ore 07.00 del giorno successivo, con l'altro;
7. Vacanze estive: sino al compimento del quarto anno di età di , il padre potrà trascorre con il figlio minore una Per_1 settimana da comunicare all'altro genitore entro l'inizio del mese di giugno;
A partire dal quarto anno di età del minore, durante le vacanze estive, il padre potrà trascorre con il figlio minore fino a 3 settimane, anche non consecutive, i cui periodi andranno concordati con la madre entro la conclusione dell'anno scolastico del minore, tenendo presente dell'identico diritto della IGa a trascorrere il medesimo periodo di ferie con . PT Per_1
B) MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO DEL FIGLIO MINORE:
1. Il sig. verserà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore CP
pagina 3 di 5 la complessiva somma di € 250,00. Detta somma potrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla IGa entro il giorno 15 di ogni mese;
PT
2. le spese straordinarie per il minore, identificate e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di ben conoscere, allegate sub doc 9, saranno suddivise tra i genitori al 50%.
Al riguardo, le parti espressamente convengono che rientreranno nel novero delle spese da suddividere al 50% la retta dell'asilo nido e, successivamente, della scuola per l'infanzia, (tali somme verranno corrisposte in uno con il contributo al mantenimento ordinario di cui al punto 1) nonché l'importo che sarà dovuto per la mensa scolastica di . Per_1
Le spese straordinarie che siano state anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate dall'altro nel mese successivo a quando sono state sostenute dietro la presentazione di giustificativi di spesa. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, le parti pattuiscono che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche a mezzo di messaggio WhatsApp), deve esprimere il proprio motivato dissenso in forma scritta entro i successivi sette giorni. Il silenzio protratto oltre tale termine sarà inteso come consenso alla richiesta dell'altro genitore.
C) ALTRE DISPOSIZIONI:
1. L'assegno unico e ogni altro equipollente beneficio sarà goduto al 100% dalla IGa PT
come già avviene;
2. le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la salute, istruzione o attività sportive del minore saranno detraibili al 50% da ciascun genitore.
Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie, nonché pensioni/indennizzi/sussidi relativi al figlio andranno ripartiti in egual misura tra i genitori. Ove non fosse possibile l'intestazione al 50% delle predette poste, il genitore che ne godrà direttamente sarà tenuto a versare all'altro il 50% dell'utilità economica ricavata;
3. il IG , si impegna a contribuire economicamente all'acquisto di una nuova caldaia per l CP
'abitazione della IGa corrispondendo a quest'ultima la somma di euro 1.500,00 euro da PT
pagarsi in 6 rate mensili con inizio dalla data di omologa degli accordi di cui al ricorso;
4. spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2024 e Parte_1 CP
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore
[...] pagina 4 di 5 (nato il [...]). Persona_2
All'esito dell'udienza del 11.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia regolamentato Persona_2 in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 23/9/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 5 di 5